Articolo 25 della Legge 23 dicembre 1993, n. 559
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15 gennaio 1994
Art. 25. (Modifica alla legge 5 agosto 1978, n. 468) 1. L' articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Integrita', universalita' ed unita' del bilancio). - 1. I criteri dell'integrita' dell'universalita' e dell'unita' del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.
2. Sulla base del criterio dell'integrita', tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.
3. Sulla base dei criteri dell'universalita' e dell'unita', e' vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla legge di riordino complessivo della materia
4. E' vietata altresi' l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.
5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate".
Note all' art. 25:
- La legge 5 agosto 1978, n. 468 , reca: "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio".
Entrata in vigore il 15 gennaio 1994
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