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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/06/2024, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura n. R.G. 1387/2023 promossa congiuntamente
DA
, nata il [...] alla EZ ed ivi residente Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. DELLA CROCE ANDREA e GROCCIA GIUSEPPE
E
, nato il [...] a [...], residente alla Parte_2
EZ
c.f. C.F._2
Avv. DELLA CROCE ANDREA e GROCCIA GIUSEPPE
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 4.8.2023 a margine del decreto di fissazione d'udienza e in data 15.1.2024
a margine della sentenza di separazione
1 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 28.5.2024:
Si chiede che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. anche personalmente sottoscritto e depositato in data 20.7.2023, premettendo di aver contratto in data 7.7.2017 alla EZ matrimonio civile (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 73 parte I anno 2017) e di non aver avuto figli, hanno chiesto contestualmente di dichiararsi la separazione consensuale tra le parti e lo scioglimento del matrimonio civile.
Con sentenza n. 817/2023 (passata in giudicato il 25.5.2024), ricorrendone i presupposti, il Tribunale della EZ ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Con ordinanza del 16.11.2023 la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini della successiva pronuncia relativa alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Alla successiva udienza del 28.5.2024, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, precisando che non vi sono condizioni di divorzio.
In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge
1.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il
2 decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della EZ, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1
, contratto il 7.7.2017 alla EZ (atto trascritto nei Parte_2
registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 73 parte I anno 2017)
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla EZ nella camera di consiglio del 30.5.2024
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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