Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 14/04/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 712/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, a seguito dell'udienza del
20 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 712/2023 R.G., avente a oggetto “malattia professionale”, promosso da
, con l'avv. Angela Provenzano;
Parte_1
- ricorrente -
contro
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Sergio Alessi;
- resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 15 giugno 2023, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accertare che, in conseguenza della malattia professionale sofferta, versa nella condizione d'inabile permanente nella misura non inferiore al 18 per cento e, comunque, in misura superiore a quella del 12 per cento già accertata dall' . In ragione di ciò, ha CP_1
chiesto la condanna dell'istituto convenuto alla corresponsione della rendita previsto per legge.
A sostegno di quanto sopra, deduce che, a seguito di domanda Pt_1 amministrativa, l' ha riconosciuto una menomazione di grado pari al 12%, in ragione CP_1
della malattia sofferta (“ernia discale”); che, a seguito di richiesta di revisione, determinata da un presunto aggravamento della propria condizione di salute, l' convenuto ha CP_1
1
che, pertanto, ha rivolto domanda giurisdizionale innanzi a questo Ufficio.
Si è costituito in giudizio L' chiedendo il rigetto, con conferma della CP_1
valutazione medica assunta dai propri sanitari.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prove documentali e la disposizione di CTU medico-legale.
L' udienza del 20 febbraio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Quindi, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Merito.
Il ricorso è infondato.
Appare opportuno premettere che, in tema di malattie professionali, l'art. 3 D.P.R.
1124/1965 stabilisce che “L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni”.
La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'articolo in questione, nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".
In merito alle prestazioni erogate dell'Ente resistente, l'art. 66 D.P.R. citato stabilisce che “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
2 6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
Sul punto, l'art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000 prevede che “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1
prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Con specifico riferimento alla disciplina risultante dalla citata sentenza della Corte
Costituzionale n. 179/1988, la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della
Corte Cost. - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella) e dell'art. 134
d.P.R. cit. (nella parte in cui condiziona il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità o la morte si verifichino nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicato in tabella) - il lavoratore è ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata o comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto. In tal caso,
3 tuttavia, il lavoratore non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia denunciata. L'accertamento in ordine alla eziologia professionale della malattia, risolvendosi in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici” (C. Cass. 8271/1997; cfr. altresì C. Cass.
9048/2001, C. Cass. 14308/2006, C. Cass. 21825/2014, C. Cass. 19312/2004, secondo cui, in particolare “Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell'Istituto assicuratore, che nel caso concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro;
nel caso, poi, di fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario, è altresì necessaria la dimostrazione del nesso di causalità tra la malattia, che si assume contratta a causa del lavoro, e la morte”).
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, innanzitutto, occorre evidenziare che non vi è contestazione tra le parti in merito alla sussistenza della lamentata malattia professionale, mentre è dibattuto il conseguente grado di menomazione permanente dell'integrità psicofisica.
Ciò posto, per verificare la fondatezza della pretesa di parte ricorrente, è stata disposta consulenza medico-legale. In particolare, con ordinanza del 31 gennaio 2024, è stato formulato al nominato consulente tecnico d'ufficio il seguente quesito: “valuti il CTU, sulla base della documentazione in atti, nonché, se necessario, a seguito di visita medica personale, il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000, conseguente alla malattia professionale già riconosciuta”.
A seguito di espletamento di consulenza tecnico-legale, il tecnico designato ha concluso che: “Dalla disamina degli atti, dall'attento esame clinico, dalla valutazione della cinematica specifica del trauma e dell'attività svolta dal lavoratore, si può affermare con giudizio di buona probabilità la patologia ernia discale con disturbi trofico sensitivi persistenti e limitazioni funzionali con quadro clinico tipico e sue conseguenze, nonostante
4 le concause concorrenziali proprie del paziente, derivante dalla esposizione a fattore lavorativo. Pertanto tali patologie sono da ricondursi a noxa professionale con complessivo danno biologico conseguente alla malattia professionale in questione ai sensi del CP_1
D.Lgs. n. 38/2000 del 12% (dodici percento), tra l'altro come già riconosciuto dall' CP_1 nella visita collegiale concordata del 14/02/2018” (cfr. relazione peritale).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti
(che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Ebbene, atteso che la valutazione del grado di inabilità del ricorrente operata dal nominato CTU è pari a quella già espressa dall' , la domanda attrice non può trovare CP_1
accoglimento.
3. Spese.
Le spese di lite possono essere compensate, stante anche la non opposizione della resistente.
Le spese di C.T.U., invece, vanno poste a carico di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., stante la sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte ricorrente.
Gela, 14 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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