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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/04/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 15 aprile 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2182/2023 R.G. e vertente
fra
, Cod. Fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Domenico Laieta ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza via IV
Novembre 38, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito CP_1
Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in atti;
Persona_1
- - RESISTENTE -
Oggetto: handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.7.2023 e ritualmente notificato la parte indicata in epigrafe ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 dal 28.1.2021 con diritto all'indennità di accompagnamento, prestazione denegata durante la fase amministrativa e durante l'esperito accertamento tecnico preventivo, nel corso del quale, viceversa, le veniva riconosciuto lo stato di handicap grave ma con decorrenza erronea e denegato l'accompagnamento.
Con memoria depositata in data 13.3.2024 si è costituito l'istituto ed ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo l'insussistenza del requisito sanitario richiesto e la conferma di quanto riconosciuto.
La causa è stata istruita mediante rinnovo della C.T.U.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo alla ricorrente le condizioni per fruire dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 con diritto all'indennità di accompagnamento.
Il CTU nella precedente fase di ATP veniva sostituito con il dott. che all'esito della visita Per_2
sulla base della documentazione sanitaria sopravvenuta e del nuovo esame peritale, ha confermato la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 a decorrere da novembre del
2022 e accertando il diritto all'accompagnamento a decorrere da agosto 2023 (data del documentato peggioramento delle condizioni sanitarie), dichiarando, in particolare: “Alla luce delle considerazioni sopra espresse, le patologie della Sig.ra valutate nella loro globalità sono Parte_1
tali da configurare la condizione di portatrice di Handicap grave Art. 3, Comma 3 (L 104/92), con decorrenza a partire dalla NOVEMBRE 2022 (visita geriatrica Dr. Mascolo). Inoltre, per i motivi sopra esplicitati, sono presenti i requisiti per attribuire indennità di accompagnamento con decorrenza a partire da AGOSTO 2023 (ultima visita psichiatrica con peggioramento della condizione clinica)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure contestate all'odierna udienza, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con la documentazione sopravvenuta in atti.
Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto per quanto di ragione, dovendosi riconoscere il diritto di parte ricorrente al conseguimento di entrambe le prestazioni domandate. 3. Il riconoscimento del requisito sanitario legittimante lo status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e nello specifico dell'indennità di accompagnamento da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, nonché da epoca successiva alla proposizione del ricorso, comporta la compensazione delle spese di lite per 4/5 riconoscendo alla ricorrente la quota di 1/5 delle spese pari a euro 539,40 come da protocollo dell'Ufficio .
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
depositato il 27.7.2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento a far data da agosto 2023;
b) conferma e dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992
a far data da novembre 2022;
c) condanna, conseguentemente, l' a corrispondere a parte ricorrente quanto dovuto per CP_1
l'handicap grave e l'indennità di accompagnamento, oltre accessori come per legge;
d) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1
liquida complessivamente in euro 539,40 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e
CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 15 4 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla