CASS
Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
Massime • 1
Nel pubblico impiego privatizzato, qualora la condotta illecita del dirigente esterno già titolare del rapporto impiegatizio con il medesimo ente si sia protratta durante entrambi i rapporti lavorativi, competente per il procedimento disciplinare, in applicazione dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, è l'UDP (ufficio procedimenti disciplinari) relativo alle figure dirigenziali, ferma restando la necessità di una conduzione, valutazione e definizione differenziata del procedimento, in relazione ai distinti rapporti impiegatizio e dirigenziale, qualora sia diversa la disciplina ed il catalogo degli illeciti e delle rispettive sanzioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2024, n. 4280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4280 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15144/2021 R.G. proposto da: AV RI, rappresentato e difeso dagli avv.ti FRANCESCO ST, OR AR TI e LU IN LO ST ed elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta 22 presso lo studio dell’avv. CLAUDIO CATALDI
- ricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 237/2021, depositata il 2.4.2021, RG 929/2019; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5.12.2023 dal Consigliere ROBERTO BELLE’; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Visonà, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avv.ti Lorenzo Maria Dentici e Francesco Stallone per il ricorrente. Civile Sent. Sez. L Num. 4280 Anno 2024 Presidente: MAROTTA CATERINA Relatore: BELLE' ROBERTO Data pubblicazione: 16/02/2024 2 di 16 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’Appello di Venezia, in accoglimento del reclamo proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha respinto l’impugnativa del licenziamento disciplinare irrogato nei confronti di CH AV, dapprima funzionario con incarico dirigenziale (dal 19.1.2015 al marzo 2015, presso la Direzione Regionale del Veneto), poi titolare di posizione organizzativa temporanea con funzioni dirigenziali delegate (dal 24.12.2015 al 25.1.2016 sempre presso la Direzione Regionale del Veneto), e quindi incaricato come dirigente esterno (dall’1.2.2016, Capo ufficio grandi contribuenti), cui era stato addebitato – secondo ciò che si legge nella sentenza impugnata – quanto già imputato al medesimo con ordinanza penale di custodia cautelare, ovverosia: di essersi messo a disposizione, insieme al Tenente Colonnello Corrado della Guardia di Finanza, del contribuente “Gruppo Baggio” al fine di una riduzione degli importi contestati in sede di verifica fiscale, nonché per impedire un approfondimento delle verifiche stesse e per fare avere notizie sull’attività ispettiva;
di essersi messo a disposizione, insieme con tale Elio LL, in passato dirigente dell’Agenzia delle Entrate di Venezia, poi trasferito a Pesaro, della contribuente “IC Assicurazioni”, per ridurre le conseguenze della verifica fiscale in corso nei riguardi di essa, in ragione anche di quanto promesso dalla società al LL, di cui il AV era consapevole, ovverosia l’assunzione o conferimento di incarichi alla di lui compagna. 2. La Corte d’Appello prendeva dapprima posizione in ordine al fatto che il AV, nel periodo cui risalivano i fatti contestati, era stato dapprima addetto, seppure come funzionario, all’incarico dirigenziale di Capo settore controlli e riscossione presso la Direzionale Regionale del Veneto, tornando poi, per un periodo, come emerge dal ricorso, alla mera veste di funzionario, per quindi 3 di 16 nuovamente ricevere incarico di posizione organizzativa ancora come Capo settore Controllo e venendogli infine attribuita, nella qualità di dirigente esterno ex art. 19, co. 6, d. lgs. n. 165 del 2001, la posizione di Capo ufficio grandi contribuenti della menzionata Direzione Generale. La Corte territoriale evidenziava come il ruolo di interlocutore del AV fosse stato unico durante tutto il periodo interessato, con fatti contestati da collocare in epoca “compresa tra il 2015 ed il 2017”, ma con coinvolgimento documentato del ricorrente fino alla fine del 2016. Riteneva quindi che correttamente, sebbene in una fase il AV fosse funzionario e solo successivamente fosse divenuto dirigente, a procedere fosse stato l’Ufficio per i procedimenti disciplinari (di seguito UPD) competente per l’ultimo periodo e che non si potesse sostenere l’esistenza di una radicale distinzione di obblighi gravanti sulle diverse figure del funzionario e del dirigente. 3. Quanto alla tempestività del provvedimento, la Corte territoriale riteneva che essa andasse misurata sulla data di “formazione” del provvedimento di licenziamento e non su quella successiva di sua “comunicazione” all’interessato, sicché non potevano dirsi violati i termini procedurali prescritti. 4. Nel merito, la sentenza impugnata premetteva che il giudicato assolutorio penale in favore del AV, peraltro non ancora irrevocabile e riguardante fatti diversi, non impediva l’esame delle condotte ricostruite sulla base delle emergenze istruttorie. Procedendo quindi a tale disamina, la Corte distrettuale riteneva provato che il AV avesse agito tenendo indebiti contatti con soggetti interni ed esterni all’Amministrazione, ma comunque non competenti per il procedimento, in relazione alle attività di verifica nei riguardi di IC Assicurazioni e del Gruppo Baggio, nella consapevolezza tra l’altro degli interessi delittuosi almeno del 4 di 16 dirigente LL, quanto agli incarichi che IC avrebbe dovuto conferire alla di lui compagna. 5. CH AV ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, resistiti da controricorso dell’Agenzia delle Entrate. Il Procuratore Generale ha depositato note scritte con le quali ha insistito per il rigetto del ricorso, come anche poi in sede di discussione orale. Il ricorrente ha anche depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso concerne la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 19, comma 6 e 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 1 e 8 del CCNL dell’area VI della dirigenza degli enti pubblici non economici e delle agenzie fiscali e degli artt. 1 e 66 del CCNL relativo al personale del comparto delle agenzie fiscali. Il ricorrente sostiene che “l’attrazione di tutti gli addebiti contestati in un unico procedimento è illegittima poiché il dott. AV, al tempo dei fatti contestati, era privo della qualifica dirigenziale”, sicché l’Agenzia delle Entrate aveva indebitamente concentrato presso l’UPD della dirigenza, pur esistendo un analogo ufficio per il personale di comparto, l’esame dell’intero procedimento, per condotte poste in essere quando il ricorrente non era un dirigente dell’amministrazione, con erronea applicazione del CCNL della Dirigenza ad addebiti mossi in relazione a condotte di chi era funzionario del comparto. Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 2016 c.c., in relazione agli artt. 7, 8 e 9 del CCNL dell’area VI della dirigenza degli enti pubblici non economici e delle agenzie fiscali ed agli artt. 65, 66 e 67 del CCNL relativo al personale del comparto delle 5 di 16 agenzie fiscali, sostenendo, in collegamento con quanto detto con il primo motivo, che l’erronea individuazione dell’UPD competente aveva inficiato insanabilmente il procedimento disciplinare, posto che la sanzione era stata fondata su una disciplina erroneamente individuata, ovverosia quella prevista per i dirigenti e non per il personale di comparto, cui apparteneva il ricorrente ed attraverso il richiamo a previsioni di contrattazione collettiva del tutto inconferenti. 2. I motivi vanno esaminati congiuntamente, data la loro connessione, e sono infondati. 2.1 In punto di fatto – con accertamento che non può qui essere sindacato nel merito ed a ben vedere non è aggredito dal motivo – le vicende oggetto del procedimento disciplinare sono state ritenute dalla Corte territoriale sostanzialmente unitarie ed hanno interessato sia il periodo in cui il ricorrente era investito di posizioni di responsabilità o apicali quale funzionario, sia il successivo periodo in cui egli, posto in aspettativa come funzionario dell’Agenzia, aveva ricevuto l’incarico dirigenziale quale dirigente “esterno” ai sensi dell’art. 19, co. 6, d. lgs. n. 165 del 2001, il tutto, dice la Corte d’Appello, dal 2016 e almeno fino alla fine del 2016 (pag. 23 e pag. 6 della sentenza impugnata). 2.2 In punto di diritto, va preliminarmente detto che il rapporto di lavoro con i dirigenti c.d. esterni, siano essi estranei alla P.A. o provengano da essa e vengano collocati a tal fine in aspettativa, si realizza attraverso contratti di lavoro subordinato dirigenziale, disciplinato secondo le regole proprie dell’impiego pubblico privatizzato di cui al d. lgs. n. 165 del 2001 (Cass. 18 dicembre 2012, n. 23351). Non vi è quindi dubbio che il dirigente, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, possa essere assoggettato a procedimento disciplinare, come gli altri dipendenti 6 di 16 e dirigenti, che deve seguire le norme di cui all’art. 55-bis del d. lgs. n. 165/2001. Indirettamente, la conclusione si trae poi anche dall’art. 3 CCNL di Area del 21 luglio 2010, quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 (di seguito CCNL 2010), ove è regolata, con estensione ai c.d. dirigenti esterni, soltanto la disciplina della responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 del d. lgs. n. 165/2001, ovverosia quella riconnessa alla capacità del dirigente di assicurare il raggiungimento degli obiettivi ad esso posti, ma non la responsabilità disciplinare, che riguarda la violazione delle regole di comportamento finalizzate ad assicurare tutela al generale dovere di diligenza ed osservanza degli obblighi di fedeltà e la cui disciplina risale alle regole comuni del pubblico impiego privatizzato, trovando specifica attuazione in altre norme del CCNL 2010, di cui si dirà. 2.3 Ciò posto, mentre rispetto a chi riceva incarichi ai sensi dell’art. 19, co. 6, risultando anche esterno alla P.A., gli esiti del procedimento disciplinare non possono che insistere sul solo rapporto dirigenziale, va definito quale sia il regime dei casi in cui il rapporto dirigenziale “esterno” sia attribuito ad un pubblico dipendente. Senza dubbio i contratti di lavoro ed i rapporti con la P.A., in quest’ultimo caso sono duplici, uno afferente al rapporto preesistente e destinato a proseguire, ma con sospensione per aspettativa e l’altro instaurato ex novo ai sensi dell’art. 19, co. 6 cit. Quest’ultima ipotesi va ulteriormente distinta in due sottoipotesi, perché il rapporto dirigenziale esterno con chi già appartiene alla P.A. può intercorrere con il medesimo ente, oppure con altro ente. Evidentemente, quando i due rapporti facciano capo ad enti diversi è impossibile, seppure rispetto a fatti commessi in pendenza sia dell’uno che poi dell’altro rapporto, lo svolgimento di un unico 7 di 16 procedimento disciplinare, perché ciascun ente non può che valutarli autonomamente, valorizzando eventualmente anche quanto accaduto presso il diverso ente, ma apprezzando, per quanto lo riguarda, l’esistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione destinata ad avere effetti rispetto al proprio rapporto contrattuale. Conclusioni diametralmente opposte valgono per il caso in cui il dirigente esterno sia titolare di rapporto di lavoro in regime di sospensione per aspettativa presso il medesimo ente, in quanto in tale ipotesi non ha senso ragionare in termini di due diversi procedimenti disciplinari. Infatti, fermo quanto si dirà rispetto alla disciplina sostanziale, la valutazione dell’inadempimento e degli effetti sul legame fiduciario nei due rapporti con il medesimo datore di lavoro non può che essere unica rispetto alla medesima persona e ad un insieme di fatti che la riguardano. Ciò tanto più poi quando, come nel caso di specie, i fatti da valutare, seppure avvenuti in momenti diversi e per rapporti di lavoro diversi, ma con il medesimo soggetto pubblico, fanno parte di una condotta sostanzialmente unitaria. Su tali premesse, dall’unicità del procedimento disciplinare non può che discendere la competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari istituito rispetto alle posizioni dirigenziali, in quanto riguardante la posizione per la quale il dipendente ”lavora” o “presta servizio”, secondo un parametro che è quello preso a riferimento dall’art. 55-bis del d. lgs. n. 165 del 2001 nelle varie versioni di esso succedutesi nel corso del tempo;
ma si veda anche l’art. 55-bis cit., al comma co. 8 che, anche qui secondo varie versioni succedutesi nel tempo, ha sempre individuato, in caso di trasferimento, la competenza disciplinare in capo all’ufficio di destinazione. Tutto ciò a riprova che, anche nel caso particolare che qui interessa, è logicamente l’ufficio competente rispetto 8 di 16 all’ultima posizione rivestita dal dipendente a dover essere incaricato del procedimento. Né – una volta assicurata, come non è contestato sia accaduto, la posizione di terzietà e rispettate le regole di composizione di quell’Ufficio – vi può essere un qualche interesse giuridicamente tutelabile o rilevante dell’incolpato ad essere valutato - a fini disciplinari, dall’Ufficio competente per gli illeciti interni al solo “comparto” e non riguardanti l’Area dirigenziale. 2.4 Soluzione in astratto diversa va assunta rispetto alle regole sostanziali degli illeciti rispetto al rapporto impiegatizio ed a quello dirigenziale. È infatti chiaro che, se la disciplina sostanziale, legale o di CCNL, fosse diversa, per precetti e sanzioni, rispetto a ciascun rapporto, il procedimento disciplinare dovrebbe essere condotto e definito con valutazioni differenziate per la fase impiegatizia e quella dirigenziale. Tuttavia, ciò non accade nel caso di specie, in quanto la Corte d’Appello ha affermato che “la rassegna degli obblighi richiamati in sede di contestazione, ritenuti violati nel caso di specie, è eloquente circa la comunanza alle due categorie” e si tratta di conclusione del tutto condivisibile, ove si consideri la tipologia di fatti che è coinvolta nel caso di specie, afferente a doveri primari di chi rivesta a vario titolo posizioni di responsabilità; rilievo cui la sentenza impugnata aggiunge quello, parimenti da condividere, in ordine al fatto che anche il sistema delle sanzioni disciplinari delle due posizioni replica, per la dirigenza, quanto previsto per i ruoli non dirigenziali. Al di là di tutto, è poi pacifico che, anche quando era funzionario, il ricorrente – nei periodi coinvolti dai fatti di causa – rivestiva ruoli di responsabilità in forza di specifici incarichi e dunque non si vede come possa mai essere diversa la valutazione di comportamenti sintetizzabili come sottoposizione ed avallo di illecite influenze 9 di 16 rispetto a quegli incarichi e rispetto all’incarico dirigenziale successivamente intervenuto. 3. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 del CCNL dell’area VI della dirigenza degli enti pubblici non economici e delle agenzie fiscali e dell’art. 2106 c.c. Il ricorrente osserva che la “Corte territoriale ha palesemente violato il principio di proporzionalità tra infrazione contestata e sanzione irrogata, poiché le asserite condotte contestate al dott. AV, ove accertate nella loro materialità, avrebbero dovuto essere punite con una sanzione conservativa, trattandosi di mere irregolarità nella gestione dell’ufficio (come statuito anche dal Tribunale penale di Venezia con sentenza del 21.7.2020), e non già di condotte espressive di un disegno criminoso in concorso con altri”. 3.1 Il motivo assume che le condotte accertate, ove sussistenti, avrebbero giustificato solo sanzioni conservative, quale la multa (violazione del segreto d’ufficio: art. 9 co. 4 lett. g del CCNL dirigenza) o la sospensione (condotte comportanti grave danno all’amministrazione: art. 9, co. 8, lett. g;
inosservanze dell’obbligo di provvedere nei termini: art. 9, co. 8, lett. j), il tutto senza contare che il Tribunale (penale) di Venezia aveva espressamente escluso qualsiasi asservimento del ricorrente alle supposte richieste formulate dai suoi interlocutori, l’assenza di ritardi nelle verifiche o di accertamenti di favore, così come non vi era stato alcun evitamento della denuncia penale in carico ai privati per la posizione ”IC”. 3.2 La Corte d’Appello ha preso le mosse dall’assunto secondo cui l’esito del giudizio penale documentato con la produzione della sentenza del Tribunale di Venezia, al momento ancora non irrevocabile, “assolutorio” nei confronti del AV “per altro in relazione a fatti diversi da quelli oggetto dell’imputazione 10 di 16 provvisoria richiamata nella contestazione”, non esimeva dalla necessità di esame delle condotte quali risultanti in causa. La sentenza impugnata ritiene comprovato il fatto che il ricorrente si fosse reso responsabile della violazione di un “obbligo .. di astensione dal tenere indebiti contatti con soggetti interni (LL) ed esterni (Corrado) all’Amministrazione in relazione all’attività d’ufficio sulla quale egli aveva compiti di sovraintendenza e di controllo alla luce della posizione, comunque apicale, rivestita”, così operando nel “ruolo di “sponda” di tutte le illecite iniziative” di costoro, con condotta “aggravata dalla consapevolezza di tale delittuosa condotta (perlomeno in relazione alla posizione di LL”, con ciò intendendosi il fatto che quest’ultimo perseguisse l’utilità indebita di ottenere favori per la propria “compagna”. Tali comportamenti attestavano, secondo la Corte di merito, che il ricorrente era “prono ad iniziative chiaramente finalizzate al conseguimento di un tornaconto personale di soggetti terzi in relazione al malinteso senso di colleganza e dell’atteggiarsi di rapporti amicali”, dimostrando “di privilegiare, rispetto ai propri doveri d’ufficio, i rapporti interpersonali operando nell’istituzione come se si trattasse di un ambito di proprio esclusivo dominio”. Fatti così qualificati che, sempre secondo la sentenza di appello, erano consistiti nel “ruolo attivo … mediante l’acquisizione di informazioni riportandole poi a Corrado” (pag. 32 della sentenza) e nell’avere assecondato le sollecitazioni del LL finalizzate a fare in modo che IC addivenisse ai favori perseguiti dal predetto (pag. 34, con anche la nota;
pag. 37), senza reagire, come doveroso, attraverso un’immediata segnalazione al proprio superiore di tali indebite interferenze, “rendendosi … disponibile a strumentalizzare la funzione istituzionale rivestita” (ancora pag. 37). 3.2.1 Rispetto a tali accertamenti di fatto, il motivo, incentrato soprattutto sulla violazione delle regole di sussunzione e di 11 di 16 proporzionalità, contiene soltanto il menzionato passaggio di richiamo alla sentenza assolutoria del Tribunale (penale) di Venezia, assumendosi che, con tale sentenza assolutoria, “è stata espressamente esclusa qualsiasi ipotesi di asservimento da parte del dott. AV alle supposte richieste formulate dai suoi interlocutori”. Si tratta di deduzione che risulta per un verso generica e per altro verso inconferente. Essa è inconferente nella parte in cui sostiene essersi accertato che il ricorrente non si era asservito alle richieste dei suoi interlocutori, perché la Corte territoriale non ha posto a fondamento delle proprie valutazioni il verificarsi ultimo di deviazioni degli iter delle pratiche dal loro normale corso, quanto i fatti di indebito avallo, con terzi, di sollecitazioni indebite, sopra meglio descritti secondo quanto di essi dice la sentenza impugnata. La deduzione è invece priva di specificità impugnatoria quando riferisce degli esiti assolutori, anche perché, a fronte dell’affermazione della sentenza qui gravata del riguardare quella pronuncia penale fatti diversi, il motivo di ricorso per cassazione, per denunciare un vizio di legittimità derivante dagli accertamenti svolti in quella altra sede giudiziale, avrebbe dovuto quanto meno argomentare con esattezza sui profili di ipotetico rilievo, non essendo sufficiente il generico richiamo al documento prodotto nel corso dei gradi di merito. 3.2.2 Per quanto riguarda la valutazione di proporzionalità, è vero quanto si afferma nel motivo, ovverosia che vi sono fattispecie, nella contrattazione, punite con sanzione conservativa e che potrebbero riguardare alcuni dei fatti posti dalla Corte territoriale a fondamento della conferma del licenziamento, tra cui in particolare la rivelazione del segreto d’ufficio (art. 9, co. 4, lett g CCNL 2010) o “qualsiasi” comportamento da cui sia derivato “grave danno all’ente o all’Agenzia” (art. 9, co. 8 lett. g CCNL 2010). 12 di 16 Tuttavia, quanto accertato dalla Corte d’Appello non si riduce ad una possibile rivelazione di fatti interni all’ente o al danno, essenzialmente di immagine. Gli addebiti riconosciuti fondati, incidono in realtà, sotto ulteriori e diversi profili (tra cui il manifestato atteggiamento di favore verso terzi, pur nella consapevolezza che essi stavano tentando di dare corso ad illeciti ai danni dell’Agenzia e senza segnalazione al superiore di quanto noto), sul nesso fiduciario. Va allora evidenziato che l’art. 9, co. 10 CCNL 2010 prevede una clausola di chiusura secondo la quale “le mancanze non espressamente previste” nei commi precedenti “sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1”, ovverosia, per quanto qui interessa, in relazione all’intenzionalità, al rilievo da attribuire all’inosservanza, al comportamento generale del dirigente ed alla gravità della lesione al prestigio della P.A., “facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all’art. 7 (obblighi del dirigente) quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti”. Tra tali obblighi si reperiscono, nell’art. 7, co. 4, il “perseguire direttamente l’interesse pubblico” (lett. a), la preservazione dell’ ”immagine dell’ente o dell’agenzia” (lett. c), il mantenimento di una “condotta uniformata a principi di correttezza“ (ancora lett. c), il non utilizzare “a fini privati” (qui, di terzi) le “informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio” (lett. b) e l’assicurazione del rispetto delle norme in tema di segreto d’ufficio (art. 7, co. 5). Tali insieme di obblighi ricalca i comportamenti indebiti accertati dalla Corte di merito e di cui si è detto e che sono sintetizzati poi, sempre nella sentenza di appello, nel rilievo di uno “scostamento dai fondamentali doveri che incombono sul funzionario e dirigente” (pag. 38 della sentenza impugnata), il che nel complesso supera il fatto che vi siano previsioni del CCNL, cui si destinano sanzioni 13 di 16 conservative, per singole fattispecie minori che solo in parte esprimono il disvalore perseguito in via disciplinare. 3.2.3 Quanto alla gravità, essa è parimenti insita nell’avere la Corte di merito ritenuto che il ricorrente operasse “nell’istituzione come se si trattasse di un ambito di proprio esclusivo dominio” (pag. 39 della sentenza impugnata), rimarcando “l’intensità” del menzionato scostamento dai propri doveri (pag. 38), il tutto per concluderne che il nucleo delle “condotte sicuramente accertate” era tale da esprimere “un sicuro disvalore ed un irrimediabile rottura del vincolo fiduciario” (pag. 39). D’altra parte, il rinvio dell’art. 9, co. 10, sotto tale profilo ed in relazione alla scelta del tipo di sanzione, ai “principi desumibili dai commi precedenti” non significa necessariamente che si debba fare riferimento, nei casi in cui vi sia un globale e grave scostamento dai doveri del dirigente, alle singole ipotesi regolate, bastando a tale fine un apprezzamento complessivo, nella logica dei criteri di cui al comma 1 della citata norma del CCNL. 3.2.4 Non può dunque dirsi che il ragionamento della Corte territoriale non trovi riscontro nella contrattazione collettiva, della cui regola finale di chiusura esso è invece del tutto osservante ed il giudizio di gravità e proporzionalità in tale ambito attiene poi al merito e dunque non è qui sindacabile, in quanto basato sulle non implausibili valutazioni di cui si è detto. 4. Il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 55-bis, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 165/2001 nella formulazione ratione temporis applicabile (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) – sollecitando, in via gradata, questione di legittimità costituzionale del già menzionato art. 55-bis, commi 2 e 4, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. Il motivo è sviluppato evidenziando come, nel regime anteriore alla c.d. Legge Madia e qui pacificamente da applicare, nel caso di violazioni destinate a confluire in un licenziamento, il termine per la 14 di 16 conclusione del procedimento è di 120 giorni decorrenti dall’acquisizione della notizia dell’infrazione. 4.1 Nel caso di specie, la notizia pacificamente risale al 16.6.2017, il provvedimento di licenziamento è stato adottato il 13.10.2017, è stato posto in notifica il 17.10.2017 ed è pervenuto al destinatario il 20.10.2017. È dunque chiaro che ci si trova nel regime anteriore alla c.d. Legge Madia, entrata in vigore il 22.6.2017 e destinata a non applicarsi, ai sensi dell’art. 22, co. 13, di essa (d. lgs. n. 75 del 2017) ai fatti esauritisi anteriormente, sicché, ai sensi dell’allora vigente art. 55- bis, co. 2 e 4, il termine per la conclusione del procedimento disciplinare era di centoventi giorni con decorrenza dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta in capo solo al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La Corte di merito ha in proposito ritenuto che la tempestività della conclusione del procedimento andasse misurata sul momento di adozione dell’atto e non su quello della sua comunicazione. Si tratta di conclusione del tutto coerente con i precedenti di questa S.C., essendosi ritenuto che “nel procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, la comunicazione all'interessato dell'atto sanzionatorio, per sua natura recettizio, si colloca al di fuori del procedimento disciplinare, riguardando esclusivamente la fase, successiva, di perfezionamento e di efficacia nei confronti del destinatario della sanzione medesima, e non assume rilievo ai fini del rispetto dell'anzidetto termine di decadenza. ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001” (Cass. 14 dicembre 2018, n. 32491; in senso analogo Cass. 9 marzo 2009 n. 5637 e, in ambito di impiego privato, Cass. 13 ottobre 2021, n. 27935). 15 di 16 Il motivo non adduce sufficienti ragioni per mutare l’orientamento, in quanto la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 97 è manifestamente infondata. Infatti, non vi è contrasto alcuno con il principio di legalità e/o buon andamento (art. 97 Cost.), in quanto quella sviluppata nel tempo dalla S.C. è un’interpretazione che si basa proprio sul testo legislativo, solo individuando il momento ultimativo, per i fini di cui alla eventuale decadenza in quello di adozione dell’atto finale, coerentemente con il dato normativo illo tempore vigente, che fa riferimento (art. 55-bis, co. 2 e 4) all’ “atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione”. Quanto all’art. 3 ed al principio di ragionevolezza, non si ravvisa alcun contrasto con esso della lettura interpretativa costante di questa S.C., né ha pregio il richiamo alla disparità rispetto al lavoro privato. Da quest’ultimo punto di vista, si è già citata pronuncia di tenore analogo di quel settore e del resto non si può ipotizzare un reale paragone tra l’uno e l’altro ambito, non foss’altro, per quanto qui interessa, per il fatto che gli atti della P.A. soggiacciono a regime di formalizzazione e protocollo che non consente incertezze reali sul momento della loro adozione. Infine, quanto al diritto di difesa ed all’art. 24 Cost., il citato orientamento di questa S.C. va inteso, come da altri precedenti riguardanti analoghi termini (v. ad es. Cass. 14 dicembre 2018 n. 32491 sul termine di cinque giorni dalla notizia del fatto per la trasmissione degli atti all'ufficio designato per i procedimenti disciplinari ad opera del capo della struttura di appartenenza del dipendente per fatti non rientranti nella propria competenza, di cui all'art. 55-bis, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 75 del 2017) in senso coerente rispetto ad esso, sicché, se i tempi comunicazione risultassero in concreto abnormi rispetto ai termini 16 di 16 fissati per la mera adozione dell’atto, si potrebbe determinare invalidità della sanzione. Ma non è certo questo il caso, in quanto tra adozione dell’atto e sua ricezione da parte del destinatario sono trascorsi solo pochi giorni e quindi una violazione delle facoltà defensionali – oltre a non essere stata specificata nella sua concretezza – palesemente non può proprio essere affermata. 5. Il ricorso va quindi complessivamente disatteso e le spese del giudizio di cassazione restano regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi oltre spese prenotate e debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre
- ricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 237/2021, depositata il 2.4.2021, RG 929/2019; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5.12.2023 dal Consigliere ROBERTO BELLE’; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Visonà, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avv.ti Lorenzo Maria Dentici e Francesco Stallone per il ricorrente. Civile Sent. Sez. L Num. 4280 Anno 2024 Presidente: MAROTTA CATERINA Relatore: BELLE' ROBERTO Data pubblicazione: 16/02/2024 2 di 16 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’Appello di Venezia, in accoglimento del reclamo proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha respinto l’impugnativa del licenziamento disciplinare irrogato nei confronti di CH AV, dapprima funzionario con incarico dirigenziale (dal 19.1.2015 al marzo 2015, presso la Direzione Regionale del Veneto), poi titolare di posizione organizzativa temporanea con funzioni dirigenziali delegate (dal 24.12.2015 al 25.1.2016 sempre presso la Direzione Regionale del Veneto), e quindi incaricato come dirigente esterno (dall’1.2.2016, Capo ufficio grandi contribuenti), cui era stato addebitato – secondo ciò che si legge nella sentenza impugnata – quanto già imputato al medesimo con ordinanza penale di custodia cautelare, ovverosia: di essersi messo a disposizione, insieme al Tenente Colonnello Corrado della Guardia di Finanza, del contribuente “Gruppo Baggio” al fine di una riduzione degli importi contestati in sede di verifica fiscale, nonché per impedire un approfondimento delle verifiche stesse e per fare avere notizie sull’attività ispettiva;
di essersi messo a disposizione, insieme con tale Elio LL, in passato dirigente dell’Agenzia delle Entrate di Venezia, poi trasferito a Pesaro, della contribuente “IC Assicurazioni”, per ridurre le conseguenze della verifica fiscale in corso nei riguardi di essa, in ragione anche di quanto promesso dalla società al LL, di cui il AV era consapevole, ovverosia l’assunzione o conferimento di incarichi alla di lui compagna. 2. La Corte d’Appello prendeva dapprima posizione in ordine al fatto che il AV, nel periodo cui risalivano i fatti contestati, era stato dapprima addetto, seppure come funzionario, all’incarico dirigenziale di Capo settore controlli e riscossione presso la Direzionale Regionale del Veneto, tornando poi, per un periodo, come emerge dal ricorso, alla mera veste di funzionario, per quindi 3 di 16 nuovamente ricevere incarico di posizione organizzativa ancora come Capo settore Controllo e venendogli infine attribuita, nella qualità di dirigente esterno ex art. 19, co. 6, d. lgs. n. 165 del 2001, la posizione di Capo ufficio grandi contribuenti della menzionata Direzione Generale. La Corte territoriale evidenziava come il ruolo di interlocutore del AV fosse stato unico durante tutto il periodo interessato, con fatti contestati da collocare in epoca “compresa tra il 2015 ed il 2017”, ma con coinvolgimento documentato del ricorrente fino alla fine del 2016. Riteneva quindi che correttamente, sebbene in una fase il AV fosse funzionario e solo successivamente fosse divenuto dirigente, a procedere fosse stato l’Ufficio per i procedimenti disciplinari (di seguito UPD) competente per l’ultimo periodo e che non si potesse sostenere l’esistenza di una radicale distinzione di obblighi gravanti sulle diverse figure del funzionario e del dirigente. 3. Quanto alla tempestività del provvedimento, la Corte territoriale riteneva che essa andasse misurata sulla data di “formazione” del provvedimento di licenziamento e non su quella successiva di sua “comunicazione” all’interessato, sicché non potevano dirsi violati i termini procedurali prescritti. 4. Nel merito, la sentenza impugnata premetteva che il giudicato assolutorio penale in favore del AV, peraltro non ancora irrevocabile e riguardante fatti diversi, non impediva l’esame delle condotte ricostruite sulla base delle emergenze istruttorie. Procedendo quindi a tale disamina, la Corte distrettuale riteneva provato che il AV avesse agito tenendo indebiti contatti con soggetti interni ed esterni all’Amministrazione, ma comunque non competenti per il procedimento, in relazione alle attività di verifica nei riguardi di IC Assicurazioni e del Gruppo Baggio, nella consapevolezza tra l’altro degli interessi delittuosi almeno del 4 di 16 dirigente LL, quanto agli incarichi che IC avrebbe dovuto conferire alla di lui compagna. 5. CH AV ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, resistiti da controricorso dell’Agenzia delle Entrate. Il Procuratore Generale ha depositato note scritte con le quali ha insistito per il rigetto del ricorso, come anche poi in sede di discussione orale. Il ricorrente ha anche depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso concerne la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 19, comma 6 e 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 1 e 8 del CCNL dell’area VI della dirigenza degli enti pubblici non economici e delle agenzie fiscali e degli artt. 1 e 66 del CCNL relativo al personale del comparto delle agenzie fiscali. Il ricorrente sostiene che “l’attrazione di tutti gli addebiti contestati in un unico procedimento è illegittima poiché il dott. AV, al tempo dei fatti contestati, era privo della qualifica dirigenziale”, sicché l’Agenzia delle Entrate aveva indebitamente concentrato presso l’UPD della dirigenza, pur esistendo un analogo ufficio per il personale di comparto, l’esame dell’intero procedimento, per condotte poste in essere quando il ricorrente non era un dirigente dell’amministrazione, con erronea applicazione del CCNL della Dirigenza ad addebiti mossi in relazione a condotte di chi era funzionario del comparto. Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 2016 c.c., in relazione agli artt. 7, 8 e 9 del CCNL dell’area VI della dirigenza degli enti pubblici non economici e delle agenzie fiscali ed agli artt. 65, 66 e 67 del CCNL relativo al personale del comparto delle 5 di 16 agenzie fiscali, sostenendo, in collegamento con quanto detto con il primo motivo, che l’erronea individuazione dell’UPD competente aveva inficiato insanabilmente il procedimento disciplinare, posto che la sanzione era stata fondata su una disciplina erroneamente individuata, ovverosia quella prevista per i dirigenti e non per il personale di comparto, cui apparteneva il ricorrente ed attraverso il richiamo a previsioni di contrattazione collettiva del tutto inconferenti. 2. I motivi vanno esaminati congiuntamente, data la loro connessione, e sono infondati. 2.1 In punto di fatto – con accertamento che non può qui essere sindacato nel merito ed a ben vedere non è aggredito dal motivo – le vicende oggetto del procedimento disciplinare sono state ritenute dalla Corte territoriale sostanzialmente unitarie ed hanno interessato sia il periodo in cui il ricorrente era investito di posizioni di responsabilità o apicali quale funzionario, sia il successivo periodo in cui egli, posto in aspettativa come funzionario dell’Agenzia, aveva ricevuto l’incarico dirigenziale quale dirigente “esterno” ai sensi dell’art. 19, co. 6, d. lgs. n. 165 del 2001, il tutto, dice la Corte d’Appello, dal 2016 e almeno fino alla fine del 2016 (pag. 23 e pag. 6 della sentenza impugnata). 2.2 In punto di diritto, va preliminarmente detto che il rapporto di lavoro con i dirigenti c.d. esterni, siano essi estranei alla P.A. o provengano da essa e vengano collocati a tal fine in aspettativa, si realizza attraverso contratti di lavoro subordinato dirigenziale, disciplinato secondo le regole proprie dell’impiego pubblico privatizzato di cui al d. lgs. n. 165 del 2001 (Cass. 18 dicembre 2012, n. 23351). Non vi è quindi dubbio che il dirigente, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, possa essere assoggettato a procedimento disciplinare, come gli altri dipendenti 6 di 16 e dirigenti, che deve seguire le norme di cui all’art. 55-bis del d. lgs. n. 165/2001. Indirettamente, la conclusione si trae poi anche dall’art. 3 CCNL di Area del 21 luglio 2010, quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 (di seguito CCNL 2010), ove è regolata, con estensione ai c.d. dirigenti esterni, soltanto la disciplina della responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 del d. lgs. n. 165/2001, ovverosia quella riconnessa alla capacità del dirigente di assicurare il raggiungimento degli obiettivi ad esso posti, ma non la responsabilità disciplinare, che riguarda la violazione delle regole di comportamento finalizzate ad assicurare tutela al generale dovere di diligenza ed osservanza degli obblighi di fedeltà e la cui disciplina risale alle regole comuni del pubblico impiego privatizzato, trovando specifica attuazione in altre norme del CCNL 2010, di cui si dirà. 2.3 Ciò posto, mentre rispetto a chi riceva incarichi ai sensi dell’art. 19, co. 6, risultando anche esterno alla P.A., gli esiti del procedimento disciplinare non possono che insistere sul solo rapporto dirigenziale, va definito quale sia il regime dei casi in cui il rapporto dirigenziale “esterno” sia attribuito ad un pubblico dipendente. Senza dubbio i contratti di lavoro ed i rapporti con la P.A., in quest’ultimo caso sono duplici, uno afferente al rapporto preesistente e destinato a proseguire, ma con sospensione per aspettativa e l’altro instaurato ex novo ai sensi dell’art. 19, co. 6 cit. Quest’ultima ipotesi va ulteriormente distinta in due sottoipotesi, perché il rapporto dirigenziale esterno con chi già appartiene alla P.A. può intercorrere con il medesimo ente, oppure con altro ente. Evidentemente, quando i due rapporti facciano capo ad enti diversi è impossibile, seppure rispetto a fatti commessi in pendenza sia dell’uno che poi dell’altro rapporto, lo svolgimento di un unico 7 di 16 procedimento disciplinare, perché ciascun ente non può che valutarli autonomamente, valorizzando eventualmente anche quanto accaduto presso il diverso ente, ma apprezzando, per quanto lo riguarda, l’esistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione destinata ad avere effetti rispetto al proprio rapporto contrattuale. Conclusioni diametralmente opposte valgono per il caso in cui il dirigente esterno sia titolare di rapporto di lavoro in regime di sospensione per aspettativa presso il medesimo ente, in quanto in tale ipotesi non ha senso ragionare in termini di due diversi procedimenti disciplinari. Infatti, fermo quanto si dirà rispetto alla disciplina sostanziale, la valutazione dell’inadempimento e degli effetti sul legame fiduciario nei due rapporti con il medesimo datore di lavoro non può che essere unica rispetto alla medesima persona e ad un insieme di fatti che la riguardano. Ciò tanto più poi quando, come nel caso di specie, i fatti da valutare, seppure avvenuti in momenti diversi e per rapporti di lavoro diversi, ma con il medesimo soggetto pubblico, fanno parte di una condotta sostanzialmente unitaria. Su tali premesse, dall’unicità del procedimento disciplinare non può che discendere la competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari istituito rispetto alle posizioni dirigenziali, in quanto riguardante la posizione per la quale il dipendente ”lavora” o “presta servizio”, secondo un parametro che è quello preso a riferimento dall’art. 55-bis del d. lgs. n. 165 del 2001 nelle varie versioni di esso succedutesi nel corso del tempo;
ma si veda anche l’art. 55-bis cit., al comma co. 8 che, anche qui secondo varie versioni succedutesi nel tempo, ha sempre individuato, in caso di trasferimento, la competenza disciplinare in capo all’ufficio di destinazione. Tutto ciò a riprova che, anche nel caso particolare che qui interessa, è logicamente l’ufficio competente rispetto 8 di 16 all’ultima posizione rivestita dal dipendente a dover essere incaricato del procedimento. Né – una volta assicurata, come non è contestato sia accaduto, la posizione di terzietà e rispettate le regole di composizione di quell’Ufficio – vi può essere un qualche interesse giuridicamente tutelabile o rilevante dell’incolpato ad essere valutato - a fini disciplinari, dall’Ufficio competente per gli illeciti interni al solo “comparto” e non riguardanti l’Area dirigenziale. 2.4 Soluzione in astratto diversa va assunta rispetto alle regole sostanziali degli illeciti rispetto al rapporto impiegatizio ed a quello dirigenziale. È infatti chiaro che, se la disciplina sostanziale, legale o di CCNL, fosse diversa, per precetti e sanzioni, rispetto a ciascun rapporto, il procedimento disciplinare dovrebbe essere condotto e definito con valutazioni differenziate per la fase impiegatizia e quella dirigenziale. Tuttavia, ciò non accade nel caso di specie, in quanto la Corte d’Appello ha affermato che “la rassegna degli obblighi richiamati in sede di contestazione, ritenuti violati nel caso di specie, è eloquente circa la comunanza alle due categorie” e si tratta di conclusione del tutto condivisibile, ove si consideri la tipologia di fatti che è coinvolta nel caso di specie, afferente a doveri primari di chi rivesta a vario titolo posizioni di responsabilità; rilievo cui la sentenza impugnata aggiunge quello, parimenti da condividere, in ordine al fatto che anche il sistema delle sanzioni disciplinari delle due posizioni replica, per la dirigenza, quanto previsto per i ruoli non dirigenziali. Al di là di tutto, è poi pacifico che, anche quando era funzionario, il ricorrente – nei periodi coinvolti dai fatti di causa – rivestiva ruoli di responsabilità in forza di specifici incarichi e dunque non si vede come possa mai essere diversa la valutazione di comportamenti sintetizzabili come sottoposizione ed avallo di illecite influenze 9 di 16 rispetto a quegli incarichi e rispetto all’incarico dirigenziale successivamente intervenuto. 3. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 del CCNL dell’area VI della dirigenza degli enti pubblici non economici e delle agenzie fiscali e dell’art. 2106 c.c. Il ricorrente osserva che la “Corte territoriale ha palesemente violato il principio di proporzionalità tra infrazione contestata e sanzione irrogata, poiché le asserite condotte contestate al dott. AV, ove accertate nella loro materialità, avrebbero dovuto essere punite con una sanzione conservativa, trattandosi di mere irregolarità nella gestione dell’ufficio (come statuito anche dal Tribunale penale di Venezia con sentenza del 21.7.2020), e non già di condotte espressive di un disegno criminoso in concorso con altri”. 3.1 Il motivo assume che le condotte accertate, ove sussistenti, avrebbero giustificato solo sanzioni conservative, quale la multa (violazione del segreto d’ufficio: art. 9 co. 4 lett. g del CCNL dirigenza) o la sospensione (condotte comportanti grave danno all’amministrazione: art. 9, co. 8, lett. g;
inosservanze dell’obbligo di provvedere nei termini: art. 9, co. 8, lett. j), il tutto senza contare che il Tribunale (penale) di Venezia aveva espressamente escluso qualsiasi asservimento del ricorrente alle supposte richieste formulate dai suoi interlocutori, l’assenza di ritardi nelle verifiche o di accertamenti di favore, così come non vi era stato alcun evitamento della denuncia penale in carico ai privati per la posizione ”IC”. 3.2 La Corte d’Appello ha preso le mosse dall’assunto secondo cui l’esito del giudizio penale documentato con la produzione della sentenza del Tribunale di Venezia, al momento ancora non irrevocabile, “assolutorio” nei confronti del AV “per altro in relazione a fatti diversi da quelli oggetto dell’imputazione 10 di 16 provvisoria richiamata nella contestazione”, non esimeva dalla necessità di esame delle condotte quali risultanti in causa. La sentenza impugnata ritiene comprovato il fatto che il ricorrente si fosse reso responsabile della violazione di un “obbligo .. di astensione dal tenere indebiti contatti con soggetti interni (LL) ed esterni (Corrado) all’Amministrazione in relazione all’attività d’ufficio sulla quale egli aveva compiti di sovraintendenza e di controllo alla luce della posizione, comunque apicale, rivestita”, così operando nel “ruolo di “sponda” di tutte le illecite iniziative” di costoro, con condotta “aggravata dalla consapevolezza di tale delittuosa condotta (perlomeno in relazione alla posizione di LL”, con ciò intendendosi il fatto che quest’ultimo perseguisse l’utilità indebita di ottenere favori per la propria “compagna”. Tali comportamenti attestavano, secondo la Corte di merito, che il ricorrente era “prono ad iniziative chiaramente finalizzate al conseguimento di un tornaconto personale di soggetti terzi in relazione al malinteso senso di colleganza e dell’atteggiarsi di rapporti amicali”, dimostrando “di privilegiare, rispetto ai propri doveri d’ufficio, i rapporti interpersonali operando nell’istituzione come se si trattasse di un ambito di proprio esclusivo dominio”. Fatti così qualificati che, sempre secondo la sentenza di appello, erano consistiti nel “ruolo attivo … mediante l’acquisizione di informazioni riportandole poi a Corrado” (pag. 32 della sentenza) e nell’avere assecondato le sollecitazioni del LL finalizzate a fare in modo che IC addivenisse ai favori perseguiti dal predetto (pag. 34, con anche la nota;
pag. 37), senza reagire, come doveroso, attraverso un’immediata segnalazione al proprio superiore di tali indebite interferenze, “rendendosi … disponibile a strumentalizzare la funzione istituzionale rivestita” (ancora pag. 37). 3.2.1 Rispetto a tali accertamenti di fatto, il motivo, incentrato soprattutto sulla violazione delle regole di sussunzione e di 11 di 16 proporzionalità, contiene soltanto il menzionato passaggio di richiamo alla sentenza assolutoria del Tribunale (penale) di Venezia, assumendosi che, con tale sentenza assolutoria, “è stata espressamente esclusa qualsiasi ipotesi di asservimento da parte del dott. AV alle supposte richieste formulate dai suoi interlocutori”. Si tratta di deduzione che risulta per un verso generica e per altro verso inconferente. Essa è inconferente nella parte in cui sostiene essersi accertato che il ricorrente non si era asservito alle richieste dei suoi interlocutori, perché la Corte territoriale non ha posto a fondamento delle proprie valutazioni il verificarsi ultimo di deviazioni degli iter delle pratiche dal loro normale corso, quanto i fatti di indebito avallo, con terzi, di sollecitazioni indebite, sopra meglio descritti secondo quanto di essi dice la sentenza impugnata. La deduzione è invece priva di specificità impugnatoria quando riferisce degli esiti assolutori, anche perché, a fronte dell’affermazione della sentenza qui gravata del riguardare quella pronuncia penale fatti diversi, il motivo di ricorso per cassazione, per denunciare un vizio di legittimità derivante dagli accertamenti svolti in quella altra sede giudiziale, avrebbe dovuto quanto meno argomentare con esattezza sui profili di ipotetico rilievo, non essendo sufficiente il generico richiamo al documento prodotto nel corso dei gradi di merito. 3.2.2 Per quanto riguarda la valutazione di proporzionalità, è vero quanto si afferma nel motivo, ovverosia che vi sono fattispecie, nella contrattazione, punite con sanzione conservativa e che potrebbero riguardare alcuni dei fatti posti dalla Corte territoriale a fondamento della conferma del licenziamento, tra cui in particolare la rivelazione del segreto d’ufficio (art. 9, co. 4, lett g CCNL 2010) o “qualsiasi” comportamento da cui sia derivato “grave danno all’ente o all’Agenzia” (art. 9, co. 8 lett. g CCNL 2010). 12 di 16 Tuttavia, quanto accertato dalla Corte d’Appello non si riduce ad una possibile rivelazione di fatti interni all’ente o al danno, essenzialmente di immagine. Gli addebiti riconosciuti fondati, incidono in realtà, sotto ulteriori e diversi profili (tra cui il manifestato atteggiamento di favore verso terzi, pur nella consapevolezza che essi stavano tentando di dare corso ad illeciti ai danni dell’Agenzia e senza segnalazione al superiore di quanto noto), sul nesso fiduciario. Va allora evidenziato che l’art. 9, co. 10 CCNL 2010 prevede una clausola di chiusura secondo la quale “le mancanze non espressamente previste” nei commi precedenti “sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1”, ovverosia, per quanto qui interessa, in relazione all’intenzionalità, al rilievo da attribuire all’inosservanza, al comportamento generale del dirigente ed alla gravità della lesione al prestigio della P.A., “facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all’art. 7 (obblighi del dirigente) quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti”. Tra tali obblighi si reperiscono, nell’art. 7, co. 4, il “perseguire direttamente l’interesse pubblico” (lett. a), la preservazione dell’ ”immagine dell’ente o dell’agenzia” (lett. c), il mantenimento di una “condotta uniformata a principi di correttezza“ (ancora lett. c), il non utilizzare “a fini privati” (qui, di terzi) le “informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio” (lett. b) e l’assicurazione del rispetto delle norme in tema di segreto d’ufficio (art. 7, co. 5). Tali insieme di obblighi ricalca i comportamenti indebiti accertati dalla Corte di merito e di cui si è detto e che sono sintetizzati poi, sempre nella sentenza di appello, nel rilievo di uno “scostamento dai fondamentali doveri che incombono sul funzionario e dirigente” (pag. 38 della sentenza impugnata), il che nel complesso supera il fatto che vi siano previsioni del CCNL, cui si destinano sanzioni 13 di 16 conservative, per singole fattispecie minori che solo in parte esprimono il disvalore perseguito in via disciplinare. 3.2.3 Quanto alla gravità, essa è parimenti insita nell’avere la Corte di merito ritenuto che il ricorrente operasse “nell’istituzione come se si trattasse di un ambito di proprio esclusivo dominio” (pag. 39 della sentenza impugnata), rimarcando “l’intensità” del menzionato scostamento dai propri doveri (pag. 38), il tutto per concluderne che il nucleo delle “condotte sicuramente accertate” era tale da esprimere “un sicuro disvalore ed un irrimediabile rottura del vincolo fiduciario” (pag. 39). D’altra parte, il rinvio dell’art. 9, co. 10, sotto tale profilo ed in relazione alla scelta del tipo di sanzione, ai “principi desumibili dai commi precedenti” non significa necessariamente che si debba fare riferimento, nei casi in cui vi sia un globale e grave scostamento dai doveri del dirigente, alle singole ipotesi regolate, bastando a tale fine un apprezzamento complessivo, nella logica dei criteri di cui al comma 1 della citata norma del CCNL. 3.2.4 Non può dunque dirsi che il ragionamento della Corte territoriale non trovi riscontro nella contrattazione collettiva, della cui regola finale di chiusura esso è invece del tutto osservante ed il giudizio di gravità e proporzionalità in tale ambito attiene poi al merito e dunque non è qui sindacabile, in quanto basato sulle non implausibili valutazioni di cui si è detto. 4. Il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 55-bis, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 165/2001 nella formulazione ratione temporis applicabile (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) – sollecitando, in via gradata, questione di legittimità costituzionale del già menzionato art. 55-bis, commi 2 e 4, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. Il motivo è sviluppato evidenziando come, nel regime anteriore alla c.d. Legge Madia e qui pacificamente da applicare, nel caso di violazioni destinate a confluire in un licenziamento, il termine per la 14 di 16 conclusione del procedimento è di 120 giorni decorrenti dall’acquisizione della notizia dell’infrazione. 4.1 Nel caso di specie, la notizia pacificamente risale al 16.6.2017, il provvedimento di licenziamento è stato adottato il 13.10.2017, è stato posto in notifica il 17.10.2017 ed è pervenuto al destinatario il 20.10.2017. È dunque chiaro che ci si trova nel regime anteriore alla c.d. Legge Madia, entrata in vigore il 22.6.2017 e destinata a non applicarsi, ai sensi dell’art. 22, co. 13, di essa (d. lgs. n. 75 del 2017) ai fatti esauritisi anteriormente, sicché, ai sensi dell’allora vigente art. 55- bis, co. 2 e 4, il termine per la conclusione del procedimento disciplinare era di centoventi giorni con decorrenza dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta in capo solo al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La Corte di merito ha in proposito ritenuto che la tempestività della conclusione del procedimento andasse misurata sul momento di adozione dell’atto e non su quello della sua comunicazione. Si tratta di conclusione del tutto coerente con i precedenti di questa S.C., essendosi ritenuto che “nel procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, la comunicazione all'interessato dell'atto sanzionatorio, per sua natura recettizio, si colloca al di fuori del procedimento disciplinare, riguardando esclusivamente la fase, successiva, di perfezionamento e di efficacia nei confronti del destinatario della sanzione medesima, e non assume rilievo ai fini del rispetto dell'anzidetto termine di decadenza. ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001” (Cass. 14 dicembre 2018, n. 32491; in senso analogo Cass. 9 marzo 2009 n. 5637 e, in ambito di impiego privato, Cass. 13 ottobre 2021, n. 27935). 15 di 16 Il motivo non adduce sufficienti ragioni per mutare l’orientamento, in quanto la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 97 è manifestamente infondata. Infatti, non vi è contrasto alcuno con il principio di legalità e/o buon andamento (art. 97 Cost.), in quanto quella sviluppata nel tempo dalla S.C. è un’interpretazione che si basa proprio sul testo legislativo, solo individuando il momento ultimativo, per i fini di cui alla eventuale decadenza in quello di adozione dell’atto finale, coerentemente con il dato normativo illo tempore vigente, che fa riferimento (art. 55-bis, co. 2 e 4) all’ “atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione”. Quanto all’art. 3 ed al principio di ragionevolezza, non si ravvisa alcun contrasto con esso della lettura interpretativa costante di questa S.C., né ha pregio il richiamo alla disparità rispetto al lavoro privato. Da quest’ultimo punto di vista, si è già citata pronuncia di tenore analogo di quel settore e del resto non si può ipotizzare un reale paragone tra l’uno e l’altro ambito, non foss’altro, per quanto qui interessa, per il fatto che gli atti della P.A. soggiacciono a regime di formalizzazione e protocollo che non consente incertezze reali sul momento della loro adozione. Infine, quanto al diritto di difesa ed all’art. 24 Cost., il citato orientamento di questa S.C. va inteso, come da altri precedenti riguardanti analoghi termini (v. ad es. Cass. 14 dicembre 2018 n. 32491 sul termine di cinque giorni dalla notizia del fatto per la trasmissione degli atti all'ufficio designato per i procedimenti disciplinari ad opera del capo della struttura di appartenenza del dipendente per fatti non rientranti nella propria competenza, di cui all'art. 55-bis, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 75 del 2017) in senso coerente rispetto ad esso, sicché, se i tempi comunicazione risultassero in concreto abnormi rispetto ai termini 16 di 16 fissati per la mera adozione dell’atto, si potrebbe determinare invalidità della sanzione. Ma non è certo questo il caso, in quanto tra adozione dell’atto e sua ricezione da parte del destinatario sono trascorsi solo pochi giorni e quindi una violazione delle facoltà defensionali – oltre a non essere stata specificata nella sua concretezza – palesemente non può proprio essere affermata. 5. Il ricorso va quindi complessivamente disatteso e le spese del giudizio di cassazione restano regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi oltre spese prenotate e debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre