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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/05/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 855/2021 R.G., posta in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e promossa
D A
, nato a [...], il [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliato in Merì (ME), Via Dottor C.F._1
Borghese n. 6, presso lo studio dell'Avv. CARMELO MOSTACCIO, che lo rappresenta giusta procura in atti
ATTORE - OPPONENTE
C O N T R O in persona del Presidente del Consiglio Parte_2
d'Amministrazione pro tempore, con sede in Milano, Corso Europa n. 13, P. IVA
, elettivamente domiciliata presso P.IVA_1 Controparte_1 corrente in Milano, Corso Europa n. 13, domiciliato dell'Avv.
[...]
GIUSEPPE MANGIA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTO - OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 152/2021, emesso dal Tribunale di Patti il 21.04.2021, depositato il 22.04.2021 e notificato il 03.05.2021
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa. FATTO E DIRITTO
Con citazione del 31.05.2021, ritualmente notificata l'11.06.2021, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 152/2021, emesso
[...]
dal Tribunale di Patti in data 21-22.04.2022 e ritualmente notificato a mezzo posta il 03.05.2021, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
della somma di € 24.772,72, oltre interessi e spese, in forza Parte_2
del contratto di finanziamento n. 3905020 del 04.10.2005 stipulato con CP_2
(poi denominata poi fusa per incorporazione in
[...] CP_3 [...]
che ha poi ceduto, a seguito di scissione parziale il ramo CP_4
d'azienda alla ). Controparte_5
L'opponente eccepiva che il decreto ingiuntivo era stato emesso in virtù del contratto di finanziamento n. 3905020, stipulato il 4.10.2005, con CP_2
poi poi poi
[...] Controparte_3 Controparte_4 [...]
, per l'importo complessivo di € 13.556,40, da rimborsare Controparte_5 in n. 30 rate mensili di € 75,00 cadauna, e poi 42 rate mensili di € 337,50; che il detto credito era stato ceduto, con atto del 4.12.2014 da Controparte_5
a NPL Management S,p.A., senza che la detta cessione gli fosse
[...]
mai stata notificata.
Ciò detto proponeva opposizione contestando l'illegittimità del decreto poiché non preceduto da lettera di messa in mora, in violazione dell'art. 1219 c.c.;
l'illegittimità del tasso di interesse applicato e la violazione, da parte dell'opposta, del principio di correttezza contrattuale, per non aver adeguatamente informato dell'importo da restituire mediante la sottoscrizione di apposite clausole vessatorie che richiedevano specifica approvazione per iscritto, ed aver richiesto, a fronte del finanziamento di € 13.556,40, la restituzione di quasi il doppio, ossia di €
24.772,72; nel merito, eccepiva l'impossibilità di comprendere l'importo realmente dovuto a titolo di ratei e quale a titolo di interessi, in assenza di una indicazione precisa;
eccepiva, inoltre, la prescrizione decennale del credito, ai sensi dell'art. 2946 c.c.; in ultimo chiedeva, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis 2 e 4 lett. a) D.L. n. 28/2010, l'esperimento del procedimento di mediazione.
2 Concludeva chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di illegittimità del D.I.; nel merito, la revoca dello stesso, con vittoria di spese e compensi di causa;
in via istruttoria l'ammissione di CTU contabile.
Con comparsa del 15.07.2021 si costituiva la Parte_2 eccependo che l'opponente, dopo aver sottoscritto il contratto di finanziamento n.
3905020 (dell'importo di € 13.556,40) si era reso inadempiente per l'importo di €
14.056,71, quale sorte capitale non corrisposta;
che, dunque, la Parte_3
(che aveva cambiato denominazione in ) aveva
[...] Controparte_3
ottenuto dal Tribunale di Patti il D.I. n. 262/2008, notificato il 23.01.2009, e rimasto privo di riscontro;
che la veniva poi fusa per Controparte_3
incorporazione in e successivamente, a seguito di scissione Controparte_4
parziale, il ramo di azienda per l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma del credito al consumo, della cessione del quinto dello stipendio o della pensione e degli altri finanziamenti diversi dal leasing finanziario, veniva assegnato a che, Controparte_5
pertanto, era diventata titolare, fra gli altri, del rapporto controverso;
che, infine, il detto rapporto, nascente dal contratto di finanziamento n. 3905020 veniva ceduto pro soluto a che, con datata 04.10.2018, Parte_2 Parte_4
notificata per compiuta giacenza, la aveva dato Parte_2
comunicazione all'opponente dell'avvenuta cessione del credito, senza ottenere riscontro. Infine, in data 21-22.04.2021, il Tribunale di Patti aveva emesso il D.I. qui opposto, con cui aveva intimato il pagamento di € 24.772,72, oltre interessi come da domanda e spese della procedura.
Ciò detto parte opposta eccepiva la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164, comma IV cpc, per la sua genericità; nel merito contestava tutte le eccezioni sollevate ex adverso, del tutto destituite di fondamento;
in merito alla richiesta di svolgimento del procedimento di mediazione si rimetteva alle determinazioni del Giudice;
concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
3 Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto veniva concesso termine per l'espletamento del procedimento di mediazione, che si concludeva con esito negativo per la mancata partecipazione di parte opponente.
Nelle more del giudizio, con comparsa depositata il 22.02.2023, si costituiva l'avv. Carmelo Mostaccio, nell'interesse di , in Parte_1
sostituzione del precedente procuratore Avv. Giuseppe Ciminata, riportandosi a tutto quanto chiesto, esposto, dedotto, eccepito e prodotto dal precedente difensore.
La causa era chiamata per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 3 marzo 2023, alla quale venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, con cui le parti insistevano nelle rispettive posizioni ed anche nelle istanze istruttorie già formulate, la causa era ritenuta matura per la decisione, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, assunta in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
L'opposizione è infondata e va respinta, con la conseguente conferma del
D.I. opposto, per quanto di ragione.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio ma anche a quello della fondatezza del diritto azionato (cfr. Cass. 15186/2004; Cass 5055/1999).
Esso è devoluto alla cognizione funzionale ed inderogabile dello stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento, e in esso ciascuna delle parti mantiene la propria posizione effettiva e naturale, nel senso che la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto sostanziale al debitore opponente
(v. ex plurimis, in termini, Cass. S.U. n. 7448/93); ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova del credito che incombe sempre al creditore opposto mentre spetta all'opponente, convenuto sostanziale, la prova di fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme
4 sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione. E così accade che i documenti costituenti prova scritta in base agli artt. 633 c.p.c. e segg. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, perdano, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase (artt. 634
c.p.c. e segg.); ne consegue, se il ricorrente non deduca altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso credito, che la sua domanda debba essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697, primo comma, c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione
(Cass. Sez. 3, n. 17371 del 17 novembre 2003; Cass. n. 807/1999; Cass.
5573/1997).
In primis, deve essere rigettata l'eccezione di illegittimità del decreto per mancato preventivo invio della lettera di messa in mora. Difatti - a parte la considerazione che, proprio in base al chiaro tenore dell'art. 1219 c.c. richiamato da controparte, laddove sussista una data certa di pagamento predeterminata e non osservata (come nel caso di mancato pagamento di un finanziamento rateale) il debitore è automaticamente messo in mora, senza necessità di un'autonoma lettera di diffida ad adempiere – parte opposta aveva regolarmente costituito in mora l'opponente, tramite lettera racc. a.r. del 14. (spedita all'indirizzo di residenza risultante dall'originario contratto e confermato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio)– tornata al mittente per compiuta giacenza.
Singole scadenze che sono indicate anche nell'estratto conto depositato da parte opposta nel fascicolo monitorio e non direttamente contestato.
Passando al merito della questione, occorre verificare la fondatezza della domanda del creditore opposto.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato chiesto ed ottenuto dalla banca in danno dell'opponente in riferimento ad un contratto di finanziamento personale, debitamente sottoscritto e prodotto in atti.
5 Nello stesso erano chiaramente indicate le pattuizioni sugli interessi, anche moratori (vedasi art.
3.g delle condizioni di finaziamento allegate al contratto); è stata, dunque, osservata la forma scritta richiesta ad substantiam in materia di contratti bancari e finanziari e la forma scritta per gli interessi ultralegali. Difatti, ove il credito azionato in sede monitoria derivi da un mutuo e/o finanziamento
(come nel caso di specie), l'ente finanziatore non ha alcun onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 T.U.B., essendo sufficiente, a tal fine, l'esibito contratto di finanziamento, secondo il disposto di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. (cfr. Trib. Bari 22.3.2012, n.
1044).
Ora, nel caso in esame, è stato esibito il contratto di finanziamento ritualmente sottoscritto dal debitore, con indicazione di tutte le pattuizioni riferibili agli interessi ed alle rate. Tale documentazione integra prova sufficiente del credito non solo nella fase monitoria ma anche nella presente fase di opposizione, in assenza di contestazione sulla erogazione dell'importo finanziato.
L'inadempimento è incontestato.
Con riferimento alle doglianze relative all'illegittimità degli interessi di mora applicati, ed al presunto superamento del tasso soglia, va evidenziato che trattasi di eccezioni genericamente dedotte e del tutto disancorate dal contratto specifico;
non sono indicate le clausole censurate e neppure è indicata la percentuale di sforamento rispetto ai decreti di rilevazione delle soglie anti-usura, anche in riferimento ai tassi di mora (vedasi Cass. sez. un. 19597/2020 “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”).
6 Non fondato risulta anche le censure in merito alla mancata indicazione del numero di rate non pagate o di indicazione dell'interruzione dei pagamenti.
Su entrambi i profili, infatti, vi è il documento n. 9 del fascicolo monitorio che è un estratto conto dove sono indicate sia le singole rate che la data di decadenza dal beneficio (rata del 5 gennaio 2007).
Ciò ha permesso, come emerge dalla documentazione in atti, l'emissione di un primo decreto ingiuntivo n. 268/2008, non contestato da controparte.
Ancora, per il calcolo della prescrizione, è necessario partire proprio a detta notifica avvenuta in data 20 gennaio 2009.
Nel giudizio di opposizione, l'opposta ha depositato copia lettera del 4 ottobre 2018, valida sia come comunicazione dell'ultima cessione sia come interruzione della prescrizione che risulta essere inviata in data 13 ottobre 2018.
Orbene, effettivamente nella lettera prodotta in atti vi è l'indicazione
“avvisata” in data 19 ottobre 2018 (con relativa firma) e la dicitura AL
MITTENTE del 19 novembre 2018. Se da un lato non vi è indicazione in merito ad un'avvenuta giacenza, emerge che non vi sono indicati gli ulteriori motivi di mancato recapito della raccomandata e ne si può dedurre che effettivamente la stessa non sia stata poi ritirata dal destinatario, odierno opponente.
Di tale circostanza, comunque, non vi è stata contestazione da parte del paratore (anzi, la doglianza di prescrizione non è stata neanche ripresentata nel corso del giudizio).
Per le ragioni di cui sopra, dunque, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex d.m.
55/14, in considerazione del valore della causa, del tenore delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta. A nulla rileva, sul punto, che l'opponente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, poiché tale condizione non esonera lo stesso dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta
7 nel procedimento R.G. 855/2021 e rigettata ogni contraria domanda ed istanza, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Patti, 23 maggio 2025
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
(dott. Carmelo Proiti)
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