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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Flavio Baraschi Consigliere, relatore dr. Stefania Carlucci Consigliera
nella causa iscritta al n. 338/2024 RG vertente tra Parte_1 avv. Paolo Novelli, Pier Luigi Novelli
appellante
a socio unico e Controparte_1 CP_2
'Omarino, Cami
appellata e
, Controparte_3 Parte_2
appellata Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto, giudice del lavoro, n. 279/2023, pubblicata in data 19.12.2023. All'udienza del 6 marzo 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Il Tribunale di Grosseto, con la sentenza oggi appellata, ha respinto la domanda proposta da nei confronti della società diretta ad ottenere la Parte_1 CP_1 condanna di tale società al risarcimento del danno che il ricorrente assume essergli derivato dalla attività lavorativa svolta alle sue dipendenze.
La domanda è stata proposta anche nei confronti di che viene CP_2 considerato responsabile quale soggetto ricoprente il ruolo di datore di lavoro ex D. Lgs 81/2008. In particolare, il dipendente di dal 2009 come commesso specializzato, Pt_1 CP_1 addetto alla sede di Grosseto. Il LAPI è stato sottoposto a due interventi chirurgici al tratto lombo sacrale nel 2013 e nel 2016. Rientrato al lavoro è stato sottoposto a visita da parte del medico competente che ne ha accertato l'idoneità al lavoro ma con prescrizioni. Secondo la tesi del lavoratore, la società avrebbe sistematicamente violato tali prescrizioni adibendolo stabilmente alla cassa. Espone, anche, di essere stato vittima di un atteggiamento ostile sia da parte della responsabile della sede,
[...]
con continui ed immotivati rimproveri, sia da parte dei colleghi. Da tale Per_1 situazione è derivato, secondo la tesi del LAPI, un aggravamento della sua patologia, che ha reso necessario un terzo intervento nel 2018, nonché l'insorgere di un problema psicologico.
In primo grado, è stata disposta la chiamata in causa della società assicuratrice dalla quale pretende di essere garantita. CP_1
Espletata la prova per testi, il Tribunale di Grosseto ha respinto la domanda del lavoratore ritenendo, in sostanza, indimostrate le violazioni delle prescrizioni mediche che il LAPI imputa al datore di lavoro. La decisione del Tribunale si basa anche sull'esito delle indagini penali che sono derivate dalla denuncia presentata dal lavoratore. In quella sede è stata effettuata una CTU medico legale con esito negativo rispetto alla tesi del denunciante. Su richiesta del PM, il GIP ha quindi disposto l'archiviazione del procedimento.
ppella con due motivi con i quali, in sintesi, censura la sentenza di Parte_1 primo grado per non aver riconosciuto valenza alle risultanze documentali, in primis il verbale di accertamento degli Ispettori del Lavoro, sia per aver acriticamente recepito la CTU svolta in sede penale, manifestamente falsata da macroscopici ed obiettivi errori in punto di fatto, ad iniziare dalla data di insorgenza della patologia inspiegabilmente collocata a rapporto ormai iniziato da vari anni, consulenza di cui sono state attribuite conclusioni di natura affermativa non espresse.
Per quanto riguarda la mancanza di prova della condotta datoriale, secondo il il Pt_1
Giudice di prime cure non avrebbe applicato i principi di diritto enunciati dalla S.C. di Cassazione, infatti, a mente della stessa giurisprudenza trascritta “La violazione dell'art. 4, lett. c) del d.P.R. n. 547 del 1955 (che obbliga i datori di lavoro a "disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione") non può essere desunta dalla mera verificazione dell'evento infortunistico, ma postula la prioritaria dimostrazione della relativa condotta omissiva.”
Sotto questo profilo, ma in linea di assoluto principio, parte appellante evidenzia come la sentenza faccia richiamo a sentenze relative a situazioni di fatto esattamente opposte alla fattispecie, in quelle la S.C. era chiamata a pronunciarsi in ipotesi ove l'“evento” si era verificato a seguito di una condotta “concorrente” del prestatore di lavoro, per cui il thema era stabilire se e a quali condizioni la parte datoriale fosse (e sia) ritenuta obbligata, anche là ove non avesse “imposto” al dipendente il rispetto delle regole di prevenzione, ovverosia a fronte di una condotta omissiva. Di contro nella fattispecie si lamenta (ed è dimostrato) che è stata la parte datoriale a non rispettare le regole di prevenzione, in altri termini e più esplicitamente i convenuti sono chiamati a rispondere della propria condotta attiva, non omissiva perché realizzata attraverso ordini di servizio contrari alle limitazioni, posta in essere, addirittura in aperto spregio (come visto la sentenza lo ritiene pacifico ed acquisito agli atti) alla volontà, intimazioni, manifestata dal dipendente.
La sentenza viene censurata, anche, in ordine al regime probatorio, con particolare riferimento al mancato accoglimento dell'istanza ex art. 210 cpc di ordine di esibizione delle “chiusure di cassa” sia di CTU medico legale.
, i sono costituiti in giudizio ed CP_1 CP_2 Controparte_4 hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado, ciascuna rinnovando le difese già svolte in primo grado. chiede il rigetto CP_1 dell'appello e, in via subordinata, chiede di essere garantita e manlevata dalla società di assicurazione. , da parte sua, insiste nel sostenere che la condotta CP_3 denunciata – ove provata – non sarebbe coperta dalla polizza assicurativa in essere.
Così riassunti i termini della questione e le difese delle parti, secondo la Corte l'appello è infondato.
La pretesa dell'appellante si basa sulla previsione dell'art. 2087 cod. civ. che sancisce l'obbligo per il datore di lavoro di adottare nell'esercizio dell'impresa "le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte chiarito come tale norma costituisca una previsione di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni non previste dalla legge e che pone l'obbligo per l'imprenditore di adottare le misure idonee a garantire l'igiene dell'ambiente di lavoro e la prevenzione degli infortuni.
La norma in esame, però, deve essere coordinata con il sistema delineato dalla T.U. n. 1124/65 in base al quale i lavoratori, tra i quali certamente l'appellante (circostanza non contestata), sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL per il rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali e questa assicurazione obbligatoria comporta l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità per detti eventi lesivi (art.10).
Si consideri, inoltre, che il periodo lavorativo in questione si è svolto sotto la vigenza del D.Lvo n.38 del 2000 che all'art.13 prevede l'estensione della tutela assicurativa INAIL anche al danno biologico derivante dagli infortuni sul lavoro, tutela che nel regime precedente non era prevista.
Pertanto, in applicazione dei principi generali, deve ritenersi che il lavoratore, il quale agisca per ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., sia tenuto a provare il fatto costitutivo della propria pretesa ossia l'inadempimento, da parte del datore di lavoro, delle norme antinfortunistiche e il collegamento causale tra questa violazione e l'infortunio verificatosi.
Il principio è stato più volte confermato dalla S.C. secondo la quale “Il carattere contrattuale dell'illecito e l'operativita' della presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 cod. civ. non escludono che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. in tanto possa essere affermata in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche;
ne consegue che la verificazione del sinistro non è di per se' sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la dimostrazione, da parte dell'attore, che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza ( suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica ) necessarie ad evitare il danno e non puo' essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva” ( Cass. 3162 del 2002 ).
Sulla base di questi principi è stato chiarito che “L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva: perchè possa affermarsi una responsabilita' del datore di lavoro in base alla suddetta disposizione non e' sufficiente, infatti, che nello svolgimento del rapporto di lavoro si sia verificato un evento dannoso in pregiudizio del lavoratore, ma occorre che tale evento sia ricollegabile ad un comportamento colposo del datore di lavoro. Ne consegue che incombe sul lavoratore il quale lamenti di aver subito, a causa dell'attivita' lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocivita' dell'ambiente di lavoro nonche' la connessione tra l'uno e l'altra. Incombe, invece, sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del pregiudizio subito ovvero che la malattia non e' ricollegabile alla violazione degli obblighi a suo carico” (Cass. 6388 del 1998, conforme la Cass. 1307 del 2000, Cass. 3234 del 1999).
Tanto premesso, è bene evidenziare come l'atto di appello si incentri interamente sulla violazione, da parte di ID, delle prescrizioni (limitazioni) adottate dal medico competente. In particolare, viene lamentata la sua adibizione fissa alla cassa, in violazione delle prescrizioni suddette. Le altre questioni, come quelle legate all'atteggiamento ostile della responsabile della sede e dei colleghi, ossia il mobbing, non sono oggetto dell'appello e restano quindi fuori dalla presente decisione.
La sentenza di primo grado si fonda, principalmente, sull'ampia istruttoria svolta dal Tribunale di Grosseto. Viene evidenziato l'esito sfavorevole al LAPI sia della prova per testi – compresi i testimoni indicati dal ricorrente – che dell'interrogatorio delle parti. Su questi aspetti, l'appello non contiene una precisa censura della sentenza di primo grado.
L'esito dell'istruttoria espletata in primo grado è, secondo questa Corte territoriale, decisivo ai fini della decisione.
La teste collega di lavoro, indicata dal ricorrente, ha precisato che il Tes_1 Pt_1 lavorava alla cassa solo alla bisogna e non fisso, come tutti i responsabili. Ha riferito che il secondo le prescrizioni mediche, dopo un paio d'ore alla cassa, “si alzava e Pt_1 faceva altro” e che “quando non lavorava in cassa andava in magazzino”.
Il teste , responsabile del flusso merci, ha riferito che: “La tipologia di lavoro Tes_2 svolta dal era analoga a quella degli altri colleghi” e “So che aveva limitazioni Pt_1 nell'attività da svolgere. Aveva limiti di peso e anche limiti di permanenza alla cassa. La Capo filiale teneva conto di tali limitazioni”.
La teste , collega, indicata dal ricorrente, sulla circostanza che il Tes_3 Pt_1 contestasse ai propri superiori gerarchici, , il mancato rispetto delle Per_1 Tes_2 limitazioni alle mansioni imposte dal medico competente ha risposto: “Non è vero. Più volte ho sentito la chiedere al se avesse bisogno di pause e ciò in Per_1 Pt_1 particolare dopo l'operazione che aveva subito”.
La teste capo filiale, ha riferito che: La tipologia di lavoro svolta dal ra Per_1 Pt_1 analoga a quella degli altri colleghi. Il capo filiale riceve una mail riservata dall'azienda nel momento in cui un lavoratore è destinatario di limitazioni. Può capitare che tra la visita e la comunicazione alla filiale dei suoi esiti passi una decina di giorni, anche due settimane. Capita spesso che il lavoratore mi anticipi a voce l'esito della visita, tuttavia, io devo attendere l'ufficialità prima di modificare le mansioni. Nel caso del ricordo Pt_1 che inizialmente il i anticipava l'esito. Poi smise di farlo. Non ci sono stati tuttavia Pt_1 casi in cui, nonostante l'anticipazione, il ia stato mantenuto a svolgere mansioni Pt_1 incompatibili con le prescrizioni della visita anche quando anticipatemi da lui a voce”.
Per quanto riguarda la prova documentale, l'appellante si duole del mancato esame, da parte del Tribunale, dell'accertamento compiuto nei confronti di da parte del CP_1
Dipartimento di Prevenzione della ASL competente (all.36).
È vero che secondo tale accertamento, ID avrebbe adibito il LAPI alla cassa in modo esclusivo nel 2017, con turni di 4 ore ed in alcuni casi, non meglio precisati, anche di 8 ore.
Si tratta, comunque, di un accertamento piuttosto generico, perché non quantifica le giornate e le ore di adibizione esclusiva alla cassa. In ogni caso, l'esito di quell'atto non è certo vincolante in giudizio e non prevale su quanto accertato dal Giudice con la sentenza.
Secondo il Dipartimento di Prevenzione, in ogni caso, questa assegnazione sarebbe cessata nel dicembre 2017. Si deve, al riguardo, precisare che solo con il certificato del 27.4.2017 (all.34) è stata introdotta la prescrizione di far variare le mansioni del LAPI e di non farlo lavorare alla cassa per più di due ore consecutive.
I certificati precedenti non contenevano questa prescrizione ma vietavano piuttosto la movimentazione di pesi superiori ad un certo limite e le torsioni. Da notare che le allegazioni del sin dal primo grado, sono del tutto generiche per quanto riguarda Pt_1 la movimentazione di pesi;
mai viene precisato quali oggetti siano stati movimentati e quale fosse il loro peso. In appello, come detto, la censura si concentra essenzialmente sulla adibizione alla cassa. A tutto ammettere, quindi, si potrebbe avere, al massimo, una violazione nel periodo maggio – dicembre 2017. Da notare che, come risulta dalla CTU effettuata dal PM di Grosseto, nel 2017, almeno fino a giugno, il LAPI è stato a lungo assente per malattia (41 giorni).
In ogni caso, sia i turni di lavoro (all.29) che le deposizioni testimoniali attestano che anche nel 2017 il era adibito sia alla cassa che al “commissionamento delle Pt_1 merci”. In questo senso, gli stessi capitoli di prova del ricorso di primo grado (13 e 15).
Secondo quella perizia, la patologia del LAPI era iniziata prima del rapporto di lavoro con ID ed era andata peggiorando senza un rapporto causale con tale attività lavorativa (secondo il CTU il terzo intervento chirurgico sarebbe dovuto a conseguenze delle prime due operazioni).
Parte appellante contesta il richiamo a questa CTU sulla base di due argomenti:
In primo luogo, perché il CTU avrebbe errato nell'indicare la data di inizio del rapporto di lavoro con che risale al 2009 mentre il CTU la fissa al 2015. CP_1
In secondo luogo, perché il CTU ha unicamente escluso la responsabilità di oltre Contr ogni ragionevole dubbio che è una valutazione causale propria dell'ambito penale.
Entrambe le censure sono fondate ma, secondo questa Corte, si tratta di aspetti che non spostano l'esito del giudizio che si basa, come detto, su quanto emerso dalla prova testimoniale svolta davanti al GL e solo in via secondaria sulla CTU del PM.
L'infondatezza nel merito della domanda risarcitoria assorbe ogni altra questione sollevata dal lavoratore ed il suo appello deve, in definitiva, essere respinto.
Le spese di lite del secondo grado vanno compensate per metà considerata la presenza dell'accertamento ispettivo favorevole alle tesi del lavoratore. Per la restante metà, le spese, liquidate come da dispositivo ex DM 147/2022, seguono la soccom te compensate per quanto riguarda . considerando che la sua Parte_3 partecip na polizza assicurativa che non è avvenuta per il rigetto della domanda risarcitoria.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto, giudice del lavoro, n. 279/2023, pubblicata in data 19.12.2023.
Dichiara le spese del secondo grado compensate per metà e condanna l'appellante a rifondere a la restante metà che liquida in € 2.498,00 Controparte_1 oltre spese generali 15 hiara interamente compensate le spese per quanto riguarda . Parte_3
Dichiara che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 6 marzo 2025 La Presidente
Maria Lorena Papait Il Consigliere estensore
Flavio Baraschi