Articolo 13 della Legge 7 dicembre 1951, n. 1559
Articolo 11Articolo 14
Versione
30 gennaio 1952
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Versione
6 agosto 1980
Art. 13. ((Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, puo' autorizzare la produzione di acqueviti destinate esclusivamente all'esportazione aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte nella presente legge e corrispondenti, invece, alle norme vigenti nel Paese importatore))
Entrata in vigore il 6 agosto 1980