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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/10/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Ennio Ricci Presidente dott.ssa Floriana Consolante Giudice relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2410 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Frattolillo in virtù di procura allegata telematicamente al ricorso;
- ricorrente -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. Deborah CP_1 C.F._2
MI e dall'avv. Erika Delbianco
- resistente-
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: con le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10.2.2025, le parti chiedevano la rimessione della causa in decisione riportandosi alle conclusioni rassegnate in atti. Il P.M. apponeva un visto in data 21.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 13 luglio 2023, chiedeva di pronunciare la separazione Parte_1 personale dal coniuge con il quale si era unita in matrimonio, celebrato con rito CP_1 concordatario, in TA in data 11.07.2021 (trascritto nel relativo Registro tenuto presso il
Comune di TA al n.1, parte 2, s. B dell'anno 2021) dal quale non erano nati figli.
La ricorrente chiedeva di dichiarare la separazione addebitale al coniuge per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e di porre a carico di un assegno di € 300,00 per il CP_1 proprio mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c.
Si costituiva il quale chiedeva anch'egli di pronunciare la separazione dei coniugi CP_1 ma contestava ogni addebito e, in via riconvenzionale, proponeva domanda di addebito della separazione nei confronti della ricorrente la quale, come dedotto nella comparsa di costituzione, con la sua condotta, inadempiente rispetto a tutti i doveri coniugali, accompagnata dalla ingerenza dei suoi genitori, aveva provocato il venir meno dell'unione coniugale.
chiedeva, inoltre, il rigetto della domanda di mantenimento avanzata da CP_1 Parte_1
[...]
I coniugi venivano sentiti all'udienza del 5 febbraio 2024 e all'esito, su richiesta delle parti, la causa era rinviata all'udienza del 18 marzo 2024 al fine di tentare la conciliazione e addivenire a delle condizioni congiunte.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 20 marzo 2024 erano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis 22 comma 3 c.p.c. con i quali i coniugi erano autorizzati a vivere separati. Nulla veniva stabilito riguardo all'assegno di mantenimento richiesto da Parte_1
[...]
Le istanze istruttorie delle parti erano respinte perché vertenti su circostanze generiche e valutative e, pertanto, la causa era rinviata per la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
Sussistono i presupposti per la pronuncia di sentenza di separazione personale dei coniugi.
Quanto al venir meno della communio omnis vitae, ossia all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (art.151, co.1, c.c.), tale presupposto risulta evidente dalla lettura degli atti processuali.
La mancanza di ogni comunione spirituale tra le parti si è manifestata negli stessi atti introduttivi e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza del 5 febbraio 2024, da cui è emersa l'impossibilità di una riconciliazione.
Restano da esaminare le altre questioni concernenti le domanda di addebito della separazione avanzate reciprocamente dalle parti e la domanda di mantenimento ex art. 156 c.c. avanzata da
. Parte_1
2 -l'addebito della separazione.
In merito si osserva che ha dedotto che, dopo il matrimonio, entrambi i coniugi si Parte_1 erano sistemati in una parte del fabbricato abitato anche dai genitori di quest'ultima in Melizzano
(BN); che l'unione matrimoniale era proseguita serenamente anche se il marito, allorquando aveva una giornata libera dal lavoro e finanche la domenica, preferiva trascorrerla presso i propri genitori risiedenti in Airola (BN); che durante la vita matrimoniale non si era verificata alcuna discussione e neppure era insorto alcuno screzio tra i coniugi;
che nei due mesi precedenti l'allontanamento del dall'abitazione familiare, si era affievolita la loro vita intima per pretesti del marito, CP_1 nonostante quest'ultimo, per il resto, aveva mantenuto il medesimo comportamento affettuoso tenuto all'inizio della convivenza;
che con grande sconcerto, il marito, nel mese di giugno dell'anno
2022, dopo neanche un anno dalle nozze, si era allontanato dalla casa familiare senza preavviso e senza farvi più ritorno e, soprattutto, senza comunicarle il motivo;
che il non si era CP_1 preoccupato nemmeno di ritirare i propri effetti personali e finanche l'abbigliamento.
ha dedotto che, in seguito, aveva appreso che il marito, già prima dell'abbandono del Parte_1 tetto coniugale e, dunque, in costanza di matrimonio, aveva intrattenuto una relazione con una collega quando era alle dipendenze del supermercato MD in Limatola (BN).
Tanto premesso la ricorrente sosteneva che l'allontanamento ingiustificato del marito dal domicilio familiare e la violazione del dovere di fedeltà imponevano la pronuncia di addebito della separazione a carico del resistente.
nella comparsa di costituzione ha contestato che la crisi coniugale fosse a lui CP_1 addebitabile e, in merito alle ragioni della crisi coniugale, ha dedotto di avere sempre manifestato alla ricorrente la propria contrarietà circa la scelta unilaterale e arbitraria della moglie di stabilire la residenza familiare presso la casa dei suoceri poiché tale sistemazione avrebbe privato sin da subito la coppia, come di fatto verificatosi, di quella necessaria riservatezza e intimità che dovrebbe appartenere ad una famiglia di nuova formazione;
che ciò nonostante, egli aveva acconsentito alla coabitazione con i suoceri, poiché come riferitogli dalla tale situazione doveva essere Pt_1 temporanea e transitoria.
Il residente ha lamentato che tale sua aspettativa di stabilirsi, insieme alla moglie, in una residenza autonoma e indipendente era stata successivamente e puntualmente delusa e osteggiata dalla che a nulla erano valsi i suoi reiterati inviti alla moglie per compulsare tale scelta i quali, Pt_1 addirittura, avevano suscitato “l'ira del coniuge”; che, tuttavia, nei primi mesi di vita matrimoniale, nonostante le problematiche date dalla scelta della di vivere con i suoi genitori, che aveva Pt_1 reso sempre difficile il raggiungimento di una vera vita intima di coppia, il matrimonio sembrava,
3 comunque, proseguire con apparente normalità, in virtù soprattutto del carattere mite e pacifico del il quale, sovente, era succube di scelte opinabili della consorte, restia a consentirgli la CP_1 coltivazione anche dei rapporti con la propria famiglia di origine;
che nel corso dei mesi, tuttavia, le condotte prevaricatrici e possessive della ricorrente avevano assunto connotati insopportabili anche per il comportamento ossessivo della animata da un'ingiustificata gelosia. Pt_1
ha dedotto che con il tempo il menage familiare era andato sempre più degenerando, CP_1 tanto che egli veniva costantemente insultato dalla moglie, anche alla presenza dei propri genitori;
che, la difficile situazione era stata aggravata anche dalla precaria situazione economica familiare in quanto la (donna abile, sana e a suo dire diplomata) si era sempre rifiutata di svolgere Pt_1 attività lavorativa, non aveva mai contribuito economicamente alla vita familiare, così da peggiorare ulteriormente i rapporti tra i due coniugi.
Il resistente ha dedotto che la crisi coniugale, che da qualche mese serpeggiava nella coppia, era esplosa agli inizi del mese di giugno 2022 allorché la moglie, animata da immotivata gelosia, lo aveva invitato ad andare definitivamente via di casa, poiché convinta che il marito fosse attratto da donne molto più giovani di lei;
che a nulla era valso il suo tentativo di rassicurare la moglie e di riavvicinarsi a lei, oltre che di fare rientro presso la casa coniugale, di fatto impeditogli dalla con la conseguente impossibilità di ritirare i suoi beni personali. Pt_1
Il ha contestato sia di avere abbandonato la casa coniugale, dalla quale si era allontanato per CP_1 volontà della la quale non gli aveva più consentito di fare ritorno, né di avere intrattenuto Pt_1 relazioni extraconiugali le quali non erano provate.
Il resistente ha dedotto, invece, che l'unione dei coniugi era venuta meno esclusivamente a causa della condotta della inadempiente rispetto a tutti i doveri coniugali, e dalla ingerenza dei Pt_1 suoceri.
Tanto premesso si osserva che, ai sensi dell'art. 151 c.c., il Giudice, pronunciando la separazione, dichiara (ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto) a quale coniuge essa sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
Secondo la S.C., «ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ove provata, sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n.
4 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2008, n. 14042, conf. Cass. Sez. I, 2010, n. 21245; Cass.
2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566, Cass. Sez.I 1998 n. 10742).
Alla luce delle risultanze processuali la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente merita accoglimento, mentre è infondata la domanda del resistente.
In primo luogo si osserva che la dedotta violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del non è CP_1 stata in alcun modo provata.
La riguardo al presunto tradimento del marito, si è limitata a dedurre genericamente nel Pt_1 ricorso introduttivo che, in costanza di matrimonio, il aveva intrattenuto una relazione con CP_1 una collega quando era alle dipendenze del supermercato MD in Limatola e ha chiesto di provare a mezzo testimoni tale circostanza.
Si osserva però che, in merito al presunto tradimento di , la ricorrente non ha CP_1 articolato una prova testimoniale su circostanze di tempo e di luogo specifiche e puntuali, ragione per cui le richieste istruttorie della ricorrente sono state respinte.
Tuttavia l'allontanamento di dalla casa coniugale a giugno 2022 giustifica CP_1
l'accoglimento della domanda di addebito della separazione.
Ed invero la ricorrente ha ricondotto la crisi coniugale anche all'abbandono da parte del della CP_1 casa coniugale avvenuto a giugno 2022 e, quindi, prima della proposizione del ricorso per la separazione dei coniugi, proposto nel luglio 2023.
Orbene è noto che l'abbandono volontario del tetto coniugale è di per sé motivo sufficiente di addebito della separazione siccome porta all'impossibilità della convivenza (cfr. ex multis Cass. civ. n. 10719/2013; Cass. civ. n. 648/2020). Solo la proposizione della domanda di separazione rende, per espressa previsione normativa, giustificata la condotta del coniuge che si allontana dal domicilio coniugale (art. 146 c.c.).
In tema di onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il coniuge che domanda l'addebito per violazione del dovere di coabitazione non è tenuto a provare l'incidenza causale dell'altrui condotta di abbandono sulla crisi matrimoniale, essendo piuttosto onere del coniuge che ha posto in essere tale condotta dimostrare che essa è stata determinata dal comportamento dell'altro coniuge ovvero è intervenuta quando la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di ciò (cfr. ex multis Cass. civ.10719/2013; conf. Cass. civ. n. 648/2020; cfr. Cass. civ. n. 2059/2012).
Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto da il quale, pur CP_1 deducendo nella comparsa di costituzione di essere stato allontanato dalla moglie dalla casa coniugale dopo una discussione per motivi di gelosia e che la non gli aveva più consentito Pt_1
5 di farvi ritorno, all'udienza del 5.2.2024 ha dichiarato che la sera prima del suo allontanamento vi era stato un litigio con la moglie e che la mattina seguente, alzatosi presto per recarsi al mercatino delle pulci, la si arrabbiò molto, accusandolo di tradirla, per cui egli “per esasperazione” Pt_1 era andato via e non era più tornato a casa.
Alla luce di tali dichiarazioni rese dal , è da escludere che sia stata la ad allontanare il CP_1 Pt_1 marito dalla casa familiare essendo, invece, emerso che il marito se ne è allontanato volontariamente, di sua iniziativa, esasperato dalla gelosia della moglie che gli addebitava di tradirla.
Si osserva che la litigiosità dei coniugi non giustifica l'abbandono della casa familiare considerato che, nel caso di specie, non vi è prova che a giugno 2022, allorchè si allontanò, la CP_1 convivenza tra i coniugi fosse solo formale e che la crisi coniugale fosse irreversibile.
Non vi è prova, quindi, che l'allontanamento del dall'abitazione coniugale sia stato l'epilogo CP_1 di una crisi ormai irreversibile.
Riguardo alle presunte condotte “prevaricatrici e possessive” della ricorrente, il Collegio osserva che alcuna prova è stata fornita.
Dalle dichiarazioni rese dalle parti è emersa, piuttosto, una reciproca insoddisfazione dei coniugi e che l'irreversibilità della crisi coniugale è da ricondurre proprio all'abbandono della casa familiare da parte del marito, dopo nemmeno un anno dalla celebrazione del matrimonio.
Va, pertanto, pronunciata la separazione dei coniugi con addebito a carico di , e va CP_1 invece respinta la domanda di addebito della separazione avanzata dal resistente nei confronti della
Pt_1
-la domanda di mantenimento avanzata ai sensi dell'art. 156 c.c. da . Parte_1
Riguardo alla spettanza dell'assegno di mantenimento invocato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 156
c.c., si osserva che a seguito di domanda di separazione lo status giuridico di coniuge rimane inalterato e, di conseguenza, rimane attivo il dovere di assistenza materiale dei coniugi ed in particolare del coniuge che non ha adeguati redditi propri, in grado di consentire allo stesso di mantenere, quantomeno, lo stesso tenore di vita adottato in costanza di matrimonio.
La determinazione dell'assegno di mantenimento è, quindi, strettamente connessa all'individuazione del coniuge che risulta economicamente svantaggiato, in modo tale da riequilibrare le reali capacità economiche della coppia separata.
Al riguardo si rileva che la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha dichiarato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché "i redditi adeguati" cui va
6 rapportato, ai sensi dell'art.156 c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono in generale quelli necessari a mantenere, ove possibile, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale ( Cass. Civile n. 975/2021 n. 16809/2019, n. 12196/2017).
L'assegno deve, pertanto, essere tendenzialmente idoneo ad assicurare al coniuge beneficiario un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che egli non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. L'assegno inoltre deve essere quantificato "in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato" (Cass. 6712/2005).
Si ritiene, infatti, che è prioritario, rispetto alla verifica dei redditi del coniuge eventualmente obbligato, l'accertamento dell'adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente il mantenimento, da valutarsi con riferimento al contesto nel quale i coniugi hanno vissuto durante il matrimonio.
Inoltre, va considerato che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, nè la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi ( Cass. Civile n. 25618/2007).
Con l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti la domanda della ricorrente è stata disattesa.
Tanto premesso si osserva che la ricorrente ha dedotto in ricorso di non essere percettrice di reddito, non avendo mai esercitato alcuna attività lavorativa, e ha chiesto, considerato che il è CP_1 lavoratore dipendente di un supermercato, un assegno in suo favore di € 300,00 mensili.
si è opposto a tale domanda e, in merito, ha dedotto di percepire una modesta CP_1 retribuzione mensile di circa € 900/800 e di essere gravato da molte spese. Ha evidenziato che vive nella casa di proprietà dei genitori, con i quali convive, e di non dovere Parte_1 sostenere, pertanto, alcuna spesa né per l'alloggio né per il vitto;
ha dedotto che la moglie, nonostante sia in grado di lavorare essendo giovane e sana, non ha mai cercato un'occupazione lavorativa e non ha mai contribuito al sostentamento della famiglia.
Come già detto, alla luce dell'art. 156 c.c., la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge è strettamente connessa all'individuazione della parte che risulta economicamente svantaggiato a seguito della separazione, in modo tale da riequilibrare le reali capacità economiche della coppia separata.
7 Nel caso di specie, va considerato che è pacifica la circostanza che , già prima del Parte_1 matrimonio, non svolgeva alcuna attività lavorativa e conviveva con i suoi genitori i quali, quindi, presumibilmente hanno sempre provveduto a tutte le sue esigenze.
Va infatti evidenziato che la ricorrente all'udienza del 5.2.2024 ha dichiarato: “Non lavoro, ho lavorato alcuni anni fa prima che mia madre si ammalasse. Mia madre non è più autonoma e mi occupo di assisterla insieme a mio padre….vivo con le sostanze dei miei genitori”.
Come dedotto da entrambe le parti, i coniugi sin dall'inizio del matrimonio hanno vissuto unitamente ai genitori della e quest'ultima è rimasta a vivere con loro anche dopo la Pt_1 separazione.
Le risultanze documentali evidenziano che il , il quale lavora come dipendente di un CP_1 supermercato, durante l'anno di convivenza matrimoniale (come tutt'ora) aveva reddito modesto per cui può affermarsi che, durante il matrimonio, i coniugi abbiano avuto un tenore di vita modesto.
Ciò si desume dalla certificazione unica 2023 la quale evidenzia che il reddito lordo da attività di lavoro dipendente di nell'anno 2022 è stato pari ad € 13.919,30, con imposta netta di CP_1
€ 1877,71. Ne consegue che nell'anno 2022 aveva un reddito mensile netto di circa CP_1
1000,00 euro.
Gli estratti conti evidenziano nell'anno 2022 saldi di modesta entità, inferiori ad € 2000,00
Dalle buste paga di dell'anno 2023 emerge una retribuzione mensile di € 900,00. CP_1
Alla luce di tali circostanze e considerato che la convivenza dei coniugi ha avuto una durata brevissima inferiore ad un anno (dalla celebrazione del matrimonio in data 11 luglio 2021 sino al mese di giugno 2022 quando si è allontanato dalla casa coniugale), deve ritenersi CP_1 che, in conseguenza della disgregazione della coppia coniugale, alcun mutamento in peius del tenore di vita si è verificato per . Parte_1
Nè può ritenersi che la cessata la convivenza con il marito, è venuta a trovarsi priva di Pt_1 mezzi necessari al suo mantenimento in quanto la ricorrente attualmente, come già prima del matrimonio, vive con le risorse economiche dei genitori e non è gravata da spese abitative.
Va, inoltre, evidenziato che non è stato né dedotto né provato che , di anni 49, abbia Parte_1 degli impedimenti oggettivi personali o di salute a svolgere attività lavorativa.
Ne consegue che alcun assegno di mantenimento va riconosciuto in favore di . Parte_1
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese processuali vanno compensate.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Benevento-in composizione collegiale-definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di e sulla domanda riconvenzionale del Parte_1 CP_1 resistente, con l'intervento del P.M., ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nato a [...] in data [...]) uniti in matrimonio in data 11 luglio 2021 in
[...]
TA (atto n. 1, parte II, serie B, anno 2021 del Comune di Melizzano);
-dichiara la separazione addebitabile a;
CP_1
-respinge la domanda di mantenimento ex art. 156 c.c. avanzata da nei confronti di Parte_1
; CP_1
-compensa le spese processuali;
-manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melizzano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Benevento 8 ottobre 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Floriana Consolante.
Il Presidente
Dott. Ennio RICCI
.
9 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Ennio Ricci Presidente dott.ssa Floriana Consolante Giudice relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2410 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Frattolillo in virtù di procura allegata telematicamente al ricorso;
- ricorrente -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. Deborah CP_1 C.F._2
MI e dall'avv. Erika Delbianco
- resistente-
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: con le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10.2.2025, le parti chiedevano la rimessione della causa in decisione riportandosi alle conclusioni rassegnate in atti. Il P.M. apponeva un visto in data 21.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 13 luglio 2023, chiedeva di pronunciare la separazione Parte_1 personale dal coniuge con il quale si era unita in matrimonio, celebrato con rito CP_1 concordatario, in TA in data 11.07.2021 (trascritto nel relativo Registro tenuto presso il
Comune di TA al n.1, parte 2, s. B dell'anno 2021) dal quale non erano nati figli.
La ricorrente chiedeva di dichiarare la separazione addebitale al coniuge per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e di porre a carico di un assegno di € 300,00 per il CP_1 proprio mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c.
Si costituiva il quale chiedeva anch'egli di pronunciare la separazione dei coniugi CP_1 ma contestava ogni addebito e, in via riconvenzionale, proponeva domanda di addebito della separazione nei confronti della ricorrente la quale, come dedotto nella comparsa di costituzione, con la sua condotta, inadempiente rispetto a tutti i doveri coniugali, accompagnata dalla ingerenza dei suoi genitori, aveva provocato il venir meno dell'unione coniugale.
chiedeva, inoltre, il rigetto della domanda di mantenimento avanzata da CP_1 Parte_1
[...]
I coniugi venivano sentiti all'udienza del 5 febbraio 2024 e all'esito, su richiesta delle parti, la causa era rinviata all'udienza del 18 marzo 2024 al fine di tentare la conciliazione e addivenire a delle condizioni congiunte.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 20 marzo 2024 erano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis 22 comma 3 c.p.c. con i quali i coniugi erano autorizzati a vivere separati. Nulla veniva stabilito riguardo all'assegno di mantenimento richiesto da Parte_1
[...]
Le istanze istruttorie delle parti erano respinte perché vertenti su circostanze generiche e valutative e, pertanto, la causa era rinviata per la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
Sussistono i presupposti per la pronuncia di sentenza di separazione personale dei coniugi.
Quanto al venir meno della communio omnis vitae, ossia all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (art.151, co.1, c.c.), tale presupposto risulta evidente dalla lettura degli atti processuali.
La mancanza di ogni comunione spirituale tra le parti si è manifestata negli stessi atti introduttivi e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza del 5 febbraio 2024, da cui è emersa l'impossibilità di una riconciliazione.
Restano da esaminare le altre questioni concernenti le domanda di addebito della separazione avanzate reciprocamente dalle parti e la domanda di mantenimento ex art. 156 c.c. avanzata da
. Parte_1
2 -l'addebito della separazione.
In merito si osserva che ha dedotto che, dopo il matrimonio, entrambi i coniugi si Parte_1 erano sistemati in una parte del fabbricato abitato anche dai genitori di quest'ultima in Melizzano
(BN); che l'unione matrimoniale era proseguita serenamente anche se il marito, allorquando aveva una giornata libera dal lavoro e finanche la domenica, preferiva trascorrerla presso i propri genitori risiedenti in Airola (BN); che durante la vita matrimoniale non si era verificata alcuna discussione e neppure era insorto alcuno screzio tra i coniugi;
che nei due mesi precedenti l'allontanamento del dall'abitazione familiare, si era affievolita la loro vita intima per pretesti del marito, CP_1 nonostante quest'ultimo, per il resto, aveva mantenuto il medesimo comportamento affettuoso tenuto all'inizio della convivenza;
che con grande sconcerto, il marito, nel mese di giugno dell'anno
2022, dopo neanche un anno dalle nozze, si era allontanato dalla casa familiare senza preavviso e senza farvi più ritorno e, soprattutto, senza comunicarle il motivo;
che il non si era CP_1 preoccupato nemmeno di ritirare i propri effetti personali e finanche l'abbigliamento.
ha dedotto che, in seguito, aveva appreso che il marito, già prima dell'abbandono del Parte_1 tetto coniugale e, dunque, in costanza di matrimonio, aveva intrattenuto una relazione con una collega quando era alle dipendenze del supermercato MD in Limatola (BN).
Tanto premesso la ricorrente sosteneva che l'allontanamento ingiustificato del marito dal domicilio familiare e la violazione del dovere di fedeltà imponevano la pronuncia di addebito della separazione a carico del resistente.
nella comparsa di costituzione ha contestato che la crisi coniugale fosse a lui CP_1 addebitabile e, in merito alle ragioni della crisi coniugale, ha dedotto di avere sempre manifestato alla ricorrente la propria contrarietà circa la scelta unilaterale e arbitraria della moglie di stabilire la residenza familiare presso la casa dei suoceri poiché tale sistemazione avrebbe privato sin da subito la coppia, come di fatto verificatosi, di quella necessaria riservatezza e intimità che dovrebbe appartenere ad una famiglia di nuova formazione;
che ciò nonostante, egli aveva acconsentito alla coabitazione con i suoceri, poiché come riferitogli dalla tale situazione doveva essere Pt_1 temporanea e transitoria.
Il residente ha lamentato che tale sua aspettativa di stabilirsi, insieme alla moglie, in una residenza autonoma e indipendente era stata successivamente e puntualmente delusa e osteggiata dalla che a nulla erano valsi i suoi reiterati inviti alla moglie per compulsare tale scelta i quali, Pt_1 addirittura, avevano suscitato “l'ira del coniuge”; che, tuttavia, nei primi mesi di vita matrimoniale, nonostante le problematiche date dalla scelta della di vivere con i suoi genitori, che aveva Pt_1 reso sempre difficile il raggiungimento di una vera vita intima di coppia, il matrimonio sembrava,
3 comunque, proseguire con apparente normalità, in virtù soprattutto del carattere mite e pacifico del il quale, sovente, era succube di scelte opinabili della consorte, restia a consentirgli la CP_1 coltivazione anche dei rapporti con la propria famiglia di origine;
che nel corso dei mesi, tuttavia, le condotte prevaricatrici e possessive della ricorrente avevano assunto connotati insopportabili anche per il comportamento ossessivo della animata da un'ingiustificata gelosia. Pt_1
ha dedotto che con il tempo il menage familiare era andato sempre più degenerando, CP_1 tanto che egli veniva costantemente insultato dalla moglie, anche alla presenza dei propri genitori;
che, la difficile situazione era stata aggravata anche dalla precaria situazione economica familiare in quanto la (donna abile, sana e a suo dire diplomata) si era sempre rifiutata di svolgere Pt_1 attività lavorativa, non aveva mai contribuito economicamente alla vita familiare, così da peggiorare ulteriormente i rapporti tra i due coniugi.
Il resistente ha dedotto che la crisi coniugale, che da qualche mese serpeggiava nella coppia, era esplosa agli inizi del mese di giugno 2022 allorché la moglie, animata da immotivata gelosia, lo aveva invitato ad andare definitivamente via di casa, poiché convinta che il marito fosse attratto da donne molto più giovani di lei;
che a nulla era valso il suo tentativo di rassicurare la moglie e di riavvicinarsi a lei, oltre che di fare rientro presso la casa coniugale, di fatto impeditogli dalla con la conseguente impossibilità di ritirare i suoi beni personali. Pt_1
Il ha contestato sia di avere abbandonato la casa coniugale, dalla quale si era allontanato per CP_1 volontà della la quale non gli aveva più consentito di fare ritorno, né di avere intrattenuto Pt_1 relazioni extraconiugali le quali non erano provate.
Il resistente ha dedotto, invece, che l'unione dei coniugi era venuta meno esclusivamente a causa della condotta della inadempiente rispetto a tutti i doveri coniugali, e dalla ingerenza dei Pt_1 suoceri.
Tanto premesso si osserva che, ai sensi dell'art. 151 c.c., il Giudice, pronunciando la separazione, dichiara (ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto) a quale coniuge essa sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
Secondo la S.C., «ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ove provata, sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n.
4 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2008, n. 14042, conf. Cass. Sez. I, 2010, n. 21245; Cass.
2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566, Cass. Sez.I 1998 n. 10742).
Alla luce delle risultanze processuali la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente merita accoglimento, mentre è infondata la domanda del resistente.
In primo luogo si osserva che la dedotta violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del non è CP_1 stata in alcun modo provata.
La riguardo al presunto tradimento del marito, si è limitata a dedurre genericamente nel Pt_1 ricorso introduttivo che, in costanza di matrimonio, il aveva intrattenuto una relazione con CP_1 una collega quando era alle dipendenze del supermercato MD in Limatola e ha chiesto di provare a mezzo testimoni tale circostanza.
Si osserva però che, in merito al presunto tradimento di , la ricorrente non ha CP_1 articolato una prova testimoniale su circostanze di tempo e di luogo specifiche e puntuali, ragione per cui le richieste istruttorie della ricorrente sono state respinte.
Tuttavia l'allontanamento di dalla casa coniugale a giugno 2022 giustifica CP_1
l'accoglimento della domanda di addebito della separazione.
Ed invero la ricorrente ha ricondotto la crisi coniugale anche all'abbandono da parte del della CP_1 casa coniugale avvenuto a giugno 2022 e, quindi, prima della proposizione del ricorso per la separazione dei coniugi, proposto nel luglio 2023.
Orbene è noto che l'abbandono volontario del tetto coniugale è di per sé motivo sufficiente di addebito della separazione siccome porta all'impossibilità della convivenza (cfr. ex multis Cass. civ. n. 10719/2013; Cass. civ. n. 648/2020). Solo la proposizione della domanda di separazione rende, per espressa previsione normativa, giustificata la condotta del coniuge che si allontana dal domicilio coniugale (art. 146 c.c.).
In tema di onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il coniuge che domanda l'addebito per violazione del dovere di coabitazione non è tenuto a provare l'incidenza causale dell'altrui condotta di abbandono sulla crisi matrimoniale, essendo piuttosto onere del coniuge che ha posto in essere tale condotta dimostrare che essa è stata determinata dal comportamento dell'altro coniuge ovvero è intervenuta quando la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di ciò (cfr. ex multis Cass. civ.10719/2013; conf. Cass. civ. n. 648/2020; cfr. Cass. civ. n. 2059/2012).
Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto da il quale, pur CP_1 deducendo nella comparsa di costituzione di essere stato allontanato dalla moglie dalla casa coniugale dopo una discussione per motivi di gelosia e che la non gli aveva più consentito Pt_1
5 di farvi ritorno, all'udienza del 5.2.2024 ha dichiarato che la sera prima del suo allontanamento vi era stato un litigio con la moglie e che la mattina seguente, alzatosi presto per recarsi al mercatino delle pulci, la si arrabbiò molto, accusandolo di tradirla, per cui egli “per esasperazione” Pt_1 era andato via e non era più tornato a casa.
Alla luce di tali dichiarazioni rese dal , è da escludere che sia stata la ad allontanare il CP_1 Pt_1 marito dalla casa familiare essendo, invece, emerso che il marito se ne è allontanato volontariamente, di sua iniziativa, esasperato dalla gelosia della moglie che gli addebitava di tradirla.
Si osserva che la litigiosità dei coniugi non giustifica l'abbandono della casa familiare considerato che, nel caso di specie, non vi è prova che a giugno 2022, allorchè si allontanò, la CP_1 convivenza tra i coniugi fosse solo formale e che la crisi coniugale fosse irreversibile.
Non vi è prova, quindi, che l'allontanamento del dall'abitazione coniugale sia stato l'epilogo CP_1 di una crisi ormai irreversibile.
Riguardo alle presunte condotte “prevaricatrici e possessive” della ricorrente, il Collegio osserva che alcuna prova è stata fornita.
Dalle dichiarazioni rese dalle parti è emersa, piuttosto, una reciproca insoddisfazione dei coniugi e che l'irreversibilità della crisi coniugale è da ricondurre proprio all'abbandono della casa familiare da parte del marito, dopo nemmeno un anno dalla celebrazione del matrimonio.
Va, pertanto, pronunciata la separazione dei coniugi con addebito a carico di , e va CP_1 invece respinta la domanda di addebito della separazione avanzata dal resistente nei confronti della
Pt_1
-la domanda di mantenimento avanzata ai sensi dell'art. 156 c.c. da . Parte_1
Riguardo alla spettanza dell'assegno di mantenimento invocato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 156
c.c., si osserva che a seguito di domanda di separazione lo status giuridico di coniuge rimane inalterato e, di conseguenza, rimane attivo il dovere di assistenza materiale dei coniugi ed in particolare del coniuge che non ha adeguati redditi propri, in grado di consentire allo stesso di mantenere, quantomeno, lo stesso tenore di vita adottato in costanza di matrimonio.
La determinazione dell'assegno di mantenimento è, quindi, strettamente connessa all'individuazione del coniuge che risulta economicamente svantaggiato, in modo tale da riequilibrare le reali capacità economiche della coppia separata.
Al riguardo si rileva che la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha dichiarato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché "i redditi adeguati" cui va
6 rapportato, ai sensi dell'art.156 c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono in generale quelli necessari a mantenere, ove possibile, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale ( Cass. Civile n. 975/2021 n. 16809/2019, n. 12196/2017).
L'assegno deve, pertanto, essere tendenzialmente idoneo ad assicurare al coniuge beneficiario un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che egli non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. L'assegno inoltre deve essere quantificato "in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato" (Cass. 6712/2005).
Si ritiene, infatti, che è prioritario, rispetto alla verifica dei redditi del coniuge eventualmente obbligato, l'accertamento dell'adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente il mantenimento, da valutarsi con riferimento al contesto nel quale i coniugi hanno vissuto durante il matrimonio.
Inoltre, va considerato che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, nè la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi ( Cass. Civile n. 25618/2007).
Con l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti la domanda della ricorrente è stata disattesa.
Tanto premesso si osserva che la ricorrente ha dedotto in ricorso di non essere percettrice di reddito, non avendo mai esercitato alcuna attività lavorativa, e ha chiesto, considerato che il è CP_1 lavoratore dipendente di un supermercato, un assegno in suo favore di € 300,00 mensili.
si è opposto a tale domanda e, in merito, ha dedotto di percepire una modesta CP_1 retribuzione mensile di circa € 900/800 e di essere gravato da molte spese. Ha evidenziato che vive nella casa di proprietà dei genitori, con i quali convive, e di non dovere Parte_1 sostenere, pertanto, alcuna spesa né per l'alloggio né per il vitto;
ha dedotto che la moglie, nonostante sia in grado di lavorare essendo giovane e sana, non ha mai cercato un'occupazione lavorativa e non ha mai contribuito al sostentamento della famiglia.
Come già detto, alla luce dell'art. 156 c.c., la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge è strettamente connessa all'individuazione della parte che risulta economicamente svantaggiato a seguito della separazione, in modo tale da riequilibrare le reali capacità economiche della coppia separata.
7 Nel caso di specie, va considerato che è pacifica la circostanza che , già prima del Parte_1 matrimonio, non svolgeva alcuna attività lavorativa e conviveva con i suoi genitori i quali, quindi, presumibilmente hanno sempre provveduto a tutte le sue esigenze.
Va infatti evidenziato che la ricorrente all'udienza del 5.2.2024 ha dichiarato: “Non lavoro, ho lavorato alcuni anni fa prima che mia madre si ammalasse. Mia madre non è più autonoma e mi occupo di assisterla insieme a mio padre….vivo con le sostanze dei miei genitori”.
Come dedotto da entrambe le parti, i coniugi sin dall'inizio del matrimonio hanno vissuto unitamente ai genitori della e quest'ultima è rimasta a vivere con loro anche dopo la Pt_1 separazione.
Le risultanze documentali evidenziano che il , il quale lavora come dipendente di un CP_1 supermercato, durante l'anno di convivenza matrimoniale (come tutt'ora) aveva reddito modesto per cui può affermarsi che, durante il matrimonio, i coniugi abbiano avuto un tenore di vita modesto.
Ciò si desume dalla certificazione unica 2023 la quale evidenzia che il reddito lordo da attività di lavoro dipendente di nell'anno 2022 è stato pari ad € 13.919,30, con imposta netta di CP_1
€ 1877,71. Ne consegue che nell'anno 2022 aveva un reddito mensile netto di circa CP_1
1000,00 euro.
Gli estratti conti evidenziano nell'anno 2022 saldi di modesta entità, inferiori ad € 2000,00
Dalle buste paga di dell'anno 2023 emerge una retribuzione mensile di € 900,00. CP_1
Alla luce di tali circostanze e considerato che la convivenza dei coniugi ha avuto una durata brevissima inferiore ad un anno (dalla celebrazione del matrimonio in data 11 luglio 2021 sino al mese di giugno 2022 quando si è allontanato dalla casa coniugale), deve ritenersi CP_1 che, in conseguenza della disgregazione della coppia coniugale, alcun mutamento in peius del tenore di vita si è verificato per . Parte_1
Nè può ritenersi che la cessata la convivenza con il marito, è venuta a trovarsi priva di Pt_1 mezzi necessari al suo mantenimento in quanto la ricorrente attualmente, come già prima del matrimonio, vive con le risorse economiche dei genitori e non è gravata da spese abitative.
Va, inoltre, evidenziato che non è stato né dedotto né provato che , di anni 49, abbia Parte_1 degli impedimenti oggettivi personali o di salute a svolgere attività lavorativa.
Ne consegue che alcun assegno di mantenimento va riconosciuto in favore di . Parte_1
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese processuali vanno compensate.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Benevento-in composizione collegiale-definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di e sulla domanda riconvenzionale del Parte_1 CP_1 resistente, con l'intervento del P.M., ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nato a [...] in data [...]) uniti in matrimonio in data 11 luglio 2021 in
[...]
TA (atto n. 1, parte II, serie B, anno 2021 del Comune di Melizzano);
-dichiara la separazione addebitabile a;
CP_1
-respinge la domanda di mantenimento ex art. 156 c.c. avanzata da nei confronti di Parte_1
; CP_1
-compensa le spese processuali;
-manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melizzano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Benevento 8 ottobre 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Floriana Consolante.
Il Presidente
Dott. Ennio RICCI
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