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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/06/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1821/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c. nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 1821/2024 R.G. promosso da:
(C.F. Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verucchio (RN), via Molino P.IVA_1
Bianco n. 836, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Rossi del foro di Rimini, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Rimini al vicolo San Gregorio n. 28;
APPELLANTE
nei confronti di
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_2 P.IVA_2
in Brescia, via Corfù n. 102, in qualità di procuratrice speciale di C.F. Parte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Vittorio Betteloni P.IVA_3
n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Marsico del foro di Brescia, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Brescia alla via Corfù n. 102;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c. n. 479/2024 emessa dal
Tribunale di Rimini il 26.04.2024 e pubblicata in pari data nel procedimento iscritto al n. 413/2022 R.G., avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 24 giugno 2025 la parte appellante discuteva la causa, riportandosi ai propri atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello di Bologna, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto ed in riforma della sentenza n. 479/2024 pubblicata il 27 aprile 2024, mai notificata, pronunciata inter partes dal Tribunale di Rimini, Sez. civile, in persona del Giudice dott.ssa E. Amadei nel procedimento civile R.G. 413/2022 in data 26 aprile 2024, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito ed in via principale: - accertata la carenza di legittimazione sostanziale e quindi la titolarità del credito azionato in capo a , per l'effetto, dichiarare in riforma dell'impugnata sentenza, la nullità Controparte_1
e illegittimità dell'atto di precetto notificato in data 26.01.2022 alla società Parte_1
ocietà in accomandita semplice, nonché gli eventuali ulteriori atti esecutivi conseguenti allo stesso,
[...]
per i motivi di cui all'appello. Nel merito: - nella denegata ipotesi di conferma della sentenza appellata in punto alla legittimazione sostanziale e alla qualità di quale cessionaria del Parte_3
credito azionato: - accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado n. 479/2024 Tribunale di Rimini essendo il Giudice di primo grado incorso in vizio motivazionale per violazione degli articoli
132, n. 4, c.p.c., e 118, disposizioni attuative c.p.c. e art. 111 Cost.; Sempre nel merito: accertare
l'inesistenza di un titolo idoneo a fondare l'esecuzione, siccome avviata sulla base di un mutuo (stipulato in data 28.11.2007 a ministero del notaio di Rep. 11889, Racc. n. 5394) da Persona_1 CP_2
considerarsi condizionato in quanto l'effettiva consegna della somma mutuata era condizionata all'adempimento di talune obbligazioni previste dal contratto, e dunque privo del valore e della efficacia di titolo esecutivo e per l'effetto dichiarare nullo, inefficace ed illegittimo l'atto di precetto notificato il
26.01.2022 alla società appellante per carenza del titolo esecutivo oggetto di causa e conseguentemente accertare non dovute le somme di cui al precetto;
in ogni caso condannare gli appellanti alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio”.
LA CORTE
Viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti e udita la discussione orale;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza resa a verbale del 26.04.2024, il Tribunale di Rimini, decidendo nel procedimento promosso da in accomandita semplice nei confronti di Parte_4 Parte_3
quale mandataria di - al fine di, previa sospensione del titolo esecutivo
[...] Parte_2
rappresentato dal contratto di mutuo fondiario del 28.11.2007 a rogito del notaio dott. Persona_2
per originari euro 600.000,00, sentire dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale e quindi di CP_2
titolarità del credito azionato in capo a quindi la nullità, inefficacia ed illegittimità Parte_3
2 dell'atto di precetto notificato il 26.10.2022 alla , sentire accertare e dichiarare che il contratto di mutuo Pt_1
oggetto di causa, stipulato in data 28.11.2007, è privo del valore e della efficacia di titolo esecutivo e per l'effetto dichiarare nullo, inefficace ed illegittimo l'atto di precetto notificato il 26.01.2022 per carenza del titolo esecutivo, sentir dichiarare la nullità del contratto di mutuo oggetto di causa per violazione di norme imperative di legge e segnatamente dell'art. 38 TUB e della Delibera CICR del 22.04.1995 applicativa per violazione del limite di finanziabilità, conseguentemente dichiarare la non applicabilità della disciplina privilegiata del credito fondiario al caso in esame e segnatamente dell'art. 41 co.1 TUB, nonché accertare e dichiarare nullo, inefficace ed illegittimo l'atto di precetto in quanto non preceduto dalla notifica di valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 479 c.p.c., e da ultimo sentire accertare e dichiarare la nullità del mutuo per applicazione del piano di ammortamento alla francese, in assenza anche di pattuizione, e la verificazione del fenomeno anatocistico, con conseguente accertamento e dichiarazione di non debenza delle somme indicate in precetto o, in subordine, convertire il tasso di interesse convenuto al tasso legale ex art. 1284 c.c., previa declaratoria di nullità della relativa pattuizione contrattuale, con condanna alla restituzione delle somme già versate, in ogni caso con vittoria di spese di lite - ritenuto come, compiuta una valutazione sugli elementi portati dalla società convenuta, “abbia fornito elementi tranquillizzanti Parte_3 sull'avvenuta cessione del credito e sulla sua titolarità attiva nel rapporto controverso”, quali copia del contratto di cessione, elenco dei crediti ceduti, visura della società nonché raccomandata di Parte_3
intercorsa cessione del credito ritualmente ricevuta dalla debitrice e dichiarazione della banca cedente, considerato altresì che le somme di cui al contratto di mutuo del 2007, pur non essendo entrate immediatamente nella disponibilità materiale del mutuatario al momento del perfezionamento del contratto, risultano uscite dalla disponibilità della banca mutuante, entrando nella disponibilità giuridica del primo, che
“vi ha 'convenzionalmente' impresso un vincolo (accantonandole) destinato a venir meno all'adempimento delle obbligazioni e verificarsi delle condizioni contrattualmente assunte”, con la conseguenza di essere in presenza di “un valido contratto di mutuo che costituisce altresì un valido titolo esecutivo”, osservato altresì, quanto all'eccepito superamento del limite di finanziabilità come prescritto dall'art. 38 comma 2 TUB, come tale questione sia stata risolta dalla Suprema Corte a sezioni unite con la pronuncia n. 33719/2022, ove si afferma che in tema di mutuo fondiario il limite di finanziabilità non sia elemento essenziale del contenuto del contratto e la disposizione con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» non integri norma imperativa, ritenuto infine in ordine all'eccepita nullità del mutuo il cui calcolo si basi su un piano di ammortamento alla francese che la legittimità di tale sistema di ammortamento rispetto al divieto di cui all'art. 1283 c.c. è stata riconosciuta dalla pressoché unanime giurisprudenza di merito con il conseguente rigetto dell'eccezione avanzata dall'opponente, respingeva l'opposizione proposta da , con compensazione Pt_1
delle spese di lite, stante la non univocità e novità delle questioni trattate.
3 2.- Con appello notificato il 27.11.2024 e depositato in data 05.12.2024, Parte_4
in accomandita semplice ha impugnato detta sentenza chiedendone la riforma, in particolare, laddove
[...] sono state rigettate tutte le domande ed eccezioni svolte in primo grado. L'appellante deduce in primo luogo nullità della sentenza per carenza di motivazione in violazione degli articoli 132 n. 4 c.p.c. e 118 disposizioni attuative c.p.c. e art. 111 Cost, travisamento ed errata rilevanza della prova documentale prodotta dalla società
a sostegno della propria legittimazione sostanziale e titolarità del credito azionato. Quale Parte_3
secondo motivo di gravame, in accomandita semplice si duole della ritenuta esistenza di valido Parte_4 titolo esecutivo in capo all'asserito creditore, per essere inidoneo l'atto pubblico con il quale era stato accordato il mutuo fondiario.
Tanto dedotto, in accomandita semplice chiede alla Corte, in Parte_4
riforma della sentenza del Tribunale di Rimini n. 479/2024 pubblicata in data 27.04.2024, mai notificata, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, di:
• Nel merito ed in via principale, accertata la carenza di legittimazione sostanziale e quindi la titolarità del credito azionato in capo a , per l'effetto, dichiarare in riforma dell'impugnata sentenza, la Controparte_1
nullità e illegittimità dell'atto di precetto notificato in data 26.01.2022 alla società Parte_4
in accomandita semplice, nonché gli eventuali ulteriori atti esecutivi conseguenti allo stesso;
[...]
• Nel merito, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza appellata in punto alla legittimazione sostanziale e alla qualità di quale cessionaria del credito azionato, accertare e dichiarare la nullità Parte_3
della sentenza di primo grado n. 479/2024 Tribunale di Rimini per essere il Giudice di primo grado incorso in vizio motivazionale per violazione degli articoli 132, n. 4, c.p.c., e 118 disposizioni attuative c.p.c. e art. 111
Cost.;
• Sempre, nel merito, accertare l'inesistenza di un titolo idoneo a fondare l'esecuzione, siccome avviata sulla base di un mutuo (stipulato in data 28.11.2007 a ministero del notaio di Clemente Rep. 11889, Persona_1
Racc. n. 5394) da considerarsi condizionato in quanto l'effettiva consegna della somma mutuata era condizionata all'adempimento di talune obbligazioni previste dal contratto, e dunque privo del valore e della efficacia di titolo esecutivo e per l'effetto dichiarare nullo, inefficace ed illegittimo l'atto di precetto notificato il 26.01.2022 alla società appellante per carenza del titolo esecutivo oggetto di causa e conseguentemente accertare non dovute le somme di cui al precetto;
• In ogni caso con condanna dell'appellata alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 10 aprile 2025, si è regolarmente costituita Parte_2
quale procuratrice speciale di la quale ha preliminarmente eccepito
[...] Parte_3
l'inammissibilità dell'avverso gravame per tardività, essendo stato notificato l'atto di appello in data
27.11.2024, decorso il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. -la sentenza di primo grado è stata infatti pubblicata il 26 aprile 2024 e comunicata il giorno dopo, e trattandosi di causa di opposizione all'esecuzione
4 non opererebbe la sospensione feriale dei termini. Nel merito, ha riproposto le contestazioni, eccezioni ed osservazioni già mosse in primo grado all'avverso atto di citazione in opposizione a precetto, facendo rilevare in via preliminare la temerarietà dell'avverso comportamento processuale. Più specificamente si è soffermata sulla produzione nel giudizio di opposizione a precetto del contratto di cessione, sulla avvenuta dimostrazione dunque da parte del creditore precettante della inclusione del credito nell'ambito della cessione in blocco, sulla asserita omessa contestazione in ordine alla esistenza del contratto di cessione del credito nonché sui più recenti orientamenti giurisprudenziali in ordine all'art. 58 TUB e al sistema di ammortamento alla francese. I motivi di gravame proposti da risultano a parere dell'appellata società destituiti di qualsivoglia fondamento e Pt_1
vanno rigettati.
L'appellata uale procuratrice di omanda quindi alla Parte_2 Parte_3
Corte di Appello, contrariis reiectis, di:
● In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello per tardiva notifica;
accertare e dichiarare la titolarità del diritto e la legittimazione attiva di per il Parte_3
tramite della procuratrice speciale ad agire esecutivamente per il recupero del credito Parte_2
vantato nei confronti di n forza del mutuo fondiario per Controparte_3
atto del 28.11.2007 a rogito del Notaio di munito di formula esecutiva in data Persona_1 CP_2
18.12.2007; accertare e dichiarare la validità e legittimità del mutuo fondiario per atto del 28.11.2007 a rogito del Notaio di rigettando le avverse lagnanze in punto di violazione dell'art. 474 Persona_1 CP_2
c.p.c. anche alla luce della sentenza n. 5968/2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
● In via principale, nel merito, rigettare perché del tutto infondato il gravame proposto avverso la sentenza n.
479/2024 del Tribunale di Rimini per le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 comma
3 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa.
4.- All'udienza del 29 aprile 2025, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante contestava l'avversa eccezione di tardività dell'appello e l'appellata insisteva per l'accoglimento di tale eccezione preliminare. I Procuratori delle parti si riportavano poi ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e il Consigliere istruttore rinviava per la discussione davanti al Collegio ex artt.
281-sexies e 350-bis c.p.c., assegnando termine per note conclusive.
All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in data 24.06.2025, l'appellante si riportava ai propri atti, insistendo per l'accoglimento delle eccezioni e conclusioni ivi formulate e il Collegio tratteneva la causa in decisione, riservato il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
5.- L'appello proposto da in accomandita semplice è tardivo e deve Parte_4
essere dichiarato inammissibile. La sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 26.04.2024 e l'atto di
5 citazione in appello è stato notificato alla mezzo Pec in data 27.11.2024, decorso Parte_2 il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c., non operando nell'ipotesi in esame la sospensione feriale dei termini. E' infatti principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui “In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969 - num 742, ove
l'articolo 92 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 dispone che la detta sospensione non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, devono ritenersi compresi tra questi procedimenti quelli di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, rispettivamente disciplinati dagli articoli 615 e 617 codice di procedura civile;
quelli di opposizione di terzo all'opposizione, di cui al successivo articolo 619, e quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'articolo 548 dello stesso codice. Il principio sancito dall'articolo
3 della legge n. 742 del 1969, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all'esecuzione, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento, sicché esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione: la norma citata, difatti, anche nella parte in cui richiama l'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l'esigenza di una sollecita trattazione), e non già all'organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima” (così si è espressa Cass. civ. Sez. III, 05.09.2022, n. 26108; vedasi anche, tra le numerose, Cass. civ. 09.05.2022, n.
14544 ove si afferma che la sospensione dei termini processuali non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione anche con riferimento all'appello; Cass. civ. Sez. III, 17.03.2021, n. 7421; Cass. civ. Sez. III,
13.05.2020, n. 8874 secondo cui “Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge n. 742 del 1969, e dell'articolo 92 del regio decreto n. 12 del 1941, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, poiché tale disciplina si riferisce al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, mentre opera, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare vanno individuate in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia in concreto dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito reputato più correttamente applicabile”). Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 191/2016 osservando che “quanto alle opposizioni all'esecuzione l'esigenza di celerità è perseguita mediante la deroga alla sospensione dei termini feriali anche in considerazione della peculiarità del procedimento che, nella prassi giudiziaria, può prestarsi ad un utilizzo strumentale con finalità dilatoria da parte del debitore assoggettato all'esecuzione”.
Al riguardo deduce l'appellante, nelle note di trattazione scritta del 28.04.2025 e nella memoria conclusiva del
16.06.2025, che nell'ambito di un giudizio di opposizione a precetto la deroga alla sospensione feriale dei termini si applicherebbe soltanto laddove non sia ancora iniziata la procedura esecutiva e posto che nel caso in esame è tuttora pendente la procedura esecutiva R.G.E. n. 26/2022 Trib. Rimini i termini sono sospesi. A
6 ben vedere tuttavia la sentenza richiamata da (Cass. civ. Sez. I, 26.06.2018, n. 16869) richiama Pt_1 orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale appunto “…la disciplina derogatoria dei termini feriali si applica, in linea generale, anche alle opposizioni a precetto. Il principio è stato recentemente confermato da Cass. 22484/2014, della quale si riporta la massima ufficiale "l'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e art. 92 Ord. Giud….”.
Non può quindi ritenersi operante una esclusione alla disciplina derogatoria per le ipotesi di opposizione a precetto con procedura esecutiva già avviata in corso di causa se sol si considera che l'inciso “quanto l'esecuzione forzata non è ancora iniziata” di cui alla sentenza sopra citata è chiaramente utilizzato per riferirsi alle opposizioni a precetto, ovvero alle opposizioni preventive all'esecuzione, per distinguerle dalle altre opposizioni all'esecuzione già incardinata, e che la stessa pronuncia esclude la sospensione feriale dei termini anche con riferimento ai giudizi di impugnazione. Nella fattispecie che occupa, la procedura esecutiva è iniziata dopo la proposizione della causa di opposizione a precetto.
Ancora, si osserva come sia noto che “in sede di opposizione all'esecuzione, ove l'opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere, nel caso di esito positivo dell'opposizione, un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini soltanto se la sentenza abbia accolto tale opposizione e, quindi, abbia deciso sulla menzionata riconvenzionale;
al contrario, la detta sospensione non opera nell'ipotesi di rigetto dell'opposizione, in quanto esclusivamente l'esito positivo dell'impugnazione della relativa decisione può comportare il successivo ingresso dell'esame della domanda riconvenzionale davanti al giudice d'appello od
a quello di rinvio” (così si è espressa Cass. civ. Sez. VI, 18.12.2019, n. 33728) e nel caso di specie l'opposta società on ha formulato alcuna domanda riconvenzionale, domandando unicamente Parte_2 il rigetto dell'opposizione. Simile principio è stato espresso anche da successive pronunce (vedasi Cass. civ.
Sez. III, 28.02.2023, n. 6086 ove si afferma che “l'istituto della sospensione feriale dei termini non è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata, sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell' art. 615 c.p.c. , ovvero di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell' art. 617 c.p.c. Con riferimento a tali procedimenti la sospensione dei termini non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, nell'ipotesi in cui il giudice si sia pronunciato esclusivamente sui motivi posti a fondamento dell'opposizione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, salvo che la sentenza di primo grado si sia pronunciata su eventuali domande riconvenzionali proposte dall'opposto e poi, in grado di appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia”).
7 L'appello proposto da in accomandita semplice va dunque Parte_4
dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono integralmente la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellata e si liquidano nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione di valore da € 260.001,00 ad € 520.000, importo medio per le fasi di studio ed introduttiva e minimo per quella decisionale).
Non sussistono i presupposti per una condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. come richiesta dalla società La condanna prevista da tale disposizione Parte_2
normativa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente (vedasi, Cass. civ. Sez. 6-2, ord.
11.02.2014 n. 3003) e richiede la formulazione di difese giuridicamente inconsistenti, secondo l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. III, 30.12.2014, n. 27534), non essendo sufficiente la mera prospettazione di tesi difensive che risultino infondate e dunque, per i principi giurisprudenziali sopra illustrati, la domanda della parte appellata non può trovare accoglimento, non apparendo le difese proposte dall'appellante manifestamente infondate e del tutto pretestuose, e non essendovi sufficiente dimostrazione che questi abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave o abbia omesso quel minimo di diligenza che avrebbe dovuto far ritenere fondati i suoi assunti difensivi.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I- DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello proposto da in Parte_4 accomandita semplice;
II- CONDANNA l'appellante in accomandita semplice, in persona Parte_4 del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore dell'appellata uale Parte_2 procuratrice speciale di delle spese di lite che si liquidano in € 10.590,00 per Parte_3 compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III- DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
8 Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
24.06.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c. nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 1821/2024 R.G. promosso da:
(C.F. Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verucchio (RN), via Molino P.IVA_1
Bianco n. 836, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Rossi del foro di Rimini, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Rimini al vicolo San Gregorio n. 28;
APPELLANTE
nei confronti di
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_2 P.IVA_2
in Brescia, via Corfù n. 102, in qualità di procuratrice speciale di C.F. Parte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Vittorio Betteloni P.IVA_3
n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Marsico del foro di Brescia, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Brescia alla via Corfù n. 102;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c. n. 479/2024 emessa dal
Tribunale di Rimini il 26.04.2024 e pubblicata in pari data nel procedimento iscritto al n. 413/2022 R.G., avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 24 giugno 2025 la parte appellante discuteva la causa, riportandosi ai propri atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello di Bologna, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto ed in riforma della sentenza n. 479/2024 pubblicata il 27 aprile 2024, mai notificata, pronunciata inter partes dal Tribunale di Rimini, Sez. civile, in persona del Giudice dott.ssa E. Amadei nel procedimento civile R.G. 413/2022 in data 26 aprile 2024, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito ed in via principale: - accertata la carenza di legittimazione sostanziale e quindi la titolarità del credito azionato in capo a , per l'effetto, dichiarare in riforma dell'impugnata sentenza, la nullità Controparte_1
e illegittimità dell'atto di precetto notificato in data 26.01.2022 alla società Parte_1
ocietà in accomandita semplice, nonché gli eventuali ulteriori atti esecutivi conseguenti allo stesso,
[...]
per i motivi di cui all'appello. Nel merito: - nella denegata ipotesi di conferma della sentenza appellata in punto alla legittimazione sostanziale e alla qualità di quale cessionaria del Parte_3
credito azionato: - accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado n. 479/2024 Tribunale di Rimini essendo il Giudice di primo grado incorso in vizio motivazionale per violazione degli articoli
132, n. 4, c.p.c., e 118, disposizioni attuative c.p.c. e art. 111 Cost.; Sempre nel merito: accertare
l'inesistenza di un titolo idoneo a fondare l'esecuzione, siccome avviata sulla base di un mutuo (stipulato in data 28.11.2007 a ministero del notaio di Rep. 11889, Racc. n. 5394) da Persona_1 CP_2
considerarsi condizionato in quanto l'effettiva consegna della somma mutuata era condizionata all'adempimento di talune obbligazioni previste dal contratto, e dunque privo del valore e della efficacia di titolo esecutivo e per l'effetto dichiarare nullo, inefficace ed illegittimo l'atto di precetto notificato il
26.01.2022 alla società appellante per carenza del titolo esecutivo oggetto di causa e conseguentemente accertare non dovute le somme di cui al precetto;
in ogni caso condannare gli appellanti alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio”.
LA CORTE
Viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti e udita la discussione orale;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza resa a verbale del 26.04.2024, il Tribunale di Rimini, decidendo nel procedimento promosso da in accomandita semplice nei confronti di Parte_4 Parte_3
quale mandataria di - al fine di, previa sospensione del titolo esecutivo
[...] Parte_2
rappresentato dal contratto di mutuo fondiario del 28.11.2007 a rogito del notaio dott. Persona_2
per originari euro 600.000,00, sentire dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale e quindi di CP_2
titolarità del credito azionato in capo a quindi la nullità, inefficacia ed illegittimità Parte_3
2 dell'atto di precetto notificato il 26.10.2022 alla , sentire accertare e dichiarare che il contratto di mutuo Pt_1
oggetto di causa, stipulato in data 28.11.2007, è privo del valore e della efficacia di titolo esecutivo e per l'effetto dichiarare nullo, inefficace ed illegittimo l'atto di precetto notificato il 26.01.2022 per carenza del titolo esecutivo, sentir dichiarare la nullità del contratto di mutuo oggetto di causa per violazione di norme imperative di legge e segnatamente dell'art. 38 TUB e della Delibera CICR del 22.04.1995 applicativa per violazione del limite di finanziabilità, conseguentemente dichiarare la non applicabilità della disciplina privilegiata del credito fondiario al caso in esame e segnatamente dell'art. 41 co.1 TUB, nonché accertare e dichiarare nullo, inefficace ed illegittimo l'atto di precetto in quanto non preceduto dalla notifica di valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 479 c.p.c., e da ultimo sentire accertare e dichiarare la nullità del mutuo per applicazione del piano di ammortamento alla francese, in assenza anche di pattuizione, e la verificazione del fenomeno anatocistico, con conseguente accertamento e dichiarazione di non debenza delle somme indicate in precetto o, in subordine, convertire il tasso di interesse convenuto al tasso legale ex art. 1284 c.c., previa declaratoria di nullità della relativa pattuizione contrattuale, con condanna alla restituzione delle somme già versate, in ogni caso con vittoria di spese di lite - ritenuto come, compiuta una valutazione sugli elementi portati dalla società convenuta, “abbia fornito elementi tranquillizzanti Parte_3 sull'avvenuta cessione del credito e sulla sua titolarità attiva nel rapporto controverso”, quali copia del contratto di cessione, elenco dei crediti ceduti, visura della società nonché raccomandata di Parte_3
intercorsa cessione del credito ritualmente ricevuta dalla debitrice e dichiarazione della banca cedente, considerato altresì che le somme di cui al contratto di mutuo del 2007, pur non essendo entrate immediatamente nella disponibilità materiale del mutuatario al momento del perfezionamento del contratto, risultano uscite dalla disponibilità della banca mutuante, entrando nella disponibilità giuridica del primo, che
“vi ha 'convenzionalmente' impresso un vincolo (accantonandole) destinato a venir meno all'adempimento delle obbligazioni e verificarsi delle condizioni contrattualmente assunte”, con la conseguenza di essere in presenza di “un valido contratto di mutuo che costituisce altresì un valido titolo esecutivo”, osservato altresì, quanto all'eccepito superamento del limite di finanziabilità come prescritto dall'art. 38 comma 2 TUB, come tale questione sia stata risolta dalla Suprema Corte a sezioni unite con la pronuncia n. 33719/2022, ove si afferma che in tema di mutuo fondiario il limite di finanziabilità non sia elemento essenziale del contenuto del contratto e la disposizione con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» non integri norma imperativa, ritenuto infine in ordine all'eccepita nullità del mutuo il cui calcolo si basi su un piano di ammortamento alla francese che la legittimità di tale sistema di ammortamento rispetto al divieto di cui all'art. 1283 c.c. è stata riconosciuta dalla pressoché unanime giurisprudenza di merito con il conseguente rigetto dell'eccezione avanzata dall'opponente, respingeva l'opposizione proposta da , con compensazione Pt_1
delle spese di lite, stante la non univocità e novità delle questioni trattate.
3 2.- Con appello notificato il 27.11.2024 e depositato in data 05.12.2024, Parte_4
in accomandita semplice ha impugnato detta sentenza chiedendone la riforma, in particolare, laddove
[...] sono state rigettate tutte le domande ed eccezioni svolte in primo grado. L'appellante deduce in primo luogo nullità della sentenza per carenza di motivazione in violazione degli articoli 132 n. 4 c.p.c. e 118 disposizioni attuative c.p.c. e art. 111 Cost, travisamento ed errata rilevanza della prova documentale prodotta dalla società
a sostegno della propria legittimazione sostanziale e titolarità del credito azionato. Quale Parte_3
secondo motivo di gravame, in accomandita semplice si duole della ritenuta esistenza di valido Parte_4 titolo esecutivo in capo all'asserito creditore, per essere inidoneo l'atto pubblico con il quale era stato accordato il mutuo fondiario.
Tanto dedotto, in accomandita semplice chiede alla Corte, in Parte_4
riforma della sentenza del Tribunale di Rimini n. 479/2024 pubblicata in data 27.04.2024, mai notificata, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, di:
• Nel merito ed in via principale, accertata la carenza di legittimazione sostanziale e quindi la titolarità del credito azionato in capo a , per l'effetto, dichiarare in riforma dell'impugnata sentenza, la Controparte_1
nullità e illegittimità dell'atto di precetto notificato in data 26.01.2022 alla società Parte_4
in accomandita semplice, nonché gli eventuali ulteriori atti esecutivi conseguenti allo stesso;
[...]
• Nel merito, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza appellata in punto alla legittimazione sostanziale e alla qualità di quale cessionaria del credito azionato, accertare e dichiarare la nullità Parte_3
della sentenza di primo grado n. 479/2024 Tribunale di Rimini per essere il Giudice di primo grado incorso in vizio motivazionale per violazione degli articoli 132, n. 4, c.p.c., e 118 disposizioni attuative c.p.c. e art. 111
Cost.;
• Sempre, nel merito, accertare l'inesistenza di un titolo idoneo a fondare l'esecuzione, siccome avviata sulla base di un mutuo (stipulato in data 28.11.2007 a ministero del notaio di Clemente Rep. 11889, Persona_1
Racc. n. 5394) da considerarsi condizionato in quanto l'effettiva consegna della somma mutuata era condizionata all'adempimento di talune obbligazioni previste dal contratto, e dunque privo del valore e della efficacia di titolo esecutivo e per l'effetto dichiarare nullo, inefficace ed illegittimo l'atto di precetto notificato il 26.01.2022 alla società appellante per carenza del titolo esecutivo oggetto di causa e conseguentemente accertare non dovute le somme di cui al precetto;
• In ogni caso con condanna dell'appellata alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 10 aprile 2025, si è regolarmente costituita Parte_2
quale procuratrice speciale di la quale ha preliminarmente eccepito
[...] Parte_3
l'inammissibilità dell'avverso gravame per tardività, essendo stato notificato l'atto di appello in data
27.11.2024, decorso il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. -la sentenza di primo grado è stata infatti pubblicata il 26 aprile 2024 e comunicata il giorno dopo, e trattandosi di causa di opposizione all'esecuzione
4 non opererebbe la sospensione feriale dei termini. Nel merito, ha riproposto le contestazioni, eccezioni ed osservazioni già mosse in primo grado all'avverso atto di citazione in opposizione a precetto, facendo rilevare in via preliminare la temerarietà dell'avverso comportamento processuale. Più specificamente si è soffermata sulla produzione nel giudizio di opposizione a precetto del contratto di cessione, sulla avvenuta dimostrazione dunque da parte del creditore precettante della inclusione del credito nell'ambito della cessione in blocco, sulla asserita omessa contestazione in ordine alla esistenza del contratto di cessione del credito nonché sui più recenti orientamenti giurisprudenziali in ordine all'art. 58 TUB e al sistema di ammortamento alla francese. I motivi di gravame proposti da risultano a parere dell'appellata società destituiti di qualsivoglia fondamento e Pt_1
vanno rigettati.
L'appellata uale procuratrice di omanda quindi alla Parte_2 Parte_3
Corte di Appello, contrariis reiectis, di:
● In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello per tardiva notifica;
accertare e dichiarare la titolarità del diritto e la legittimazione attiva di per il Parte_3
tramite della procuratrice speciale ad agire esecutivamente per il recupero del credito Parte_2
vantato nei confronti di n forza del mutuo fondiario per Controparte_3
atto del 28.11.2007 a rogito del Notaio di munito di formula esecutiva in data Persona_1 CP_2
18.12.2007; accertare e dichiarare la validità e legittimità del mutuo fondiario per atto del 28.11.2007 a rogito del Notaio di rigettando le avverse lagnanze in punto di violazione dell'art. 474 Persona_1 CP_2
c.p.c. anche alla luce della sentenza n. 5968/2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
● In via principale, nel merito, rigettare perché del tutto infondato il gravame proposto avverso la sentenza n.
479/2024 del Tribunale di Rimini per le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 comma
3 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa.
4.- All'udienza del 29 aprile 2025, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante contestava l'avversa eccezione di tardività dell'appello e l'appellata insisteva per l'accoglimento di tale eccezione preliminare. I Procuratori delle parti si riportavano poi ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e il Consigliere istruttore rinviava per la discussione davanti al Collegio ex artt.
281-sexies e 350-bis c.p.c., assegnando termine per note conclusive.
All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in data 24.06.2025, l'appellante si riportava ai propri atti, insistendo per l'accoglimento delle eccezioni e conclusioni ivi formulate e il Collegio tratteneva la causa in decisione, riservato il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
5.- L'appello proposto da in accomandita semplice è tardivo e deve Parte_4
essere dichiarato inammissibile. La sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 26.04.2024 e l'atto di
5 citazione in appello è stato notificato alla mezzo Pec in data 27.11.2024, decorso Parte_2 il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c., non operando nell'ipotesi in esame la sospensione feriale dei termini. E' infatti principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui “In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969 - num 742, ove
l'articolo 92 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 dispone che la detta sospensione non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, devono ritenersi compresi tra questi procedimenti quelli di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, rispettivamente disciplinati dagli articoli 615 e 617 codice di procedura civile;
quelli di opposizione di terzo all'opposizione, di cui al successivo articolo 619, e quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'articolo 548 dello stesso codice. Il principio sancito dall'articolo
3 della legge n. 742 del 1969, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all'esecuzione, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento, sicché esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione: la norma citata, difatti, anche nella parte in cui richiama l'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l'esigenza di una sollecita trattazione), e non già all'organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima” (così si è espressa Cass. civ. Sez. III, 05.09.2022, n. 26108; vedasi anche, tra le numerose, Cass. civ. 09.05.2022, n.
14544 ove si afferma che la sospensione dei termini processuali non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione anche con riferimento all'appello; Cass. civ. Sez. III, 17.03.2021, n. 7421; Cass. civ. Sez. III,
13.05.2020, n. 8874 secondo cui “Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge n. 742 del 1969, e dell'articolo 92 del regio decreto n. 12 del 1941, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, poiché tale disciplina si riferisce al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, mentre opera, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare vanno individuate in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia in concreto dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito reputato più correttamente applicabile”). Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 191/2016 osservando che “quanto alle opposizioni all'esecuzione l'esigenza di celerità è perseguita mediante la deroga alla sospensione dei termini feriali anche in considerazione della peculiarità del procedimento che, nella prassi giudiziaria, può prestarsi ad un utilizzo strumentale con finalità dilatoria da parte del debitore assoggettato all'esecuzione”.
Al riguardo deduce l'appellante, nelle note di trattazione scritta del 28.04.2025 e nella memoria conclusiva del
16.06.2025, che nell'ambito di un giudizio di opposizione a precetto la deroga alla sospensione feriale dei termini si applicherebbe soltanto laddove non sia ancora iniziata la procedura esecutiva e posto che nel caso in esame è tuttora pendente la procedura esecutiva R.G.E. n. 26/2022 Trib. Rimini i termini sono sospesi. A
6 ben vedere tuttavia la sentenza richiamata da (Cass. civ. Sez. I, 26.06.2018, n. 16869) richiama Pt_1 orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale appunto “…la disciplina derogatoria dei termini feriali si applica, in linea generale, anche alle opposizioni a precetto. Il principio è stato recentemente confermato da Cass. 22484/2014, della quale si riporta la massima ufficiale "l'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e art. 92 Ord. Giud….”.
Non può quindi ritenersi operante una esclusione alla disciplina derogatoria per le ipotesi di opposizione a precetto con procedura esecutiva già avviata in corso di causa se sol si considera che l'inciso “quanto l'esecuzione forzata non è ancora iniziata” di cui alla sentenza sopra citata è chiaramente utilizzato per riferirsi alle opposizioni a precetto, ovvero alle opposizioni preventive all'esecuzione, per distinguerle dalle altre opposizioni all'esecuzione già incardinata, e che la stessa pronuncia esclude la sospensione feriale dei termini anche con riferimento ai giudizi di impugnazione. Nella fattispecie che occupa, la procedura esecutiva è iniziata dopo la proposizione della causa di opposizione a precetto.
Ancora, si osserva come sia noto che “in sede di opposizione all'esecuzione, ove l'opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere, nel caso di esito positivo dell'opposizione, un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini soltanto se la sentenza abbia accolto tale opposizione e, quindi, abbia deciso sulla menzionata riconvenzionale;
al contrario, la detta sospensione non opera nell'ipotesi di rigetto dell'opposizione, in quanto esclusivamente l'esito positivo dell'impugnazione della relativa decisione può comportare il successivo ingresso dell'esame della domanda riconvenzionale davanti al giudice d'appello od
a quello di rinvio” (così si è espressa Cass. civ. Sez. VI, 18.12.2019, n. 33728) e nel caso di specie l'opposta società on ha formulato alcuna domanda riconvenzionale, domandando unicamente Parte_2 il rigetto dell'opposizione. Simile principio è stato espresso anche da successive pronunce (vedasi Cass. civ.
Sez. III, 28.02.2023, n. 6086 ove si afferma che “l'istituto della sospensione feriale dei termini non è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata, sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell' art. 615 c.p.c. , ovvero di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell' art. 617 c.p.c. Con riferimento a tali procedimenti la sospensione dei termini non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, nell'ipotesi in cui il giudice si sia pronunciato esclusivamente sui motivi posti a fondamento dell'opposizione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, salvo che la sentenza di primo grado si sia pronunciata su eventuali domande riconvenzionali proposte dall'opposto e poi, in grado di appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia”).
7 L'appello proposto da in accomandita semplice va dunque Parte_4
dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono integralmente la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellata e si liquidano nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione di valore da € 260.001,00 ad € 520.000, importo medio per le fasi di studio ed introduttiva e minimo per quella decisionale).
Non sussistono i presupposti per una condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. come richiesta dalla società La condanna prevista da tale disposizione Parte_2
normativa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente (vedasi, Cass. civ. Sez. 6-2, ord.
11.02.2014 n. 3003) e richiede la formulazione di difese giuridicamente inconsistenti, secondo l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. III, 30.12.2014, n. 27534), non essendo sufficiente la mera prospettazione di tesi difensive che risultino infondate e dunque, per i principi giurisprudenziali sopra illustrati, la domanda della parte appellata non può trovare accoglimento, non apparendo le difese proposte dall'appellante manifestamente infondate e del tutto pretestuose, e non essendovi sufficiente dimostrazione che questi abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave o abbia omesso quel minimo di diligenza che avrebbe dovuto far ritenere fondati i suoi assunti difensivi.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I- DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello proposto da in Parte_4 accomandita semplice;
II- CONDANNA l'appellante in accomandita semplice, in persona Parte_4 del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore dell'appellata uale Parte_2 procuratrice speciale di delle spese di lite che si liquidano in € 10.590,00 per Parte_3 compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III- DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
8 Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
24.06.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
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