Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/03/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 434/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nato a [...] il [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Federica Bellamena
e
(c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/09/1990), rappresentata e difesa dall'avv. Federica Ioppolo
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/05/2024 e Parte_1 Controparte_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi
[...] anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/09/2023 in EN (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 56 part II serie A anno 2023)
e che dall'unione non sono nati figli, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale, che non si è più ripristinata neanche dopo la separazione.
Con sentenza n. 78/2024 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
Decorso il termine di legge, con note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Cinquefrondi alla Via Regina
Elena n. 62 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al proprietario sig. Parte_1
3. I coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione economica dell'assegno di mantenimento e dichiarano reciprocamente di provvedere, ognuno da sé, al proprio mantenimento.
4. I coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall' altro.
5. I coniugi dichiarano reciprocamente di compensare integralmente tra loro le spese del presente giudizio.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 18/09/2023 in
EN (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 56 part II serie A anno 2023) e che dall'unione non sono nati figli, che il Tribunale di Palmi con sentenza n. 78/2024 ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e
3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico o die figli minori.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Controparte_1
18/09/2023 in EN (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 56 part II serie A anno 2023), alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Cinquefrondi alla Via Regina
Elena n. 62 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al proprietario sig. Parte_1
3. I coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione economica dell'assegno di mantenimento e dichiarano reciprocamente di provvedere, ognuno da sé, al proprio mantenimento.
4. I coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall' altro.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola