TRIB
Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/04/2024, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
Verbale di trattazione scritta con contestuale deposito della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
A scioglimento della trattazione scritta del 4 aprile 2024, viste le note conclusionali ritualmente depositate, si procede, assenti le Parti, alla lettura del deposito e al contestuale deposito delle motivazioni della sentenza.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO
Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 2002 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, per procura in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di citazione, dall'Avv. Mario Saladino presso il cui studio ha eletto domicilio.
CONTRO
c. f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Vittorio Gagliano, presso il cui studio in Alcamo ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente con la comparsa di costituzione e risposta.
OGGETTO: domanda di divisione di comunione ereditaria.
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa eccezione: dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa le spese di lite e pone a cario dell'attore e dell'Erario ciascuno per la quota di
½, il compenso del CTU liquidato con separato decreto.
~~~~~~~~~~~~~~ 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'8 febbraio 2022, ha chiamato in Parte_1 causa per chiedere la divisione dell'unità immobiliare estesa mq. 86, Controparte_1
distinta in catasto con il sub 2, ubicata al piano terra di un fabbricato sito in Camporeale, nella via Rizzuto n.15 e censito in C.U. di tale Comune al f.11, p.lla 2893.
Con comparsa di costituzione del 4 maggio 2022 il convenuto ha aderito alla domanda, affermando la necessità di costituire una servitù di passaggio tra le due porzioni ideali dell'immobile da dividere.
Dispone CTU per la verifica delle condizioni strutturali del bene in vista della separabilità in due quote, le Parti hanno avviato un percorso teso al bonario componimento della lite, chiedendo il rinvio della trattazione.
Con le note di trattazione scritta del 14 marzo 2024 l'attore ha manifesto il sopravvenuto disinteresse per la prosecuzione del procedimento di divisione giudiziale, avendo nel frattempo raggiunto un accordo con il convenuto.
In assenza di riscontro da parte del convenuto, che non depositava note scritte, la causa veniva rinviata per la discussione mediante trattazione scritta con termine sino al 4 aprile
2024 per il deposito di note conclusionali.
Con le loro note conclusive le Parti hanno chiesto dichiarato in modo unanime e inequivoco di aver definito fuori dal processo un accorto teso alla soluzione delle questioni prospettate inizialmente come controverse.
In tale situazione, non resta che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse al processo, dovendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Il compenso del CTU, già liquidato con separato decreto, va posto a carico delle Parti in misura uguale e perciò in capo all'attore in misura del 50% e in capo all'Erario per la restante Parte.
Così deciso a Palermo l'11/04/2024
Il giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24,
e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
2
Verbale di trattazione scritta con contestuale deposito della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
A scioglimento della trattazione scritta del 4 aprile 2024, viste le note conclusionali ritualmente depositate, si procede, assenti le Parti, alla lettura del deposito e al contestuale deposito delle motivazioni della sentenza.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO
Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 2002 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, per procura in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di citazione, dall'Avv. Mario Saladino presso il cui studio ha eletto domicilio.
CONTRO
c. f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Vittorio Gagliano, presso il cui studio in Alcamo ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente con la comparsa di costituzione e risposta.
OGGETTO: domanda di divisione di comunione ereditaria.
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa eccezione: dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa le spese di lite e pone a cario dell'attore e dell'Erario ciascuno per la quota di
½, il compenso del CTU liquidato con separato decreto.
~~~~~~~~~~~~~~ 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'8 febbraio 2022, ha chiamato in Parte_1 causa per chiedere la divisione dell'unità immobiliare estesa mq. 86, Controparte_1
distinta in catasto con il sub 2, ubicata al piano terra di un fabbricato sito in Camporeale, nella via Rizzuto n.15 e censito in C.U. di tale Comune al f.11, p.lla 2893.
Con comparsa di costituzione del 4 maggio 2022 il convenuto ha aderito alla domanda, affermando la necessità di costituire una servitù di passaggio tra le due porzioni ideali dell'immobile da dividere.
Dispone CTU per la verifica delle condizioni strutturali del bene in vista della separabilità in due quote, le Parti hanno avviato un percorso teso al bonario componimento della lite, chiedendo il rinvio della trattazione.
Con le note di trattazione scritta del 14 marzo 2024 l'attore ha manifesto il sopravvenuto disinteresse per la prosecuzione del procedimento di divisione giudiziale, avendo nel frattempo raggiunto un accordo con il convenuto.
In assenza di riscontro da parte del convenuto, che non depositava note scritte, la causa veniva rinviata per la discussione mediante trattazione scritta con termine sino al 4 aprile
2024 per il deposito di note conclusionali.
Con le loro note conclusive le Parti hanno chiesto dichiarato in modo unanime e inequivoco di aver definito fuori dal processo un accorto teso alla soluzione delle questioni prospettate inizialmente come controverse.
In tale situazione, non resta che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse al processo, dovendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Il compenso del CTU, già liquidato con separato decreto, va posto a carico delle Parti in misura uguale e perciò in capo all'attore in misura del 50% e in capo all'Erario per la restante Parte.
Così deciso a Palermo l'11/04/2024
Il giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24,
e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
2