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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/07/2025, n. 2940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2940 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10939/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Filippo Ma-
rasà ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10939 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e , tutti rappresentati e difesi dagli Parte_4 Parte_5
Avv.ti MASSIMILIANO NAPOLI ed ENRICO NAPOLI, giusta procura in atti;
– attori –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
(P.IVA ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ALBERTO TOF- P.IVA_1
FOLETTO, MARCO PESENTI, CHRISTIAN ROMEO, LUCIANA CIPOLLA,
FLORA LETTENMAYER e SIMONA DAMINELLI, giusta procura in atti;
– convenuta –
OGGETTO: accertamento negativo del credito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter, comma 1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione “per accertamento negativo del credito” ritualmen-
Tribunale di Palermo R.G. n. 10939/2019
te notificato, , in proprio e nella qualità di erede del fi- Parte_1
deiussore deceduto in Corleone (PA) in data 16.4.2009, Persona_1
, , e , Parte_2 Parte_3 Controparte_2 Parte_5
nella qualità di eredi del medesimo fideiussore – pre- Persona_1
messo la predetta in data 4.8.2004 apriva presso Banco Di Parte_1
Sicilia S.p.A. (oggi il rapporto di conto corrente ordinario Controparte_1
n. 00300522198 (già n. 214451 ed originariamente n. 00410299552) su-
bentrando di fatto al conto corrente n. 00410225588 (già
8655.410.0453.92 ed ancor prima 011232/20) già acceso a far data dal
01.07.1983 dal di lei padre ed intratteneva con la mede- Persona_1
Cont sima banca anche il rapporto di conto anticipi transato n.
000300533719 (già n. 228052 e n. 000453001679) – hanno agito per sen-
tir in primo luogo accertare e dichiarare l'avvenuta illegittima applicazio-
ne, nell'ambito dei summenzionati rapporti bancari, di interessi di natura anatocistica, di commissioni di affidamento e di spese non dovute, non-
ché per l'accertamento della nullità delle fideiussioni, sia ai sensi dell'art. 1938 c.c., a causa della mancata indicazione dell'importo massimo garan-
tito, sia ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), della Legge n. 287/1990
perché conformi al modello di garanzia predisposto dall' ed ancora CP_4
ai sensi dell'art. 1956 c.c. per aver la banca “continuato a concedere credi-
to al correntista/debitore principale anche oltre il fido concesso, e oltre ogni
valutazione circa le capacità del debitore principale di potere restituire il
debito, scaricandone il rischio sul fideiussore, cui non è stata chiesta la
specifica autorizzazione indicata dalla norma a pena di estinzione
dell'obbligazione di garanzia e liberazione del fideiussore”.
Tribunale di Palermo
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Gli attori, pertanto, previo accertamento e declaratoria delle nullità de-
dotte in citazione, hanno chiesto la rideterminazione del saldo dei sum-
menzionati rapporti (con riconoscimento dell'eventuale differenza in favo-
re della correntista ) nella misura risultante all'esito Parte_1
dell'istruttoria del giudizio, oltre al risarcimento del danno da quantificar-
si in via equitativa, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, eccepite in via preliminare la Controparte_1
cessazione della materia del contendere nonché la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dei versamenti solutori effettuati nel periodo an-
teriore al decennio precedente la notifica dell'atto di citazione, nel merito ha chiesto il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate per le ragioni spiegate in comparsa di costituzione e risposta, con vittoria delle spese di lite.
Istruita in via documentale e mediante espletamento di c.t.u. contabi-
le, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe richiamate, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190,
comma 1, c.p.c..
******
Tanto premesso, con riferimento alle questioni preliminari osserva il
Tribunale che l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita)
dell'estratto conto – se precludono, ex art. 1832, comma 1, c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rap-
porti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplica-
zioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima di-
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sposizione) – non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla va-
lidità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (cfr. Cass. Civ. 19.03.2007
n. 6514 e Cass. Civ. 18.05.2006 n. 11749).
In nessun caso, infatti, l'eccezione di nullità della clausola avente ad oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (cfr. Cass. Civ. 05.05.2006 n. 10376).
Orbene, tenuto conto dei principi appena sopra richiamati, ritiene que-
sto giudice che, al compimento della verifica circa la legittimità sostanzia-
le delle clausole negoziali, non osta la circostanza che le attrici Pt_1
e (quest'ultima in qualità di garante), prima del
[...] Parte_2
giudizio, in data 7.11.2017, sottoscrivevano una scrittura privata avente ad oggetto un piano di rientro della loro esposizione debitoria con la CP_5
[..
, considerato che “La ricognizione di debito, al pari della promessa di
pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto
effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzando-
si ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. – nella cui previsione rientrano anche di-
chiarazioni titolate – un'astrazione meramente processuale della causa,
comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destina-
tario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamen-
tale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o
la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no
nella ricognizione di debito. Ne consegue che la ricognizione di debito non
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impedisce al promittente di contestare la validità della clausola recante gli
interessi, clausola per la quale, essendo necessaria la forma scritta “ad
substantiam”, è inidonea una ricognizione del debito, atto successivo alla
costituzione di detto obbligo” (così Cass. Civ., Sez. 2, 11.11.2005 n. 22898;
cfr., in ordine alla prima parte della massima, anche Cass. Civ., Sez. 3,
18.11.2008 n. 27406 e Cass. Civ., Sez. 2, 14.1.1997 n. 280). Né dal con-
tenuto della suddetta scrittura privata emerge che le due predette attrici abbiano espressamente rinunciato, con riferimento ai rapporti oggetto di causa, a domandare l'accertamento o ad eccepire la nullità (anche parzia-
le) di clausole contrattuali, poiché dal tenore del documento in questione risulta che la rinuncia degli attori riguardava unicamente eccezioni o con-
testazioni relative alle “metodologie di liquidazione e computo degli interes-
si applicate dalla Banca”. Pertanto, l'eccezione di cessazione della materia del contendere, formulata da in virtù della scrittura pri- Controparte_1
vata del 7.11.2017, deve essere rigettata.
In merito all'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta, premesso che il diritto alla ripetizione dei versamenti “solutori” si prescrive nel termine di dieci anni dalla data di annotazione in conto e non dalla data di chiusura del conto corrente (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 24418 del 2.12.2010), ne va ritenuta l'infondatezza in quanto il nominato consulente tecnico d'ufficio che, nel procedere al ricalcolo dei saldi dei conti correnti oggetto di causa,
non ha rilevato rimesse solutorie (cfr. pag. 30 della relazione peritale in atti) svolgendo il proprio accertamento in conformità al più recente princi-
pio enunciato sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
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9141/2020).
Nel merito delle domande attrici di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito concernenti i rapporti di conto corrente oggetto di causa, occorre premettere che il consulente tecnico d'ufficio,
nell'eseguire la rielaborazione del saldo del conto corrente ordinario n.
00300522198 (già n. 214451 ed originariamente n. 00410299552) inte-
stato a , si è avvalso dei soli estratti conto relativi al mede- Parte_1
simo rapporto, senza tener conto degli estratti conto relativi al conto cor-
rente n. 00410225588 (già n. 8655.410.0453.92 ed ancor prima n.
011232/20) intestato a , non avendo ravvisato (contra- Persona_1
riamente a quanto dedotto dagli attori) la sussistenza di una continuità
tra i due rapporti in questione (cfr. pag. 8 della relazione di c.t.u. in atti).
Ciò posto, la doglianza attrice sulla illegittimità dell'addebito della commissione di massimo scoperto è fondata con riguardo ad entrambi i rapporti di conto corrente oggetto di causa in quanto la clausola avente ad oggetto la c.m.s. (applicata sino al secondo trimestre 2009) risulta in-
determinata per mancata indicazione del criterio di calcolo e della perio-
dicità di conteggio (cfr. pagg. 14-16 e 25-26 della relazione di c.t.u. in at-
ti). Correttamente, dunque, il consulente tecnico d'ufficio ha espunto le somme addebitate a titolo di c.m.s. dal ricalcolo dei saldi dei rapporti og-
getto di causa, in ragione della nullità della relativa clausola per indeter-
minatezza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c..
Inoltre, il nominato consulente tecnico d'ufficio, rispondendo al quesito postogli sull'obbligo in capo alla banca di adeguare le clausole aventi ad oggetto l'addebito c.m.s. in ottemperanza del disposto di cui agli artt. 2
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bis L. n. 2/2009 e 117 bis T.U.B., ha accertato che l'istituto di credito
,successivamente al terzo trimestre 2009, ha applicato la “commissione di
messa a disposizione delle somme” e la “commissione oltre disponibilità
fondi” – in sostituzione della c.m.s. – non conformi al dettato dell'art. 117
bis del T.U.B., non avendo la banca ottemperato all'obbligo (previsto dall'art. 27, comma 3, del D.L. n. 1/2012 convertito dalla Legge n.
27/2012) di adeguare i contratti alla relativa disciplina normativa entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al quarto comma dello stesso art. 117 bis del T.U.B., ossia entro tre mesi dal 1.7.2012 (cfr. pagg. 16-18 e 26-29 della relazione di c.t.u. in at-
ti). Dunque, in difetto del predetto adeguamento le citate ulteriori com-
missioni applicate dalla banca sono nulle ai sensi dell'art. 27 bis del D.L.
n. 1/2012 convertito dalla Legge n. 27/2012, con la conseguenza, dal ri-
calcolo dei saldi dei rapporti di conto corrente oggetto di causa, vanno espunte anche le somme addebitate a titolo di D.I.F. e C.D.F. (cfr. pagg.
17-18 e 27-29 della relazione di c.t.u. in atti).
Nel contratto di affidamento del 22.9.2016 risulta invece legittimamen-
te pattuita la “commissione istruttoria veloce” (cfr. pag. 19 e 29 della rela-
zione di c.t.u. in atti).
******
È fondata la doglianza di parte attrice sulla violazione del divieto di anatocismo. Va infatti osservato che nel contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 00300522198 (già n. 214451 e n. 00410299552) del
3.8.2004, non risulta pattuito il TAN sugli affidamenti, nonostante,
nell'ambito del medesimo, rapporto siano stato concessi affidamenti in
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conto corrente.
A sua volta, il contratto di affidamento del 4.8.2004, pur indicando il
TAN sugli affidamenti nella misura del 7.125%, non specifica la periodici-
tà dell'addebito degli interessi debitori e creditori e, pertanto, non può ri-
tenersi che sia rispettato il principio della pari periodicità della capitaliz-
zazione degli interessi dettato dalla Delibera CICR del 9.2.2000, sicché lo stesso c.t.u., ha correttamente proceduto all'esclusione della capitalizza-
zione degli interessi (cfr. pag. 19 della relazione peritale in atti).
Il nominato consulente tecnico d'ufficio ha del pari escluso ogni forma di capitalizzazione degli interessi nel ricalcolare il saldo del conto anticipi
Cont transato n. 000300533719 (già n. 228052 e n. 000453001679) in quanto la stessa non risulta pattuita (cfr. pag. 29 della relazione peritale in atti).
Inoltre, il nominato consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che sul con-
to corrente ordinario venivano periodicamente riversate le competenze di fine trimestre del conto anticipi transato POS in assenza di alcuna pattui- zione. Dunque, nel difetto di prova di un formale collegamento negoziale
(che integri gli estremi di un accordo) tra i medesimi rapporti bancari, lo stesso ausiliario d'ufficio ha correttamente espunto, dal conto corrente
Cont ordinario, le competenze prodotte dal conto anticipi transato (cfr.
pagg. 19 e 29 della relazione di c.t.u. in atti).
La verifica sul rispetto dei tassi soglia è stata condotta sulla scorta del-
le clausole validamente pattuite nei contratti di conto corrente e nelle successive variazioni, alla luce della disciplina in materia di usura intro-
dotta dalla L. n. 108/1996 – che intervenne contestualmente sull'art. 644
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c.p. e sull'art. 1815, comma 2, c.c. – considerando non solo l'interesse nominale, ma l'incidenza su base annua di tutte le componenti del costo dell'erogazione del credito convenute (dunque il TAEG), con esclusione di imposte e tasse.
A tale ultimo proposito, reputa infatti il Tribunale di condividere il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione penale (cfr. ex multis Sez. 2 n. 46669/2011) secondo il quale “ai fini della determinazio-
ne del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commis-
sioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese,
ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del cre-
dito”.
Ebbene, alla luce di tale principio e sulla base della documentazione in atti, in ossequio al quesito postogli (che indicava di ricomprendere la commissione di massimo scoperto nella verifica dell'usura solo se valida-
mente pattuita), il c.t.u., previa esclusione della commissione di massimo scoperto e delle successive commissioni di D.I.F. e C.D.F. (fino alla data del 22.9.2016) in quanto non validamente pattuite, ha accertato che i soli tassi di interesse debitore applicati non hanno superato i tassi soglia vi-
genti. Allo stesso modo, dalla data del 22.9.2016 in poi, inserendo nel computo la C.I.V., validamente pattuita, lo stesso consulente non ha ri-
scontrato il superamento dei tassi soglia vigenti tempo per tempo.
Pertanto, il c.t.u. ha escluso l'ipotesi di usura in entrambi i rapporti oggetto di causa (cfr. pagg. 19-20 e 29-30 della relazione peritale in atti).
È infondata la domanda volta all'accertamento della nullità delle fi-
deiussioni per violazione dell'art. 1938 c.c., in quanto in entrambi gli atti
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di garanzia del 24.10.2012 e del 22.9.2016 (prodotti in giudizio dalla ban-
ca convenuta), recanti in calce la sottoscrizione non disconosciuta in giu-
dizio dell'attrice , quest'ultima si è costituita fideiussore Parte_2
di sino alla concorrenza, rispettivamente, dell'importo di Parte_1
euro 104.000,00 e dell'importo di euro 78.000,00, per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla stessa verso la banca. Pt_1
La domanda in questione va dunque respinta, considerato che, oltre a quelli sottoscritti dalla , non risultano prodotti in giudizio altri atti Pt_2
di fideiussione sottoscritti dagli attori (e neppure dal de cuius Parte_6
).
[...]
Deve essere del pari respinta la domanda volta all'accertamento della nullità delle medesime fideiussioni ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a),
della Legge n. 287/1990 sul presupposto della loro conformità al modello predisposto dall' osserva al riguardo il Tribunale che se, da un lato, CP_4
la doglianza ora in questione configura in astratto un'eccezione in senso lato (che come tale può essere rilevata d'ufficio dal Giudice ai sensi dell'art. 1421 c.c.), nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l'esercizio del rilievo officioso della nullità, non risultando ritualmente provate le circostanze su cui si fonda il nuovo profilo di nullità negoziale dedotto dai predetti attori (cfr. Cass. Civ. 20.5.2010 n. 12353 e Cass. Civ.
29.10.2018 n. 27405). Sul punto, va in particolare rilevato che parte at-
trice non ha prodotto in giudizio il documento su cui si fonda il profilo di nullità in discorso, ovverosia il provvedimento di Banca d'Italia n. 55 del
2.5.2005 (cfr. sulla natura di prova documentale del provvedimento rego-
latorio in questione Cass. Civ., Sez. 1, n. 13846 del 22.5.2019 e Cass.
Tribunale di Palermo
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Civ., Sez. 1, n. 18176 del 5.7.2019).
Di conseguenza perde di rilevanza l'eccezione di estinzione della garan-
zia (per liberazione del fideiussore) ai sensi art. 1956 c.c., in quanto le fi- deiussioni del 24.10.2012 e del 22.9.2016 sottoscritte dall'attrice Pt_2
prevedono una deroga, in favore del creditore, alla disciplina dettata dalla medesima disposizione di legge, in quanto entrambe prevedono, alla clau-
sola di cui art. 4, che “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente elle
condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo
stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca”.
Pertanto, alla luce dei rilievi e delle osservazioni svolte finora, sulla scorta degli accertamenti effettuati dall'ausiliario d'ufficio, va accertato e dichiarato che il saldo del conto corrente ordinario n. 00300522198 (già
n. 214451 e n. 00410299552), alla data del 31.12.2018, è pari ad euro “+
13.204,06” a credito di parte correntista, con una differenza, rispetto al saldo banca (pari, alla medesima data, ad euro “- 33.559,59” a debito di parte correntista), di euro “+ 46.763,65” a favore di parte correntista (cfr.
pagg. 35-36 della relazione peritale in atti);
Cont
- il saldo del conto anticipi transato n. 000300533719 (già n.
228052 e n. 000453001679), alla data del 31.12.2018, pari ad euro “+
466,56” a credito di parte correntista, con una differenza, rispetto al saldo banca (pari, alla medesima data, ad euro “- 19.526,47” a debito di parte correntista), di euro “+ 19.993,03” a favore di parte correntista, condivi-
dendosi sul punto l'ipotesi n. 2 di cui alle pagg. 37 e 38 della relazione di c.t.u. in atti in quanto conforme al più recente principio enunciato sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9141/2020).
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Nei limiti appena delineati va dunque accolta la domanda di accerta-
mento negativo del credito della banca.
Considerato che
i conti correnti oggetto di causa appaiono ancora aperti (ciò in assenza di risultanze, da-
gli estratti conto in atti, circa la loro chiusura, estinzione o passaggio a sofferenza), l'accertamento di saldi positivi a favore della correntista
[...]
) determina l'obbligo della banca di effettuare, su entrambi i Parte_7
rapporti oggetto di causa, le relative annotazioni contabili.
Infatti, anche prima della chiusura del conto, il correntista ha interes-
se all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche (o pri-ve di valida pattuizione) e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, de-
pura-to delle appostazioni illegittime, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annota-zioni illegittime, nel ripristino di una maggiore esten-
sione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielabo-rato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (cfr. Cass.
5.9.2018 n. 21646).
Infine, va rigettata la domanda risarcitoria, in ragione della mancata formulazione, sul punto, di specifiche al-legazioni e della mancanza di prova in ordine al danno concretamente subito, come invero previsto dall'art. 1224, comma 2, c.c. secondo cui “al creditore che dimostra di
aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento”.
In virtù del principio della soccombenza, la banca convenuta va con-
dannata al pagamento, in favore degli attori, delle spese del giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di euro 8.545,00, di cui euro 545,00
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per spese vive, secondo i criteri ed i parametri previsti dal D.M. 55/2014,
tenuto conto del valore indeterminabile della causa, dell'esito del giudizio e dell'attività difensiva svolta in giudizio dagli attori;
importo complessivo da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori degli attori, Avv.ti
Massimiliano Napoli ed Enrico Napoli (creditori in solido), che in atto di citazione hanno dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver perce-
pito alcun compenso.
Infine, poiché la differenza tra l'importo dei saldi dei conti correnti ac-
certati all'esito del giudizio e quelli indicati negli estratti conto in atti è
imputabile ad una condotta della banca convenuta, vanno poste definiti-
vamente a carico di quest'ultima le spese di c.t.u. già liquidate con sepa-
rato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria ec-
cezione, richiesta e difesa:
- Accerta e dichiara che il saldo del conto corrente ordinario n.
00300522198 (già n. 214451 e n. 00410299552), alla data del
31.12.2018, è pari ad euro “+ 13.204,06”;
- Accerta e dichiara che il saldo del conto anticipi transato POS n.
000300533719 (già n. 228052 e n. 000453001679), alla data del
31.12.2018, pari ad euro “+ 466,56”;
- Rigetta ogni altra domanda proposta dagli attori;
Condanna al pagamento, in favore degli attori, delle Controparte_1
spese di lite nel complessivo importo di 8.545,00, di cui euro 545,00 per spese vive, oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura le-
Tribunale di Palermo
- 13 - R.G. n. 10939/2019
galmente dovuta, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari degli attori, Avv.ti Massimiliano Napoli ed Enrico Napoli (credi-
tori in solido);
- Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Controparte_1
Palermo, 01/07/2025.
Il Giudice
Dott. Filippo Marasà
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dottor Filippo Marasà, in conformità alle prescrizioni del combinato di-
sposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009, n. 193, con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Ministro della Giustizia 21/2/2011 n.44.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Filippo Ma-
rasà ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10939 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e , tutti rappresentati e difesi dagli Parte_4 Parte_5
Avv.ti MASSIMILIANO NAPOLI ed ENRICO NAPOLI, giusta procura in atti;
– attori –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
(P.IVA ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ALBERTO TOF- P.IVA_1
FOLETTO, MARCO PESENTI, CHRISTIAN ROMEO, LUCIANA CIPOLLA,
FLORA LETTENMAYER e SIMONA DAMINELLI, giusta procura in atti;
– convenuta –
OGGETTO: accertamento negativo del credito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter, comma 1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione “per accertamento negativo del credito” ritualmen-
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te notificato, , in proprio e nella qualità di erede del fi- Parte_1
deiussore deceduto in Corleone (PA) in data 16.4.2009, Persona_1
, , e , Parte_2 Parte_3 Controparte_2 Parte_5
nella qualità di eredi del medesimo fideiussore – pre- Persona_1
messo la predetta in data 4.8.2004 apriva presso Banco Di Parte_1
Sicilia S.p.A. (oggi il rapporto di conto corrente ordinario Controparte_1
n. 00300522198 (già n. 214451 ed originariamente n. 00410299552) su-
bentrando di fatto al conto corrente n. 00410225588 (già
8655.410.0453.92 ed ancor prima 011232/20) già acceso a far data dal
01.07.1983 dal di lei padre ed intratteneva con la mede- Persona_1
Cont sima banca anche il rapporto di conto anticipi transato n.
000300533719 (già n. 228052 e n. 000453001679) – hanno agito per sen-
tir in primo luogo accertare e dichiarare l'avvenuta illegittima applicazio-
ne, nell'ambito dei summenzionati rapporti bancari, di interessi di natura anatocistica, di commissioni di affidamento e di spese non dovute, non-
ché per l'accertamento della nullità delle fideiussioni, sia ai sensi dell'art. 1938 c.c., a causa della mancata indicazione dell'importo massimo garan-
tito, sia ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), della Legge n. 287/1990
perché conformi al modello di garanzia predisposto dall' ed ancora CP_4
ai sensi dell'art. 1956 c.c. per aver la banca “continuato a concedere credi-
to al correntista/debitore principale anche oltre il fido concesso, e oltre ogni
valutazione circa le capacità del debitore principale di potere restituire il
debito, scaricandone il rischio sul fideiussore, cui non è stata chiesta la
specifica autorizzazione indicata dalla norma a pena di estinzione
dell'obbligazione di garanzia e liberazione del fideiussore”.
Tribunale di Palermo
- 2 - R.G. n. 10939/2019
Gli attori, pertanto, previo accertamento e declaratoria delle nullità de-
dotte in citazione, hanno chiesto la rideterminazione del saldo dei sum-
menzionati rapporti (con riconoscimento dell'eventuale differenza in favo-
re della correntista ) nella misura risultante all'esito Parte_1
dell'istruttoria del giudizio, oltre al risarcimento del danno da quantificar-
si in via equitativa, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, eccepite in via preliminare la Controparte_1
cessazione della materia del contendere nonché la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dei versamenti solutori effettuati nel periodo an-
teriore al decennio precedente la notifica dell'atto di citazione, nel merito ha chiesto il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate per le ragioni spiegate in comparsa di costituzione e risposta, con vittoria delle spese di lite.
Istruita in via documentale e mediante espletamento di c.t.u. contabi-
le, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe richiamate, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190,
comma 1, c.p.c..
******
Tanto premesso, con riferimento alle questioni preliminari osserva il
Tribunale che l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita)
dell'estratto conto – se precludono, ex art. 1832, comma 1, c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rap-
porti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplica-
zioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima di-
Tribunale di Palermo
- 3 - R.G. n. 10939/2019
sposizione) – non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla va-
lidità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (cfr. Cass. Civ. 19.03.2007
n. 6514 e Cass. Civ. 18.05.2006 n. 11749).
In nessun caso, infatti, l'eccezione di nullità della clausola avente ad oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (cfr. Cass. Civ. 05.05.2006 n. 10376).
Orbene, tenuto conto dei principi appena sopra richiamati, ritiene que-
sto giudice che, al compimento della verifica circa la legittimità sostanzia-
le delle clausole negoziali, non osta la circostanza che le attrici Pt_1
e (quest'ultima in qualità di garante), prima del
[...] Parte_2
giudizio, in data 7.11.2017, sottoscrivevano una scrittura privata avente ad oggetto un piano di rientro della loro esposizione debitoria con la CP_5
[..
, considerato che “La ricognizione di debito, al pari della promessa di
pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto
effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzando-
si ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. – nella cui previsione rientrano anche di-
chiarazioni titolate – un'astrazione meramente processuale della causa,
comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destina-
tario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamen-
tale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o
la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no
nella ricognizione di debito. Ne consegue che la ricognizione di debito non
Tribunale di Palermo
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impedisce al promittente di contestare la validità della clausola recante gli
interessi, clausola per la quale, essendo necessaria la forma scritta “ad
substantiam”, è inidonea una ricognizione del debito, atto successivo alla
costituzione di detto obbligo” (così Cass. Civ., Sez. 2, 11.11.2005 n. 22898;
cfr., in ordine alla prima parte della massima, anche Cass. Civ., Sez. 3,
18.11.2008 n. 27406 e Cass. Civ., Sez. 2, 14.1.1997 n. 280). Né dal con-
tenuto della suddetta scrittura privata emerge che le due predette attrici abbiano espressamente rinunciato, con riferimento ai rapporti oggetto di causa, a domandare l'accertamento o ad eccepire la nullità (anche parzia-
le) di clausole contrattuali, poiché dal tenore del documento in questione risulta che la rinuncia degli attori riguardava unicamente eccezioni o con-
testazioni relative alle “metodologie di liquidazione e computo degli interes-
si applicate dalla Banca”. Pertanto, l'eccezione di cessazione della materia del contendere, formulata da in virtù della scrittura pri- Controparte_1
vata del 7.11.2017, deve essere rigettata.
In merito all'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta, premesso che il diritto alla ripetizione dei versamenti “solutori” si prescrive nel termine di dieci anni dalla data di annotazione in conto e non dalla data di chiusura del conto corrente (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 24418 del 2.12.2010), ne va ritenuta l'infondatezza in quanto il nominato consulente tecnico d'ufficio che, nel procedere al ricalcolo dei saldi dei conti correnti oggetto di causa,
non ha rilevato rimesse solutorie (cfr. pag. 30 della relazione peritale in atti) svolgendo il proprio accertamento in conformità al più recente princi-
pio enunciato sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
Tribunale di Palermo
- 5 - R.G. n. 10939/2019
9141/2020).
Nel merito delle domande attrici di accertamento negativo del credito e di ripetizione dell'indebito concernenti i rapporti di conto corrente oggetto di causa, occorre premettere che il consulente tecnico d'ufficio,
nell'eseguire la rielaborazione del saldo del conto corrente ordinario n.
00300522198 (già n. 214451 ed originariamente n. 00410299552) inte-
stato a , si è avvalso dei soli estratti conto relativi al mede- Parte_1
simo rapporto, senza tener conto degli estratti conto relativi al conto cor-
rente n. 00410225588 (già n. 8655.410.0453.92 ed ancor prima n.
011232/20) intestato a , non avendo ravvisato (contra- Persona_1
riamente a quanto dedotto dagli attori) la sussistenza di una continuità
tra i due rapporti in questione (cfr. pag. 8 della relazione di c.t.u. in atti).
Ciò posto, la doglianza attrice sulla illegittimità dell'addebito della commissione di massimo scoperto è fondata con riguardo ad entrambi i rapporti di conto corrente oggetto di causa in quanto la clausola avente ad oggetto la c.m.s. (applicata sino al secondo trimestre 2009) risulta in-
determinata per mancata indicazione del criterio di calcolo e della perio-
dicità di conteggio (cfr. pagg. 14-16 e 25-26 della relazione di c.t.u. in at-
ti). Correttamente, dunque, il consulente tecnico d'ufficio ha espunto le somme addebitate a titolo di c.m.s. dal ricalcolo dei saldi dei rapporti og-
getto di causa, in ragione della nullità della relativa clausola per indeter-
minatezza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c..
Inoltre, il nominato consulente tecnico d'ufficio, rispondendo al quesito postogli sull'obbligo in capo alla banca di adeguare le clausole aventi ad oggetto l'addebito c.m.s. in ottemperanza del disposto di cui agli artt. 2
Tribunale di Palermo
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bis L. n. 2/2009 e 117 bis T.U.B., ha accertato che l'istituto di credito
,successivamente al terzo trimestre 2009, ha applicato la “commissione di
messa a disposizione delle somme” e la “commissione oltre disponibilità
fondi” – in sostituzione della c.m.s. – non conformi al dettato dell'art. 117
bis del T.U.B., non avendo la banca ottemperato all'obbligo (previsto dall'art. 27, comma 3, del D.L. n. 1/2012 convertito dalla Legge n.
27/2012) di adeguare i contratti alla relativa disciplina normativa entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al quarto comma dello stesso art. 117 bis del T.U.B., ossia entro tre mesi dal 1.7.2012 (cfr. pagg. 16-18 e 26-29 della relazione di c.t.u. in at-
ti). Dunque, in difetto del predetto adeguamento le citate ulteriori com-
missioni applicate dalla banca sono nulle ai sensi dell'art. 27 bis del D.L.
n. 1/2012 convertito dalla Legge n. 27/2012, con la conseguenza, dal ri-
calcolo dei saldi dei rapporti di conto corrente oggetto di causa, vanno espunte anche le somme addebitate a titolo di D.I.F. e C.D.F. (cfr. pagg.
17-18 e 27-29 della relazione di c.t.u. in atti).
Nel contratto di affidamento del 22.9.2016 risulta invece legittimamen-
te pattuita la “commissione istruttoria veloce” (cfr. pag. 19 e 29 della rela-
zione di c.t.u. in atti).
******
È fondata la doglianza di parte attrice sulla violazione del divieto di anatocismo. Va infatti osservato che nel contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 00300522198 (già n. 214451 e n. 00410299552) del
3.8.2004, non risulta pattuito il TAN sugli affidamenti, nonostante,
nell'ambito del medesimo, rapporto siano stato concessi affidamenti in
Tribunale di Palermo
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conto corrente.
A sua volta, il contratto di affidamento del 4.8.2004, pur indicando il
TAN sugli affidamenti nella misura del 7.125%, non specifica la periodici-
tà dell'addebito degli interessi debitori e creditori e, pertanto, non può ri-
tenersi che sia rispettato il principio della pari periodicità della capitaliz-
zazione degli interessi dettato dalla Delibera CICR del 9.2.2000, sicché lo stesso c.t.u., ha correttamente proceduto all'esclusione della capitalizza-
zione degli interessi (cfr. pag. 19 della relazione peritale in atti).
Il nominato consulente tecnico d'ufficio ha del pari escluso ogni forma di capitalizzazione degli interessi nel ricalcolare il saldo del conto anticipi
Cont transato n. 000300533719 (già n. 228052 e n. 000453001679) in quanto la stessa non risulta pattuita (cfr. pag. 29 della relazione peritale in atti).
Inoltre, il nominato consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che sul con-
to corrente ordinario venivano periodicamente riversate le competenze di fine trimestre del conto anticipi transato POS in assenza di alcuna pattui- zione. Dunque, nel difetto di prova di un formale collegamento negoziale
(che integri gli estremi di un accordo) tra i medesimi rapporti bancari, lo stesso ausiliario d'ufficio ha correttamente espunto, dal conto corrente
Cont ordinario, le competenze prodotte dal conto anticipi transato (cfr.
pagg. 19 e 29 della relazione di c.t.u. in atti).
La verifica sul rispetto dei tassi soglia è stata condotta sulla scorta del-
le clausole validamente pattuite nei contratti di conto corrente e nelle successive variazioni, alla luce della disciplina in materia di usura intro-
dotta dalla L. n. 108/1996 – che intervenne contestualmente sull'art. 644
Tribunale di Palermo
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c.p. e sull'art. 1815, comma 2, c.c. – considerando non solo l'interesse nominale, ma l'incidenza su base annua di tutte le componenti del costo dell'erogazione del credito convenute (dunque il TAEG), con esclusione di imposte e tasse.
A tale ultimo proposito, reputa infatti il Tribunale di condividere il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione penale (cfr. ex multis Sez. 2 n. 46669/2011) secondo il quale “ai fini della determinazio-
ne del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commis-
sioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese,
ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del cre-
dito”.
Ebbene, alla luce di tale principio e sulla base della documentazione in atti, in ossequio al quesito postogli (che indicava di ricomprendere la commissione di massimo scoperto nella verifica dell'usura solo se valida-
mente pattuita), il c.t.u., previa esclusione della commissione di massimo scoperto e delle successive commissioni di D.I.F. e C.D.F. (fino alla data del 22.9.2016) in quanto non validamente pattuite, ha accertato che i soli tassi di interesse debitore applicati non hanno superato i tassi soglia vi-
genti. Allo stesso modo, dalla data del 22.9.2016 in poi, inserendo nel computo la C.I.V., validamente pattuita, lo stesso consulente non ha ri-
scontrato il superamento dei tassi soglia vigenti tempo per tempo.
Pertanto, il c.t.u. ha escluso l'ipotesi di usura in entrambi i rapporti oggetto di causa (cfr. pagg. 19-20 e 29-30 della relazione peritale in atti).
È infondata la domanda volta all'accertamento della nullità delle fi-
deiussioni per violazione dell'art. 1938 c.c., in quanto in entrambi gli atti
Tribunale di Palermo
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di garanzia del 24.10.2012 e del 22.9.2016 (prodotti in giudizio dalla ban-
ca convenuta), recanti in calce la sottoscrizione non disconosciuta in giu-
dizio dell'attrice , quest'ultima si è costituita fideiussore Parte_2
di sino alla concorrenza, rispettivamente, dell'importo di Parte_1
euro 104.000,00 e dell'importo di euro 78.000,00, per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla stessa verso la banca. Pt_1
La domanda in questione va dunque respinta, considerato che, oltre a quelli sottoscritti dalla , non risultano prodotti in giudizio altri atti Pt_2
di fideiussione sottoscritti dagli attori (e neppure dal de cuius Parte_6
).
[...]
Deve essere del pari respinta la domanda volta all'accertamento della nullità delle medesime fideiussioni ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a),
della Legge n. 287/1990 sul presupposto della loro conformità al modello predisposto dall' osserva al riguardo il Tribunale che se, da un lato, CP_4
la doglianza ora in questione configura in astratto un'eccezione in senso lato (che come tale può essere rilevata d'ufficio dal Giudice ai sensi dell'art. 1421 c.c.), nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l'esercizio del rilievo officioso della nullità, non risultando ritualmente provate le circostanze su cui si fonda il nuovo profilo di nullità negoziale dedotto dai predetti attori (cfr. Cass. Civ. 20.5.2010 n. 12353 e Cass. Civ.
29.10.2018 n. 27405). Sul punto, va in particolare rilevato che parte at-
trice non ha prodotto in giudizio il documento su cui si fonda il profilo di nullità in discorso, ovverosia il provvedimento di Banca d'Italia n. 55 del
2.5.2005 (cfr. sulla natura di prova documentale del provvedimento rego-
latorio in questione Cass. Civ., Sez. 1, n. 13846 del 22.5.2019 e Cass.
Tribunale di Palermo
- 10 - R.G. n. 10939/2019
Civ., Sez. 1, n. 18176 del 5.7.2019).
Di conseguenza perde di rilevanza l'eccezione di estinzione della garan-
zia (per liberazione del fideiussore) ai sensi art. 1956 c.c., in quanto le fi- deiussioni del 24.10.2012 e del 22.9.2016 sottoscritte dall'attrice Pt_2
prevedono una deroga, in favore del creditore, alla disciplina dettata dalla medesima disposizione di legge, in quanto entrambe prevedono, alla clau-
sola di cui art. 4, che “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente elle
condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo
stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca”.
Pertanto, alla luce dei rilievi e delle osservazioni svolte finora, sulla scorta degli accertamenti effettuati dall'ausiliario d'ufficio, va accertato e dichiarato che il saldo del conto corrente ordinario n. 00300522198 (già
n. 214451 e n. 00410299552), alla data del 31.12.2018, è pari ad euro “+
13.204,06” a credito di parte correntista, con una differenza, rispetto al saldo banca (pari, alla medesima data, ad euro “- 33.559,59” a debito di parte correntista), di euro “+ 46.763,65” a favore di parte correntista (cfr.
pagg. 35-36 della relazione peritale in atti);
Cont
- il saldo del conto anticipi transato n. 000300533719 (già n.
228052 e n. 000453001679), alla data del 31.12.2018, pari ad euro “+
466,56” a credito di parte correntista, con una differenza, rispetto al saldo banca (pari, alla medesima data, ad euro “- 19.526,47” a debito di parte correntista), di euro “+ 19.993,03” a favore di parte correntista, condivi-
dendosi sul punto l'ipotesi n. 2 di cui alle pagg. 37 e 38 della relazione di c.t.u. in atti in quanto conforme al più recente principio enunciato sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9141/2020).
Tribunale di Palermo
- 11 - R.G. n. 10939/2019
Nei limiti appena delineati va dunque accolta la domanda di accerta-
mento negativo del credito della banca.
Considerato che
i conti correnti oggetto di causa appaiono ancora aperti (ciò in assenza di risultanze, da-
gli estratti conto in atti, circa la loro chiusura, estinzione o passaggio a sofferenza), l'accertamento di saldi positivi a favore della correntista
[...]
) determina l'obbligo della banca di effettuare, su entrambi i Parte_7
rapporti oggetto di causa, le relative annotazioni contabili.
Infatti, anche prima della chiusura del conto, il correntista ha interes-
se all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche (o pri-ve di valida pattuizione) e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, de-
pura-to delle appostazioni illegittime, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annota-zioni illegittime, nel ripristino di una maggiore esten-
sione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielabo-rato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (cfr. Cass.
5.9.2018 n. 21646).
Infine, va rigettata la domanda risarcitoria, in ragione della mancata formulazione, sul punto, di specifiche al-legazioni e della mancanza di prova in ordine al danno concretamente subito, come invero previsto dall'art. 1224, comma 2, c.c. secondo cui “al creditore che dimostra di
aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento”.
In virtù del principio della soccombenza, la banca convenuta va con-
dannata al pagamento, in favore degli attori, delle spese del giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di euro 8.545,00, di cui euro 545,00
Tribunale di Palermo
- 12 - R.G. n. 10939/2019
per spese vive, secondo i criteri ed i parametri previsti dal D.M. 55/2014,
tenuto conto del valore indeterminabile della causa, dell'esito del giudizio e dell'attività difensiva svolta in giudizio dagli attori;
importo complessivo da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori degli attori, Avv.ti
Massimiliano Napoli ed Enrico Napoli (creditori in solido), che in atto di citazione hanno dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver perce-
pito alcun compenso.
Infine, poiché la differenza tra l'importo dei saldi dei conti correnti ac-
certati all'esito del giudizio e quelli indicati negli estratti conto in atti è
imputabile ad una condotta della banca convenuta, vanno poste definiti-
vamente a carico di quest'ultima le spese di c.t.u. già liquidate con sepa-
rato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria ec-
cezione, richiesta e difesa:
- Accerta e dichiara che il saldo del conto corrente ordinario n.
00300522198 (già n. 214451 e n. 00410299552), alla data del
31.12.2018, è pari ad euro “+ 13.204,06”;
- Accerta e dichiara che il saldo del conto anticipi transato POS n.
000300533719 (già n. 228052 e n. 000453001679), alla data del
31.12.2018, pari ad euro “+ 466,56”;
- Rigetta ogni altra domanda proposta dagli attori;
Condanna al pagamento, in favore degli attori, delle Controparte_1
spese di lite nel complessivo importo di 8.545,00, di cui euro 545,00 per spese vive, oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura le-
Tribunale di Palermo
- 13 - R.G. n. 10939/2019
galmente dovuta, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari degli attori, Avv.ti Massimiliano Napoli ed Enrico Napoli (credi-
tori in solido);
- Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Controparte_1
Palermo, 01/07/2025.
Il Giudice
Dott. Filippo Marasà
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dottor Filippo Marasà, in conformità alle prescrizioni del combinato di-
sposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009, n. 193, con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Ministro della Giustizia 21/2/2011 n.44.
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- 14 -