Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/02/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1190/2022 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott. Maria Rosaria Barbato GIUDICE rel.
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1190 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla Piazza C.F._1
Spartaco n. 7, presso lo studio dell'Avv. Anna Lambiase, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] – C.F. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Piano di Sorrento al Corso Italia n. 238, presso lo studio dell'Avv. Danilo D'Alessio, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI I procuratori delle parti si sono riportati ai propri atti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo ciascuno l'accoglimento della propria domanda.
1
2
Confermare l'obbligo della sig.ra di versare, solo al fine di contribuire CP_1 parzialmente al mantenimento del figlio non economicamente indipendente, la somma di € 200,00 o la diversa somma che l'Ill.mo Presidente riterrà di giustizia;
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta: - assegnare la casa coniugale alla comparente;
- disporre a carico di CP_1 entrambi i coniugi ed in misura eguale l'obbligo di mantenimento del figlio , e Per_1 secondo le di lui volontà di abitare nella casa coniugale della madre ovvero in quella paterna ove tutt'oggi vive;
Il P.M., in data 20.05.2024 chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, con conferma delle statuizioni rese all'esito dell'udienza presidenziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.03.2022, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la separazione con addebito alla moglie. Precisava di aver contratto matrimonio concordatario con in data 04.07.2002 in Meta e che dal CP_1 rapporto con la resistente era nato un figlio, , in data 25.06.2003. Per_1
A sostegno della domanda deduceva che l'unione coniugale era naufragata a causa dei comportamenti della che, a suo dire, tra gli anni 2017 e 2018 assumeva nei CP_1 suoi confronti un atteggiamento violento, sia attraverso esternazioni verbali che con ripetute aggressioni fisiche;
che la moglie, nonostante lavorasse come insegnante, non contribuiva economicamente ai bisogni familiari;
che, in data 31.12.2021, era stato costretto, a tutela della propria incolumità, ad allontanarsi dalla casa coniugale e in tale occasione il figlio decideva autonomamente di seguirlo presso la casa dei nonni. Per_1
Il chiedeva, dunque, disporsi l'assegnazione a lui della casa coniugale Parte_1
(al momento occupata dalla resistente) quale genitore convivente con il figlio , Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, che aveva espresso la volontà di rientrare con il padre nella casa coniugale, nonché di porre l'obbligo in capo alla CP_1 di versargli la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
All'udienza presidenziale del 14.09.2022, il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione e della assenza della resistente, dava i provvedimenti provvisori, assegnando al la casa coniugale, per abitarvi unitamente al figlio , Parte_1 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e ponendo a carico della CP_1
l'obbligo di corrispondere al padre l'assegno mensile di euro 200,00 a titolo di contributo
2 al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, oltre al 50 % delle spese straordinarie, rinviando all'udienza del
05.12.2022 per il prosieguo della causa.
Si costituiva , con comparsa depositata in data 04.11.2022, la quale CP_1 preliminarmente eccepiva la nullità e/o inefficacia della notifica del ricorso con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza presidenziale del 23.03.2022, con conseguente inammissibilità del ricorso e/o nullità del decreto presidenziale del
14.09.2022 di adozione dei provvedimenti urgenti. La resistente deduceva, infatti, di aver subito una grave violazione del proprio diritto di difesa, non essendo stata messa a conoscenza del ricorso di separazione giudiziale con pedissequo decreto di comparizione per l'udienza del 14.09.2022 che, come riportato in ricorso, non era mai stato ritualmente notificato;
che l'impossibilità di costituirsi tempestivamente in giudizio aveva determinato l'adozione da parte del Presidente del Tribunale di provvedimenti urgenti che di fatto danneggiavano la sua posizione, non essendo stata messa in condizione di poter contestare le argomentazioni riportate in ricorso dal . Parte_1
Tutto ciò premesso, nel merito la aderiva alla richiesta di pronuncia della CP_1 separazione giudiziale dal marito, chiedendo di rigettare la richiesta di addebito della separazione avanzata dal ricorrente. La resistente contestava integralmente quanto esposto dal soprattutto riguardo i comportamenti tenuti dalla stessa in Parte_1 costanza di matrimonio per come allegati in ricorso. La , difatti, deduceva di CP_1 essersi sempre dedicata alla cura della propria famiglia, nonché all'educazione del figlio e di non aver mai assunto comportamenti violenti, ponendo in essere delle Per_1 aggressioni sia verbali che fisiche in danno del Al contrario, la resistente Parte_1 asseriva che, in realtà, il non aveva posto in essere tentativi diretti a Parte_1 preservare l'unione matrimoniale, provvedendo invece a denigrare la resistente con esternazioni offensive. Infine, eccepiva che falsa e priva di rilievo era l'affermazione del ricorrente secondo cui la non avrebbe mai contribuito alle spese familiari. CP_1
La chiedeva, dunque, di assegnarle la casa coniugale e di disporre a CP_1 carico di entrambi i coniugi ed in misura eguale l'obbligo di mantenimento del figlio
, e secondo le di lui volontà di abitare nella casa coniugale unitamente alla Per_1 madre o insieme al padre.
All'udienza cartolare del 05.12.2022, Il G.I., letta la richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., fissando per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 21.06.2023, all'esito del quale si riservava di pronunciarsi sulle istanze di modifica dell'ordinanza presidenziale.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21.06.2023, rilevato che non era possibile un bonario componimento tra le parti delle questioni controverse, il G.I.,
3 preliminarmente evidenziava che, alla luce della documentazione in atti, alcuna lesione del contraddittorio nella fase presidenziale (eccepita dalla ) poteva dirsi integrata. CP_1
Difatti, in merito all'eccezione di difettosa instaurazione del contraddittorio per l'udienza presidenziale, il G.I. evidenziava che la notifica del ricorso introduttivo per la separazione giudiziale dei coniugi con pedissequo decreto di comparizione per l'udienza del
14.09.2022 ore 10:00 e relata di notifica, risultava avvenuta ai sensi dell'articolo 140
c.p.c. ovvero mediante il deposito dell'atto presso la Casa Comunale il 17.05.2022, affissione di avviso alla porta e spedizione di raccomandata A/R, in relazione alla quale la notifica risulta perfezionata per compiuta giacenza (cfr ricorso notificato in data
08.09.2022).
La , in realtà, assumeva di non aver rinvenuto nella propria cassetta CP_1 postale alcun avviso di deposito dell'atto attestante l'avvenuta notifica ex art. 140 c.p.c. presso la casa Comunale e di aver, pertanto, sporto, formale denunzia - querela presso la
Legione Carabinieri Campania - Stazione di Piano di Sorrento. Il G.I. evidenziava che, sia in caso di notifica eseguita a mezzo ufficiale giudiziario che di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso ex art. 221 ss.
c.p.c. (nel caso in esame non proposta) per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto e che nella fattispecie la resistente non contestava che la notifica fosse stata effettuata presso il suo indirizzo di residenza, ma solo di non aver rinvenuto alcun avviso di deposito dell'atto attestante l'avvenuta notifica ex art. 140 c.p.c. presso la casa Comunale, laddove dalla documentazione in atti la notifica della raccomandata richiesta ai sensi della predetta norma risulta perfezionata per compiuta giacenza.
In ordine, invece, alla richiesta di modifica dell'ordinanza in discorso, ex art. 709
c.p.c., avanzata dalla resistente che chiedeva l'assegnazione della causa coniugale, ritenuto che le ragioni poste a fondamento della richiesta non si riferivano a circostanze sopravvenute rispetto al provvedimento di cui si chiedeva la modifica, in quanto, la aveva rappresentato di non aver nella disponibilità un altro alloggio, e quindi CP_1 una circostanza preesistente al provvedimento in esame, Il G.I. rigettava la suddetta richiesta.
Il G.I., inoltre, non ammetteva le prove orali articolate dalle parti, ritenute non rilevanti ai fini del decidere e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.01.2024.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio assegnando alle parti i termini di cui
4 all'art. 190 c.p.c., e disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M., con parere depositato in data 20.05.2024, concludeva per la pronuncia di separazione dei coniugi con conferma delle statuizioni provvisorie.
Con ordinanza di rimessione in istruttoria n. cronol. 1486/2024 dell'11.07.2024, il
Tribunale, rilevato che non risultava versato in atti estratto di matrimonio del Comune di celebrazione del matrimonio (Meta), rimetteva la causa sul ruolo e fissava per la comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore, al fine di provvedere a detta acquisizione documentale, l'udienza del 23.09.2024.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M., con parere depositato in data 21.05.2024, concludeva per la pronuncia di separazione dei coniugi.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, e dal notevole periodo di tempo già trascorso senza che sia intercorsa alcuna riconciliazione.
Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Il ricorrente ha instato in ricorso per l'addebito della Parte_1 separazione alla moglie, a causa della condotta di quest'ultima di violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale.
Invero, al riguardo il ha genericamente allegato che “tra gli anni 2017 e Parte_1
2018 la ha iniziato, inspiegabilmente ad una prima analisi, oltre che CP_1 immotivatamente, ad assumere nei confronti dell'istante un atteggiamento violento, sia attraverso indecorose esternazioni verbali che con ripetute aggressioni fisiche”, fino ad arrivare al 31.12.2012, quando il ricorrente ha abbandonato la casa coniugale “a tutela
5 della propria incolumità, rifugiandosi presso l'abitazione dei genitori” (cfr. ricorso introduttivo).
Si osserva in diritto che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza
(cfr. Cass. civ. n. 40795/21).
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del
27/06/2006 - Rv. 589896
Nella fattispecie le generiche allegazioni del ricorrente, contestate dalla resistente, se sono tali da denotare una situazione di crisi familiare, protrattasi nel tempo, non sono sufficienti al fine di poter addebitare alla resistente la separazione.
Nel caso di specie, ha contestato tutte le circostanze dedotte da CP_1 controparte, deducendo di aver sempre manifestato impegno e dedizione nei confronti del coniuge e del figlio , interessandosi in prima persona dei loro bisogni. Inoltre, la Per_1 resistente ha esposto che, in realtà, “mai il ha posto in essere Parte_1 tentativi diretti a preservare l'unione matrimoniale, provvedendo invece a denigrare la resistente con esternazioni offensive inerenti l'aspetto fisico di quest'ultima”.
Dalle contrapposte allegazioni delle parti è, quindi, emerso che i dissapori e le reciproche incomprensioni sono sorte molto tempo prima della proposizione della domanda, e che i comportamenti contrari ai doveri fondanti la solidarietà familiare, consistenti nel reciproco rispetto e comprensione e di assistenza morale e materiale, sono
6 proseguiti negli anni successivi sicchè la riconosciuta disaffezione da parte di entrambi i litiganti verso l'altro coniuge, sfociata nella presente lite giudiziaria, risulta quindi una conseguenza del progressivo sgretolamento dell'unità familiare e non può essere ricondotta specificamente ad uno dei comportamenti lamentati dai coniugi, essendo emerso dalle allegazioni delle parti, sostanzialmente, che da tempo il rapporto era entrato in crisi e che era proseguito nei termini precisati.
Per le ragioni esposte, la richiesta di addebito formulata dal ricorrente non può essere accolta.
Con riguardo alla richiesta di assegnazione della casa coniugale sita in Piano di
Sorrento al Corso Italia n. 168, avanzata dalle parti, si ribadisce il principio consolidato che la stessa debba essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Cass. Sez. 1 -,
Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018).
Nella fattispecie il fin dall'atto introduttivo del giudizio ha allegato che era Parte_1 chiara volontà del figlio quella di vivere con lui nella casa coniugale, e la Per_1 circostanza non è stata contestata dalla resistente, che invero ha riconosciuto di avere difficoltà di dialogo con il figlio (cfr verbale di udienza del 21.06.2023).
E' altresì pacifico tra le parti che il figlio per sua scelta ha seguito il padre quando quest'ultimo, all'esito di un litigio con il coniuge, si trasferiva momentaneamente a casa dei suoi genitori, scegliendo di non rientrare nella predetta casa, fintanto che non se ne fosse allontanata la madre.
Invero la stessa formula la domanda di assegnazione della casa coniugale CP_1 prescindendo dalla coabitazione con il figlio, e dunque in assenza del presupposto affinchè possa provvedersi in tal senso.
Se ne conferma, quindi, l'assegnazione al , genitore convivente con il figlio Parte_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
Per quanto concerne i profili patrimoniali, va previsto in capo alla madre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento del figlio , (nato il Per_1
25.06.2003) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in quanto ancora studente.
7 Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Come di recente affermato dalla Suprema Corte “Il diritto al mantenimento del figlio neomaggiorenne o adulto si basa sulla dimostrazione che il figlio abbia cercato di migliorare la propria preparazione professionale o tecnica o abbia cercato attivamente un lavoro, se il figlio neomaggiorenne prosegue nel percorso di studi superiori, universitari o di specializzazione, questa circostanza è sufficiente a fondare il suo diritto al mantenimento. Per il "figlio adulto", invece, in base al principio dell'autoresponsabilità, è necessario fornire una prova rigorosa delle circostanze oggettive ed esterne che giustificano l'incapacità di ottenere un'autonoma collocazione lavorativa” (cfr Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24731).
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non convivente per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Il principio di proporzionalità - che l'art. 316-bis civ. civ. fissa in linea generale in materia di concorso nel mantenimento, a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni e fino a quando tale obbligo perduri, ex art. 337-septies cod. civ. - governa, quindi, il rapporto interno fra i genitori, imponendo che questi ultimi adempiano i loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto conto, altresì, dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (cfr Cassazione civile sez. I,
23/05/2024, n.14371).
Nella specie, è dato pacifico tra le parti che la resistente lavora come insegnante, anche se nulla risulta dedotto dalla sulla sua retribuzione media mensile e non CP_1 producendo, seppure a tanto onerata, documentazione reddituale riferita agli ultimi tre anni.
8 E' altrettando pacifico che la casa coniugale è di proprietà del ricorrente, sicchè grava sulla l'onere economico relativo al reperimento di un'altra abitazione. CP_1
D'altra parte, il ricorrente ha prodotto modello 730/2021 che mostra per l'anno 2020 un reddito lordo annuale pari ad euro 31.971,00 ed ha provato di dover pagare una rata mensile di euro 393,51 (a partire dal 31.10.2019 e per un numero di 120 rate) per un prestito di euro 35.000,00 richiesto alla società di credito Agos.
Pertanto, il Collegio, tenuto conto anche dell'età del figlio (di anni 21), Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e delle sue crescenti esigenze, reputa adeguato porre a carico della madre il pagamento in favore del ricorrente dell'assegno mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (confermando quanto statuito con provvedimenti provvisori presidenziali), importo da corrispondere al entro il 5 Parte_1 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
• pronuncia la separazione dei coniugi (nato a [...] Parte_1
Sorrento il 15.12.1970), e (nata a [...] il [...]); CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Meta per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile)
(Atto n. 18, parte II, serie A dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
• rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata dal;
Parte_1
• assegna la casa coniugale sita in Piano di Sorrento al Corso Italia n. 168 a
[...]
, che vi continuerà ad abitare unitamente al figlio , Parte_1 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
9 • pone a carico di l'assegno mensile di euro 200,00 a titolo di CP_1 mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente. Detta somma va versata a entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese e rivalutata annualmente secondo indici ISTAT;
• pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per il figlio
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, purché Per_1 previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo
• compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 18.12.2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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