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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 885/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. ssa Silvia BURELLI Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 5 dicembre 2022 da
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del liquidatore, , entrambi difesi dall'avv. Controparte_2
Giovanni Reho, in forza di procure speciali allegate al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC: Email_1
-appellanti-
Contro
(c.f.: Controparte_3
), in persona del dell' pro P.IVA_2 CP_4 Controparte_3 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in
Venezia presso cui è domiciliato in Piazza San Marco, n. 63, Venezia, con domicilio digitale PEC: Email_2
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n.236/22 del Tribunale di Vicenza – sezione Lavoro
In punto: opposizione ordinanza ingiunzione
Causa trattata all'udienza del 7 novembre 2024.
Conclusioni per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Venezia, Sezione Lavoro adita, in riforma integrale della sentenza appellata annullare e/o dichiarare invalida e/o illegittima e/o inefficace la
Ordinanza ingiunzione n. 67/2021 dell' Controparte_3
di ; in subordine e salvo gravame CP_3
ridurre le sanzioni al minimo edittale.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia la Corte d'Appello adita, nel merito, rigettare l'appello perché infondato. Spese di primo e secondo grado rifuse.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 5 dicembre 2022 Pt_1
e la hanno
[...] Controparte_1
impugnato la sentenza n.236/2022 emessa dal giudice del lavoro del
Tribunale di Vicenza, di rigetto dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 67/2021, emessa dall' di Controparte_3 CP_3
pag. 2/15 notificata il 9/8/2021, relativa ad una sanzione amministrativa pari ad
€.50.000,00 per violazione dell'art. 29, d.l.vo n.276 del 2003. Cont Con memoria depositata il 2 settembre 2024 si è costituita la di Verona chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, successivamente ad un rinvio d'ufficio fuori udienza per ragioni di riequilibrio del ruolo, era riassegnata con provvedimento presidenziale del 10 luglio 2024 all'attuale relatore con provvedimento ed anticipata per trattazione congiunta agli affari per i quali era stata rilevata la ragione di connessione.
All'udienza del 12 settembre 2024 la causa era discussione con limitato riguardo alla questione di procedibilità ai fini sanzionatori in relazione alla previsione dell'art.13 del d.l.vo n.124 del 2004, venendo concesso un termine per il deposito di note esplicative delle ragioni a sostegno dell'istanza. Era definitivamente discussa all'odierna udienza e, decisa sulla base delle conclusioni, in epigrafe rassegnate all'odierna udienza.
Motivi della decisione
1) Il giudice berico ha dato conto della condotta sanzionato: avere la società cooperativa, a mezzo contratto di appalto/subfornitura illecito, somministrato lavoratori alla committente L'ordinanza Parte_2
traeva fondamento dal verbale di accertamento edel 28.09.2016 (nella ricostruzione del giudice notificato in data 3.10.2016). A sua volta tale atto si riferiva ad una visita ispettiva iniziata nel corso del mese di febbraio
2013 presso la ove stavano lavorando quattro soci della Parte_2
cooperativa opponente. Tale ultima attività si concludeva con il verbale di accertamento del 28.11.2013 con il quale era contestato che i soci lavoratori di stavano svolgendo attività oggetto del contratto di appalto CP_1
pag. 3/15 essendosi inseriti nel ciclo produttivo della committente ed avendo lavorato unitamente ai dipendenti di questa, sottostando alle direttive della medesima. Ciò, come in effetti indicato dalla stessa cooperativa opponente,
“per un numero complessivo di giorni di lavoro, tenuto conto del numero di lavoratori impiegati (totali n. 26), pari a 3.836.”.
Ha rappresentato, quindi, quali erano i profili di doglianza dei ricorrenti relativi a motivi di carattere formale e procedurale: a) decadenza ex art. 14,
2° comma Legge 689/81; b) omessa diffida in violazione dell'art. 13, D.
l.vo n.124/2004 e, con ciò, assenza di condizione di procedibilità; c) violazione dell'art. 13, d.l.vo n. 124/2004 e, di riflesso le carenze di carattere probatorio circa la sussistenza dell'addebito.
In relazione a tali profili il giudice ha ritenuto condivisibili le difese dell' a cui si è espressamente rifatto (rinviando alle pagg. 3/7 CP_3
della memoria di costituzione, peraltro ribadendo che i termini di decadenza erano stati rispettati, “decorrendo il termine in questione, alla luce della depenalizzazione della condotta qui in esame, dal momento di trasmissione degli atti dalla Procura della Repubblica alla competente
ITL”; ha escludendo che l'art. 13, del d.l.vo n. 124/2004 trovi applicazione nel caso in esame, rinviando al contenuto del verbale accertativo per suffragare l'adeguatezza della motivazione.
Nel merito, ritenuta irrilevante la qualificazione del contratto (appalto o subfornitura), dovendo avere rilievo unicamente la verifica se le parti contraenti avessero utilizzato uno schema negoziale lecito al fine di mascherare una operazione di fornitura di manodopera, non consentita dalla legge e sanzionata.
pag. 4/15 Sul punto ha evidenziato l'oggetto del contratto: la si era CP_1
impegnata nei confronti di (azienda attiva nel settore della Parte_2
lavorazione della carta e del cartone) alla realizzazione di alcune fasi di lavorazione del ciclo produttivo della committente quali la fustellatura, la cordonatura, inscatolamento, finissaggio, confezionamento.
Ciò premesso ha rilevato che l'istruttoria espletata in sede giudiziale e, ancor prima quella ispettiva, avevano messo in evidenza come i lavoratori dipendenti della ricorrente avessero lavorato, in modo sistematico, “in pieno affiancamento ed alle volte in sostituzione dei dipendenti di
, in modo per nulla autonomo e per lo svolgimento di Parte_2
lavorazioni effettuate dai dipendenti di entrambe le ditte in via integrata e congiunta.”.
Ha richiamato le dichiarazioni di in sede di sommarie informazioni ES_1
confermate in qualità di testimone sulle modalità di lavoro dei dipendenti della cooperativa in modo non autonomo bensì in associazione o in aiuto, con i dipendenti della ditta committente, venendo in alcuni casi adibito ad attività lavorativa in sostituzione di lavoratori della società committente che si trovavano assenti, oltre a descrivere le attività di magazzinaggio del socio DI, “assolutamente non prevista dal contratto di subfornitura”. Ha puntualizzato che tale ultima circostanza era stata confermata dallo stesso
DI e dal collega (sentito in sede testimoniale). Quest'ultimo ha Pt_3
reso pure dichiarazioni conformi a quelle del primo lavoratore in ordine alla sostanziale promiscuità delle lavorazioni dei soci e dei dipendenti della committente facendo “riferimento ad attività pulizia, facchinaggio e magazzinaggio, in tal modo evidenziando come i dipendenti di CP_1
non si occupassero di specifiche attività produttive, porzioni autonome ed
pag. 5/15 enucleabili dell'attività imprenditoriale di che si inserivano Parte_4
nell'ambito della produzione, bensì di specifiche mansioni, spesso di risulta, da svolgere o in associazione con i lavoratori di Parte_4
ovvero all'esito delle lavorazioni dei dipendenti di e, Parte_4
tuttavia, non previste – come l'attività di pulizia o magazzinaggio - dal contratto di subfornitura.”.
Ha pure aggiunto che il dichiarante aveva evidenziato come la formazione fosse stata costantemente offerta da dipendenti della ritendo la Parte_4
circostanza “segno… della assenza di autonomia e di capacità imprenditoriale della cooperativa in rapporto alle attività oggetto del contratto di subfornitura”, oltre a valorizzare la circostanza che i soci dovessero comunicare le assenze, oltre che ai referenti della cooperativa, direttamente anche ai responsabili della sintomatica della diretta Parte_4
gestione del lavoro e del lavoratore da parte della società committente piuttosto che da parte della ditta appaltatrice.
2) Con l'appello le parti ricorrenti censurano la sentenza in forza di cinque motivi.
Col primo si dolgono del rigetto dell'eccezione di tardività della notificazione del verbale accertativo: criticano il presupposto, fatto proprio dal primo giudice, per escludere la decadenza ex art.14 comma 2 legge n.689 del 1981, secondo il quale che i 90 giorni sarebbero decorsi dalla ricezione degli atti dalla Procura (essendo originata l'attività accertativa da un procedimento penale), che sarebbe avvenuta in data 08.07.2016.
Con un primo argomento rilevano che dalla ricevuta postale allegata da controparte risulta che la notifica del verbale è avvenuta oltre il termine di decadenza di 90 giorni scadenti il 6 settembre 2016. Nei confronti di pag. 6/15 la notifica a mezzo posta si era perfezionata solo il 7 Parte_1
ottobre 2016 (data di spedizione della raccomandata informativa prevista dall'art. 7, Legge n. 890/1982, dopo la consegna al portinaio); nei confronti della invece, il 10 ottobre 2016, oltre i 90 giorni dalla ricezione CP_1
Cont degli atti dalla Procura di Vicenza che l' documenta essere avvenuta l'8 luglio 2016
Inoltre, risulta che la trasmissione degli atti ad opera della Procura della
Repubblica era avvenuta già il 3 giugno 2016.
Evocano un principio di affidamento per avere atteso 4 anni ed 11 mesi l'Ispettorato a notificare l'ordinanza ingiunzione, in contrasto con il principio direttivo dell'art.1 della legge n.241 del 1990.
Col secondo motivo criticano la sentenza per non avere ritenuto integrata la violazione dell'art.13 del d.l.vo n.124 del 2004.
Premettono che l'art. 16 della legge n. 689 del 1981 si limita a regolare il meccanismo di quantificazione delle sanzioni amministrative applicabili.
A sua volta l'art. 13 citato, invece, prevede la preliminare diffida alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine. Afferma che nel caso di specie l'illecito rientri tra quelli sanabili essendo contestata la somministrazione irregolare di manodopera, come tale suscettibile di diffida obbligatoria (richiama in tale senso circolare n.
6/2016 MPLS). In difetto di tale diffida, quindi, la sanzione era carente di un presupposto per la sua procedibilità e, quindi, per la sua emissione.
Col terzo motivo reiterano l'eccezione di difetto di motivazione dell'ordinanza; rileva che nel verbale del 2016 non vi fosse alcun elemento probatorio utile per affermare la sussistenza della fattispecie interpositoria.
pag. 7/15 Col quarto motivo si dolgono della valutazione circa la valenza del materiale probatorio.
Rilevano che:
a) gli ispettori non hanno assistito personalmente ai fatti contestati;
b) nessun teste ha saputo riferire dei presunti “ventisei” soci lavoratori di cui si riferisce l'accertamento, ma solo di 2/3 di loro;
CP_1
c) il giudice del primo grado “ha parcellizzato le dichiarazioni di tre testi sentiti in giudizio estrapolando arbitrariamente frammenti di dichiarazioni”;
d) la sentenza omette di considerare “le peculiarità della subfornitura caratterizzata proprio da una penetrante ingerenza tecnica del committente, quale elemento distintivo rispetto all'appalto”; sul punto valorizza la dichiarazione del teste e del teste ES_2 ES_3
e) nel caso dei dichiaranti si tratta di soggetti inattendibili, tutti soci lavoratori “atteso l'evidente interesse”. 1 Nella parte in cui afferma: “sul cap. 1) di parte resistente: - ricordo di UT svolgeva mansioni consistenti in distacco dei cartoni dalla macchina, divisione in pezzi e pulizie;
si occupava inoltre di magazzinaggio e poi seguiva, in collaborazione con altra persona, una macchina;
tale altra persona era un dipendente di si chiamava … UT su tale macchina. lavorava anche da solo… Parte_4 CP_6 cap 16) … alcuni lavoratori della cooperativa che erano più bravi facevano attività più complesse;
ad esempio per creare una scatola possono servire certe particolari competenze e quindi la scatola la realizzava il dipendente di mentre per fare una scatola più semplice poteva essere adibito il Parte_4 dipendente della cooperativa;
… cap 19) alcuni lavoratori della hanno svolto per … CP_1 Parte_4 attività di incollatura, rivestitura delle scatole, puntaggi (cioè accoppiatura di cartone con rivestimento), finissaggi (cioè imballaggio del prodotto finito mediante inscatolatura o incelofanatura); si tratta delle lavorazioni più complicate che solo alcuni dipendenti della cooperativa svolgevano;
cap 23) conosco ES ES
per essere dipendente della cooperativa;
si occupava di fustellatura ed era alla conduzione di una macchina negli ultimi anni;
è qui fuori … cap 34) ho già detto ma a me pare che lavorasse anche in autonomia sulla fustellatrice.”
pag. 8/15 Lamentano, infine, la mancata considerazione delle dichiarazioni del teste circa i compiti di coordinamento dei soci mediante la EStimone_4
presenza di un referente.
Col quinto motivo la doglianza è incentrata sul rilievo secondo cui dalla documentazione allegata dall' non si ricava il dato esatto CP_3
delle giornate lavorate dai soci della cooperativa. Da ciò la conseguenza che in sede accertativa tale verifica completa “avrebbe potuto quantomeno ridurre le sanzioni al minimo edittale”.
3) L'appello è infondato.
Quanto al rilievo di tardività della notificazione del verbale.
Già in primo grado la difesa dell' aveva precisato che il termine CP_3
di decadenza decorreva dall' 8 luglio, ossia di ricezione degli atti del procedimento penale per i medesimi fatti contestati a seguito della loro depenalizzazione in forza del d.l.vo n.8 del 2016. dalla Procura della Repubblica. Nessun rilievo, invece, può avere la data apposta in calce alla missiva della nota di accompagnamento, il 3 giugno
2016. In effetti non si comprende come diversamente dovrebbe operare il termine di decadenza se non dal momento in cui la documentazione perviene all'organo accertatore.
Ciò premesso, va rilevato che il verbale è stato redatto il 28 settembre 2016 ed è stato notificato a mezzo posta in data 3 e 7 ottobre 2016 rispettivamente nei confronti di e della Parte_1
obbligata solidale, di talché il termine dei 90 giorni risulta CP_1
rispettato.
Correttamente la difesa pubblica valorizza la documentazione relativa (doc.
2 res.) rispetto alla quale gli appellanti non prendono alcuna posizione. Se
pag. 9/15 non facendo valere la data di perfezionamento del procedimento notificatorio, quando ha rilievo unicamente il momento di spedizione (Sez.
U - , Sentenza n. 12332 del 17/05/2017, Rv. 644252 – 01) e non quello di ricevimento.
Del tutto estraneo alla disciplina sul rapporto, qual è l'accertamento dei presupposti sull'accertamento dei fatti costituitivi, è il richiamo alla legge n.241 del 1990. In tale senso è la consolidata giurisprudenza di legittimità
(più di recente Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17088 del 26/06/2019, Rv. 654616 -
01).
Nè ha rilievo la doglianza inerente allo stacco temporale tra la notificazione del verbale e l'emissione dell'ordinanza. Anche per tale aspetto il rinvio è ancora alla giurisprudenza di legittimità: “In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990
(originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la
l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni.” (Sez. L - , Sentenza n. 21706 del 06/09/2018, Rv. 650259 - 01).
pag. 10/15 Quanto al motivo relativo al difetto di procedibilità per carenza della diffida ex art.14 d.l.lvo n.124 del 2004.
Correttamente nelle note chiarificatrici è ancora una volta la difesa dell' a chiarire che si tratti di norma non invocabile. CP_3
Sul piano sistematico e cronologico la disciplina invocata si pone in termini incompatibili con quella applicabile.
Valgono in primo luogo i criteri cronologico e sistematico.
L'art. 6 del d.l.vo n.8 del 2016 rinvia alla legge generale di depenalizzazione: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Tra le altre, va inclusa la norma dell'art.16 sul pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
La norma, quindi, “copre” l'ipotesi già regolata con la procedura di diffida di cui all'art. 13 del d.lgs. 124/2004 che al comma 3 prevede il pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, ma “in caso di ottemperanza alla diffida”.
Oltre alla cronologia vale il rinvio all'art.16 della legge 689 rispetto al quale non vi sono plausibili argomenti per escluderne la compatibilità con pag. 11/15 il regime speciale di depenalizzazione regolato dal decreto legislativo 8 del
2016.
Ma ancora più radicale è l'incompatibilità assoluta del regime sanzionatorio: è la stessa natura dell'illecito, infatti, che non può implicare una sua sanatoria. Posto che si tratta di ipotesi di fraudolenta somministrazione perché la condotta è funzionale all'aggiramento della norma in materia di assunzione e non di mera irregolare somministrazione, la consumazione della condotta è istantanea cui segue una condotta di mantenimento, per cui non è possibile porre in essere alcuna sanatoria potendo essere, al più, regolarizzato il rapporto di lavoro solo per il futuro.
Quanto al terzo motivo circa il difetto di motivazione oltre a valere il principio di diritto già prima richiamato circa la natura dell'accertamento che inerisce al rapporto e non all'atto di per sé, secondo il consolidato orientamento a cui anche questo collegio aderisce, l'opposizione a ordinanza ingiunzione introduce un giudizio sul merito della pretesa sanzionatoria (Cass. 21146/2019; Cass. 5263/2020; Cass. 7801/2024) in cui l' ben può assolvere al proprio onere probatorio secondo le CP_3
ordinarie regole processuali in tema di prova. Sicché, in tale prospettiva, la mancata “puntuale” indicazione delle fonti di prova sin dal verbale ispettivo resta irrilevante. In linea generale, poi si rammenta che “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del
pag. 12/15 giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.” (Sez. 2 - , Sentenza n. 12503 del 21/05/2018, Rv. 648753 -
01).
Con riguardo al quarto motivo l'appello non si confronta con la ragione posta a fondamento della decisione incentrata sulla sussistenza di una commistione di attività lavorative e di lavoratori del tutti incompatibile con lo schema negoziale adottato. Inutilmente gli appellanti parlano di coordinamento e di “ingerenza tecnica”: molto più banalmente le attività svolte, secondo le dichiarazioni testimoniali o rese in sede ispettiva si riferiscono ad attività anche estranee all'oggetto del contratto commerciale.
In più l'ingerenza “tecnica” si sostanzia nell'attribuire alla formale committente l'organizzazione minuta del lavoro.
Né ha rilievo la circostanza che vi sia stato il riferimento ad una parte esigua dei lavoratori: il tema di prova è legato alla complessiva organizzazione del lavoro che, invece di essere gestita dalla cooperativa, era totalmente in capo alla formale committente.
Quanto al giudizio di inattendibilità dei testi per il solo fatto di essere soci, come tale “interessati”, si tratta di affermazione del tutto svincolata dall'analisi del contenuto dichiarativo delle testimonianze, rispetto al quale la parte non è stata in grado di muovere alcuna critica che giustificasse quest'ultima doglianza. Inoltre, la sola condizione di socio non può essere elevata a criterio orientatore nel giudizio di attendibilità, diversamente si pag. 13/15 determinerebbe una condizione che, a priori, rende inammissibile la testimonianza di tale “tipologia” di soggetti.
Quanto alla testimonianza per la quale gli appellanti si dolgono che non sia stata considerata dal primo giudice, va solo evidenziato che nessuna emergenza di segno contrario alle deposizioni altrui o comunque tale da avvalorare la diversa prospettazione dei deducenti circa la genuinità del rapporto commerciale è evidenziabile dal tenore della dichiarazione3 come il suo tenore testuale evidenzia, per latri del tutto generico ed in parte espressivo di una scarsa conoscenza dei fatti.
Infine, quanto al quinto motivo, va rilevato che il dato è riportato nel verbale del 28 settembre 2016 in cui gli ispettori danno atto di avere ricevuto specifica comunicazione dalla società cooperativa circa il numero di giornate complessive lavorate presso la committenza, quantificando anche il numero di persone impegnate (26). Si tratta di dichiarazione fidefacente, per questo non ritrattabile fino a querela di falso.
4) Le spese del presente grado seguono per il principio della soccombenza,
a carico degli appellanti, venendo liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, secondo valore di causa dichiarato, nel medio.
p.q.m.
pag. 14/15 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di parte appellata liquidate in €.6.946,00 oltre al rimborso forfetario ex lege.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 7 novembre 2024
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 15/15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Affermando che “I due testi sopra citati affermano in sostanza che l'attività prevista dal contratto di subfornita era quella svolta dai soci della cooperativa presso in coordinamento con i Parte_2 dipendenti del committente. Giova infatti ribadire che negli appalti/subforniture eseguiti presso la sede del committente, la subordinazione non va confusa con gli atti di coordinamento organizzativo delle attività appaltate con quelle aziendali connaturato alla posizione del committente e le “… indicazioni delle modalità minime indispensabili per rendere utile la prestazione finale pattuita” che la stessa giurisprudenza ritiene assolutamente leciti al fine di armonizzare le rispettive attività e consentire una esecuzione ottimale del contratto (Cass. civ., Sez. lavoro, 30/12/2003, n.19860).” 3 Si riporta il testo della stessa a tale riguardo: “cap 3) faceva scatole di cartone, non ricordo Parte_2 cosa avessimo inserito in contratto ma i soci della cooperativa facevano operazioni sui semilavorati di cartone;
cap 4) una volta acquisito l'appalto i soci andavano a fare le lavorazioni presso le committenti, la e la coordinavano da fuori e poi c'era un socio in cantiere che operare da trade de Pt_5 ES_5 union con gli altri addetti;
c'era un ragazzo di colore che si chiamava DI che svolgeva tale attività di coordinamento;
ma non sono sicurissimo fosse lui;
più che di coordinamento operava da interfaccia tra azienda e soci della cooperativa;
anche DI era socio della cooperativa;
cap 5) confermo che la
e la si recavano presso e svolgevano le attività di cui al capitolo;
cap 8) non Pt_5 ES_5 Parte_2 Per_ ricordo con precisione però ricordo di DI;
della io non ho ricordo;
ricordo di DI con il quale ho avuto una accesa discussione;
cap 12) in caso di problemi la committente faceva Parte_2 riferimento ai referenti della cooperativa”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. ssa Silvia BURELLI Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 5 dicembre 2022 da
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del liquidatore, , entrambi difesi dall'avv. Controparte_2
Giovanni Reho, in forza di procure speciali allegate al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC: Email_1
-appellanti-
Contro
(c.f.: Controparte_3
), in persona del dell' pro P.IVA_2 CP_4 Controparte_3 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in
Venezia presso cui è domiciliato in Piazza San Marco, n. 63, Venezia, con domicilio digitale PEC: Email_2
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n.236/22 del Tribunale di Vicenza – sezione Lavoro
In punto: opposizione ordinanza ingiunzione
Causa trattata all'udienza del 7 novembre 2024.
Conclusioni per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Venezia, Sezione Lavoro adita, in riforma integrale della sentenza appellata annullare e/o dichiarare invalida e/o illegittima e/o inefficace la
Ordinanza ingiunzione n. 67/2021 dell' Controparte_3
di ; in subordine e salvo gravame CP_3
ridurre le sanzioni al minimo edittale.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia la Corte d'Appello adita, nel merito, rigettare l'appello perché infondato. Spese di primo e secondo grado rifuse.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 5 dicembre 2022 Pt_1
e la hanno
[...] Controparte_1
impugnato la sentenza n.236/2022 emessa dal giudice del lavoro del
Tribunale di Vicenza, di rigetto dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 67/2021, emessa dall' di Controparte_3 CP_3
pag. 2/15 notificata il 9/8/2021, relativa ad una sanzione amministrativa pari ad
€.50.000,00 per violazione dell'art. 29, d.l.vo n.276 del 2003. Cont Con memoria depositata il 2 settembre 2024 si è costituita la di Verona chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, successivamente ad un rinvio d'ufficio fuori udienza per ragioni di riequilibrio del ruolo, era riassegnata con provvedimento presidenziale del 10 luglio 2024 all'attuale relatore con provvedimento ed anticipata per trattazione congiunta agli affari per i quali era stata rilevata la ragione di connessione.
All'udienza del 12 settembre 2024 la causa era discussione con limitato riguardo alla questione di procedibilità ai fini sanzionatori in relazione alla previsione dell'art.13 del d.l.vo n.124 del 2004, venendo concesso un termine per il deposito di note esplicative delle ragioni a sostegno dell'istanza. Era definitivamente discussa all'odierna udienza e, decisa sulla base delle conclusioni, in epigrafe rassegnate all'odierna udienza.
Motivi della decisione
1) Il giudice berico ha dato conto della condotta sanzionato: avere la società cooperativa, a mezzo contratto di appalto/subfornitura illecito, somministrato lavoratori alla committente L'ordinanza Parte_2
traeva fondamento dal verbale di accertamento edel 28.09.2016 (nella ricostruzione del giudice notificato in data 3.10.2016). A sua volta tale atto si riferiva ad una visita ispettiva iniziata nel corso del mese di febbraio
2013 presso la ove stavano lavorando quattro soci della Parte_2
cooperativa opponente. Tale ultima attività si concludeva con il verbale di accertamento del 28.11.2013 con il quale era contestato che i soci lavoratori di stavano svolgendo attività oggetto del contratto di appalto CP_1
pag. 3/15 essendosi inseriti nel ciclo produttivo della committente ed avendo lavorato unitamente ai dipendenti di questa, sottostando alle direttive della medesima. Ciò, come in effetti indicato dalla stessa cooperativa opponente,
“per un numero complessivo di giorni di lavoro, tenuto conto del numero di lavoratori impiegati (totali n. 26), pari a 3.836.”.
Ha rappresentato, quindi, quali erano i profili di doglianza dei ricorrenti relativi a motivi di carattere formale e procedurale: a) decadenza ex art. 14,
2° comma Legge 689/81; b) omessa diffida in violazione dell'art. 13, D.
l.vo n.124/2004 e, con ciò, assenza di condizione di procedibilità; c) violazione dell'art. 13, d.l.vo n. 124/2004 e, di riflesso le carenze di carattere probatorio circa la sussistenza dell'addebito.
In relazione a tali profili il giudice ha ritenuto condivisibili le difese dell' a cui si è espressamente rifatto (rinviando alle pagg. 3/7 CP_3
della memoria di costituzione, peraltro ribadendo che i termini di decadenza erano stati rispettati, “decorrendo il termine in questione, alla luce della depenalizzazione della condotta qui in esame, dal momento di trasmissione degli atti dalla Procura della Repubblica alla competente
ITL”; ha escludendo che l'art. 13, del d.l.vo n. 124/2004 trovi applicazione nel caso in esame, rinviando al contenuto del verbale accertativo per suffragare l'adeguatezza della motivazione.
Nel merito, ritenuta irrilevante la qualificazione del contratto (appalto o subfornitura), dovendo avere rilievo unicamente la verifica se le parti contraenti avessero utilizzato uno schema negoziale lecito al fine di mascherare una operazione di fornitura di manodopera, non consentita dalla legge e sanzionata.
pag. 4/15 Sul punto ha evidenziato l'oggetto del contratto: la si era CP_1
impegnata nei confronti di (azienda attiva nel settore della Parte_2
lavorazione della carta e del cartone) alla realizzazione di alcune fasi di lavorazione del ciclo produttivo della committente quali la fustellatura, la cordonatura, inscatolamento, finissaggio, confezionamento.
Ciò premesso ha rilevato che l'istruttoria espletata in sede giudiziale e, ancor prima quella ispettiva, avevano messo in evidenza come i lavoratori dipendenti della ricorrente avessero lavorato, in modo sistematico, “in pieno affiancamento ed alle volte in sostituzione dei dipendenti di
, in modo per nulla autonomo e per lo svolgimento di Parte_2
lavorazioni effettuate dai dipendenti di entrambe le ditte in via integrata e congiunta.”.
Ha richiamato le dichiarazioni di in sede di sommarie informazioni ES_1
confermate in qualità di testimone sulle modalità di lavoro dei dipendenti della cooperativa in modo non autonomo bensì in associazione o in aiuto, con i dipendenti della ditta committente, venendo in alcuni casi adibito ad attività lavorativa in sostituzione di lavoratori della società committente che si trovavano assenti, oltre a descrivere le attività di magazzinaggio del socio DI, “assolutamente non prevista dal contratto di subfornitura”. Ha puntualizzato che tale ultima circostanza era stata confermata dallo stesso
DI e dal collega (sentito in sede testimoniale). Quest'ultimo ha Pt_3
reso pure dichiarazioni conformi a quelle del primo lavoratore in ordine alla sostanziale promiscuità delle lavorazioni dei soci e dei dipendenti della committente facendo “riferimento ad attività pulizia, facchinaggio e magazzinaggio, in tal modo evidenziando come i dipendenti di CP_1
non si occupassero di specifiche attività produttive, porzioni autonome ed
pag. 5/15 enucleabili dell'attività imprenditoriale di che si inserivano Parte_4
nell'ambito della produzione, bensì di specifiche mansioni, spesso di risulta, da svolgere o in associazione con i lavoratori di Parte_4
ovvero all'esito delle lavorazioni dei dipendenti di e, Parte_4
tuttavia, non previste – come l'attività di pulizia o magazzinaggio - dal contratto di subfornitura.”.
Ha pure aggiunto che il dichiarante aveva evidenziato come la formazione fosse stata costantemente offerta da dipendenti della ritendo la Parte_4
circostanza “segno… della assenza di autonomia e di capacità imprenditoriale della cooperativa in rapporto alle attività oggetto del contratto di subfornitura”, oltre a valorizzare la circostanza che i soci dovessero comunicare le assenze, oltre che ai referenti della cooperativa, direttamente anche ai responsabili della sintomatica della diretta Parte_4
gestione del lavoro e del lavoratore da parte della società committente piuttosto che da parte della ditta appaltatrice.
2) Con l'appello le parti ricorrenti censurano la sentenza in forza di cinque motivi.
Col primo si dolgono del rigetto dell'eccezione di tardività della notificazione del verbale accertativo: criticano il presupposto, fatto proprio dal primo giudice, per escludere la decadenza ex art.14 comma 2 legge n.689 del 1981, secondo il quale che i 90 giorni sarebbero decorsi dalla ricezione degli atti dalla Procura (essendo originata l'attività accertativa da un procedimento penale), che sarebbe avvenuta in data 08.07.2016.
Con un primo argomento rilevano che dalla ricevuta postale allegata da controparte risulta che la notifica del verbale è avvenuta oltre il termine di decadenza di 90 giorni scadenti il 6 settembre 2016. Nei confronti di pag. 6/15 la notifica a mezzo posta si era perfezionata solo il 7 Parte_1
ottobre 2016 (data di spedizione della raccomandata informativa prevista dall'art. 7, Legge n. 890/1982, dopo la consegna al portinaio); nei confronti della invece, il 10 ottobre 2016, oltre i 90 giorni dalla ricezione CP_1
Cont degli atti dalla Procura di Vicenza che l' documenta essere avvenuta l'8 luglio 2016
Inoltre, risulta che la trasmissione degli atti ad opera della Procura della
Repubblica era avvenuta già il 3 giugno 2016.
Evocano un principio di affidamento per avere atteso 4 anni ed 11 mesi l'Ispettorato a notificare l'ordinanza ingiunzione, in contrasto con il principio direttivo dell'art.1 della legge n.241 del 1990.
Col secondo motivo criticano la sentenza per non avere ritenuto integrata la violazione dell'art.13 del d.l.vo n.124 del 2004.
Premettono che l'art. 16 della legge n. 689 del 1981 si limita a regolare il meccanismo di quantificazione delle sanzioni amministrative applicabili.
A sua volta l'art. 13 citato, invece, prevede la preliminare diffida alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine. Afferma che nel caso di specie l'illecito rientri tra quelli sanabili essendo contestata la somministrazione irregolare di manodopera, come tale suscettibile di diffida obbligatoria (richiama in tale senso circolare n.
6/2016 MPLS). In difetto di tale diffida, quindi, la sanzione era carente di un presupposto per la sua procedibilità e, quindi, per la sua emissione.
Col terzo motivo reiterano l'eccezione di difetto di motivazione dell'ordinanza; rileva che nel verbale del 2016 non vi fosse alcun elemento probatorio utile per affermare la sussistenza della fattispecie interpositoria.
pag. 7/15 Col quarto motivo si dolgono della valutazione circa la valenza del materiale probatorio.
Rilevano che:
a) gli ispettori non hanno assistito personalmente ai fatti contestati;
b) nessun teste ha saputo riferire dei presunti “ventisei” soci lavoratori di cui si riferisce l'accertamento, ma solo di 2/3 di loro;
CP_1
c) il giudice del primo grado “ha parcellizzato le dichiarazioni di tre testi sentiti in giudizio estrapolando arbitrariamente frammenti di dichiarazioni”;
d) la sentenza omette di considerare “le peculiarità della subfornitura caratterizzata proprio da una penetrante ingerenza tecnica del committente, quale elemento distintivo rispetto all'appalto”; sul punto valorizza la dichiarazione del teste e del teste ES_2 ES_3
e) nel caso dei dichiaranti si tratta di soggetti inattendibili, tutti soci lavoratori “atteso l'evidente interesse”. 1 Nella parte in cui afferma: “sul cap. 1) di parte resistente: - ricordo di UT svolgeva mansioni consistenti in distacco dei cartoni dalla macchina, divisione in pezzi e pulizie;
si occupava inoltre di magazzinaggio e poi seguiva, in collaborazione con altra persona, una macchina;
tale altra persona era un dipendente di si chiamava … UT su tale macchina. lavorava anche da solo… Parte_4 CP_6 cap 16) … alcuni lavoratori della cooperativa che erano più bravi facevano attività più complesse;
ad esempio per creare una scatola possono servire certe particolari competenze e quindi la scatola la realizzava il dipendente di mentre per fare una scatola più semplice poteva essere adibito il Parte_4 dipendente della cooperativa;
… cap 19) alcuni lavoratori della hanno svolto per … CP_1 Parte_4 attività di incollatura, rivestitura delle scatole, puntaggi (cioè accoppiatura di cartone con rivestimento), finissaggi (cioè imballaggio del prodotto finito mediante inscatolatura o incelofanatura); si tratta delle lavorazioni più complicate che solo alcuni dipendenti della cooperativa svolgevano;
cap 23) conosco ES ES
per essere dipendente della cooperativa;
si occupava di fustellatura ed era alla conduzione di una macchina negli ultimi anni;
è qui fuori … cap 34) ho già detto ma a me pare che lavorasse anche in autonomia sulla fustellatrice.”
pag. 8/15 Lamentano, infine, la mancata considerazione delle dichiarazioni del teste circa i compiti di coordinamento dei soci mediante la EStimone_4
presenza di un referente.
Col quinto motivo la doglianza è incentrata sul rilievo secondo cui dalla documentazione allegata dall' non si ricava il dato esatto CP_3
delle giornate lavorate dai soci della cooperativa. Da ciò la conseguenza che in sede accertativa tale verifica completa “avrebbe potuto quantomeno ridurre le sanzioni al minimo edittale”.
3) L'appello è infondato.
Quanto al rilievo di tardività della notificazione del verbale.
Già in primo grado la difesa dell' aveva precisato che il termine CP_3
di decadenza decorreva dall' 8 luglio, ossia di ricezione degli atti del procedimento penale per i medesimi fatti contestati a seguito della loro depenalizzazione in forza del d.l.vo n.8 del 2016. dalla Procura della Repubblica. Nessun rilievo, invece, può avere la data apposta in calce alla missiva della nota di accompagnamento, il 3 giugno
2016. In effetti non si comprende come diversamente dovrebbe operare il termine di decadenza se non dal momento in cui la documentazione perviene all'organo accertatore.
Ciò premesso, va rilevato che il verbale è stato redatto il 28 settembre 2016 ed è stato notificato a mezzo posta in data 3 e 7 ottobre 2016 rispettivamente nei confronti di e della Parte_1
obbligata solidale, di talché il termine dei 90 giorni risulta CP_1
rispettato.
Correttamente la difesa pubblica valorizza la documentazione relativa (doc.
2 res.) rispetto alla quale gli appellanti non prendono alcuna posizione. Se
pag. 9/15 non facendo valere la data di perfezionamento del procedimento notificatorio, quando ha rilievo unicamente il momento di spedizione (Sez.
U - , Sentenza n. 12332 del 17/05/2017, Rv. 644252 – 01) e non quello di ricevimento.
Del tutto estraneo alla disciplina sul rapporto, qual è l'accertamento dei presupposti sull'accertamento dei fatti costituitivi, è il richiamo alla legge n.241 del 1990. In tale senso è la consolidata giurisprudenza di legittimità
(più di recente Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17088 del 26/06/2019, Rv. 654616 -
01).
Nè ha rilievo la doglianza inerente allo stacco temporale tra la notificazione del verbale e l'emissione dell'ordinanza. Anche per tale aspetto il rinvio è ancora alla giurisprudenza di legittimità: “In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990
(originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la
l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni.” (Sez. L - , Sentenza n. 21706 del 06/09/2018, Rv. 650259 - 01).
pag. 10/15 Quanto al motivo relativo al difetto di procedibilità per carenza della diffida ex art.14 d.l.lvo n.124 del 2004.
Correttamente nelle note chiarificatrici è ancora una volta la difesa dell' a chiarire che si tratti di norma non invocabile. CP_3
Sul piano sistematico e cronologico la disciplina invocata si pone in termini incompatibili con quella applicabile.
Valgono in primo luogo i criteri cronologico e sistematico.
L'art. 6 del d.l.vo n.8 del 2016 rinvia alla legge generale di depenalizzazione: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Tra le altre, va inclusa la norma dell'art.16 sul pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
La norma, quindi, “copre” l'ipotesi già regolata con la procedura di diffida di cui all'art. 13 del d.lgs. 124/2004 che al comma 3 prevede il pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, ma “in caso di ottemperanza alla diffida”.
Oltre alla cronologia vale il rinvio all'art.16 della legge 689 rispetto al quale non vi sono plausibili argomenti per escluderne la compatibilità con pag. 11/15 il regime speciale di depenalizzazione regolato dal decreto legislativo 8 del
2016.
Ma ancora più radicale è l'incompatibilità assoluta del regime sanzionatorio: è la stessa natura dell'illecito, infatti, che non può implicare una sua sanatoria. Posto che si tratta di ipotesi di fraudolenta somministrazione perché la condotta è funzionale all'aggiramento della norma in materia di assunzione e non di mera irregolare somministrazione, la consumazione della condotta è istantanea cui segue una condotta di mantenimento, per cui non è possibile porre in essere alcuna sanatoria potendo essere, al più, regolarizzato il rapporto di lavoro solo per il futuro.
Quanto al terzo motivo circa il difetto di motivazione oltre a valere il principio di diritto già prima richiamato circa la natura dell'accertamento che inerisce al rapporto e non all'atto di per sé, secondo il consolidato orientamento a cui anche questo collegio aderisce, l'opposizione a ordinanza ingiunzione introduce un giudizio sul merito della pretesa sanzionatoria (Cass. 21146/2019; Cass. 5263/2020; Cass. 7801/2024) in cui l' ben può assolvere al proprio onere probatorio secondo le CP_3
ordinarie regole processuali in tema di prova. Sicché, in tale prospettiva, la mancata “puntuale” indicazione delle fonti di prova sin dal verbale ispettivo resta irrilevante. In linea generale, poi si rammenta che “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del
pag. 12/15 giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.” (Sez. 2 - , Sentenza n. 12503 del 21/05/2018, Rv. 648753 -
01).
Con riguardo al quarto motivo l'appello non si confronta con la ragione posta a fondamento della decisione incentrata sulla sussistenza di una commistione di attività lavorative e di lavoratori del tutti incompatibile con lo schema negoziale adottato. Inutilmente gli appellanti parlano di coordinamento e di “ingerenza tecnica”: molto più banalmente le attività svolte, secondo le dichiarazioni testimoniali o rese in sede ispettiva si riferiscono ad attività anche estranee all'oggetto del contratto commerciale.
In più l'ingerenza “tecnica” si sostanzia nell'attribuire alla formale committente l'organizzazione minuta del lavoro.
Né ha rilievo la circostanza che vi sia stato il riferimento ad una parte esigua dei lavoratori: il tema di prova è legato alla complessiva organizzazione del lavoro che, invece di essere gestita dalla cooperativa, era totalmente in capo alla formale committente.
Quanto al giudizio di inattendibilità dei testi per il solo fatto di essere soci, come tale “interessati”, si tratta di affermazione del tutto svincolata dall'analisi del contenuto dichiarativo delle testimonianze, rispetto al quale la parte non è stata in grado di muovere alcuna critica che giustificasse quest'ultima doglianza. Inoltre, la sola condizione di socio non può essere elevata a criterio orientatore nel giudizio di attendibilità, diversamente si pag. 13/15 determinerebbe una condizione che, a priori, rende inammissibile la testimonianza di tale “tipologia” di soggetti.
Quanto alla testimonianza per la quale gli appellanti si dolgono che non sia stata considerata dal primo giudice, va solo evidenziato che nessuna emergenza di segno contrario alle deposizioni altrui o comunque tale da avvalorare la diversa prospettazione dei deducenti circa la genuinità del rapporto commerciale è evidenziabile dal tenore della dichiarazione3 come il suo tenore testuale evidenzia, per latri del tutto generico ed in parte espressivo di una scarsa conoscenza dei fatti.
Infine, quanto al quinto motivo, va rilevato che il dato è riportato nel verbale del 28 settembre 2016 in cui gli ispettori danno atto di avere ricevuto specifica comunicazione dalla società cooperativa circa il numero di giornate complessive lavorate presso la committenza, quantificando anche il numero di persone impegnate (26). Si tratta di dichiarazione fidefacente, per questo non ritrattabile fino a querela di falso.
4) Le spese del presente grado seguono per il principio della soccombenza,
a carico degli appellanti, venendo liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, secondo valore di causa dichiarato, nel medio.
p.q.m.
pag. 14/15 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di parte appellata liquidate in €.6.946,00 oltre al rimborso forfetario ex lege.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 7 novembre 2024
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 15/15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Affermando che “I due testi sopra citati affermano in sostanza che l'attività prevista dal contratto di subfornita era quella svolta dai soci della cooperativa presso in coordinamento con i Parte_2 dipendenti del committente. Giova infatti ribadire che negli appalti/subforniture eseguiti presso la sede del committente, la subordinazione non va confusa con gli atti di coordinamento organizzativo delle attività appaltate con quelle aziendali connaturato alla posizione del committente e le “… indicazioni delle modalità minime indispensabili per rendere utile la prestazione finale pattuita” che la stessa giurisprudenza ritiene assolutamente leciti al fine di armonizzare le rispettive attività e consentire una esecuzione ottimale del contratto (Cass. civ., Sez. lavoro, 30/12/2003, n.19860).” 3 Si riporta il testo della stessa a tale riguardo: “cap 3) faceva scatole di cartone, non ricordo Parte_2 cosa avessimo inserito in contratto ma i soci della cooperativa facevano operazioni sui semilavorati di cartone;
cap 4) una volta acquisito l'appalto i soci andavano a fare le lavorazioni presso le committenti, la e la coordinavano da fuori e poi c'era un socio in cantiere che operare da trade de Pt_5 ES_5 union con gli altri addetti;
c'era un ragazzo di colore che si chiamava DI che svolgeva tale attività di coordinamento;
ma non sono sicurissimo fosse lui;
più che di coordinamento operava da interfaccia tra azienda e soci della cooperativa;
anche DI era socio della cooperativa;
cap 5) confermo che la
e la si recavano presso e svolgevano le attività di cui al capitolo;
cap 8) non Pt_5 ES_5 Parte_2 Per_ ricordo con precisione però ricordo di DI;
della io non ho ricordo;
ricordo di DI con il quale ho avuto una accesa discussione;
cap 12) in caso di problemi la committente faceva Parte_2 riferimento ai referenti della cooperativa”