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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di rinvio, ex art. 392 c.p.c., iscritto al numero 1404/2019 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), rappresentate e Parte_2 C.F._2
difese dagli Avv.ti Alfredo Lupo (C.F.: ), C.F._3
Monica Lupo (C.F.: ) e Roberta Lupo (C.F.: C.F._4
), presso il cui studio, in Napoli, alla Via Dei C.F._5
Mille, n. 40, sono elettivamente domiciliate;
ISTANTI IN RIASSUNZIONE – GIA' APPELLATE (nel giudizio n.
4146/2009 R.G.) contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Claudio Scognamiglio (C.F.:
, ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla C.F._6 Via Agostino De Pretis, n. 102, presso lo studio dell'Avv. Eugenio
Moschiano;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE – GIA' APPELLANTE (nel giudizio n. 4146/2009 R.G.) nel giudizio di rinvio, ex art. 392 c.p.c., a seguito di Cassazione (n.
7746/2018) della sentenza n. 4398/2015 della Corte d'Appello di
Napoli, pubblicata il 12.11.2015, resa nel giudizio d'appello avverso la sentenza del G.U. del Tribunale di Napoli n. 9255/2009 dell'8.09.2009.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato nel maggio 2005, gli odierni istanti in riassunzione lamentavano l'acquisto di obbligazioni Parmalat da parte della in assenza di apposito Controparte_1
ordine ed invocavano, dunque, la nullità dello stesso, per difetto di forma.
In subordine, lamentata la violazione da parte della convenuta, CP_1
degli obblighi informativi, concludevano per la declaratoria di grave inadempimento dell'Istituto di credito, con conseguenziale risoluzione del contratto dedotto in lite.
In un caso e nell'altro, invocavano la condanna della convenuta CP_1
alla restituzione dell'originario costo di acquisto, di poco inferiore ai 40 mila euro.
2. Il Tribunale, nel contraddittorio con la (che aveva, a sua CP_1
volta, spiegato domanda riconvenzionale), con la sentenza n.
9255/2009, in accoglimento della domanda attorea, condannava l'Istituto di credito alla restituzione, in favore delle attrici, della complessiva somma di € 39.970,25, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. In accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava le attrici alla restituzione, in favore della di 5.040 azioni della Nuova CP_1
Parmalat S.p.A., di un euro ciascuna, e di 650 warrant;
nonché, alla restituzione degli importi percepiti a titolo di cedole maturate sui titoli il cui acquisto era stato annullato, oltre accessori.
3. Con atto notificato il 22.10.2009, era insorta la cui avevano CP_1
resistito, con gravame incidentale condizionato, le originarie attrici.
4. Con sentenza n. 4398/2015, la Corte d'Appello di Napoli rigettava il gravame principale, ritenendo assorbito quello incidentale spiegato dalle . Pt_1
5. La pronuncia veniva gravata dalla innanzi alla Corte di CP_1
legittimità, che, con l'ordinanza evidenziata in epigrafe, cassata la sentenza impugnata, rinviava a questa Corte territoriale per l'ulteriore corso.
6. Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dalle , cui ha Pt_1
resistito la CP_1
7. Preliminarmente, mette conto rilevare che l'odierna convenuta in riassunzione ebbe ad affidare il gravame avverso la sentenza resa da questa Corte, a tre ordini di motivi, tutti inerenti alla forma degli ordini di investimento che avrebbero impartito le solo verbalmente e Pt_1
ritenuti, pertanto, dai Giudici di merito inidonei a fornire riscontro probatorio della provenienza, perché necessitanti la forma scritta ad probationem.
7.1. Tutte le censure sono state sostanzialmente accolte dalla
Suprema Corte, che, cassata la sentenza impugnata, ha rinviato a quella territoriale il riesame nel merito.
7.2. In particolare, è stato ritenuto fondato il primo motivo, con il quale si denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 60 del Reg.
Consob 11522/1998, dal momento che la richiamata disposizione regolamentare era dettata per garantire gli intermediari, esonerandoli da ogni responsabilità quanto all'operazione da compiere, e non già per imporre agli stessi un requisito di forma, sia pure ad probationem.
7.3. È stato ritenuto fondato, altresì, il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamentava erronea declaratoria di tardività della eccepita ratifica dell'operato della ai sensi dell'art. 1399 c.c., avendo le CP_1
appellate incassato le cedole maturate medio tempore sui titoli acquistati, ritenendo l'incasso, unitamente ai fissati bollati, senz'altro indici, univoci e concordanti, per affermare, sia pure in via presuntiva, la paternità degli ordini di acquisto alle stesse . Pt_1
7.4. È stato ritenuto, in ultimo, assorbito, dall'accoglimento del secondo motivo, il terzo, con il quale si era denunciata la violazione dell'art. 112 c.p.c., proprio con riferimento alla tematica della asserita novità della ratifica, ritenuta, invece, senz'altro ammissibile in accoglimento della censura veicolata con il precedente motivo di gravame.
8. Con l'atto di riassunzione, le insistono per l'accoglimento dei Pt_1
nove motivi di gravame incidentale, il cui esame era stato pretermesso dai Giudici merito, per effetto dell'accoglimento della domanda principale: a) il Tribunale – atteso il disconoscimento da parte degli allora attori della copia fotostatica, peraltro illeggibile, del contratto quadro depositato dalla – avrebbe dovuto considerare la CP_1
produzione in esame inammissibile ed inutilizzabile, con la nota conseguenza della nullità degli ordini di acquisto oggetto di causa
(primo motivo); b) il Tribunale avrebbe immotivatamente disatteso le eccezioni degli allora attori relative alla asserita nullità degli ordini per non essere stati conferiti per iscritto (secondo motivo); c) la sentenza non si è pronunciata sull'eccezione per cui, l'operazione in esame, asseritamente posta in conflitto di interessi e inadeguata, avrebbe dovuto comunque essere impartita per iscritto (terzo motivo); d) il primo giudice non ha esaminato le eccezioni relative alla violazione degli artt. 21 e 28 Reg. Consob 11522/98 in materia di obblighi di informativa;
degli artt. 28 e 29 del citato regolamento in materia di adeguatezza;
dell'art. 27 reg. cit., in materia di conflitto di interessi
(quarto, quinto e sesto motivo); e) il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.. (settimo motivo); f) il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di annullamento per errore ex art. 1427 c.c. (ottavo motivo); g) errata sarebbe la statuizione del primo giudice nella parte in cui ha compensato le spese di lite, nonostante l'accoglimento della domanda attrice (nono motivo).
8.2. All'udienza cartolare del 23.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
9. I primi tre motivi, condividendone l'oggetto (forma scritta ad substantiam degli ordini di acquisto), risultano inammissibili.
9.1. Sia il Tribunale che la Corte di merito hanno ritenuto di superare le originarie eccezioni, quanto alla forma scritta ad substantiam degli ordini di acquisto, sollevate dalle originarie attrici, ritenendo, invece, necessaria la forma scritta ad probationem.
9.2. Sarebbe stato, allora, onere delle stesse promuovere Pt_1
ricorso incidentale, sia pure condizionato, innanzi alla Corte di legittimità, se avessero voluto porre in discussione l'implicito rigetto delle eccezioni, sulle quali deve ritenersi oramai calato il giudicato interno.
10. Come pure, non risulta più in discussione la paternità degli ordini di acquisto, senz'altro imputabile al dante causa delle , per effetto Pt_1 dei fissati bollati e della riscossione delle cedole staccate dai titoli de quibus, in data anteriore al default degli stessi.
11. Fondati, invece, risultano, il quarto ed il quinto motivo di gravame incidentale, con i quali si denuncia la violazione da parte della CP_1
degli obblighi informativi, sia dal lato attivo che dal lato passivo.
11.1. L'art. 1, comma 5, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) stabilisce, infatti, che “per servizi e attività di investimento si intendono
i seguenti, quando hanno ad oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti…ricezione e trasmissione di ordini”.
L'art. 21 del medesimo d.lgs. prevede che “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento ed accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”.
L'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in materia di onere della prova, dispone che “nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”.
Con riguardo, poi, alla valutazione del merito creditizio ed alla
“profilazione” dell'investitore, il Regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998, all'art. 28, comma 1, recita: “Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione di servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo art. 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'allegato n.
3”.
Il comma 2, dell'art. 28, del Regolamento Consob, con riferimento alle necessarie notizie da fornire in ordine al prodotto finanziario che si intende vendere, aggiunge che “gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”.
L'art. 29 del Regolamento Consob, poi, stabilisce al comma 3 che “gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire
l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”.
11.2. La giurisprudenza di legittimità, con univoche decisioni, ha stabilito il contenuto degli obblighi informativi che l'intermediario finanziario deve fornire agli investitori: la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto (Cass. n. 29616/2022); la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente l'indicazione che si tratta di un “paese emergente “; il rating del prodotto;
l'eventuale offering circular esplicativa delle caratteristiche del prodotto;
le caratteristiche del mercato in cui il prodotto è collocato
(Cass. n. 19891/2022); eventuali situazioni di gray market (Cass. n.
12990/2023); il probabile rischio di default dell'emittente, sempre che resti apprezzabile da esso intermediario (Cass. n. 19104/2023).
11.3. Sono state, del pari, cristallizzate anche le informazioni “passive” relative all'investitore, soprattutto in ordine alla sua propensione al rischio.
11.4. La mancata prestazione delle informazioni dovute ai clienti da parte della banca ingenera una presunzione di riconducibilità alla stessa dell'operazione finanziaria, dal momento che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario, costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore (Cass. n. 3914/2018).
11.5. Le regole di riparto dell'onere della prova risultano ormai chiare.
Nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore, nelle quali occorre accertare se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, il riparto dell'onere della prova si atteggia nel senso che l'investitore ha l'onere di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, avrà l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. n.
14335/2019). Con la precisazione che l'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, lungi dal comportare un'inversione dell'onere probatorio altrimenti discendente dall'art. 2697 c.c., si pone in perfetta armonia e continuità con la regola generale stabilita dall'art. 1218 c.c., che, in presenza dell'inadempimento, pone a carico del debitore la prova della sua non imputabilità (Cass. n. 10111/2018).
Inoltre, si è recentemente affermato che per la valutazione di adeguatezza e per le omissioni ravvisabili nelle informazioni fornite, non rileva né che il cliente abbia dichiarato, in sede di stipula del contratto quadro di investimento, di possedere un'esperienza “alta” con riferimento ai prodotti finanziari da acquistare, o un'elevata propensione al rischio, né, men che meno, che egli si sia eventualmente rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale (Cass. n. 8463/2022).
11.6. Nel caso di specie, la pur essendone onerata, non ha CP_1
prodotto l'informativa che avrebbe impartito al cliente al momento del contratto quadro, avendo affidato le originarie eccezioni alla dichiarazione che ha sottoscritto l'investitore di aver ricevuto detto documento, dal contenuto rimasto, tuttavia, ignoto per l'intero corso del giudizio.
Non è significativa la circostanza, reiteratamente opposta dalla CP_1
per la quale il dante causa delle , subito dopo l'acquisto delle Pt_3
obbligazioni Parmalat, ha acquistato obbligazioni Ford, che presentavano il medesimo rating delle prime, vale a dire BBB.
In disparte la circostanza che vuole l'acquisto postumo a quello censurato nella presente sede, si è già richiamata la giurisprudenza di legittimità, per la quale la propensione al rischio “alta”, già dichiarata ed attuata con precedenti acquisti della stessa natura, non esonera la
Banca dall'impartire la necessaria informativa. In ultimo, ma non da ultimo, quanto al nesso di causalità, lo stesso deve ritenersi insito nella omessa informativa, dal momento che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario, costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore
(Cass. n. 3914/2018).
A tal proposito, contrariamente a quanto opposto dalla va CP_1
comunque rilevato che parte attrice, sin dal libello introduttivo il contenzioso, aveva allegato che “L'operazione finanziaria di cui è in discorso, in sostanza, non sarebbe mai stata scelta dall'esponente in quanto eccessivamente rischiosa e come tale lontana dalla sua propensione al rischio che, anche per l'età, era ed è pari a zero” (V. pag. 5 dell'atto di citazione innanzi al Tribunale).
11.7. Per completezza, va precisato che non è qui in discussione quanto apprezzabile potesse essere, al momento dell'acquisto, il default dell'emittente, senz'altro da escludersi almeno sino alla fine del
2003, ma le doglianze delle devono ritenersi fondate per lo Pt_1
squilibrio del rapporto contrattuale conseguente al deficit informativo a monte, nei termini sopra riportati.
12. L'accoglimento del quarto e del quinto motivo assorbe la disamina delle residue censure articolate dalle istanti in riassunzione, dovendosi sostanzialmente confermare la statuizione del Tribunale, sia pure per il differente ordito motivazionale che precede.
13. La reciproca soccombenza (atteso il giudicato calato sulla condanna di restituzione irrogata dal Tribunale anche a parte attrice) e l'esito alterno della lite nelle fasi successive al primo grado, giustificano la compensazione integrale tra le parti di tutte le spese, comprese quelle inerenti al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, ex art. 392 c.p.c., a seguito di Cassazione (n. 7746/2018) della sentenza n. 4398/2015 della Corte d'Appello di Napoli, pubblicata il 12.11.2015, resa nel giudizio d'appello avverso la sentenza del G.U del Tribunale di Napoli n. 9255/2009 dell'8.09.2009, così provvede:
- dichiarata l'inammissibilità dei primi tre motivi di gravame incidentale, accolti il quarto ed il quinto ed assorbiti i residui, dichiara la risoluzione del rapporto dedotto in lite, per grave inadempimento della
[...]
e conferma la statuizione di Controparte_1
condanna irrogata alla con Controparte_1
il primo capo della sentenza n. 9255/2009 del Tribunale di Napoli;
fermo il giudicato calato sul secondo capo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di tutte le fasi processuali, compresa quella di legittimità.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 29.01.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. La Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott.ssa Maria Di Lorenzo