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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 31/10/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.137/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, LI SI, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 137-2025 R.G.L., promossa da:
(c.f. , nato il [...] a [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso per procura in calce al ricorso dall'avvocatessa Chiara Bongiorno
( pec del foro di Bolzano e dall'avvocato C.F._2 Email_1
AL RI ( pec del C.F._3 Email_2
foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso la prima in Bolzano, alla Via Carducci
13
ricorrente
contro
pagina 1 di 18 (p.i. ) in persona del suo Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, (c.f. , rappresentata e difesa nel Controparte_2 C.F._4
presente procedimento giusta delega conferita, da considerarsi apposta in calce alla comparsa si costituzione, dagli avvocati Laura Fadanelli (c.f. – C.F._5
E PEC: ), Alexandra Roilo (c.f. – PEC: Email_3 C.F._6
E
), (c.f. - PEC: Email_5 Testimone_1 C.F._7
E
), e KA NC (c.f. – PEC: Email_6 C.F._8
E
) tutti del foro di Bolzano, con indirizzo email Email_7
elettivamente domiciliata presso la propria Avvocatura in Email_8
Bolzano, Piazza Silvius Magnago 1, la quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero Fax 0471-412099 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): t;
Email_9
convenuto
In punto: diniego di accesso all'assegno di cura ex L.P. 9/2007; discriminazione in ragione della disabilità.
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 31.10.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Voglia il Tribunale,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Preliminarmente, per quanto ritenuto necessario,
pagina 2 di 18 dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità
dell'articolo 1 comma 2 della Legge Provinciale n.9/2007 nella parte in cui prevede, per l'accesso alla prestazione dell'assegno di cura per le persone disabili non autosufficienti, il requisito della residenza ininterrotta e della dimora stabile quinquennale o in alternativa della residenza storica di 15 anni e di un anno nel periodo antecedente la domanda.
E all'esito del giudizio di costituzionalità
a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla consistente nell'aver negato al ricorrente il diritto Controparte_1
all'assegno di cura di cui alla predetta legge provinciale per il periodo successivo alla acquisizione della residenza nella Provincia e pertanto per il periodo successivo al giugno 2025;
e conseguentemente, al fine di rimuovere la discriminazione e comunque di dare attuazione al diritto b) accertare e dichiarare il diritto del signor all'erogazione Parte_1
dell'assegno di cura di cui alla L.P. n.7/2009 con decorrenza dal giugno 2024 in relazione alla condizione di persona disabile della figlia;
c) condannare la a pagare al ricorrente l'assegno di Controparte_1
cura ex L.P. 9/07 per il periodo luglio 2024 – giugno 2025 (con riserva per il periodo successivo) e pertanto la somma di euro 15.600 ovvero la medesima somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
o in subordine la minor somma che pagina 3 di 18 risulterà dovuta all'esito della valutazione del grado di non autosufficienza ai sensi dell'art. 10 delibera 27.9.2022; in ogni caso con l'aggiunta di un ulteriore importo,
che si indica in euro 3.000, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, anche da discriminazione;
- adottare, ai sensi dell'art. 28 co. 5 d.lgs. 150/2011, un piano di rimozione finalizzato ad evitare il reiterarsi della discriminazione che comprenda l'ordine alla CP_1
di Bolzano di modificare la delibera n.694/2022, eliminando il requisito in
[...]
contestazione.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
per parte convenuta:
Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis,
nel merito, per i motivi tutti sopra esposti, respingere tutte le domande del ricorrente, con la conseguenza che le domande avversarie sono tutte infondate;
in subordine, ridurre la pretesa futura del ricorrente sugli assegni di cura (di accertanda misura) riferiti ai nove mesi dall'ottobre 2024 al giugno 2025, considerando unicamente i nove mesi successivi alla data di presentazione della domanda del 24.09.2024;
in ogni caso, con vittoria alle spese, diritti, onorari, e il 15% per spese generali su diritti e onorari, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84% (23,80% 0,04 CP_3
). CP_4
pagina 4 di 18 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 7.3.2025 conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
ed esponeva al Tribunale di essere nato a [...] il [...] e di Controparte_1
aver ivi risieduto fino al 10.01.2020; di essere padre della minore nata Persona_1
l'8.9.2010, disabile in condizioni di non autosufficienza;
di essersi trasferito a Firenze dal
10.01.2020 per ragioni di cura della figlia;
di aver percepito fino al trasferimento l'assegno di cura per l'assistenza a (euro 1.800 mensili); di essersi nuovamente trasferito con la Per_1
famiglia a Bolzano in data 30.06.2024; di aver quindi presentato il 24.09.2024 domanda per l'ottenimento dell'assegno di cura;
di essersi però visto rigettare la domanda per il periodo
1.7.2024 – 30.06.2025. Tanto premesso, il ricorrente richiamata la legge provinciale 9/2007
e la delibera applicativa della Giunta 27.9.2022 n.694, chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale della legge nella parte in cui richiede quale presupposto per l'accesso all'assegno di cura “la residenza ininterrotta e la dimora stabile in provincia di
Bolzano da almeno cinque anni o alternativamente la residenza storica di quindici anni, di cui almeno uno antecedente la richiesta di riconoscimento dello stato di non autosufficienza”, siccome in contrasto con l'art.3 e 38 Cost., oppure di fornire una interpretazione costituzionalmente orientata della legge provinciale oppure di disapplicare la norma per contrasto con e le norme della Convenzione Onu;
e concludeva per la condanna della alla erogazione dell'assegno di cura da luglio 2024 a giugno 2025 CP_1
nella misura massima, ridotta a 1.300 euro mensili in considerazione della percezione dell'indennità di accompagnamento di 500 euro e per la condanna al risarcimento del danno da discriminazione. Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
pagina 5 di 18 Si costituiva in giudizio la , ribadendo la piena legittimità della legge provinciale CP_1
in quanto il vincolo di residenza sarebbe giustificato da ragioni di carattere finanziario e dall'altro dalla volontà di garantire la continuità dell'assistenza; contestando la sussistenza nel diritto dell'Unione di norme (regolamento o di direttiva) che escludano a priori l'ammissibilità di requisiti di residenza per l'accesso a prestazioni erogate dagli Stati membri;
evidenziando in ogni caso la necessità di valutare nuovamente il grado di disabilità della minore ai fini del riconoscimento del beneficio nella misura massima richiesta;
contestando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un risarcimento del danno ed in ogni caso la decorrenza da luglio 2024, potendo al più decorrere l'assegno di cura per il periodo successivo alla domanda (presentata il 24.9.2024) e fino al 30.06.2025.
Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 10.06.2025 esperiva un tentativo di conciliazione che non dava esito positivo: parte ricorrente non aderiva e la Provincia non si esprimeva;
accogliendo l'istanza di parte ricorrente invitava la Provincia a sottoporre la minore alla valutazione delle fasce di bisogno dei livelli di assistenza entro l'11.07.2025 e rinviava, impregiudicati i diritti di prima udienza al 29.07.2025.
Parte Provincia depositava adesione alla proposta conciliativa del Giudice e valutazione con riconoscimento del 4 livello assistenziale per un importo mensile di 1.800 euro.
All'udienza del 29.07.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del 31.10.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 15.09.2025.
Solo parte ricorrente depositava note conclusionali, dando atto della erogazione dell'assegno di cura con decorrenza 1.7.2025.
pagina 6 di 18 Su istanza congiunta delle parti, il Giudice in data 28.10.2025 sostituiva l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., assegnando termine fino al
30.10.2025 (in conformità alla richiesta).
Le parti depositavano note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale decideva come da dispositivo riportato in calce.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e troverà accoglimento per quanto di ragione.
Il ricorrente contesta il carattere discriminatorio del provvedimento con cui, in applicazione della legge provinciale 9/2007, la di Bolzano gli ha negato l'assegno Controparte_1
di cura previsto dalla medesima disposizione.
Il ricorrente lamenta che, nonostante la grave disabilità della figlia minore e la ricorrenza di tutti i presupposti previsti dalla legge, la domanda volta ad ottenere la provvidenza è stata negata per mancanza del “requisito della residenza” (maturato solo il primo luglio 2025).
Le fonti – normativa provinciale
La L.P. 12.10.2007 n. 9 ha previsto una serie di “interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti”, volti ad assicurare alcune prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali a persone non autosufficienti, al fine di consentire alle stesse “la conduzione di una vita dignitosa”.
All'art.1 comma 2 sono individuati i seguenti requisiti per l'accesso alle prestazioni:
- cittadinanza italiana o dell'Unione Europea o l'apolidia o il possesso da parte dei cittadini extra-UE del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art.9
d.lgs. 286/98
- la residenza ininterrotta e la dimora stabile in provincia di Bolzano da almeno cinque anni o alternativamente la residenza storica di quindici anni, di cui almeno uno immediatamente pagina 7 di 18 antecedente la richiesta di riconoscimento dello stato di non autosufficienza (d'ora in poi
“requisito della residenza”).
Ai sensi dell'art. 8 le prestazioni del fondo vengono erogate all'interessato o al suo rappresentante legale sotto forma di assegno di cura mensile, per un ammontare differenziato in base al livello di non autosufficienza, con indicazione di quattro livelli, in relazione ai quali vengono attribuiti i seguenti importi mensili: euro 510, 900, 1.350, 1.800.
Con delibera 27.9.2022 n 694 avente ad oggetto: “criteri per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza e per l'erogazione dell'assegno di cura” la Giunta Provinciale ha ulteriormente disciplinato l'erogazione della prestazione, confermando che l'accesso alla prestazione è riservato a coloro che hanno una diagnosi di disabilità con limitazione funzionale rilevante e permanente, attestate dal competente medico generale convenzionato per l'assistenza primaria con l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.
L'articolo 9 co.3 lett.b) della delibera conferma i requisiti di residenza nella provincia di cui all'art. 1, co. 2 della legge istitutiva.
Merito
Il ricorrente lamenta che la legge provinciale discrimina disabili privi del “requisito della residenza”, rispetto a disabili in possesso del “requisito della residenza”, ponendosi in contrasto con principi costituzionali e con il diritto dell'Unione, essendo il requisito della residenza irragionevole e non giustificato dal fine perseguito dalla legge provinciale.
L'assunto è fondato.
Il Tribunale ritiene di poter procedere alla disapplicazione della diposizione legislativa provinciale per contrasto con le fonti sovranazionali che tutelano la disabilità e ne proibiscono le relative discriminazioni (l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali pagina 8 di 18 dell'Unione europea e l'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e gli artt. art. 5, 18, 19 Convenzione ONU).
Ove ravvisi l'incompatibilità del diritto nazionale con il diritto dell'Unione dotato di efficacia diretta, il Giudice può non applicare la normativa interna, all'occorrenza previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (art. 267 TFUE), ovvero sollevare una questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost..
E' il giudice comune a decidere, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, se disapplicare la legge oppure sollevare una questione di legittimità costituzionale, ferma restando la possibilità di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ex art. 267
TFUE. Rinvio pregiudiziale che potrà essere proposto anche da parte della stessa Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale, allorché esistano dei dubbi sull'interpretazione del diritto dell'Unione. Infatti, la Corte di giustizia ha il compito di assicurare, con la sua interpretazione, l'uniforme applicazione del diritto dell'Unione, garantendo così l'eguaglianza degli Stati membri davanti a tale diritto (art. 2 TUE).
Nel caso di specie la disapplicazione appare strumento sufficiente per assicurare una risposta valida.
Ma si proceda con ordine.
Applicazione diretta del diritto dell'Unione
Di effetto diretto sono provviste tutte le disposizioni dell'Unione che siano chiare e precise e la cui applicazione non richieda l'emanazione di ulteriori atti dell'Unione o nazionali, di esecuzione o comunque integrativi. Neppure occorre che la norma sia formalmente destinata ai singoli, perché in capo ad essi ricadano diritti ed obblighi;
difatti, non di rado, sono provviste di effetto diretto norme indirizzate agli Stati membri, imponendo loro un obbligo di fare o di non fare, ma la cui osservanza si collega comunque ad un diritto del pagina 9 di 18 singolo. Più in particolare, di effetto diretto sono dotate numerose norme dei Trattati, chiare, precise e suscettibili di applicazione immediata, ma altresì i regolamenti che disciplinano direttamente una fattispecie, senza che sia necessario alcun provvedimento ulteriore (salvo eccezioni espressamente prefigurate); ed ancora le decisioni, sia quelle rivolte ai singoli, sia all'occorrenza quelle rivolte ad uno Stato membro. Anche le disposizioni di una direttiva sono provviste di effetto diretto quando hanno un contenuto precettivo sufficientemente chiaro e preciso, tale da non essere condizionato — se non formalmente ed a fini di certezza — all'emanazione di atti ulteriori.
Fonti sovranazionali (con efficacia diretta incompatibili con la normativa provinciale)
L'UE mira a combattere discriminazioni basate su sesso, razza o origine etnica, religione, disabilità, età e orientamento sessuale;
le norme UE mirano a rimuovere qualsiasi discriminazione, sia diretta che indiretta.
Nel quadro normativo dell'Unione europea in materia di disabilità va senza dubbio richiamato il duplice riferimento alle persone con disabilità contenuto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che, com'è noto, è stata proclamata a Nizza nel 2000 ed elevata a rango di diritto primario con il successivo Trattato di Lisbona. Tale catalogo, oltre a ribadire nell'ottica dei diritti fondamentali che è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata su un elenco non tassativo di fattori, tra cui la disabilità (art. 21 1.
È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità
pagina 10 di 18 europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi), prevede anche una disposizione espressiva di un approccio più dinamico ed emancipante secondo la quale “l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità” (art. 26).
Tanto premesso, deve peraltro rammentarsi che, ai sensi dell'art. 52 paragrafi 5 e 7 della medesima Carta e delle spiegazioni ad essa relative, l'art. 26 riconosce un principio e non un diritto. Pertanto, a differenza dell'art. 21, esso è invocabile dinanzi a un giudice nazionale ai fini di interpretazione e controllo della legittimità degli atti legislativi dell'Unione che danno specifica attuazione al principio dell'inserimento delle persone con disabilità nella comunità ma, ove non concretizzato da disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, esso non conferisce ai singoli un diritto soggettivo autonomamente azionabile.
L'art. 21 invece è direttamente invocabile per contrastare pratiche o politiche che apparentemente sono neutrali o non esplicite, ma che possono costituire comunque discriminazione indiretta, in contrasto con il principio di eguaglianza di trattamento e di accessibilità a tutti che la legge deve garantire.
Il divieto di discriminazione è dunque un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico dell'UE, come sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali.
Anche la Convenzione ONU a seguito della sua sottoscrizione e ratifica è divenuta parte integrante del diritto dell'Unione arricchendo e rafforzando gli strumenti di promozione e tutela a favore delle persone disabili. Ciò anche per effetto del rango di fonte intermedia che essa e le relative norme occupano nel sistema delle fonti europee. Infatti, ai pagina 11 di 18 sensi dell'art. 215 TFUE par. 2 “Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri”; pertanto le norme della Convenzione ONU sono dotate di una forza giuridica inferiore al diritto primario sovranazionale, ma superiore agli atti di diritto derivato dell'UE.
Nell'ottica di una efficace tutela dei diritti fondamentali delle persone con disabilità nell'ordinamento dell'Unione europea non può negarsi efficacia diretta alle norme della
Convenzione Onu, ove contenenti precetti chiari. Se è indubbio che le norme della
Convenzione ONU abbiano carattere programmatico, è altresì innegabile che alcune di esse abbiano anche un indiscutibile carattere precettivo e che la Corte Costituzionale ha riconosciuto alla Convenzione ONU il carattere di parametro interposto di costituzionalità ai sensi dell'art.117 primo comma Cost. (347 e 349/2007).
L'efficacia diretta non può certo essere valutata in relazione ad un trattato internazionale nel suo complesso, dovendo piuttosto essere accertata con riferimento alle singole norme dello stesso rilevanti nel caso concreto.
Con riferimento al caso in esame, si osserva che all'interno della Convenzione ONU sono presenti disposizioni normative che riconoscono alcuni diritti delle persone con disabilità mediante precetti chiari, precisi ed incondizionati e che, dunque, non risultano sostanzialmente subordinate, quanto ad esecuzione o effetti, all'intervento di atti ulteriori e che possono quindi esser invocate da parte dei giudici nazionali (d'ufficio o su richiesta delle parti del procedimento principale) per poter costituire parametro (interposto) di validità delle norme nazionali. Si pensi in primis all'art. 5 che impone di “vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento. Al fine di promuovere l'uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati
pagina 12 di 18 Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli); all'art. 19 (vita autonoma ed inclusione nella comunità) ove si prevede che gli Stati debbano assicurare che: “le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa
l'assistenza personale necessaria per permettere loro di vivere all'interno della comunità e di inserirsi al suo interno e impedire che esse siano isolate o vittime di segregazione” ed all'art. 18 (libertà di movimento e cittadinanza) ove si legge che: “gli Stati parti riconoscono alle persone con disabilità su base di uguaglianza con gli altri il diritto alla libertà di movimento alla libertà di scelta della propria residenza…”.
Giudizio di incompatibilità tra la norma provinciale e le norme sovranazionali citate
Tanto premesso, venendo al caso in esame, è di palmare evidenza che l'esclusione del ricorrente dall'assegno di cura per mancato possesso del “requisito della residenza” assume i contorni di una discriminazione indiretta ai danni di quest'ultimo, in ragione del trattamento ingiustificatamente deteriore che questi subisce rispetto a quello delle altre famiglie con minori disabili che posseggono il requisito della residenza.
Per discriminazione — secondo la giurisprudenza convenzionale — si intende il fatto di trattare in maniera diversa, senza giustificazione oggettiva e ragionevole, persone che si trovano, in un determinato campo, in situazioni comparabili.
Occorre cioè accertare che alcune persone poste in situazioni analoghe o comparabili, in un determinato campo, godono di un trattamento preferenziale e che tale disparità è discriminatoria.
Un trattamento diverso è dunque discriminatorio quando “manchi di una giustificazione oggettiva e ragionevole”, “quando non persegua un fine legittimo” ovvero qualora,
pagina 13 di 18 comunque, non sussista “un rapporto di ragionevole proporzionalità tra i mezzi impiegati ed il fine perseguito”.
Nel caso di specie il trattamento differenziato dei disabili a seconda che siano in possesso o meno del “requisito della residenza” è assolutamente privo di giustificazione ragionevole: se la ratio dell'assegno di cura è quello di alleviare un bisogno primario della persona, manca qualsiasi correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni primari dell'essere umano, insediatosi nel territorio regionale, e la protrazione del tempo di tale insediamento (sia per 5 anni, che per 15 + 1 anno).
Tanto premesso, deve concludersi nel senso che l'art. 1 comma 2 della Legge Provinciale
9/2007 nella parte in cui prevede per l'accesso alla prestazione dell'assegno di cura per le persone disabili non autosufficienti il requisito della residenza ininterrotta e della dimora stabile quinquennale o in alternativa della residenza storica di 15 anni e di un anno nel periodo antecedente la domanda si pone in contrasto con il divieto di discriminazione di cui all'art. 21 CDFUE e di cui all'art. 5 della Convenzione ONU, oltre che con il diritto dei disabili alla libertà di movimento e di scelta della propria residenza di cui all'art.18 della
Convenzione ONU, che sarebbe ovviamente leso, qualora per godere di determinate prestazioni la persona disabile fosse obbligata a risiedere per lungo tempo nel medesimo luogo.
Conseguenze
Parte ricorrente chiede il riconoscimento dell'assegno di cura da luglio 2024 a giugno 2025 (da luglio 2025 lo percepisce).
Disapplicata la legge provinciale in parte qua, la domanda può trovare accoglimento, ma solo dal momento della presentazione della domanda (ottobre 2024) a tutto giugno 2025
(come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente a verbale di udienza del 10.06.2025).
pagina 14 di 18 Stante la valutazione operata dalla Provincia a luglio 2025, si ritiene che ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di cura nella misura massima sin da ottobre
2024: euro 1.300,00 mensili (euro 1.800 – 500,00 percepiti per assegno di accompagnamento).
Parte ricorrente chiede altresì la condanna della al risarcimento di una CP_1
somma a titolo di danno da discriminazione.
Anche tale domanda troverà accoglimento.
L'art. 28 comma 5 D.lgs. 150/2011 prevede che “con la sentenza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l'ente collettivo ricorrente”.
La giurisprudenza (Cass. S.U. n. 20819/2021, Cass.3488/2025) ha osservato che il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere effettivo, proporzionato e dissuasivo;
e che il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa (per tutte: Cass., SS.UU. n. 26972 del 2008)” ed infine ha ritenuto che “l'atto discriminatorio è lesivo della dignità umana ed è intrinsecamente umiliante per il destinatario e ciò sorregge adeguatamente l'esercizio del potere discrezionale di valutazione equitativa”.
pagina 15 di 18 Tanto premesso, in considerazione della grave disabilità che ha colpito la minore;
dell'irragionevolezza del diniego;
del carattere dissuasivo che deve avere il risarcimento, si ritiene in via equitativa di determinarlo in euro 3.000,00.-.
Quanto, infine, alla richiesta di ordinare alla Provincia “un piano di rimozione delle discriminazioni accertate”, sempre ai sensi dell'ar. 28 cit (“Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate”) si ritiene che la discriminazione accertata cessi con la condanna al riconoscimento del beneficio ed al risarcimento del danno non patrimoniale e non necessiti di un piano di rimozione. Si osserva peraltro che si ritiene precluso al Tribunale di imporre alla la modifica CP_1
della delibera della Giunta, in quanto ripropone il contenuto della legge provinciale.
Spese
Le spese liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (indeterminato) - salvo che per la fase istruttoria, che sarà liquidata in base ai valori minimi considerato che non sono state assunte prove orali -, vengono poste per intero a carico di parte convenuta, con distrazione a favore dei legali di parte ricorrente antistatari.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 137-2025 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 7.3.2025 da contro di Bolzano, così Parte_1 Controparte_1
provvede:
ogni diversa domanda, eccezione e istanza reietta disapplica
pagina 16 di 18 l'articolo 1 comma 2 della Legge Provinciale n.9/2007 nella parte in cui prevede, per l'accesso alla prestazione dell'assegno di cura per le persone disabili non autosufficenti, il requisito della residenza ininterrotta e della dimora stabile quinquennale o in alternativa della residenza storica di 15 anni e di un anno nel periodo antecedente la domanda per contrasto con l'art. 21 CDFUE e con gli artt. 5 e 18 della Convenzione ONU,
accerta e dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Controparte_1
consistente nell'aver negato al ricorrente il diritto all'assegno di cura di cui alla predetta legge provinciale per il periodo ottobre 2024 a tutto giugno 2025; e conseguentemente, al fine di rimuovere la discriminazione accerta e dichiara il diritto del signor all'erogazione dell'assegno di cura di cui alla L.P. Parte_1
n.7/2009 con decorrenza dall'ottobre 2024 in relazione alla condizione di persona disabile della figlia;
condanna la a pagare al ricorrente l'assegno di cura ex L.P. 9/07 per Controparte_1
il periodo ottobre 2024 – giugno 2025 in ragione di 11.700,00 euro;
condanna la al risarcimento del danno non patrimoniale da discriminazione nella misura di CP_1
euro 3.000,00;
pagina 17 di 18 condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte Controparte_1
ricorrente che liquida in euro 8.317,00.- per compenso, oltre 15% spese generali, iva e cpa,
con distrazione a favore dei legali di parte ricorrente antistatari.
Così deciso, 31.10.2025
Il Giudice del Lavoro
LI SI
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, LI SI, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 137-2025 R.G.L., promossa da:
(c.f. , nato il [...] a [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso per procura in calce al ricorso dall'avvocatessa Chiara Bongiorno
( pec del foro di Bolzano e dall'avvocato C.F._2 Email_1
AL RI ( pec del C.F._3 Email_2
foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso la prima in Bolzano, alla Via Carducci
13
ricorrente
contro
pagina 1 di 18 (p.i. ) in persona del suo Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, (c.f. , rappresentata e difesa nel Controparte_2 C.F._4
presente procedimento giusta delega conferita, da considerarsi apposta in calce alla comparsa si costituzione, dagli avvocati Laura Fadanelli (c.f. – C.F._5
E PEC: ), Alexandra Roilo (c.f. – PEC: Email_3 C.F._6
E
), (c.f. - PEC: Email_5 Testimone_1 C.F._7
E
), e KA NC (c.f. – PEC: Email_6 C.F._8
E
) tutti del foro di Bolzano, con indirizzo email Email_7
elettivamente domiciliata presso la propria Avvocatura in Email_8
Bolzano, Piazza Silvius Magnago 1, la quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero Fax 0471-412099 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): t;
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convenuto
In punto: diniego di accesso all'assegno di cura ex L.P. 9/2007; discriminazione in ragione della disabilità.
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 31.10.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Voglia il Tribunale,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Preliminarmente, per quanto ritenuto necessario,
pagina 2 di 18 dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità
dell'articolo 1 comma 2 della Legge Provinciale n.9/2007 nella parte in cui prevede, per l'accesso alla prestazione dell'assegno di cura per le persone disabili non autosufficienti, il requisito della residenza ininterrotta e della dimora stabile quinquennale o in alternativa della residenza storica di 15 anni e di un anno nel periodo antecedente la domanda.
E all'esito del giudizio di costituzionalità
a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla consistente nell'aver negato al ricorrente il diritto Controparte_1
all'assegno di cura di cui alla predetta legge provinciale per il periodo successivo alla acquisizione della residenza nella Provincia e pertanto per il periodo successivo al giugno 2025;
e conseguentemente, al fine di rimuovere la discriminazione e comunque di dare attuazione al diritto b) accertare e dichiarare il diritto del signor all'erogazione Parte_1
dell'assegno di cura di cui alla L.P. n.7/2009 con decorrenza dal giugno 2024 in relazione alla condizione di persona disabile della figlia;
c) condannare la a pagare al ricorrente l'assegno di Controparte_1
cura ex L.P. 9/07 per il periodo luglio 2024 – giugno 2025 (con riserva per il periodo successivo) e pertanto la somma di euro 15.600 ovvero la medesima somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
o in subordine la minor somma che pagina 3 di 18 risulterà dovuta all'esito della valutazione del grado di non autosufficienza ai sensi dell'art. 10 delibera 27.9.2022; in ogni caso con l'aggiunta di un ulteriore importo,
che si indica in euro 3.000, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, anche da discriminazione;
- adottare, ai sensi dell'art. 28 co. 5 d.lgs. 150/2011, un piano di rimozione finalizzato ad evitare il reiterarsi della discriminazione che comprenda l'ordine alla CP_1
di Bolzano di modificare la delibera n.694/2022, eliminando il requisito in
[...]
contestazione.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
per parte convenuta:
Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis,
nel merito, per i motivi tutti sopra esposti, respingere tutte le domande del ricorrente, con la conseguenza che le domande avversarie sono tutte infondate;
in subordine, ridurre la pretesa futura del ricorrente sugli assegni di cura (di accertanda misura) riferiti ai nove mesi dall'ottobre 2024 al giugno 2025, considerando unicamente i nove mesi successivi alla data di presentazione della domanda del 24.09.2024;
in ogni caso, con vittoria alle spese, diritti, onorari, e il 15% per spese generali su diritti e onorari, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84% (23,80% 0,04 CP_3
). CP_4
pagina 4 di 18 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 7.3.2025 conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
ed esponeva al Tribunale di essere nato a [...] il [...] e di Controparte_1
aver ivi risieduto fino al 10.01.2020; di essere padre della minore nata Persona_1
l'8.9.2010, disabile in condizioni di non autosufficienza;
di essersi trasferito a Firenze dal
10.01.2020 per ragioni di cura della figlia;
di aver percepito fino al trasferimento l'assegno di cura per l'assistenza a (euro 1.800 mensili); di essersi nuovamente trasferito con la Per_1
famiglia a Bolzano in data 30.06.2024; di aver quindi presentato il 24.09.2024 domanda per l'ottenimento dell'assegno di cura;
di essersi però visto rigettare la domanda per il periodo
1.7.2024 – 30.06.2025. Tanto premesso, il ricorrente richiamata la legge provinciale 9/2007
e la delibera applicativa della Giunta 27.9.2022 n.694, chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale della legge nella parte in cui richiede quale presupposto per l'accesso all'assegno di cura “la residenza ininterrotta e la dimora stabile in provincia di
Bolzano da almeno cinque anni o alternativamente la residenza storica di quindici anni, di cui almeno uno antecedente la richiesta di riconoscimento dello stato di non autosufficienza”, siccome in contrasto con l'art.3 e 38 Cost., oppure di fornire una interpretazione costituzionalmente orientata della legge provinciale oppure di disapplicare la norma per contrasto con e le norme della Convenzione Onu;
e concludeva per la condanna della alla erogazione dell'assegno di cura da luglio 2024 a giugno 2025 CP_1
nella misura massima, ridotta a 1.300 euro mensili in considerazione della percezione dell'indennità di accompagnamento di 500 euro e per la condanna al risarcimento del danno da discriminazione. Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
pagina 5 di 18 Si costituiva in giudizio la , ribadendo la piena legittimità della legge provinciale CP_1
in quanto il vincolo di residenza sarebbe giustificato da ragioni di carattere finanziario e dall'altro dalla volontà di garantire la continuità dell'assistenza; contestando la sussistenza nel diritto dell'Unione di norme (regolamento o di direttiva) che escludano a priori l'ammissibilità di requisiti di residenza per l'accesso a prestazioni erogate dagli Stati membri;
evidenziando in ogni caso la necessità di valutare nuovamente il grado di disabilità della minore ai fini del riconoscimento del beneficio nella misura massima richiesta;
contestando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un risarcimento del danno ed in ogni caso la decorrenza da luglio 2024, potendo al più decorrere l'assegno di cura per il periodo successivo alla domanda (presentata il 24.9.2024) e fino al 30.06.2025.
Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 10.06.2025 esperiva un tentativo di conciliazione che non dava esito positivo: parte ricorrente non aderiva e la Provincia non si esprimeva;
accogliendo l'istanza di parte ricorrente invitava la Provincia a sottoporre la minore alla valutazione delle fasce di bisogno dei livelli di assistenza entro l'11.07.2025 e rinviava, impregiudicati i diritti di prima udienza al 29.07.2025.
Parte Provincia depositava adesione alla proposta conciliativa del Giudice e valutazione con riconoscimento del 4 livello assistenziale per un importo mensile di 1.800 euro.
All'udienza del 29.07.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del 31.10.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 15.09.2025.
Solo parte ricorrente depositava note conclusionali, dando atto della erogazione dell'assegno di cura con decorrenza 1.7.2025.
pagina 6 di 18 Su istanza congiunta delle parti, il Giudice in data 28.10.2025 sostituiva l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., assegnando termine fino al
30.10.2025 (in conformità alla richiesta).
Le parti depositavano note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale decideva come da dispositivo riportato in calce.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e troverà accoglimento per quanto di ragione.
Il ricorrente contesta il carattere discriminatorio del provvedimento con cui, in applicazione della legge provinciale 9/2007, la di Bolzano gli ha negato l'assegno Controparte_1
di cura previsto dalla medesima disposizione.
Il ricorrente lamenta che, nonostante la grave disabilità della figlia minore e la ricorrenza di tutti i presupposti previsti dalla legge, la domanda volta ad ottenere la provvidenza è stata negata per mancanza del “requisito della residenza” (maturato solo il primo luglio 2025).
Le fonti – normativa provinciale
La L.P. 12.10.2007 n. 9 ha previsto una serie di “interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti”, volti ad assicurare alcune prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali a persone non autosufficienti, al fine di consentire alle stesse “la conduzione di una vita dignitosa”.
All'art.1 comma 2 sono individuati i seguenti requisiti per l'accesso alle prestazioni:
- cittadinanza italiana o dell'Unione Europea o l'apolidia o il possesso da parte dei cittadini extra-UE del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art.9
d.lgs. 286/98
- la residenza ininterrotta e la dimora stabile in provincia di Bolzano da almeno cinque anni o alternativamente la residenza storica di quindici anni, di cui almeno uno immediatamente pagina 7 di 18 antecedente la richiesta di riconoscimento dello stato di non autosufficienza (d'ora in poi
“requisito della residenza”).
Ai sensi dell'art. 8 le prestazioni del fondo vengono erogate all'interessato o al suo rappresentante legale sotto forma di assegno di cura mensile, per un ammontare differenziato in base al livello di non autosufficienza, con indicazione di quattro livelli, in relazione ai quali vengono attribuiti i seguenti importi mensili: euro 510, 900, 1.350, 1.800.
Con delibera 27.9.2022 n 694 avente ad oggetto: “criteri per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza e per l'erogazione dell'assegno di cura” la Giunta Provinciale ha ulteriormente disciplinato l'erogazione della prestazione, confermando che l'accesso alla prestazione è riservato a coloro che hanno una diagnosi di disabilità con limitazione funzionale rilevante e permanente, attestate dal competente medico generale convenzionato per l'assistenza primaria con l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.
L'articolo 9 co.3 lett.b) della delibera conferma i requisiti di residenza nella provincia di cui all'art. 1, co. 2 della legge istitutiva.
Merito
Il ricorrente lamenta che la legge provinciale discrimina disabili privi del “requisito della residenza”, rispetto a disabili in possesso del “requisito della residenza”, ponendosi in contrasto con principi costituzionali e con il diritto dell'Unione, essendo il requisito della residenza irragionevole e non giustificato dal fine perseguito dalla legge provinciale.
L'assunto è fondato.
Il Tribunale ritiene di poter procedere alla disapplicazione della diposizione legislativa provinciale per contrasto con le fonti sovranazionali che tutelano la disabilità e ne proibiscono le relative discriminazioni (l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali pagina 8 di 18 dell'Unione europea e l'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e gli artt. art. 5, 18, 19 Convenzione ONU).
Ove ravvisi l'incompatibilità del diritto nazionale con il diritto dell'Unione dotato di efficacia diretta, il Giudice può non applicare la normativa interna, all'occorrenza previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (art. 267 TFUE), ovvero sollevare una questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost..
E' il giudice comune a decidere, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, se disapplicare la legge oppure sollevare una questione di legittimità costituzionale, ferma restando la possibilità di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ex art. 267
TFUE. Rinvio pregiudiziale che potrà essere proposto anche da parte della stessa Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale, allorché esistano dei dubbi sull'interpretazione del diritto dell'Unione. Infatti, la Corte di giustizia ha il compito di assicurare, con la sua interpretazione, l'uniforme applicazione del diritto dell'Unione, garantendo così l'eguaglianza degli Stati membri davanti a tale diritto (art. 2 TUE).
Nel caso di specie la disapplicazione appare strumento sufficiente per assicurare una risposta valida.
Ma si proceda con ordine.
Applicazione diretta del diritto dell'Unione
Di effetto diretto sono provviste tutte le disposizioni dell'Unione che siano chiare e precise e la cui applicazione non richieda l'emanazione di ulteriori atti dell'Unione o nazionali, di esecuzione o comunque integrativi. Neppure occorre che la norma sia formalmente destinata ai singoli, perché in capo ad essi ricadano diritti ed obblighi;
difatti, non di rado, sono provviste di effetto diretto norme indirizzate agli Stati membri, imponendo loro un obbligo di fare o di non fare, ma la cui osservanza si collega comunque ad un diritto del pagina 9 di 18 singolo. Più in particolare, di effetto diretto sono dotate numerose norme dei Trattati, chiare, precise e suscettibili di applicazione immediata, ma altresì i regolamenti che disciplinano direttamente una fattispecie, senza che sia necessario alcun provvedimento ulteriore (salvo eccezioni espressamente prefigurate); ed ancora le decisioni, sia quelle rivolte ai singoli, sia all'occorrenza quelle rivolte ad uno Stato membro. Anche le disposizioni di una direttiva sono provviste di effetto diretto quando hanno un contenuto precettivo sufficientemente chiaro e preciso, tale da non essere condizionato — se non formalmente ed a fini di certezza — all'emanazione di atti ulteriori.
Fonti sovranazionali (con efficacia diretta incompatibili con la normativa provinciale)
L'UE mira a combattere discriminazioni basate su sesso, razza o origine etnica, religione, disabilità, età e orientamento sessuale;
le norme UE mirano a rimuovere qualsiasi discriminazione, sia diretta che indiretta.
Nel quadro normativo dell'Unione europea in materia di disabilità va senza dubbio richiamato il duplice riferimento alle persone con disabilità contenuto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che, com'è noto, è stata proclamata a Nizza nel 2000 ed elevata a rango di diritto primario con il successivo Trattato di Lisbona. Tale catalogo, oltre a ribadire nell'ottica dei diritti fondamentali che è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata su un elenco non tassativo di fattori, tra cui la disabilità (art. 21 1.
È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità
pagina 10 di 18 europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi), prevede anche una disposizione espressiva di un approccio più dinamico ed emancipante secondo la quale “l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità” (art. 26).
Tanto premesso, deve peraltro rammentarsi che, ai sensi dell'art. 52 paragrafi 5 e 7 della medesima Carta e delle spiegazioni ad essa relative, l'art. 26 riconosce un principio e non un diritto. Pertanto, a differenza dell'art. 21, esso è invocabile dinanzi a un giudice nazionale ai fini di interpretazione e controllo della legittimità degli atti legislativi dell'Unione che danno specifica attuazione al principio dell'inserimento delle persone con disabilità nella comunità ma, ove non concretizzato da disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, esso non conferisce ai singoli un diritto soggettivo autonomamente azionabile.
L'art. 21 invece è direttamente invocabile per contrastare pratiche o politiche che apparentemente sono neutrali o non esplicite, ma che possono costituire comunque discriminazione indiretta, in contrasto con il principio di eguaglianza di trattamento e di accessibilità a tutti che la legge deve garantire.
Il divieto di discriminazione è dunque un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico dell'UE, come sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali.
Anche la Convenzione ONU a seguito della sua sottoscrizione e ratifica è divenuta parte integrante del diritto dell'Unione arricchendo e rafforzando gli strumenti di promozione e tutela a favore delle persone disabili. Ciò anche per effetto del rango di fonte intermedia che essa e le relative norme occupano nel sistema delle fonti europee. Infatti, ai pagina 11 di 18 sensi dell'art. 215 TFUE par. 2 “Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri”; pertanto le norme della Convenzione ONU sono dotate di una forza giuridica inferiore al diritto primario sovranazionale, ma superiore agli atti di diritto derivato dell'UE.
Nell'ottica di una efficace tutela dei diritti fondamentali delle persone con disabilità nell'ordinamento dell'Unione europea non può negarsi efficacia diretta alle norme della
Convenzione Onu, ove contenenti precetti chiari. Se è indubbio che le norme della
Convenzione ONU abbiano carattere programmatico, è altresì innegabile che alcune di esse abbiano anche un indiscutibile carattere precettivo e che la Corte Costituzionale ha riconosciuto alla Convenzione ONU il carattere di parametro interposto di costituzionalità ai sensi dell'art.117 primo comma Cost. (347 e 349/2007).
L'efficacia diretta non può certo essere valutata in relazione ad un trattato internazionale nel suo complesso, dovendo piuttosto essere accertata con riferimento alle singole norme dello stesso rilevanti nel caso concreto.
Con riferimento al caso in esame, si osserva che all'interno della Convenzione ONU sono presenti disposizioni normative che riconoscono alcuni diritti delle persone con disabilità mediante precetti chiari, precisi ed incondizionati e che, dunque, non risultano sostanzialmente subordinate, quanto ad esecuzione o effetti, all'intervento di atti ulteriori e che possono quindi esser invocate da parte dei giudici nazionali (d'ufficio o su richiesta delle parti del procedimento principale) per poter costituire parametro (interposto) di validità delle norme nazionali. Si pensi in primis all'art. 5 che impone di “vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento. Al fine di promuovere l'uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati
pagina 12 di 18 Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli); all'art. 19 (vita autonoma ed inclusione nella comunità) ove si prevede che gli Stati debbano assicurare che: “le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa
l'assistenza personale necessaria per permettere loro di vivere all'interno della comunità e di inserirsi al suo interno e impedire che esse siano isolate o vittime di segregazione” ed all'art. 18 (libertà di movimento e cittadinanza) ove si legge che: “gli Stati parti riconoscono alle persone con disabilità su base di uguaglianza con gli altri il diritto alla libertà di movimento alla libertà di scelta della propria residenza…”.
Giudizio di incompatibilità tra la norma provinciale e le norme sovranazionali citate
Tanto premesso, venendo al caso in esame, è di palmare evidenza che l'esclusione del ricorrente dall'assegno di cura per mancato possesso del “requisito della residenza” assume i contorni di una discriminazione indiretta ai danni di quest'ultimo, in ragione del trattamento ingiustificatamente deteriore che questi subisce rispetto a quello delle altre famiglie con minori disabili che posseggono il requisito della residenza.
Per discriminazione — secondo la giurisprudenza convenzionale — si intende il fatto di trattare in maniera diversa, senza giustificazione oggettiva e ragionevole, persone che si trovano, in un determinato campo, in situazioni comparabili.
Occorre cioè accertare che alcune persone poste in situazioni analoghe o comparabili, in un determinato campo, godono di un trattamento preferenziale e che tale disparità è discriminatoria.
Un trattamento diverso è dunque discriminatorio quando “manchi di una giustificazione oggettiva e ragionevole”, “quando non persegua un fine legittimo” ovvero qualora,
pagina 13 di 18 comunque, non sussista “un rapporto di ragionevole proporzionalità tra i mezzi impiegati ed il fine perseguito”.
Nel caso di specie il trattamento differenziato dei disabili a seconda che siano in possesso o meno del “requisito della residenza” è assolutamente privo di giustificazione ragionevole: se la ratio dell'assegno di cura è quello di alleviare un bisogno primario della persona, manca qualsiasi correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni primari dell'essere umano, insediatosi nel territorio regionale, e la protrazione del tempo di tale insediamento (sia per 5 anni, che per 15 + 1 anno).
Tanto premesso, deve concludersi nel senso che l'art. 1 comma 2 della Legge Provinciale
9/2007 nella parte in cui prevede per l'accesso alla prestazione dell'assegno di cura per le persone disabili non autosufficienti il requisito della residenza ininterrotta e della dimora stabile quinquennale o in alternativa della residenza storica di 15 anni e di un anno nel periodo antecedente la domanda si pone in contrasto con il divieto di discriminazione di cui all'art. 21 CDFUE e di cui all'art. 5 della Convenzione ONU, oltre che con il diritto dei disabili alla libertà di movimento e di scelta della propria residenza di cui all'art.18 della
Convenzione ONU, che sarebbe ovviamente leso, qualora per godere di determinate prestazioni la persona disabile fosse obbligata a risiedere per lungo tempo nel medesimo luogo.
Conseguenze
Parte ricorrente chiede il riconoscimento dell'assegno di cura da luglio 2024 a giugno 2025 (da luglio 2025 lo percepisce).
Disapplicata la legge provinciale in parte qua, la domanda può trovare accoglimento, ma solo dal momento della presentazione della domanda (ottobre 2024) a tutto giugno 2025
(come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente a verbale di udienza del 10.06.2025).
pagina 14 di 18 Stante la valutazione operata dalla Provincia a luglio 2025, si ritiene che ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di cura nella misura massima sin da ottobre
2024: euro 1.300,00 mensili (euro 1.800 – 500,00 percepiti per assegno di accompagnamento).
Parte ricorrente chiede altresì la condanna della al risarcimento di una CP_1
somma a titolo di danno da discriminazione.
Anche tale domanda troverà accoglimento.
L'art. 28 comma 5 D.lgs. 150/2011 prevede che “con la sentenza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l'ente collettivo ricorrente”.
La giurisprudenza (Cass. S.U. n. 20819/2021, Cass.3488/2025) ha osservato che il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere effettivo, proporzionato e dissuasivo;
e che il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa (per tutte: Cass., SS.UU. n. 26972 del 2008)” ed infine ha ritenuto che “l'atto discriminatorio è lesivo della dignità umana ed è intrinsecamente umiliante per il destinatario e ciò sorregge adeguatamente l'esercizio del potere discrezionale di valutazione equitativa”.
pagina 15 di 18 Tanto premesso, in considerazione della grave disabilità che ha colpito la minore;
dell'irragionevolezza del diniego;
del carattere dissuasivo che deve avere il risarcimento, si ritiene in via equitativa di determinarlo in euro 3.000,00.-.
Quanto, infine, alla richiesta di ordinare alla Provincia “un piano di rimozione delle discriminazioni accertate”, sempre ai sensi dell'ar. 28 cit (“Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate”) si ritiene che la discriminazione accertata cessi con la condanna al riconoscimento del beneficio ed al risarcimento del danno non patrimoniale e non necessiti di un piano di rimozione. Si osserva peraltro che si ritiene precluso al Tribunale di imporre alla la modifica CP_1
della delibera della Giunta, in quanto ripropone il contenuto della legge provinciale.
Spese
Le spese liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (indeterminato) - salvo che per la fase istruttoria, che sarà liquidata in base ai valori minimi considerato che non sono state assunte prove orali -, vengono poste per intero a carico di parte convenuta, con distrazione a favore dei legali di parte ricorrente antistatari.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 137-2025 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 7.3.2025 da contro di Bolzano, così Parte_1 Controparte_1
provvede:
ogni diversa domanda, eccezione e istanza reietta disapplica
pagina 16 di 18 l'articolo 1 comma 2 della Legge Provinciale n.9/2007 nella parte in cui prevede, per l'accesso alla prestazione dell'assegno di cura per le persone disabili non autosufficenti, il requisito della residenza ininterrotta e della dimora stabile quinquennale o in alternativa della residenza storica di 15 anni e di un anno nel periodo antecedente la domanda per contrasto con l'art. 21 CDFUE e con gli artt. 5 e 18 della Convenzione ONU,
accerta e dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Controparte_1
consistente nell'aver negato al ricorrente il diritto all'assegno di cura di cui alla predetta legge provinciale per il periodo ottobre 2024 a tutto giugno 2025; e conseguentemente, al fine di rimuovere la discriminazione accerta e dichiara il diritto del signor all'erogazione dell'assegno di cura di cui alla L.P. Parte_1
n.7/2009 con decorrenza dall'ottobre 2024 in relazione alla condizione di persona disabile della figlia;
condanna la a pagare al ricorrente l'assegno di cura ex L.P. 9/07 per Controparte_1
il periodo ottobre 2024 – giugno 2025 in ragione di 11.700,00 euro;
condanna la al risarcimento del danno non patrimoniale da discriminazione nella misura di CP_1
euro 3.000,00;
pagina 17 di 18 condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte Controparte_1
ricorrente che liquida in euro 8.317,00.- per compenso, oltre 15% spese generali, iva e cpa,
con distrazione a favore dei legali di parte ricorrente antistatari.
Così deciso, 31.10.2025
Il Giudice del Lavoro
LI SI
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