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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 03/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 754 /2021 in materia di lesione personale
T R A
, C.F. , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. MOGLIARISI AURORA ROBERTA parte attrice
CONTRO in persona del sindaco pro tempore C.F.: , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. MAUGERI FILIPPO parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in intestazione ha convenuto in giudizio il
[...]
in persona del sindaco pro tempore, per sentirlo dichiarare responsabile dell'evento CP_1
verificatosi in data 02.11.2019, intorno alle ore 21.30, con conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali derivanti dall'accaduto.
Assume, parte attrice, che nelle circostanze di tempo di cui sopra, percorreva a piedi via Canova in e, nei pressi del civico n. 56, incappava in una buca posta sul manto stradale che lo faceva CP_1
caderer a terra.
Per i traumi subìti l'attore ha avuto necessità delle cure da parte del personale medico dell'Ospedale di Gela;
a guarigione avvenuta ne sarebbero derivati postumi invalidanti;
la richiesta risarcitoria per il danno alla persona avanzata nei confronti del non ha avuto seguito, così come la successiva CP_1
richiesta di negoziazione assistita.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo, parte attrice, previo riconoscimento dell'addebito di responsabilità in capo al convenuto, avanza la richiesta risarcitoria di €. 7.432,75 per danni non patrimoniali subiti. Si è costituito ritualmente il respingendo l'addebito di responsabilità ritenendosi Controparte_1
non ravvisabile un pericolo occulto riconducendo il verificarsi dell'evento dannoso esclusivamente alla condotta colposa dell'attore.
All'udienza di prima comparizione le parti hanno insistito nelle rispettive prospettazioni difensive e stante specifica richiesta si concedevano i termini di cui all'art. 183 6 comma c.p.c.
La causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta ammissibile.
Espletata la prova, è stata disposta CT medico legale.
Espletata l'istruttoria, all'udienza fissata, le parti hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni.
*** ***
Sull'an dell'evento e della sua imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della
Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684).
Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n. 2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo
2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Fatta tale opportuna premessa, il Tribunale ritiene che nel presente giudizio non ci siano le condizioni per affermare che l'evento lesivo si sia verificato con le modalità prospettate dall'attore.
A tale conclusione può pervenirsi in base alla dichiarazione testimoniale assunta in data 28.02.2023 in una al corredo fotografico allegato dalla stessa parte attrice.
Ed invero, il testimone racconta di essere stato presente ai fatti e riconduce la caudata Testimone_1
a una buca presente al centro della strada (letteralmente, a verbale: “ricordo che la buca era collocata sulla sede stradale al centro;
non ricordo se avesse piovuto ma ricordo che la buca era piena d'acqua”;
Invitato ulteriormente a precisare sulla dinamica e sull'elemento generativo della caduta, il testimone ha confermato quanto poco prima affermato circa la collocazione della buca al centro della sede stradale.
Orbene, tali affermazioni collidono insanabilmente con la buca rappresentata dalle due fotografie prodotte agli atti da cui è dato evincersi, nello specifico, che non si tratta affatto di una buca bensì di una caditoia di acqua piovana o di un tombino ricoperto di terra. Cosa ancor più evidente, tale tombino
è posizionato immediatamente sotto il marciapiedi e non, per come affermato dal testimone, al centro della sede stradale di via Canova. Ad abundantiam si dica inoltre che il ricordo del teste è ulteriormente contraddittorio;
se, per un verso, il teste ricorda perfettamente la collocazione della buca e la circostanza che la stessa fosse piena d'acqua, per altro verso non è in grado di specificare la presenza sul posto del liquido (ovvero se esso fosse frutto di una precipitazione piovosa, di una perdita d'acqua dal tombino, o da altro fattore).
La dichiarazione testimoniale deve quindi ritenersi assolutamente inattendibile stridendo contro il dato documentale. La CT medico legale, sebbene abbia confermato che i traumi subìti dall'attore possono essere conseguenza di una caduta a terra, non possono ritenersi essenziali per avvalorare l'an dell'evento così come prospettato dall'attore.
Anche a voler ammettere che l'attore sia effettivamente caduto per una anomalia della sede stradale quest'ultima non è quella identificata nella causa petendi del presente giudizio.
Sulle spese legali
La domanda azionata deve quindi essere rigettata e le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività e qualità processuale svolta, delle caratteristiche obiettive delle difese e dall'assenza di questioni rilevanti in fatto e in diritto.
Vista l'ammissione di parte attrice “in via anticipata e provvisoria” al beneficio del gratuito patrocinio di cui al provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela , con oneri a carico dello
Stato,
Vista la reiezione della domanda azionata, stante la manifesta e radicale infondatezza della pretesa risarcitoria promossa1, ad avviso del giudicante, sussistono i presupposti ex art. 136, comma 2, D.p.r.
n. 115/2002 per disporre la revoca dell'ammissione al beneficio de quo senza che quindi si debba procedere alla liquidazione delle spese sulla base delle regole del gratuito patrocinio e mandando alla competente Funzione dei Servizi di cancelleria della Amministrazione giudiziaria per la richiesta di pagamento degli importi non versati dal ricorrente per l'introduzione del presente giudizio (C.U., marca da bollo, etc.) ed ora dovuti – al pari di ogni altra somma da versarsi in relazione al giudizio svoltosi ed alla decisione assunta dal Tribunale (costi di notifica, imposta di registro, etc.) – per effetto della revoca del beneficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
- Rigetta la domanda di parte attrice.
- Condanna alla rifusione dei compensi di giudizio a favore del Parte_1 [...] nella misura di €. 2.600,00, oltre al 15% del compenso per spese generali, iva e CP_1
cpa;
- revoca l'ammissione della parte attrice al beneficio del gratuito patrocinio e manda alla competente Funzione dei Servizi di cancelleria dell'Amministrazione giudiziaria per la richiesta di pagamento degli importi non versati dal ricorrente per l'introduzione del presente procedimento (C.U., marca da bollo, etc.) ed ora dovuti per effetto della revoca del beneficio del gratuito patrocinio.
Gela 03.02.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Leggasi Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 10-01-2020) 16-04-2020, n. 7869 “La revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce conseguenza automatica, prevista per legge (cfr. del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2), della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda. Trattasi di misura evidentemente ispirata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande evidentemente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa grave, ricadano sulla collettività. Il giudizio sulla sussistenza della colpa grave si risolve in un apprezzamento di fatto, non utilmente censurabile in Cassazione, che viene svolto direttamente dal giudice di merito investito della cognizione della causa. Né si ravvisano, nella normativa in esame, profili di contrasto con i principi posti dagli artt. 3 e 24 Cost.: quanto al primo, perché non sussiste alcun trattamento irragionevole di situazioni differenziate, essendo – al contrario – del tutto ragionevole che la situazione di colui che, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in via provvisoria, abbia agito o resistito in giudizio con colpa grave o malafede, o abbia proposto domande palesemente infondate, non meriti identico trattamento rispetto alla condizione del soggetto che, nella identica condizione soggettiva, si sia invece comportato con buona fede e senza colpa, ed abbia proposto una domanda non manifestamente infondata. D'altro canto, neppure sussistono profili di contrasto con l'art. 24 Cost., giacché il diniego dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non si traduce necessariamente ed in via automatica in una limitazione del diritto di azione e difesa dell'interessato. Inoltre, occorre considerare che l'ammissione viene sempre disposta in via provvisoria, onde appare ulteriormente ragionevole che, in sede di verifica finale, si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si riveli non giustificata in ragione, alternativamente o cumulativamente, dell'atteggiamento soggettivo dell'interessato ovvero dell'oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 754 /2021 in materia di lesione personale
T R A
, C.F. , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. MOGLIARISI AURORA ROBERTA parte attrice
CONTRO in persona del sindaco pro tempore C.F.: , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. MAUGERI FILIPPO parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in intestazione ha convenuto in giudizio il
[...]
in persona del sindaco pro tempore, per sentirlo dichiarare responsabile dell'evento CP_1
verificatosi in data 02.11.2019, intorno alle ore 21.30, con conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali derivanti dall'accaduto.
Assume, parte attrice, che nelle circostanze di tempo di cui sopra, percorreva a piedi via Canova in e, nei pressi del civico n. 56, incappava in una buca posta sul manto stradale che lo faceva CP_1
caderer a terra.
Per i traumi subìti l'attore ha avuto necessità delle cure da parte del personale medico dell'Ospedale di Gela;
a guarigione avvenuta ne sarebbero derivati postumi invalidanti;
la richiesta risarcitoria per il danno alla persona avanzata nei confronti del non ha avuto seguito, così come la successiva CP_1
richiesta di negoziazione assistita.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo, parte attrice, previo riconoscimento dell'addebito di responsabilità in capo al convenuto, avanza la richiesta risarcitoria di €. 7.432,75 per danni non patrimoniali subiti. Si è costituito ritualmente il respingendo l'addebito di responsabilità ritenendosi Controparte_1
non ravvisabile un pericolo occulto riconducendo il verificarsi dell'evento dannoso esclusivamente alla condotta colposa dell'attore.
All'udienza di prima comparizione le parti hanno insistito nelle rispettive prospettazioni difensive e stante specifica richiesta si concedevano i termini di cui all'art. 183 6 comma c.p.c.
La causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta ammissibile.
Espletata la prova, è stata disposta CT medico legale.
Espletata l'istruttoria, all'udienza fissata, le parti hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni.
*** ***
Sull'an dell'evento e della sua imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della
Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684).
Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n. 2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo
2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Fatta tale opportuna premessa, il Tribunale ritiene che nel presente giudizio non ci siano le condizioni per affermare che l'evento lesivo si sia verificato con le modalità prospettate dall'attore.
A tale conclusione può pervenirsi in base alla dichiarazione testimoniale assunta in data 28.02.2023 in una al corredo fotografico allegato dalla stessa parte attrice.
Ed invero, il testimone racconta di essere stato presente ai fatti e riconduce la caudata Testimone_1
a una buca presente al centro della strada (letteralmente, a verbale: “ricordo che la buca era collocata sulla sede stradale al centro;
non ricordo se avesse piovuto ma ricordo che la buca era piena d'acqua”;
Invitato ulteriormente a precisare sulla dinamica e sull'elemento generativo della caduta, il testimone ha confermato quanto poco prima affermato circa la collocazione della buca al centro della sede stradale.
Orbene, tali affermazioni collidono insanabilmente con la buca rappresentata dalle due fotografie prodotte agli atti da cui è dato evincersi, nello specifico, che non si tratta affatto di una buca bensì di una caditoia di acqua piovana o di un tombino ricoperto di terra. Cosa ancor più evidente, tale tombino
è posizionato immediatamente sotto il marciapiedi e non, per come affermato dal testimone, al centro della sede stradale di via Canova. Ad abundantiam si dica inoltre che il ricordo del teste è ulteriormente contraddittorio;
se, per un verso, il teste ricorda perfettamente la collocazione della buca e la circostanza che la stessa fosse piena d'acqua, per altro verso non è in grado di specificare la presenza sul posto del liquido (ovvero se esso fosse frutto di una precipitazione piovosa, di una perdita d'acqua dal tombino, o da altro fattore).
La dichiarazione testimoniale deve quindi ritenersi assolutamente inattendibile stridendo contro il dato documentale. La CT medico legale, sebbene abbia confermato che i traumi subìti dall'attore possono essere conseguenza di una caduta a terra, non possono ritenersi essenziali per avvalorare l'an dell'evento così come prospettato dall'attore.
Anche a voler ammettere che l'attore sia effettivamente caduto per una anomalia della sede stradale quest'ultima non è quella identificata nella causa petendi del presente giudizio.
Sulle spese legali
La domanda azionata deve quindi essere rigettata e le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività e qualità processuale svolta, delle caratteristiche obiettive delle difese e dall'assenza di questioni rilevanti in fatto e in diritto.
Vista l'ammissione di parte attrice “in via anticipata e provvisoria” al beneficio del gratuito patrocinio di cui al provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela , con oneri a carico dello
Stato,
Vista la reiezione della domanda azionata, stante la manifesta e radicale infondatezza della pretesa risarcitoria promossa1, ad avviso del giudicante, sussistono i presupposti ex art. 136, comma 2, D.p.r.
n. 115/2002 per disporre la revoca dell'ammissione al beneficio de quo senza che quindi si debba procedere alla liquidazione delle spese sulla base delle regole del gratuito patrocinio e mandando alla competente Funzione dei Servizi di cancelleria della Amministrazione giudiziaria per la richiesta di pagamento degli importi non versati dal ricorrente per l'introduzione del presente giudizio (C.U., marca da bollo, etc.) ed ora dovuti – al pari di ogni altra somma da versarsi in relazione al giudizio svoltosi ed alla decisione assunta dal Tribunale (costi di notifica, imposta di registro, etc.) – per effetto della revoca del beneficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
- Rigetta la domanda di parte attrice.
- Condanna alla rifusione dei compensi di giudizio a favore del Parte_1 [...] nella misura di €. 2.600,00, oltre al 15% del compenso per spese generali, iva e CP_1
cpa;
- revoca l'ammissione della parte attrice al beneficio del gratuito patrocinio e manda alla competente Funzione dei Servizi di cancelleria dell'Amministrazione giudiziaria per la richiesta di pagamento degli importi non versati dal ricorrente per l'introduzione del presente procedimento (C.U., marca da bollo, etc.) ed ora dovuti per effetto della revoca del beneficio del gratuito patrocinio.
Gela 03.02.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Leggasi Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 10-01-2020) 16-04-2020, n. 7869 “La revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce conseguenza automatica, prevista per legge (cfr. del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2), della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda. Trattasi di misura evidentemente ispirata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande evidentemente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa grave, ricadano sulla collettività. Il giudizio sulla sussistenza della colpa grave si risolve in un apprezzamento di fatto, non utilmente censurabile in Cassazione, che viene svolto direttamente dal giudice di merito investito della cognizione della causa. Né si ravvisano, nella normativa in esame, profili di contrasto con i principi posti dagli artt. 3 e 24 Cost.: quanto al primo, perché non sussiste alcun trattamento irragionevole di situazioni differenziate, essendo – al contrario – del tutto ragionevole che la situazione di colui che, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in via provvisoria, abbia agito o resistito in giudizio con colpa grave o malafede, o abbia proposto domande palesemente infondate, non meriti identico trattamento rispetto alla condizione del soggetto che, nella identica condizione soggettiva, si sia invece comportato con buona fede e senza colpa, ed abbia proposto una domanda non manifestamente infondata. D'altro canto, neppure sussistono profili di contrasto con l'art. 24 Cost., giacché il diniego dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non si traduce necessariamente ed in via automatica in una limitazione del diritto di azione e difesa dell'interessato. Inoltre, occorre considerare che l'ammissione viene sempre disposta in via provvisoria, onde appare ulteriormente ragionevole che, in sede di verifica finale, si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si riveli non giustificata in ragione, alternativamente o cumulativamente, dell'atteggiamento soggettivo dell'interessato ovvero dell'oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta”.