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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/06/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1764/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via A. Giannuzzi n. 2, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Stefania Schiava che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Trieste n. 50, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppina Angela Turano che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni di parte ricorrente: “… accogliere il presente ricorso e: Nel merito: - Dichiarare che
durante le ferie, vanno mantenuti i compensi che remunerano qualsiasi incomodo intrinsecamente
collegato all'esecuzione delle mansioni, allo status personale e professionale del lavoratore, con
esclusione dei soli elementi della retribuzione diretti a coprire spese occasionali o accessorie;
-
Dichiarare l'illegittimità della mancata inclusione in busta paga delle tre voci retributive denominate
Agente Unico Regionale (pari ad € 3,50 al giorno fino al 28/02/2019 e € 4,50 dal 1/03/2019),
Indennità Turni Avvicendati (pari ad € 0,52 al giorno) e Premio di Produzione, o Indennità di
Presenza (pari ad € 11,00 al giorno), in caso di assenza del lavoratore per qualsivoglia motivo, nonché
eventuali disposizioni della contrattazione collettiva che non includono tali indennità nella nozione
1 di retribuzione mensile ai fin del computo della retribuzione durante le ferie, perché in contrasto con
le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni dell'ordinamento sovranazionale di cui
sopra si è detto, con conseguente nullità di esse;
- Condannare in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di
differenze retributive, per tutte le ragioni spiegate nel presente ricorso ed alla luce dei calcoli espletati
dal Consulente tecnico di parte, la somma complessiva di € 3.847,81, oltre con interessi e
rivalutazione come per legge;
- Condannare al pagamento delle Controparte_2
differenze retributive sul TFR e sui contributi previdenziali, derivanti dal mancato pagamento di
queste voci fisse e continuative, che concorrono a formare la retribuzione ordinaria;
- Condannare
al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre al Controparte_2
rimborso delle spese generali ed accessori di legge da distrarre a favore del sottoscritto avvocato che
ivi si dichiara antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… nel merito 1) Rigettare: la domanda formulata da parte
ricorrente per le motivazioni ampiamente dedotte in narrativa, e da intendersi qui integralmente
riportate, perché infondata, inammissibile e illegittima;
2) Accertare e dichiarare: come non dovutala
la somma richiesta per tutte le altre motivazioni meglio esposte in narrativa;
In subordine e solo nella
denegata ipotesi di non accoglimento del punto 1 e 2 delle presenti conclusioni: 1) Accertare e
dichiarare che: la sola voce retributiva eventualmente spettante al ricorrente per tutte le motivazioni
esposte al paragrafo A punto 2 della presente memoria di costituzione, è l'indennità ad agente unico
per un importo di €. 824,96 riveniente dalla moltiplicazione di € 3,50 fino al 28.02.2019 ed € 4,50
dal 1.03.2019 mentre di € 810,24 con l'applicazione del suddetto principio delle quattro settimane
sostenuto dalla Cassazione. In via ulteriormente gradata 2) Accertare e dichiarare: che la somma
eventualmente spettante al ricorrente, per tutte le motivazioni esposte al paragrafo A punto 6 e 7
della presente memoria di costituzione, è pari ad € 2.137,35 …. In via ulteriormente gradata, qualora
il Tribunale adito ritenesse di conformarsi al principio stabilito da ultimo dalla Cassazione (Sentenza
n. 20216/2022) con surrichiamata decisione;
3) Accertare e dichiarare: che la somma eventualmente
spettante al ricorrente, per tutte le motivazioni esposte al paragrafo A punto 8 della presente memoria
2 di costituzione, è pari ad € 2.069,43 …; in ogni caso 4) Condannare, infine, il convenuto, al
pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c.,
in favore del sottoscritto procuratore, maggiorate ex art. 4 comma 1- Bis del DM Giustizia n. 37/2018
…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere dipendente della CP_3
resistente dal 14.5.2008 con contratto a tempo pieno e indeterminato, inquadrato come personale addetto al servizio automobilistico e qualifica di operatore d'esercizio; che le tre voci della retribuzione “Agente Unico Regionale” (per €. 3,50 al giorno fino al 28.2.2019 ed
€. 4,50 per il periodo successivo), “Indennità Turni Avvicendati” (€. 0,52 al giorno) e
“Premio di Produzione” o “Indennità di presenza” (pari ad €. 11.00 al giorno) erano state escluse dal calcolo della retribuzione per il periodo feriale;
che durante il periodo feriale la retribuzione doveva essere eguale a quella riconosciuta mensilmente;
che, dunque,
spettavano le differenze retributive per i tre elementi di natura retributiva indicati, fissi e continuativi, trattandosi di indennità che remuneravano specifiche difficoltà
nell'espletamento della mansioni, assimilabili ad integrazioni collegate alle qualifiche professionali e non elementi della retribuzione diretti a coprire spese occasionali o accessorie. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare di aver sempre corrisposto la retribuzione spettante durante i periodi di ferie o assenza, conteggiando gli elementi che costituiscono la retribuzione ordinaria secondo le previsioni dei CCNL vigenti;
che l'ipotesi di accordo del rinnovo del
CCNL dell'11.5.2022 aveva previsto indennità retribuzione ferie per €. 8,00 per ogni giornata di ferie al fine di garantire ai dipendenti un trattamento economico rapportato alla complessiva retribuzione percepita durante i periodi di lavoro, sicché le voci chieste non
3 spettavano comunque dopo il luglio 2022; che la parte variabile della retribuzione andava inclusa nel calcolo della retribuzione feriale solo se connessa alla natura delle mansioni svolte ed al peculiare status professionale e personale del dipendente;
che, dunque, gli elementi retributivi chiesti non dovevano essere inseriti nella retribuzione feriale;
che in ogni caso gli elementi retributivi chiesti non potevano essere riconosciuti per il periodo precedente all'accordo aziendale dell'8.9.2017, che aveva previsto il premio di produzione;
che il premio di risultato/produttività era strumento di incentivazione collegato all'incremento complessivo medio delle giornate di presenza, trattandosi dunque di erogazione incerta nell'an e nel quantum;
che l'indennità di turni avvicendati era relativa al compenso per l'attività lavorativa in giorni normalmente destinati al riposo;
che i conteggi erano errati. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 6.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav. 2431/2024, Cass. Sez. Lav. 2682/2024;
Cass. 16932/2024) ha affermato il principio per cui la retribuzione dovuta durante il periodo di godimento delle ferie annuali comprende ogni importo pecuniario correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore,
conformemente all'interpretazione della Direttiva 2003/88/CE da parte della Corte di
Giustizia, al fine di “… assicurare e una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore
in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea
a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le
4 prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 Per_1
ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti
volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del
legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche
per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del
13/01/2022 nella causa C-514/20) …”.
Nel caso in esame la parte ricorrente chiede il riconoscimento di voci previste dall'”Accordo
aziendale su misure di efficientamento e organizzazione sul lavoro” del 4.8.2017
nell'ambito del quale viene istituito un premio di risultato aziendale “Premio di produttività” che si legge nell'accordo aziendale, si pone l'obiettivo di incentivare economicamente il lavoratore con riferimento all'efficientamento e alla produttività.
Il premio è stato legato al raggiungimento degli obiettivi indicati, legati fondamentalmente all'incremento complessivo delle giornate di presenza, con previsione della corresponsione di €. 11,00 a titolo di salario di produttività ed €. 3,50 a titolo di indennità di agente unico regionale per gli operatori di esercizio a titolo di acconto mensile sulla retribuzione, con successivo conguaglio e recupero di eventuali differenze retributive in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.
Il carattere eventuale e premiale delle voci retributive chieste escludono che le stesse siano legale all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore,
trattandosi di fatto di incentivazione all'incremento nel numero delle presenze, in modo tale che, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, non possono inserirsi nella retribuzione dovuta durante il periodo di godimento delle ferie annuali.
Non è contestato, poi, che l'“Indennità turni avvicendati” riguarda l'eventuale cambiamento dei turni tra dipendenti, sicché deve ritenersi legata all'effettiva presenza al lavoro. Per essa, comunque, in ragione della previsione di €. 0,52 a titolo di indennità, deve escludersi una effettiva possibilità dissuasiva in ordine al godimento delle ferie.
5 Complessivamente, dunque, la domanda è infondata e va rigettata, rimanendo assorbita
CP_ ogni questione legata alla mancata citazione in giudizio dell per la parte di domanda relativa alla contribuzione previdenziale.
La peculiarità delle questioni affrontate e la sussistenza di precedenti contrari, come indicati da parte ricorrente, inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 4.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1764/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via A. Giannuzzi n. 2, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Stefania Schiava che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Trieste n. 50, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppina Angela Turano che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni di parte ricorrente: “… accogliere il presente ricorso e: Nel merito: - Dichiarare che
durante le ferie, vanno mantenuti i compensi che remunerano qualsiasi incomodo intrinsecamente
collegato all'esecuzione delle mansioni, allo status personale e professionale del lavoratore, con
esclusione dei soli elementi della retribuzione diretti a coprire spese occasionali o accessorie;
-
Dichiarare l'illegittimità della mancata inclusione in busta paga delle tre voci retributive denominate
Agente Unico Regionale (pari ad € 3,50 al giorno fino al 28/02/2019 e € 4,50 dal 1/03/2019),
Indennità Turni Avvicendati (pari ad € 0,52 al giorno) e Premio di Produzione, o Indennità di
Presenza (pari ad € 11,00 al giorno), in caso di assenza del lavoratore per qualsivoglia motivo, nonché
eventuali disposizioni della contrattazione collettiva che non includono tali indennità nella nozione
1 di retribuzione mensile ai fin del computo della retribuzione durante le ferie, perché in contrasto con
le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni dell'ordinamento sovranazionale di cui
sopra si è detto, con conseguente nullità di esse;
- Condannare in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di
differenze retributive, per tutte le ragioni spiegate nel presente ricorso ed alla luce dei calcoli espletati
dal Consulente tecnico di parte, la somma complessiva di € 3.847,81, oltre con interessi e
rivalutazione come per legge;
- Condannare al pagamento delle Controparte_2
differenze retributive sul TFR e sui contributi previdenziali, derivanti dal mancato pagamento di
queste voci fisse e continuative, che concorrono a formare la retribuzione ordinaria;
- Condannare
al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre al Controparte_2
rimborso delle spese generali ed accessori di legge da distrarre a favore del sottoscritto avvocato che
ivi si dichiara antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… nel merito 1) Rigettare: la domanda formulata da parte
ricorrente per le motivazioni ampiamente dedotte in narrativa, e da intendersi qui integralmente
riportate, perché infondata, inammissibile e illegittima;
2) Accertare e dichiarare: come non dovutala
la somma richiesta per tutte le altre motivazioni meglio esposte in narrativa;
In subordine e solo nella
denegata ipotesi di non accoglimento del punto 1 e 2 delle presenti conclusioni: 1) Accertare e
dichiarare che: la sola voce retributiva eventualmente spettante al ricorrente per tutte le motivazioni
esposte al paragrafo A punto 2 della presente memoria di costituzione, è l'indennità ad agente unico
per un importo di €. 824,96 riveniente dalla moltiplicazione di € 3,50 fino al 28.02.2019 ed € 4,50
dal 1.03.2019 mentre di € 810,24 con l'applicazione del suddetto principio delle quattro settimane
sostenuto dalla Cassazione. In via ulteriormente gradata 2) Accertare e dichiarare: che la somma
eventualmente spettante al ricorrente, per tutte le motivazioni esposte al paragrafo A punto 6 e 7
della presente memoria di costituzione, è pari ad € 2.137,35 …. In via ulteriormente gradata, qualora
il Tribunale adito ritenesse di conformarsi al principio stabilito da ultimo dalla Cassazione (Sentenza
n. 20216/2022) con surrichiamata decisione;
3) Accertare e dichiarare: che la somma eventualmente
spettante al ricorrente, per tutte le motivazioni esposte al paragrafo A punto 8 della presente memoria
2 di costituzione, è pari ad € 2.069,43 …; in ogni caso 4) Condannare, infine, il convenuto, al
pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c.,
in favore del sottoscritto procuratore, maggiorate ex art. 4 comma 1- Bis del DM Giustizia n. 37/2018
…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere dipendente della CP_3
resistente dal 14.5.2008 con contratto a tempo pieno e indeterminato, inquadrato come personale addetto al servizio automobilistico e qualifica di operatore d'esercizio; che le tre voci della retribuzione “Agente Unico Regionale” (per €. 3,50 al giorno fino al 28.2.2019 ed
€. 4,50 per il periodo successivo), “Indennità Turni Avvicendati” (€. 0,52 al giorno) e
“Premio di Produzione” o “Indennità di presenza” (pari ad €. 11.00 al giorno) erano state escluse dal calcolo della retribuzione per il periodo feriale;
che durante il periodo feriale la retribuzione doveva essere eguale a quella riconosciuta mensilmente;
che, dunque,
spettavano le differenze retributive per i tre elementi di natura retributiva indicati, fissi e continuativi, trattandosi di indennità che remuneravano specifiche difficoltà
nell'espletamento della mansioni, assimilabili ad integrazioni collegate alle qualifiche professionali e non elementi della retribuzione diretti a coprire spese occasionali o accessorie. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare di aver sempre corrisposto la retribuzione spettante durante i periodi di ferie o assenza, conteggiando gli elementi che costituiscono la retribuzione ordinaria secondo le previsioni dei CCNL vigenti;
che l'ipotesi di accordo del rinnovo del
CCNL dell'11.5.2022 aveva previsto indennità retribuzione ferie per €. 8,00 per ogni giornata di ferie al fine di garantire ai dipendenti un trattamento economico rapportato alla complessiva retribuzione percepita durante i periodi di lavoro, sicché le voci chieste non
3 spettavano comunque dopo il luglio 2022; che la parte variabile della retribuzione andava inclusa nel calcolo della retribuzione feriale solo se connessa alla natura delle mansioni svolte ed al peculiare status professionale e personale del dipendente;
che, dunque, gli elementi retributivi chiesti non dovevano essere inseriti nella retribuzione feriale;
che in ogni caso gli elementi retributivi chiesti non potevano essere riconosciuti per il periodo precedente all'accordo aziendale dell'8.9.2017, che aveva previsto il premio di produzione;
che il premio di risultato/produttività era strumento di incentivazione collegato all'incremento complessivo medio delle giornate di presenza, trattandosi dunque di erogazione incerta nell'an e nel quantum;
che l'indennità di turni avvicendati era relativa al compenso per l'attività lavorativa in giorni normalmente destinati al riposo;
che i conteggi erano errati. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 6.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav. 2431/2024, Cass. Sez. Lav. 2682/2024;
Cass. 16932/2024) ha affermato il principio per cui la retribuzione dovuta durante il periodo di godimento delle ferie annuali comprende ogni importo pecuniario correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore,
conformemente all'interpretazione della Direttiva 2003/88/CE da parte della Corte di
Giustizia, al fine di “… assicurare e una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore
in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea
a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le
4 prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 Per_1
ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti
volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del
legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche
per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del
13/01/2022 nella causa C-514/20) …”.
Nel caso in esame la parte ricorrente chiede il riconoscimento di voci previste dall'”Accordo
aziendale su misure di efficientamento e organizzazione sul lavoro” del 4.8.2017
nell'ambito del quale viene istituito un premio di risultato aziendale “Premio di produttività” che si legge nell'accordo aziendale, si pone l'obiettivo di incentivare economicamente il lavoratore con riferimento all'efficientamento e alla produttività.
Il premio è stato legato al raggiungimento degli obiettivi indicati, legati fondamentalmente all'incremento complessivo delle giornate di presenza, con previsione della corresponsione di €. 11,00 a titolo di salario di produttività ed €. 3,50 a titolo di indennità di agente unico regionale per gli operatori di esercizio a titolo di acconto mensile sulla retribuzione, con successivo conguaglio e recupero di eventuali differenze retributive in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.
Il carattere eventuale e premiale delle voci retributive chieste escludono che le stesse siano legale all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore,
trattandosi di fatto di incentivazione all'incremento nel numero delle presenze, in modo tale che, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, non possono inserirsi nella retribuzione dovuta durante il periodo di godimento delle ferie annuali.
Non è contestato, poi, che l'“Indennità turni avvicendati” riguarda l'eventuale cambiamento dei turni tra dipendenti, sicché deve ritenersi legata all'effettiva presenza al lavoro. Per essa, comunque, in ragione della previsione di €. 0,52 a titolo di indennità, deve escludersi una effettiva possibilità dissuasiva in ordine al godimento delle ferie.
5 Complessivamente, dunque, la domanda è infondata e va rigettata, rimanendo assorbita
CP_ ogni questione legata alla mancata citazione in giudizio dell per la parte di domanda relativa alla contribuzione previdenziale.
La peculiarità delle questioni affrontate e la sussistenza di precedenti contrari, come indicati da parte ricorrente, inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 4.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6