Art. 1. 1. Il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396 , recante disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente-legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 febbraio 1994, n. 103, e 14 aprile 1994, n. 234 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 febbraio 1994, n. 103, e 14 aprile 1994, n. 234 .