Sentenza 11 giugno 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/2004, n. 11155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11155 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 66, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, difeso dall'avvocato FELICE AMATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 297/02 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 21/03/02 - R.G.N. 618/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 25/03/04 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio dichiari il ricorso manifestamente infondato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21 marzo 2002 la Corte d'appello di Salerno rigettava, per intervenuta prescrizione del diritto, la domanda di IO IO, bracciante agricolo iscritto negli elenchi nominativi, intesa ad ottenere l'adeguamento, con applicazione degli indici Istat, delle somme percepite a titolo di indennità ordinaria di disoccupazione agricola per gli anni dal 1975 al 1986. Avverso detta sentenza il soccombente propone ricorso affidato ad un unico motivo.
L'Inps è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo si censura la sentenza per violazione dell'art. 12 delle preleggi, degli artt. 112, 436 e 437 cod. proc. civ., 1362, 2938 e 2948 cod. civ. e per difetto di motivazione, prospettando che il Giudice di merito avrebbe errato nel ritenere nella specie applicabile la prescrizione decennale, dal momento che l'Inps, convenuto, aveva eccepito la prescrizione breve quinquennale, di talché il giudice non avrebbe potuto d'ufficio, ritenere applicabile, quella decennale che non era stata specificamente eccepita.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 10955 del 2002, nel risolvere il contrasto di giurisprudenza insorto sul punto, hanno affermato che alla parte che eccepisce la prescrizione è fatto onere di allegare l'elemento costitutivo rappresentato dall'inerzia del titolare del diritto e di manifestare la volontà di profittare dell'effetto estintivo, e non anche di indicare le norme applicabili, la cui identificazione costituisce una quaestio iuris rimessa al giudice.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2004