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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/10/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1659/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
IU De RO Presidente
Antonella Allegra Consigliere
RI ON Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SA RO e dall'avv. TARALDSEN OLAV GIANMARIA
( ) VIALE MONZA 40 MILANO;
con domicilio eletto in C.F._2
VIALE MONZA 40 MILANO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
ZZ SA e dall'avv. PANTALEONI SIMONE
( ) C/O SA ZZ, VIA ROGGIA 8 C.F._3
TREVISO; con domicilio eletto in VIA ROGGIA 8 TREVISO ,
e in proprio e in qualità di eredi di CP_2 Controparte_3 Per_1
contumaci,
[...]
APPELLATI CONCLUSIONI
Per parte appellante: voglia questo Spett.le Corte di Appello adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta, in totale riforma della sentenza n. 875/2024, pubblicata dal Tribunale di Rimini il 2 ottobre 2024 nel procedimento RG n.
2207/2021: 1. disporre la revocazione della sentenza non definitiva del Tribunale di
Rimini n. 708/2018, pubblicata il 30 giugno 2018 nel procedimento RG n. 5710/2015 e, per l'effetto, rigettare le domande di revocatoria e di surrogatoria spiccate da
[...] nel proprio atto introduttivo;
2. con vittoria di competenze e spese per il CP_1 doppio grado di giudizio, in favore del legale che si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c.;
Per parte appellata: voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reiette, - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello proposto da ex artt. 395 e 403, II Parte_1 co., c.p.c., come dedotto in narrativa, statuendo ex artt. 348 bis e 350 bis c.p.c. e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Rimini n. 875/2024, pubblicata in data 2.10.2024 ed emessa nel procedimento R.G. n. 2207/2021; - in ogni ipotesi, rigettare l'appello in quanto infondato per le ragioni esposte in narrativa e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Rimini n. 875/2024, pubblicata in data 2.10.2024 ed emessa nel procedimento R.G. n. 2207/2021; - con la rifusione dei compensi di lite, incluso il rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- ha proposto azione di revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c. avverso la Parte_1 sentenza non definitiva del Tribunale di Rimini n. 708/2018 pubblicata il 30 giugno
2018 nel procedimento RG n. 5710/2015, con la quale il Tribunale ha accolto le domande di revocatoria della rinuncia all'esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima di (fratello di e surrogatoria per la Controparte_3 Parte_1 reintegra nella quota riservata proposte dalla società quale creditrice Controparte_1
pag. 2/6 di (che ha rinunciato alla proposizione di azione di riduzione per lesione Controparte_3 di legittima dell'eredità paterna devoluta per testamento pubblico del 11.12.2013, testamento pubblicato in data 21.01.2014 dal Notaio con il Persona_2 quale ha nominato eredi il figlio , la figlia Persona_3 Persona_1 Parte_1
e la moglie disponendo invece per il figlio
[...] CP_2 Controparte_3
“quanto a mio figlio avendo lo stesso ricevuto negli anni importi di Controparte_3 denaro almeno equivalenti alla quota di legittima a lui spettante per legge, nulla lascio
a suo favore”).
L'attrice ha prodotto due documenti rinvenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva con la quale è stata accolta l'azione revocatoria e surrogatoria
(con prosecuzione del giudizio per la determinazione dell'asse ereditario e delle singole quote) che dimostrerebbero la ricezione in vita da parte di di somme equivalenti CP_3 alla sua quota di legittima, in ragione delle quali non aveva interesse a proporre la relativa azione, documenti rinvenuti nell'abitazione paterna a seguito della loro rivelazione da parte del fratello (parte attrice ha riferito che soltanto in data 3 CP_3 giugno 2021 il sig. le aveva comunicato di aver sottoscritto con il padre Controparte_3 due scritture private, l'una il 29.12.2006 e l'altra il 31.10.2010, nelle quali veniva dato atto delle somme che il sig. aveva donato al figlio per un importo Persona_3 complessivo pari ad euro 1.140.000,00, superiore alla quota di legittima, e di aver quindi cercato questi documenti presso l'abitazione paterna, rinvenendoli nell'intercapedine di un armadio in data 6.6.2021).
Si è costituita in giudizio la società che ha contestato la ricorrenza Controparte_1 dei presupposti per l'azione revocatoria esperita chiedendo il rigetto della domanda.
Si sono altresì costituiti in giudizio il sig. e la sig.ra i quali Controparte_3 CP_2 si sono entrambi rimessi a giustizia in relazione alle domande formulate da parte attrice.
Il Tribunale di Rimini con la sentenza impugnata ha rigettato la domanda, non ritenendo i documenti prodotti decisivi e il loro rinvenimento successivo al passaggio in giudicato della sentenza per causa di forza maggiore.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello con due motivi. Parte_1
Con il primo motivo censura il provvedimento nella parte in cui ha ritenuto non decisivi i documenti prodotti a supporto della revocazione, assumendo che gli stessi pag. 3/6 rappresentano prova confessoria del trasferimento di complessivi € 1.130.000,00 a titolo di mutuo da a con valore di confessione stragiudiziale, Per_3 Controparte_3 indicando chiaramente il fatto costitutivo del debito di e consentendo di Controparte_3 provare analiticamente gli importi a lui trasferiti.
Con il secondo motivo censura la ritenuta negligenza nel tardivo rinvenimento di detti documenti, evidenziando di non aver potuto sapere in alcun modo che tra il padre e il figlio erano incorse due scritture private a riprova dei trasferimenti di denaro prima della rivelazione da parte di suo fratello, ribadendo l'irrilevanza della sua mancata costituzione nel precedente giudizio.
3.- Si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 403 c.p.c. e, comunque, l'infondatezza dell'impugnazione.
Sul primo motivo deduce la correttezza delle argomentazioni del giudice di primo grado, che congruamente ha parificato il contenuto delle scritture private prodotte con quanto già indicato nel testamento di rilevando che presupposto della Persona_3 revocazione è che l'esame del documento nuovo porti ad una diversa decisione.
Ribadisce inoltre di aver sempre disconosciuto la conformità delle copie agli originali dei documenti allegati da e di disconoscere le sottoscrizioni in calce ai Parte_1 documenti in questione ai sensi degli artt. 214 e 215 n.2 c.p.c. comunque privi di data certa.
Sul secondo motivo rileva la non plausibilità delle ragioni ex adverso addotte a giustificazione della mancata costituzione nel giudizio RG 5710/2015, precisando altresì che le scritture private non farebbero comunque piena prova del quantum ricevuto da da parte del padre. Controparte_3
4.- e sono rimasti contumaci. Controparte_3 CP_2
5.- L'appello va rigettato.
In primo luogo, sull'eccepita inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 403
c.p.c. sollevata da parte appellata, l'eccezione va rigettata trattandosi nel caso di specie non di revocazione di revocazione ma di appello.
L'appello proposto risulta infondato.
pag. 4/6 In ordine al primo motivo questa Corte ritiene che il primo Giudice abbia correttamente ritenuto la non decisività dei documenti prodotti da a sostegno della Parte_1 revocazione proposta.
In primo luogo, le scritture private prodotte, contenenti mera ricognizione di precedenti dazioni, non aggiungono un elemento conoscitivo ulteriore rispetto a quello già chiaramente evincibile dal testamento, nel quale appunto si dava atto dell'intervenuta dazione di somme dal padre al figlio di valore corrispondente alla legittima.
Correttamente il primo giudice ha rilevato che tali atti non possono assumere rilevanza decisiva nel giudizio di revocatoria e surrogatoria promosso da , non CP_1 costituendo l'atto formale da cui ha avuto origine lo spostamento patrimoniale, ma solo un'eventuale prova di tale negozio, fermo restando che nel caso di donazione sarebbe stata necessaria la forma scritta ad substantiam.
Le stesse scritture risultano peraltro generiche in ordine alle cause della dazione non chiaramente evincibili.
In ordine al secondo motivo si condividono le argomentazione del primo giudice in ordine all'assenza di causa di forza maggiore impeditiva del rinvenimento dei documenti suddetti prima del passaggio in giudicato della sentenza, quale fatto non imputabile a che ben avrebbe potuto conoscere dell'esistenza di donazioni Parte_1 fatte in vita dal padre in favore del fratello già sulla base delle disposizioni CP_3 testamentarie (“quanto a mio figlio avendo lo stesso ricevuto negli anni Controparte_3 importi di denaro almeno equivalenti alla quota di legittima a lui spettante per legge, nulla lascio a suo favore”) e poi adoperarsi per ricercare prova di queste elargizioni da far valere nel giudizio RG 5710/2015 nel quale la stessa è invece rimasta contumace. Lo stesso rinvenimento delle scritture nella predetta abitazione da parte di il Parte_1
06.06.2021, solo tre giorni dopo che il fratello la informò delle donazioni ricevute dal padre, conferma che l'attrice non versava in una condizione di assoluta e oggettiva impossibilità di rinvenire tali documenti.
Per tutti tali motivi l'appello va rigettato con condanna dell'appellante alle spese di lite in favore dell'appellato costituito come in dispositivo per la soccombenza.
Nulla sulle spese per i convenuti contumaci.
pag. 5/6 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU
4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di costituito, e
[...] Controparte_1 CP_2 contumaci, avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 875/2024, Controparte_3 ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese di lite in favore di che liquida Controparte_1 in € 6.946,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di
Bologna il 7.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
RI ON IU De RO
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1659/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
IU De RO Presidente
Antonella Allegra Consigliere
RI ON Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SA RO e dall'avv. TARALDSEN OLAV GIANMARIA
( ) VIALE MONZA 40 MILANO;
con domicilio eletto in C.F._2
VIALE MONZA 40 MILANO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
ZZ SA e dall'avv. PANTALEONI SIMONE
( ) C/O SA ZZ, VIA ROGGIA 8 C.F._3
TREVISO; con domicilio eletto in VIA ROGGIA 8 TREVISO ,
e in proprio e in qualità di eredi di CP_2 Controparte_3 Per_1
contumaci,
[...]
APPELLATI CONCLUSIONI
Per parte appellante: voglia questo Spett.le Corte di Appello adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta, in totale riforma della sentenza n. 875/2024, pubblicata dal Tribunale di Rimini il 2 ottobre 2024 nel procedimento RG n.
2207/2021: 1. disporre la revocazione della sentenza non definitiva del Tribunale di
Rimini n. 708/2018, pubblicata il 30 giugno 2018 nel procedimento RG n. 5710/2015 e, per l'effetto, rigettare le domande di revocatoria e di surrogatoria spiccate da
[...] nel proprio atto introduttivo;
2. con vittoria di competenze e spese per il CP_1 doppio grado di giudizio, in favore del legale che si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c.;
Per parte appellata: voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reiette, - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello proposto da ex artt. 395 e 403, II Parte_1 co., c.p.c., come dedotto in narrativa, statuendo ex artt. 348 bis e 350 bis c.p.c. e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Rimini n. 875/2024, pubblicata in data 2.10.2024 ed emessa nel procedimento R.G. n. 2207/2021; - in ogni ipotesi, rigettare l'appello in quanto infondato per le ragioni esposte in narrativa e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Rimini n. 875/2024, pubblicata in data 2.10.2024 ed emessa nel procedimento R.G. n. 2207/2021; - con la rifusione dei compensi di lite, incluso il rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- ha proposto azione di revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c. avverso la Parte_1 sentenza non definitiva del Tribunale di Rimini n. 708/2018 pubblicata il 30 giugno
2018 nel procedimento RG n. 5710/2015, con la quale il Tribunale ha accolto le domande di revocatoria della rinuncia all'esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima di (fratello di e surrogatoria per la Controparte_3 Parte_1 reintegra nella quota riservata proposte dalla società quale creditrice Controparte_1
pag. 2/6 di (che ha rinunciato alla proposizione di azione di riduzione per lesione Controparte_3 di legittima dell'eredità paterna devoluta per testamento pubblico del 11.12.2013, testamento pubblicato in data 21.01.2014 dal Notaio con il Persona_2 quale ha nominato eredi il figlio , la figlia Persona_3 Persona_1 Parte_1
e la moglie disponendo invece per il figlio
[...] CP_2 Controparte_3
“quanto a mio figlio avendo lo stesso ricevuto negli anni importi di Controparte_3 denaro almeno equivalenti alla quota di legittima a lui spettante per legge, nulla lascio
a suo favore”).
L'attrice ha prodotto due documenti rinvenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva con la quale è stata accolta l'azione revocatoria e surrogatoria
(con prosecuzione del giudizio per la determinazione dell'asse ereditario e delle singole quote) che dimostrerebbero la ricezione in vita da parte di di somme equivalenti CP_3 alla sua quota di legittima, in ragione delle quali non aveva interesse a proporre la relativa azione, documenti rinvenuti nell'abitazione paterna a seguito della loro rivelazione da parte del fratello (parte attrice ha riferito che soltanto in data 3 CP_3 giugno 2021 il sig. le aveva comunicato di aver sottoscritto con il padre Controparte_3 due scritture private, l'una il 29.12.2006 e l'altra il 31.10.2010, nelle quali veniva dato atto delle somme che il sig. aveva donato al figlio per un importo Persona_3 complessivo pari ad euro 1.140.000,00, superiore alla quota di legittima, e di aver quindi cercato questi documenti presso l'abitazione paterna, rinvenendoli nell'intercapedine di un armadio in data 6.6.2021).
Si è costituita in giudizio la società che ha contestato la ricorrenza Controparte_1 dei presupposti per l'azione revocatoria esperita chiedendo il rigetto della domanda.
Si sono altresì costituiti in giudizio il sig. e la sig.ra i quali Controparte_3 CP_2 si sono entrambi rimessi a giustizia in relazione alle domande formulate da parte attrice.
Il Tribunale di Rimini con la sentenza impugnata ha rigettato la domanda, non ritenendo i documenti prodotti decisivi e il loro rinvenimento successivo al passaggio in giudicato della sentenza per causa di forza maggiore.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello con due motivi. Parte_1
Con il primo motivo censura il provvedimento nella parte in cui ha ritenuto non decisivi i documenti prodotti a supporto della revocazione, assumendo che gli stessi pag. 3/6 rappresentano prova confessoria del trasferimento di complessivi € 1.130.000,00 a titolo di mutuo da a con valore di confessione stragiudiziale, Per_3 Controparte_3 indicando chiaramente il fatto costitutivo del debito di e consentendo di Controparte_3 provare analiticamente gli importi a lui trasferiti.
Con il secondo motivo censura la ritenuta negligenza nel tardivo rinvenimento di detti documenti, evidenziando di non aver potuto sapere in alcun modo che tra il padre e il figlio erano incorse due scritture private a riprova dei trasferimenti di denaro prima della rivelazione da parte di suo fratello, ribadendo l'irrilevanza della sua mancata costituzione nel precedente giudizio.
3.- Si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 403 c.p.c. e, comunque, l'infondatezza dell'impugnazione.
Sul primo motivo deduce la correttezza delle argomentazioni del giudice di primo grado, che congruamente ha parificato il contenuto delle scritture private prodotte con quanto già indicato nel testamento di rilevando che presupposto della Persona_3 revocazione è che l'esame del documento nuovo porti ad una diversa decisione.
Ribadisce inoltre di aver sempre disconosciuto la conformità delle copie agli originali dei documenti allegati da e di disconoscere le sottoscrizioni in calce ai Parte_1 documenti in questione ai sensi degli artt. 214 e 215 n.2 c.p.c. comunque privi di data certa.
Sul secondo motivo rileva la non plausibilità delle ragioni ex adverso addotte a giustificazione della mancata costituzione nel giudizio RG 5710/2015, precisando altresì che le scritture private non farebbero comunque piena prova del quantum ricevuto da da parte del padre. Controparte_3
4.- e sono rimasti contumaci. Controparte_3 CP_2
5.- L'appello va rigettato.
In primo luogo, sull'eccepita inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 403
c.p.c. sollevata da parte appellata, l'eccezione va rigettata trattandosi nel caso di specie non di revocazione di revocazione ma di appello.
L'appello proposto risulta infondato.
pag. 4/6 In ordine al primo motivo questa Corte ritiene che il primo Giudice abbia correttamente ritenuto la non decisività dei documenti prodotti da a sostegno della Parte_1 revocazione proposta.
In primo luogo, le scritture private prodotte, contenenti mera ricognizione di precedenti dazioni, non aggiungono un elemento conoscitivo ulteriore rispetto a quello già chiaramente evincibile dal testamento, nel quale appunto si dava atto dell'intervenuta dazione di somme dal padre al figlio di valore corrispondente alla legittima.
Correttamente il primo giudice ha rilevato che tali atti non possono assumere rilevanza decisiva nel giudizio di revocatoria e surrogatoria promosso da , non CP_1 costituendo l'atto formale da cui ha avuto origine lo spostamento patrimoniale, ma solo un'eventuale prova di tale negozio, fermo restando che nel caso di donazione sarebbe stata necessaria la forma scritta ad substantiam.
Le stesse scritture risultano peraltro generiche in ordine alle cause della dazione non chiaramente evincibili.
In ordine al secondo motivo si condividono le argomentazione del primo giudice in ordine all'assenza di causa di forza maggiore impeditiva del rinvenimento dei documenti suddetti prima del passaggio in giudicato della sentenza, quale fatto non imputabile a che ben avrebbe potuto conoscere dell'esistenza di donazioni Parte_1 fatte in vita dal padre in favore del fratello già sulla base delle disposizioni CP_3 testamentarie (“quanto a mio figlio avendo lo stesso ricevuto negli anni Controparte_3 importi di denaro almeno equivalenti alla quota di legittima a lui spettante per legge, nulla lascio a suo favore”) e poi adoperarsi per ricercare prova di queste elargizioni da far valere nel giudizio RG 5710/2015 nel quale la stessa è invece rimasta contumace. Lo stesso rinvenimento delle scritture nella predetta abitazione da parte di il Parte_1
06.06.2021, solo tre giorni dopo che il fratello la informò delle donazioni ricevute dal padre, conferma che l'attrice non versava in una condizione di assoluta e oggettiva impossibilità di rinvenire tali documenti.
Per tutti tali motivi l'appello va rigettato con condanna dell'appellante alle spese di lite in favore dell'appellato costituito come in dispositivo per la soccombenza.
Nulla sulle spese per i convenuti contumaci.
pag. 5/6 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU
4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di costituito, e
[...] Controparte_1 CP_2 contumaci, avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 875/2024, Controparte_3 ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese di lite in favore di che liquida Controparte_1 in € 6.946,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di
Bologna il 7.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
RI ON IU De RO
pag. 6/6