Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 25/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5424/2024 del Registro Generale e promossa da con l'avv. PERRONE VINCENZO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. RIZZO ERNESTO CP_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto: in via principale, accogliere la presente opposizione e per l'effetto accertare e dichiarare nullo e improduttivo di effetti giuridici l'opposto decreto ingiuntivo n.
197/2024 del 19.03.2024 emesso dal Tribunale di Lecce, sezione lavoro, in persona del Giudice del
Lavoro Andrea Basta perché inammissibile, improcedibile ed infondato per le ragioni esposte nel presente atto;
− in via riconvenzionale, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dalla società in persona del legale rapp.te p.t. e per l'effetto Parte_2 Controparte_2 condannare la IG.ra a versare alla opponente la somma di € 825,79 a titolo di CP_1 indennizzo per le ragioni esposte nel presente atto;
− in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la presente opposizione dovesse essere rigettata, rideterminare la somma ingiunta dalla odierna opposta con D.I. n. 197/2024 del 19.03.2024 emesso dal Tribunale di Lecce, sezione lavoro, in persona del Giudice del Lavoro Andrea Basta per le ragioni esposte nel presente atto.
La resistente ha chiesto: rigettare il ricorso perché inammissibile, oltre che infondato in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto e la sua efficacia esecutiva;
dichiarare il decreto ing. n. 197/24 RG 2596/202 provvisoriamente esecutivo;
condannare il ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art.96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1
L'opponente ha dedotto che in data 29.03.2024 veniva notificato all'odierna opponente D.I. n.
197/2024 (non provvisoriamente esecutivo), emesso in data 19.03.2024 dal Tribunale di Lecce, sez. lavoro, Giudice del Lavoro A. Basta nell'ambito del procedimento monitorio n. 2596/2024 R.G. con il quale veniva ingiunto, entro il termine di quaranta giorni, il pagamento della somma di euro €
9.868,03 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria in favore della IG.ra oltre CP_1 spese e compensi professionali del procedimento monitorio per complessivi € 540,00 di cui € 76,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP (doc. all. 1); in particolare, la somma ingiunta di € 9.868,03 (somma al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali) ha complessivamente ad oggetto il pagamento delle mensilità di: ottobre 2023 pari ad € 1.359,75; novembre 2023 pari ad €
1.432,68 e dicembre 2023 pari a € 7.075,60 (comprensiva di € 2.119,98 a titolo di TFR). Tali mensilità non sarebbero state pagate dalla società datrice di lavoro della IG.ra . Parte_2 CP_1
Tanto premesso, l'opponente ha eccepito la nullità e l'inammissibilità del D.I. opposto per la mancanza dei fondamentali requisiti di certezza, liquidità ed eIGibilità del credito ai fini della concessione del D.I. poiché la somma ingiunta dall'odierna opposta di € 9.868,03 risulta al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, in realtà, già versate dalla società in Parte_2 qualità di sostituto di imposta per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2023 (all. 2).
… Nel caso de quo, controparte per le mensilità richieste con l'emissione del D.I. considera l'importo lordo complessivo risultante dalle busta paga allegate senza, però, tener conto delle trattenute fiscali e previdenziali già operate e versate dalla società Ed infatti, Parte_2 come si evince dal Modello F24 relativo alla busta paga di ottobre 2023, completo di quietanza, la società opponente in data 16.11.2023 ha effettuato il versamento del complessivo importo di €
1.618,94 a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali (doc. in all.to n. 3). Ciò si evince anche dal Modello F24 relativo alla busta paga di novembre 2023, anche esso completo di quietanza, seppur pari a zero poiché effettuato con l'utilizzo di crediti in compensazione, ma anche in questo caso le trattenute risultano comunque versate dalla società opponente (doc. in all.to n. 4).
Peraltro, la somma di ciascuna mensilità al netto delle trattenute risulterebbe inferiore rispetto a quella, ad oggi, ingiunta da controparte considerando che la mensilità di ottobre 2023 (al netto delle trattenute versate di € 175,34) ammonta ad € 1.184,41 mentre, la mensilità di novembre 2023
(al netto delle trattenute versate di € 159,57) ammonta ad € 1.268,99.
Il fatto estintivo eccepito dall'opponente (relativo al pagamento, in parte effettuato mediante utilizzo di crediti in compensazione) risulta provato alla stregua dei Modelli F24 in atti, che non risultano smentiti da deduzioni o prove contrarie. Pertanto, con riferimento alle mensilità di ottobre e novembre il credito azionato dalla lavoratrice deve essere ridotto agli importi netti di
€ 1184,41 e € 1268,99 risultanti dalle relative buste paga, per un totale di € 2453,40.
2 Per il mese di dicembre 2023, deve essere confermato l'importo lordo di € 7075,60 azionato in fase monitoria, in quanto manca la prova del versamento delle ritenute fiscali e previdenziali e l'opponente ha espressamente ammesso di non avere provveduto, limitandosi a dedurre che
, effettuando un calcolo approssimativo, considerando un lordo pari ad € 7.124,04, da cui CP_3 occorre detrarre € 537,96 per contribuzione da restituire all'Ente per malattia illegittima, il CP_4 lordo realmente dovuto alla IG.ra ammonterebbe ad € 6.586,08 (somma su cui, comunque, CP_1 opereranno ulteriori trattenute fiscali e previdenziali a carico della società . Parte_2
Il motivo di ricorso è infondato, in quanto l'opponente è priva di legittimazione attiva, né vi è prova che vi siano state richieste dell di restituzione delle somme. CP_4
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere quindi revocato, con condanna dell'opponente al pagamento della somma complessiva di € 9529,00 oltre interessi e rivalutazione.
Con il secondo motivo di ricorso, l'opponente ha eccepito l'assenza di giusta causa di dimissioni e ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della lavoratrice al pagamento della somma di €
825,79 a titolo di indennità di mancato preavviso, deducendo che “A far data dal 08.11.2023
l'odierna resistente comunicava alla società datrice di lavoro la propria assenza per malattia fino al
14.12.2023 … Terminato il periodo di malattia, in data 15.12.2023, la IG.ra senza giustificato CP_1 motivo non si recava più sul posto di lavoro risultando, così, assente rispettivamente nei giorni 15,
16, 17 e 18 dicembre 2023. In particolare, il giorno 18.12.2023, la IG.ra veniva individuata dai CP_1
Carabinieri della Stazione di Calimera (LE) a prestare servizio presso il bar della stazione di servizio poco fuori dal centro abitato di Caprarica di Lecce, motivo per cui la società datrice di Per_1 lavoro ha provveduto immediatamente a trasmettere a mezzo pec lettera di contestazione disciplinare invitando la dipendente a trasmettere le proprie osservazioni e giustificazioni entro cinque giorni (doc. all.to n. 7) … Tale ingiustificata assenza dal lavoro costituisce dimissioni per fatti concludenti e senza giusta causa. Pertanto, è dovuto dalla IG.ra un indennizzo nei CP_1 confronti della società datrice di lavoro per mancato preavviso che si quantifica nella somma complessiva di € 825,79, secondo il CCNL di categoria (Turismo-Pubblici Esercizi FIPE)”.
Il motivo di ricorso è infondato, in quanto il mancato pagamento delle ultime tre mensilità da parte del datore di lavoro costituisce giusta causa di dimissioni e la questione della presunta assenza ingiustificata dal lavoro non può essere esaminata in questa sede, in quanto, come dedotto dall'opposta, “Dette dimissioni non sono mai state contestate formalmente presso le sedi competenti né, alla IG.ra è stata mai inviata alcuna lettera di contestazione. Ed infatti CP_1 la nota pec del 18.12.2023 avente ad oggetto: “contestazione comportamento Sua assistita Sig.na
” (depositata da controparte come doc. n 7) non è mai stata inviata alla stessa, ma al CP_1 suo procuratore – presso il quale non ha mai eletto domicilio - e, cosa ancora più grave, non veniva sottoscritta in alcun modo dal IG. , per cui è formalmente nulla. Controparte_2
3 A tal proposito giova ricordare che la comunicazione di contestazione disciplinare è un atto recettizio che produce effetti dal momento in cui perviene a conoscenza della persona alla quale è destinato. Ugualmente nulla è la nota senza data (depositata da controparte come doc. n 9), avente ad oggetto: “contestazione giusta casa recesso del rapporto di lavoro”, che non è stata mai ricevuta dalla lavoratrice. Ed anzi alcun seguito è stato dato dalla società all'asserita contestazione delle dimissioni per giusta causa, considerando che mai è stata comunicata agli enti competenti (come si evince chiaramente dal Modulo recesso rapporto di Lavoro)”.
Le deduzioni di parte opposta appaiono fondate.
Pertanto, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo. Nella liquidazione si è tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione e della totale assenza di attività istruttoria.
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P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data
06/05/2024 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore di della somma complessiva di € 9529,00 (di cui € 2453,40 netti per le buste CP_1 paga dei mesi di ottobre e novembre 2023 e € 7075,60 lordi per la busta paga del mese di dicembre 2023) oltre interessi e rivalutazione come per legge.
2. Rigetta per il resto il ricorso e la domanda riconvenzionale.
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2700,00 (compresa la fase monitoria) oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 26/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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