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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/07/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1019/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1019/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. ORSINI ALESSIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
VIALE TREVIRI 202 ASCOLI PICENOpresso il difensore avv. ORSINI ALESSIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORSINI ALESSIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE TREVIRI 202 ASCOLI PICENOpresso il difensore avv.
ORSINI ALESSIO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORSINI ALESSIO e Parte_1 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE TREVIRI 202 ASCOLI PICENOpresso il difensore avv.
ORSINI ALESSIO
APPELLANTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
RAPPRESENTATA DA (C.F. , con il Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. RUSSO ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
47121 Forlìpresso il difensore avv. RUSSO ANDREA Email_1
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 395 del 2022 del Tribunale di Forlì, pubblicata il 28 aprile 2022; conclusioni come da note.
pagina 1 di 24 Motivi della decisione
1. Ai fini della ricostruzione della vicenda processuale si farà riferimento al contenuto della sentenza appellata.
2. (di seguito anche senza indicazione del tipo Parte_2 Pt_ sociale o solo correntista o solo ), in proprio e in qualità di Parte_1 soci liquidatori della predetta società (di seguito anche solo garanti), proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2000/2016, con il quale il Tribunale di Forlì, su ricorso di Controparte_1
ora (di seguito senza indicazione del tipo sociale o anche solo
[...] Controparte_4 banca), ingiungeva il pagamento in solido entro il termine di quaranta giorni della complessiva somma di euro 519.534,44, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, derivante dal saldo debitorio per scoperto di conto corrente n. 126, con apertura di credito di euro 120.000,00 concessa in data 5.06.2007 dalla banca alla società debitrice principale e dall'insoluto per fatture anticipate nell'ambito di un rapporto di anticipo fatture sbf per euro 598.000,00 concesso con contratto del 14.05.2013, nonché, nei limiti delle garanzie rilasciate, in forza delle fideiussioni a garanzia di qualunque operazione – omnibus - sottoscritte da tutti i garanti in data 3.09.2003 con importo massimo garantito pari ad euro 1.080.000,00 e in data
5.04.2005 con importo massimo garantito pari ad euro 600.000,00, previa intimazione di pagamento inoltrata ai debitori poi in ingiunti con raccomandate A.R. in data 15.04.2015.
3. Preliminarmente, parte opponente deduceva l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto notificato ai soci liquidatori oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c. e dava atto del mancato esperimento preventivo della procedura di mediazione obbligatoria in materia bancaria.
4. Parte opponente, nel merito, lamentava la mancanza in atti dei contratti, completi delle condizioni economiche, sottoscritti dal correntista di apertura del conto corrente n. 126 e del rapporto di anticipo fatture, allegando la necessità che la banca producesse tutte le fatture scontate e non già solo quelle insolute al fine di poter procedere alla ricostruzione del reale saldo finale, oltre all'originario contratto scritto relativo all'affidamento concesso per anticipi su fatture per euro 573.000,00. Inoltre, parte opponente eccepiva la nullità del contratto di apertura di credito del 5.06.2007, in quanto carente di sottoscrizione da parte della banca e, offrendo in comunicazione una propria consulenza econometrica di parte, si doleva dell'illegittimo comportamento tenuto dalla banca ed in ogni caso della necessità di ricalcolo del saldo contabilizzato dalla banca al momento del passaggio a sofferenza intervenuto in data 14.01.2016, nonché deduceva che il conto corrente n. 126 costituisse la prosecuzione del rapporto di conto corrente promiscuo n. 12629 risalente agli anni settanta/ottanta e che lo stesso era affiancato da due linee di credito, estinte nell'anno 2007: una per effetti e riba sbf collegata al conto corrente di corrispondenza n. 147 e l'altra per smobilizzo di fatture collegato al conto corrente di corrispondenza n. 146, con necessità di determinare il saldo finale anche alla luce della ricostruzione degli addebiti a tale titolo confluiti sul conto corrente azionato in sede monitoria.
5. Parte opponente, in via pregiudiziale chiedeva la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e sempre in via preliminare che venisse disposto il tentativo di mediazione obbligatoria;
nel merito, in via pagina 2 di 24 principale, l'accertamento e la declaratoria per i motivi dedotti in citazione, circa la non debenza nei confronti della banca delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso con declaratoria di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, con riserva di agire se del caso in altro separato giudizio, una volta che fossero emerse, prodotta dalla banca la documentazione richiesta, illegittimità circa l'applicazione di interessi anatocistici, nullità delle condizioni applicate non preventivamente determinate, commissione massimo scoperto, commissione disponibilità fondi, usura ed altre eventuali poste passive indebitamente addebitate al correntista, e con vittoria di spese.
6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 19.10.2017, si costituiva che contestava e respingeva il Controparte_1 Controparte_1 contenuto dell'atto di citazione in opposizione avversario ed, in primo luogo, deduceva la natura di garanti autonomi in capo agli opponenti e in ragione delle garanzie personali dagli Parte_1 Parte_1 stessi prestate e l'impossibilità per gli stessi di sollevare eccezioni.
7. Parte opposta, in secondo luogo, quanto al merito, rilevava come tanto le fatture anticipate prodotte in atti, quanto l'ulteriore circostanza che le stesse fossero tornate insolute integravano circostanze non specificamente contestate dalla controparte. Inoltre, parte opposta deduceva l'infondatezza dell'opposizione con riferimento alla doglianza di nullità del contratto di apertura di credito in forza dell'orientamento ritenuto maggioritario in giurisprudenza, nonché con riferimento alla carenza di prova del credito azionato a titolo di saldo debitorio, potendo in ogni caso la parte produrre la documentazione contrattuale e gli estratti conti entro il termine di preclusione e risultando le doglianze avversarie sprovviste di adeguata prova.
8. Pertanto, parte opposta preliminarmente domandava l'emissione di ordinanza di ingiunzione ex art. 186 bis
o ter c.p.c. per l'importo ingiunto o, in subordine, per la minor somma pari ad euro 286.737,57, oltre interessi, e, nel merito, in via principale, chiedeva l'integrale rigetto delle domande svolte da parte opponente nei confronti della banca, in quanto inammissibili e comunque infondate, in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, l'accertamento e la declaratoria dell'esatto ammontare del credito maturato dalla banca nei confronti degli opponenti e conseguentemente la condanna di questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento della somma che sarebbe risultata in corso di causa, oltre interessi convenzionali come indicati nel decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso con vittoria di spese di lite, anche della fase monitoria.
9. All'udienza del 28.02.2018, parte opposta insisteva per l'accoglimento delle proprie richieste di emissione di ordinanza di ingiunzione ai sensi degli artt. 186 bis e ter c.p.c., parte opponente vi si opponeva e domandava la concessione dei termini istruttori ex art. 183, comma 6, c.p.c. e il giudice, con ordinanza del
14.04.2018, a scioglimento della riserva assunta, accoglieva l'istanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. formulata dalla banca e ordinava a e Parte_2 Parte_1 [...]
di pagare in solido a la somma di euro Pt_1 Controparte_1
286.737,57 oltre interessi dal 16.06.2016 sino al saldo al tasso convenzionale del 7,75%, su euro 277.953,41 per fatture anticipate e poi tornate insolute nell'ambito del rapporto di anticipo fatture SBF per euro pagina 3 di 24 598.000,00 concesso con contratto in data 14.05.2013, oltre alle relative spese legali nella misura di euro
2.500,00 e concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
10. Parte opponente, nell'ambito della propria memoria ex art. 183, comma 6, numero 1, c.p.c. ribadiva il collegamento negoziale sussistente tra i conti correnti anticipi crediti nn.146 e 147, nonché n. 239 e il conto corrente ordinario n. 126 e meglio precisava le proprie doglianze di nullità con riferimento ai contratti monofirma prodotti, nonché in termini di illegittimo addebito di interessi anatocistici, usurari, commissioni di massimo scoperto, effettuando le proprie deduzioni in merito alla clausola di salvaguardia ivi contenuta;
parte opposta invece nella propria seconda memoria istruttoria eccepiva la tardività delle doglianze formulate per la prima volta in prima memoria da parte opponente e di conseguenza eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa avversaria, avuto riguardo alla rimesse solutorie effettuate sul rapporto oggetto di causa dalla data di apertura del c/c sino al 16.05.2005, inoltre offriva in comunicazione copia degli estratti conto sino al passaggio a sofferenza.
11. Con ordinanza del 5.11.2018, il giudice non ammetteva l'ordine di esibizione richiesto da parte opponente e istruiva la causa mediante consulenza tecnica d'ufficio, nominando il dott. successivamente Persona_1 il CTU veniva sostituito dal dr. Per_2
12. Con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 10.12.2021, si costituiva ex art. 111 c.p.c. per parte opposta il cessionario del credito di seguito anche senza indicazione del Controparte_2 tipo sociale o solo cessionario), quale successore a titolo particolare di Controparte_1
in forza di contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della legge
[...]
130/1999 concluso in data 20.04.2018.
13. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca R.G. n. 906/2017, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da Parte_2 e per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione. Parte_1 Parte_1
2. DICHIARA l'inefficacia ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2000/2016.
3. ACCERTA e DICHIARA che i crediti bancari oggetto del presente giudizio rientrano nella cessione in blocco intervenuta tra e in Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 data 20.04.2018 e che sussiste, per l'effetto, in capo a parte intervenuta ex art. 111, comma 3, c.p.c. la titolarità attiva dei predetti crediti. Controparte_2
4. CONFERMA l'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 14.04.2018.
5. ACCERTA e DICHIARA che il saldo ricalcolato di conto corrente affidato n. 126 alla data del passaggio a sofferenza ovvero del 27.01.2016 è pari ad euro - 123.278,00, a debito per il correntista.
6. ON, per l'effetto, parte opponente Parte_2 Pt_1 e in solido tra loro, al pagamento a favore di parte intervenuta
[...] Parte_1 Controparte_2 della somma di euro 123.278,00, a titolo di saldo passivo ricalcolato del conto corrente n. 126, oltre interessi convenzionali dal 27.01.2016 alla data di proposizione della domanda giudiziale ed interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo.
7. DICHIARA le spese di lite compensate per un terzo;
conseguentemente,
8. ON parte opponente, e Parte_2 Parte_1 Pt_1 in solido tra loro, al pagamento a favore di parte intervenuta dei due terzi
[...] Controparte_2 delle spese di lite che si liquidano nell'intero (dunque dovuti i due terzi di tutto quanto in appresso e
pagina 4 di 24 comunque nei limiti della nota spese depositata dalla parte in data 4.03.2022) in euro 18.992,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.
9. PONE i costi di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
14. Il Tribunale motivava la decisione, che si riporta in dettaglio nei paragrafi seguenti da 15 a 35.
15. Secondo il Tribunale, l'opposizione proposta dal correntista e Pt_2 Parte_1 Parte_2 dai e avverso il decreto ingiuntivo n. 2000/2016 era solo parzialmente Parte_3 Parte_1 fondata.
16. Preliminarmente, secondo il Tribunale, era necessario dare atto dell'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 644 c.p.c., in quanto depositato in data 18.11.2016 e notificato al debitore ingiunto e ai garanti solo in data 24.01.2017, a fronte della tempestiva eccezione di parte opponente proposta in sede di introduzione del giudizio di opposizione (cfr. Cass. n. 7764 del 2005). Pertanto, ferma l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica nei confronti dei debitori ingiunti, in questa sede opponenti, occorreva analizzare nel merito il preteso credito di parte opposta e valutare la sussistenza di idonea prova dello stesso, alla luce delle doglianze sollevate da parte opponente e delle risultanze dell'istruttoria condotta.
17. La condizione di procedibilità della domanda giudiziale si era avverata (cfr. nota di deposito di parte opponente del 30.01.2018), in assenza, peraltro, di tempestive e specifiche eccezioni e contestazioni sul punto ad opera delle parti, anche tenuto conto della successiva pronuncia della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 19596 del 20.09.2020 e, dall'altro, occorreva in ogni caso dare atto dell'intervenuta cessione degli specifici crediti oggetto della presente causa da parte di Controparte_1
che aveva agito per il recupero del credito in sede monitoria e si era originariamente costituita nel
[...] presente giudizio di opposizione, a favore di . CP_2
18. A quest'ultimo proposito, a seguito del deposito telematico in data 10.12.2021 della propria comparsa di intervenuto e costituzione da parte di , che si era affermata cessionaria dei crediti bancari CP_2 oggetto del presente procedimento, in forza di contratto di cessione di cessione di crediti concluso in data
20.04.2018 nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione e cessione in blocco realizzata in conformità a quanto disposto dall'art. 58 d.l. n. 385/1993 (cfr. doc. n. 2 parte intervenuta), parte opponente non aveva nella prima difesa utile successiva ovvero nell'ambito delle note di trattazione cartolare dell'udienza del 15.12.2021 – né in ogni caso successivamente nell'ambito della propria comparsa conclusionale - effettuato alcuna specifica contestazione in ordine all'effettiva titolarità attiva del credito in capo al cessionario, anzi implicitamente riconoscendola prendendo posizione e ribadendo le proprie doglianze e contestazioni di merito in ordine ai rapporti bancari oggetto di causa e oggetto di cessione.
Pertanto, la circostanza fattuale dell'effettiva cessione a degli specifici crediti - relativi al CP_2 saldo debitorio per scoperto di conto corrente n. 126, con apertura di credito di euro 120.000,00 concessa in data 5.06.2007 dalla banca alla società debitrice principale e all'insoluto per fatture anticipate nell'ambito di pagina 5 di 24 un rapporto di anticipo fatture sbf per euro 598.000,00 concesso con contratto del 14.05.2013, garantiti in forza delle fideiussioni omnibus sottoscritte dai garanti in data 3.09.2003 e in data 5.04.2005 -, in quanto circostanza in alcun modo in contestazione tra le parti, doveva essere posta a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
19. In merito alla sussistenza della prova del credito vantato dalla banca con riferimento al contratto di anticipazione fatture sbf del 14.05.2013. Conferma dell'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. emessa nelle more del presente giudizio.
Nel caso di specie, in primo luogo, la somma di euro 286.737,57, oltre interessi convenzionali dal
16.06.2016 all'effettivo saldo, oggetto di ingiunzione in sede monitoria e successivamente oggetto di ordinanza di ingiunzione emessa ex art. 186 ter c.p.c., derivava dal saldo debitorio risultante dalle fatture anticipate dalla banca e tornate insolute nell'ambito del rapporto di anticipo fatture sbf concesso dalla banca Pt_ a favore del correntista in data 14.05.2013 e fino a concorrenza dell'importo massimo di euro
598.000,00.
In atti vi era la prova della debenza del credito vantato, avendo la banca assolto al proprio onere della prova di attrice sostanziale con riferimento a tale parte della domanda creditoria.
In particolare, infatti, per quanto riguarda tale linea di credito commerciale, parte opposta aveva offerto in comunicazione, già in fase monitoria, la copia del contratto di apertura del rapporto di anticipo fatture sbf, composta di complessive 20 pagine e completa delle condizioni economiche, firmata dal cliente mediante apposizione in calce di plurime sottoscrizioni del correntista accompagnate dal relativo timbro sociale (cfr. doc. n. 2 monitorio), nonché copia della documentazione bancaria afferente alle singole operazioni di anticipazione e quindi delle singole fatture oggetto di anticipazione ad opera della e tornate insolute CP_5
(cfr. doc. n. 3 monitorio). Pt_ Tanto l'effettiva anticipazione delle somme portate dalle fatture commerciali emesse da ad opera della banca quanto la deduzione che le stesse erano rimaste insolute, integravano circostanze fattuali che non erano state oggetto di specifica contestazione in ordine alla loro effettiva verificazione, così come le firme Pt_ apposte da sul contratto di apertura di un tale rapporto di credito non erano mai state formalmente disconosciute nelle more del presente procedimento.
Inoltre, la banca aveva, altresì, offerto in comunicazione in sede monitoria copia delle lettere raccomandate
A/R di revoca di tutte le facilitazioni creditizie concesse al correntista e di messa in mora datata 15.04.2015, comunicata al correntista e ai garanti (cfr. doc. n. 10 monitorio), che parimenti non erano state oggetto di alcuna specifica contestazione e dovevano, quindi, essere poste a fondamento della decisione, ai sensi dell'art. 115 c.p.
Al contrario, parte opponente non aveva fornito adeguata prova di un eventuale, circostanziato ed effettivo pagamento, anche parziale, del proprio debito a tale titolo nei confronti della banca, come rinveniente dalla sufficiente documentazione contabile prodotta in atti, in forza del generale principio dell'onere della prova pagina 6 di 24 per cui la parte convenuta in giudizio – nella specie, parte opponente, convenuta in senso sostanziale - aveva l'onere di specifica allegazione e prova dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi.
Pertanto, non si poteva che confermare integralmente la precedente ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter
c.p.c. emessa in data 14.04.2018, con cui era stato ordinato a Parte_2
e di pagare in solido a la somma Parte_1 Parte_1 Controparte_1 di euro 286.737,57 oltre interessi dal 16.06.2016 sino al saldo al tasso convenzionale del 7,75%, su euro
277.953,41 per fatture anticipate e poi tornate insolute nell'ambito del rapporto di anticipo fatture sbf per euro 598.000,00 concesso con contratto in data 14.05.2013, oltre alle relative spese legali nella misura di euro 2.500,00.
20. In merito alla prova del credito vantato dalla banca con riferimento al contratto di conto corrente affidato n.
126. Ricalcolo del saldo di conto corrente. Pt_ Quanto all'accertamento dell'effettivo saldo di conto corrente affidato n. 126 intestato a , al netto di eventuali somme illegittimamente addebitate e pagate dal correntista nel corso del rapporto bancario, in atti era stata depositata da parte opposta idonea e sufficiente documentazione tesa all'effettuazione del ricalcolo del saldo di conto corrente ad opera del consulente tecnico d'ufficio nominato, tenuto conto delle doglianze di nullità – da considerarsi in ogni caso ritualmente sollevate ed allegate dal correntista (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte opponente) e meglio precisate dalla parte in sede di prima memoria istruttoria - e, di conseguenza, occorreva delimitare e dettagliare il campo di analisi affidato al CTU.
Non era stato depositato in atti l'originario contratto di apertura di conto corrente ordinario ad uso promiscuo n. 126, che, come peraltro confermato dallo stesso consulente tecnico d'ufficio (cfr. consulenza Pt_ CP_ tecnica a pag. 14), era stato aperto dal correntista in data 16.07.1993 presso di Controparte_1
e della ed era stato estinto in data 27.01.2016, con saldo debitorio pari ad euro - 221.912,52. CP_1
La banca aveva, invece, offerto in comunicazione copia del contratto di apertura di credito per l'importo di euro 120.000,00 sul predetto conto corrente (cfr. doc. 5 monitorio), datato 5.06.2007, recante le condizioni Pt_ economiche relative al rapporto e sottoscritto dal correntista anche con apposizione del proprio timbro sociale, nonché la serie sostanzialmente completa dei relativi estratti conto - liste movimenti, riassunti scalari e conteggio competenze -, relativi all'intero periodo compreso tra l'apertura del rapporto in data
16.07.1993 e la successiva estinzione avvenuta in data 27.01.2016 (cfr. doc. n. 7 monitorio e doc. n. 14 parte opposta).
Inoltre, dagli atti emergeva che il rapporto bancario oggetto di analisi risultava chiuso con conseguente estinzione per giroconto a sofferenza, previa lettera di revoca degli affidamenti ed intimazione di pagamento inviata dalla banca tanto al debitore principale, quanto ai garanti, a causa della situazione di insolvenza venutasi a creare in capo al correntista, mediante raccomandata A/R datata 15.04.2015 (cfr. doc. n. 10 monitorio).
L'accertata limitata carenza di alcune parti di alcuni estratti conto non poteva di per sé dirsi ostativa al complessivo ricalcolo del saldo di conto corrente, in presenza per il resto dell'integrale serie completa degli pagina 7 di 24 estratti conto dall'apertura del rapporto, dovendo ritenersi ammissibile ed essendo stato comunque possibile per il CTU provvedere alla ricostruzione oggettiva e puntuale delle operazioni bancarie succedutesi nel lungo periodo temporale di operatività del contratto di conto corrente analizzato. Inoltre, era lo stesso consulente tecnico d'ufficio ad attestare che “considerata la sporadicità di tali vuoti documentali rispetto all'ampia durata del rapporto, non si ritiene che le stesse possano avere una rilevanza determinante ai fini del ricalcolo del saldo finale di conto corrente n. 126” (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 24).
21. In merito alle doglianze formulate da parte opponente relative ai diversi rapporti di conto corrente nn. 146 e
147, nonché n. 239 – non azionati dalla banca in sede monitoria - e ai pretesi illegittimi addebiti intervenuti sul conto corrente n. 126, in forza del dedotto collegamento negoziale tra i vari rapporti tutti intestati al Pt_ correntista .
A tal proposito, non emergeva l'espressa volontà di parte opponente di procedere al rituale allargamento del thema decidendum, proponendo formale domanda riconvenzionale in relazione ai predetti contratti bancari i cui pretesi illegittimi addebiti sarebbero confluiti sul conto corrente n. 126:, nell'ambito di un giudizio instaurato dal cliente per la ripetizione dell'indebito, allegando la nullità delle clausole contrattuali e l'illegittimità degli addebiti, quest'ultimo era onerato della produzione del contratto di apertura del rapporto e dei relativi estratti conto.
In ogni caso e anche a voler ritenere ammissibili le doglianze formulate da parte opponente in via riconvenzionale, è necessario rilevare che il relativo onere della prova in capo a chi agisce non era stato adeguatamente assolto.
In base all'art. 119, ultimo comma, T.U.B. (d. lgs. n. 385/1993), “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente
a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
Occorreva mettere in evidenza l'orientamento molto diffuso nella giurisprudenza soprattutto di merito e da ultimo avallato anche da una recente pronuncia della Corte di Cassazione – condiviso anche dal Tribunale – che escludeva la possibilità di avvalersi direttamente in sede giudiziale dell'art. 119, comma 4, T.U.B. se non fosse stata preventivamente avanzata nei confronti della banca l'istanza prevista dalla norma e la banca non avesse ottemperato nel termine – tesi della pregiudizialità.
Nel caso di specie, parte opponente si limitava a dedurre genericamente che i predetti contratti di apertura degli ultronei rapporti collegati al conto corrente n. 126 non erano stati prodotti in atti ad opera della banca ingiungente, senza peraltro mettere in dubbio la sussistenza di una pattuizione scritta delle relative condizioni economiche.
Inoltre, la domanda del cliente di ottenere copia di tali contratti formulata ai sensi dell'art. 119 T.U.B. ed inoltrata via pec in data 16.06.2015 (cfr. doc. n. 3 parte opponente) non vincolava la banca a fornirgli copia della documentazione richiesta, né tantomeno la stessa documentazione avrebbe potuto formare oggetto di pagina 8 di 24 un ordine di esibizione ammissibile nel presente giudizio, considerato che dalle complessive allegazioni contenute nell'atto di citazione tali contratti risultano essere stati conclusi in data certamente anteriore rispetto al decennio.
Dunque, essendo onerato della relativa produzione la parte che agiva ovvero nel caso di specie parte opponente e stante il difetto di produzione della documentazione contrattuale posta a fondamento delle questioni sollevate sul punto dal correntista, ne conseguiva il rigetto delle relative richieste formulate da parte opponente ed in particolare ribadite in sede di svolgimento delle operazioni peritali di ricalcolo del saldo di conto corrente.
22. Da un lato, alcune doglianze di parte opponente erano sprovviste di adeguata prova e non erano condivisibili per le seguenti ragioni tecniche e giuridiche.
In particolare, i documenti contrattuali prodotti in atti riportavano quantomeno in calce la sottoscrizione del Pt_ correntista con l'apposizione anche del timbro della società e la sigla del rappresentante della stessa
(cfr. doc. nn. 2 e 5 monitorio), ciò solo essendo sufficiente al fine della validità degli stessi sotto il profilo della forma scritta ad substantiam.
23. Inoltre, le ulteriori e generiche doglianze proposte da parte opponente in sede di operazioni peritali con il proprio consulente tecnico di parte in ordine alla pretesa illegittima applicazione delle valute non potevano trovare accoglimento, in quanto non erano state oggetto di tempestiva e specifica allegazione in atto di citazione in opposizione e non integravano un'ipotesi di causa di nullità, rilevabile in ogni stato e grado del processo.
24. Parimenti, occorreva rilevare l'assorbente carenza sul piano della specifica allegazione e della tempestiva contestazione da parte correntista della violazione della disciplina di cui all'art. 118 T.U.B., prevista a pena di inefficacia della variazione unilaterale peggiorativa e non già a pena di nullità della stessa.
Alla luce dell'analisi complessiva delle allegazioni assertive e probatorie di parte opponente e ferma verifica condotta dal consulente tecnico d'ufficio in ordine alla valida pattuizione contrattuale specificamente sottoscritta relative alla possibilità per la banca di operare modifiche, anche sfavorevoli per il correntista, con comunicazione delle eventuali variazioni intervenute nei modi e nei tempi di legge ai sensi dell'art. 118
T.U.B. (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pagg. 32 e ss.), nella specie, occorreva fare applicazione ai fini del ricalcolo anche delle modifiche unilaterali peggiorative per il correntista intervenute in forza della relativa clausola vessatoria specificamente sottoscritta dal cliente.
25. In aggiunta, il tribunale rilevava l'assoluta genericità delle doglianze di parte opponente formulate con riferimento alla pretesa usurarietà dei tassi d'interesse, doglianze carenti tanto sotto il profilo dell'allegazione dei fatti posti a proprio fondamento quanto sotto il profilo probatorio in senso stretto.
Parimenti, non assolvendo al proprio onere assertivo e probatorio, parte opponente aveva genericamente dedotto, solo in sede di prima memoria istruttoria, l'intervenuto superamento del tasso soglia usura, senza indicare né lo specifico tasso contrattuale ritenuto illegittimo né il puntuale tasso soglia di riferimento, in base al relativo decreto ministeriale di rilevazione del TEGM.
pagina 9 di 24 In ogni caso e per completezza espositiva, non rilevava più in alcun modo il fenomeno dell'usura sopravvenuta (cfr. Cass. S.U. n. 24675/2017).
26. Dall'altro lato, invece, alla luce della documentazione in atti, parte opponente, proponendo la presente domanda giudiziale, aveva dedotto specificamente la carenza circa la prova di un originario contratto di apertura di conto corrente per iscritto e sottoscritto tra le parti, contenente la pattuizione di tassi interesse ultralegali, commissioni e spese, nonché relativa capitalizzazione.
La presenza in atti degli estratti conto completi – liste movimenti ed estratti scalari dall'apertura del rapporto alla chiusura - e la mancanza di prova di una pattuizione scritta dell'apertura del conto corrente in oggetto, erano circostanze confermate dall'organica analisi condotta dal consulente tecnico d'ufficio; mentre, la banca opposta non aveva nel presente giudizio offerto in comunicazione prova dell'effettiva stipulazione per iscritto del contratto.
Il difetto di forma scritta del contratto di apertura di conto corrente determinava, infatti, la nullità dell'intero rapporto ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3, T.U.B..
Inoltre, essendo il conto corrente un rapporto di durata, nell'ambito del quale le parti annotano sul conto reciproche rimesse tra le quali opera la compensazione, necessaria era, quindi, la ricostruzione mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile dell'intera movimentazione del conto ed il conseguente ricalcolo del saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto.
A tal proposito, il tasso sostitutivo di cui al comma 7 dell'art.117 T.U.B. era previsto “in caso di inosservanza del comma 4”, relativo alla corretta indicazione del tasso d'interesse contrattuale - ipotesi di automatica sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di interesse, che in quanto tale presuppone che un contratto vi sia - e conseguentemente nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 117 T.U.B. ovvero l'inosservanza della forma scritta per il contratto con conseguente nullità totale del rapporto non era previsto alcun tasso sostitutivo. L'applicazione del tasso sostitutivo di cui al comma 7 dell'art. 117 T.U.B. è norma di stretta interpretazione, con applicazione esclusivamente ai casi espressamente richiamati dalla norma, di cui ai commi 4 e 6 dello stesso art. 117 (cfr. di recente anche Cass.
n. 11876 del 18.06.2020).
Pertanto, in forza della disciplina codicistica, gli interessi superiori alla misura legale, se non determinati per iscritto, erano dovuti nella misura legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. e ne conseguiva la necessità di ricalcolare il saldo del conto corrente, tenendo conto proprio della nullità del contratto e della conseguente mancata valida pattuizione in relazione alle condizioni economiche applicabili.
27. Sempre ai fini del necessario ricalcolo del saldo di conto corrente, coglieva nel segno la doglianza attorea in termini d'illegittima capitalizzazione degli interessi proprio alla luce della carenza di forma scritta del contratto di conto corrente, nonché dell'applicazione di commissioni e spese non oggetto di puntuale pattuizione per iscritto tra le parti.
pagina 10 di 24 Sul punto la pattuizione relativa al calcolo degli interessi, in quanto non espressamente pattuita, non era rispettosa della disciplina legislativa di capitalizzazione degli interessi tempo per tempo vigente.
28. Inoltre, era fondata anche la doglianza di nullità per indeterminatezza e/o mancata pattuizione della clausola relativa alla commissione di disponibilità fondi, applicata e non prevista nell'ambito del contratto di apertura di credito del 5.06.2007 e, dunque, le somme addebitate a tale titolo sino alla successiva valida pattuizione scritta risalente solo all'anno 2013 dovevano essere oggetto di espunzione in sede di ricalcolo del saldo di conto corrente. Diversamente, come emergeva dalla documentazione contrattuale, nonché dalla ricostruzione tecnica condotta dal CTU (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 31), nel corso del rapporto bancario considerato non vi erano stati addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto.
29. Sotto un ulteriore profilo d'indagine, sempre ai fini del corretto e completo ricalcolo del saldo di conto corrente, vi era la piena legittimità dell'eccezione di prescrizione così come formulata dalla banca nell'ambito della propria seconda memoria istruttoria alla luce dell'orientamento condiviso da questo giudice e di recente confermato dalla pronuncia da parte delle Sezioni Unite di Cassazione (cfr. Cass. S.U.
n. 15895 del 13.06.2019), nonché in relazione al principio per cui ai fini della valida proponibilità dell'eccezione doveva sempre essere osservato il principio del contraddittorio, a pena di inammissibilità, con la conseguenza che essa deve essere proposta non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni in quanto il differimento di proposizione della stessa rappresenta il semplice esercizio di una facoltà processuale (cfr.
Cass. n. 7270 del 2.07.1991).
Era, quindi, ammissibile l'eccezione formulata dalla banca convenuta con riferimento a tutte le rimesse affluite sul conto corrente antecedenti ad una certa data, senza l'individuazione dettagliata di ciascuna operazione extrafido compiuta.
L'eccezione doveva ritenersi formulata in maniera puntuale per tutte le operazioni precedenti ad una certa data, nel caso di specie, per tutte le rimesse solutorie anteriori al 16.05.2005, in quanto di fatto la banca aveva eccepito la prescrizione di tutte le operazioni anteriori ai dieci anni dal primo atto interruttivo della prescrizione rappresentato dalla data dalla notifica da parte del correntista del primo atto interruttivo della prescrizione in data 16.05.2015 (cfr. doc. n. 3 parte opponente).
Ciò era stato tenuto correttamente in debito conto dal consulente tecnico d'ufficio in sede peritale.
30. Gravava sul cliente l'onere di provare il fatto modificativo consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualificasse quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, potesse spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto (Cass. n. 27704 del
30.10.2018).
In caso di mancanza di prova circa il fatto che il conto corrente non fosse affidato, tutte le rimesse dovevano automaticamente reputarsi solutorie con conseguente inesistenza di alcun onere in capo alla banca di individuarle specificamente (Cass. n. 12977 del 24.05.2018).
31. A seguito dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, pertanto, il cliente doveva, dunque, provare il fatto modificativo consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, al fine di qualificare i pagina 11 di 24 versamenti come ripristinatori della disponibilità accordata (cfr. Cass. nn. 27704 e 27705 del 30.10.2018); ciò era senz'altro in linea con il generale principio che in materia bancaria richiede la forma scritta ad substantiam del contratto ex art. 117 T.U.B..
32. In sintesi, alla luce delle considerazioni sopra svolte e delle operazioni di ricalcolo del conto corrente condotte dal consulente tecnico d'ufficio in base agli estratti conto completi e alle pattuizioni contrattuali ritualmente sottoscritte dal cliente prodotte in atti – contratto di apertura di credito del 5.06.2007 e contratto del 14.05.2013 -, risultava che, come da ipotesi indicata dal CTU sub B2 con rimesse solutorie individuate Pt_ sulla base del cd. saldo banca, la banca fosse creditrice della società correntista per la minor somma, al netto degli addebiti di competenze illegittime, di euro - 123.278,00, saldo passivo del conto corrente n. 126 ricalcolato alla data di chiusura dello stesso per passaggio a sofferenza avvenuto in data 27.01.2016 (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 82 e 93).
Quindi, con specifico riferimento al primo periodo oggetto di analisi, intercorso tra la data di apertura del Pt_ conto corrente e la prima pattuizione scritta e sottoscritta da contenente le condizioni economiche del
5.06.2007, il necessario ricalcolo del saldo di conto corrente affidato – effettuato con la conversione in euro degli originari importi ancora in lire - era stato eseguito a partire dagli estratti conto prodotti dalla parte che agiva in giudizio, con azzeramento della capitalizzazione non pattuita ed espunzione di tutti gli addebiti per competenze non specificamente pattuite tra le parti (interessi ultralegali, commissioni e spese), applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c. e nessuna espunzione delle competenze riconducibili ai diversi rapporti bancari nn. 239, 146 e 147.
Con riferimento al secondo periodo intermedio tra la pattuizione scritta del 5.06.2007 e quella del
14.05.2013, il CTU aveva correttamente eseguito il ricalcolo del saldo di conto corrente, provvedendo all'espunzione di eventuali spese commissioni e altri oneri non pattuiti, espunzione della CDF applicata a partire dal 2009, applicazione di spese ed interessi pattuiti, con capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, nonché applicazione delle modifiche unilaterali peggiorative e migliorative. Gli stessi criteri erano poi stati utilizzati dal CTU anche al fine del ricalcolo nel periodo successivo alla pattuizione contrattuale del 14.05.2013, salvo applicare la CDF da quella data ritualmente pattuita (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pagg. 47-50).
33. In merito alla qualificazione del rapporto contrattuale di garanzia. Fideiussioni omnibus con importo massimo garantito.
Nel caso di specie, come emergeva dagli atti, e si erano costituiti fideiussori a Parte_1 Parte_1 Pt_ prima richiesta della società con lettere di fideiussione a garanzia di qualunque operazione ed obbligazione assunta dal debitore principale nei confronti della banca (fideiussione omnibus) sottoscritte da entrambi rispettivamente in data 3.09.2003 con importo massimo garantito pari ad euro 1.080.000,00 e in data 5.04.2005 con importo massimo garantito pari ad euro 600.000,00 (cfr. doc. n. 8 e 9 monitorio).
pagina 12 di 24 Entrambe le lettere di fideiussione omnibus in oggetto, infatti, presentavano l'espressa previsione di garanzia “a semplice richiesta scritta”, con pagamento immediato e senza possibilità di sollevare eccezioni, come contenuta agli artt. 7 e 9 dei relativi regolamenti contrattuali.
Inoltre, agli artt. 2, 6 e 8 le parti avevavno previsto sostanzialmente la deroga agli artt. 1957 e 1941 c.c., avendo i garanti rinunciato ad eccepire la validità dell'obbligazione principale, nonché al termine codicistico di decadenza e ciò, anche alla luce dei rapporti in essere tra le parti – in quanto era la stessa parte opponente a dare atto della qualifica di soci e liquidatori in capo a e come Parte_1 Parte_1 risultava altresì dalla visura camerale in atti (cfr. doc. n. 11 monitorio) - induceva a qualificare le garanzie personali prestate, come contratti autonomi di garanzia.
Le pretese creditorie azionate dalla banca in forza dei contratti di fideiussione nei confronti degli odierni opponenti risultavano in ogni caso contenute nell'importo massimo garantito convenzionalmente pattuito.
34. Nullità delle fideiussioni omnibus per contrasto normativa antitrust
Quanto a tale eccezione, parte opponente in via assorbente non aveva quantomeno assolto all'onere di specifica allegazione, nel rispetto delle preclusioni assertive, dei fatti posti alla base delle proprie pretese, con riferimento alle circostanze aventi ad oggetto il fatto che la banca garantita, che aveva predisposto i contratti a valle, fosse aderente alle intese dichiarate anticoncorrenziali a monte, né tantomeno che l'intesa anticoncorrenziale a valle fosse proprio il frutto dell'intesa a monte riconosciuta in violazione della normativa antitrust nazionale ed europea, ad esempio non deducendo e non documentando l'utilizzo sistematico di tale modello di fideiussione omnibus ad opera dell'istituto di credito coinvolto nella specie, tale dunque da provocare una lesione della libera concorrenza.
35. In conclusione, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria dalla banca e accertata nell'ambito della presente opposizione in capo al cessionario del credito era fondata nei limiti dell'importo per fatture anticipate e tornate insolute, nonché del saldo del rapporto di conto corrente affidato n. 126, come ricalcolato dal consulente tecnico d'ufficio, e doveva essere pagata in solido tanto dal debitore principale, quanto dai due garanti autonomi.
36. Proponevano appello E Parte_2 Parte_1
Parte_1
37. Col primo motivo di gravame veniva dedotta “A) VIOLAZIONE DI LEGGE CONTRADDITTORIETA'
ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI NON ACCERTA E DICHIARA LA CARENZA DI
TITOLARITA' DEL DIRITTO IN CAPO ALLA Controparte_2
Il motivo è infondato.
Si condivide l'affermazione seguente del tribunale:
“la circostanza fattuale dell'effettiva cessione a degli specifici crediti - relativi al saldo CP_2 debitorio per scoperto di conto corrente n. 126, con apertura di credito di euro 120.000,00 concessa in data 5.06.2007 dalla banca alla società debitrice principale e all'insoluto per fatture anticipate
pagina 13 di 24 nell'ambito di un rapporto di anticipo fatture sbf per euro 598.000,00 concesso con contratto del
14.05.2013, garantiti in forza delle fideiussioni omnibus sottoscritte dai garanti in data 3.09.2003 e in data 5.04.2005 -, in quanto circostanza in alcun modo in contestazione tra le parti, deve essere posta a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.”.
In appello parte appellante contesta la titolarità del diritto azionato in capo alla pretesa cessionaria.
In mancanza di chiare e inequivoche allegazioni, deve ritenersi che la contestazione sia limitata alla circostanza dell'inclusione del credito azionato nell'oggetto della cessione.
La Corte di cassazione ha costantemente (v. Cass. n. 28790/2024, n. 17944/2023) ed anche recentemente chiarito (v. Cass. n. 391/2025) che, ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria “in blocco” di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni dalla controparte, si deve operare una distinzione tra a) l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi b) in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione. Nel primo caso (a), infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'Avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento “in blocco”, in base alle sue caratteristiche concrete (v. Cass.
n. 17944/2023). In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
Deve ritenersi che le indicazioni contenute nell'avviso della cessione contenuto in G.U. siano, nel caso di specie, sufficienti a consentire una valutazione di inclusione dei crediti azionati nell'oggetto della cessione in blocco.
Nell'avviso si dice che la cessionaria “Ha acquistato pro soluto dai cedenti tutti i crediti per capitale interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni indennizzi e quant'altro, deic cedenti derivanti per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito, o da finanziamenti rogati in altre forme tecniche, concessi a persone fisiche e giuridiche e sorti nel periodo compreso per ciascuno dei cedenti tra il primo gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
I crediti azionati nel presente giudizio rientrano necessariamente nella pur ampia categoria di crediti individuati o come oggetto della cessione, per tipologia di credito, per compatibilità del periodo pagina 14 di 24 cronologico e per la caratteristica di credito deteriorato, in quanto in sofferenza e relativo a rapporti risolti dalla banca per inadempimento del correntista.
38. Col secondo motivo di gravame parte appellante deduceva “B) VIOLAZIONE DI LEGGE
CONTRADDITTORIETA' ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE
RITIENE CHE DAL CONTO CORRENTE N. 126 NON DEBBANO ESSERE SCOMPUTATI GLI
ADDEBITI PROVENINENTI DAI CONTI ANTICIPI COLLEGATI N. 146, 147 E 239 – CORRETTO
RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO”. B.1 Sul collegamento tra i conti anticipi e il conto principale
e sull'onere probatorio in capo alla di produrre i relativi contratti ed estratti conto B.2) Sul CP_5 diritto del correntista di ottenere la documentazione bancaria – Eliminazione degli interessi ed oneri in caso di mancato deposito da parte della . CP_5
Il motivo è infondato.
Parte appellante ha contestato i fatti costitutivi del credito, anche in relazione alla inesistenza del titolo contrattuale per la annotazione sul conto n. 126, principale, delle competenze relative ai conti anticipi,
146, 147 e 239, ad esso collegati.
Quanto ai conti anticipi nn. 146 e 147.
Deve ritenersi che la mancata contestazione della illegittimità degli addebiti sul conto n. 126 delle competenze relative ai conti anticipi nn. 146 e 147, mancata contestazione protrattasi non solo per l'intera durata del rapporto (risalente in entrambi in casi al 1994 e durato fino al 2007) ma anche per i dieci anni successivi alla estinzione del medesimo, renda del tutto inattendibili le contestazioni formulate in sede giudiziale e relative alla mancanza di titolo degli addebiti predetti.
Quanto invece al rapporto n. 239, esso risulta regolato, come dedotto da parte appellata, mediante il contratto quadro sub doc. n. 2 del 14 maggio 2013, come correttamente dedotto da parte appellata:
“Con riferimento invece al rapporto 239, come già evidenziato in precedenza, è agli atti la copia del contratto quadro che regolamenta il rapporto di anticipo fatture con indicate tutte le condizioni ivi pattuite, così come sono agli atti le copie delle fatture anticipate e poi tornate insolute, relativamente alle quali controparte non ha mai avanzato alcuna specifica contestazione, né in sede di opposizione a decreto e neppure nel corso del rapporto”.
39. Col terzo motivo di gravame veniva dedotta: “C) VIOLAZIONE DI LEGGE ERRONEITA' DELLA
SENTENZA PER NON AVER RICOSTRUITO CORRETTAMENTE IL SALDO DI CONTO CORRENTE CON
ESCLUSIONE DELLE COMPETENZE E ADDEBITI DEI CONTI ANTICIPI – CON AZZERAMENTO DEGLI
INTERESSI EX ART. 117 TUB CO.1 E CO. 3 PER MANCANZA DEI CONTRATTI – INDETERMINATEZZA DEL
CONTRATTO DEL 2007 – ILLEGITTIMO ANATOCISMO PER TUTTA LA DURATA DEL RAPPORTO –
ILLEGITTIMITA' DELLE VALUTE – ILLEGITTIMITA' DELLO IUS VARIANDI PEGGIORATIVO – MANCATA
RILEVAZIONE DELL'USURA.
40. Quanto alle doglianze relative alla mancata esclusione delle competenze dei conti anticipi valgono le considerazioni già svolte in precedenza, in base alle quali devono ritenersi provati i fatti costitutivi pagina 15 di 24 del credito azionato, con riferimento alla questione dell'annotazione delle competenze rinvenienti dai conti anticipi predetti, nn. 146, 147 e 239.
41. Quanto all'applicazione degli interessi sostitutivi di legge, essa è stata effettuata in sede di ricalcolo da parte del ctu in relazione al periodo non coperto da pattuizioni scritte.
42. Quanto alla indeterminatezza del tasso di cui al contratto di apertura di credito del 4.09.2007.
Tale indeterminatezza è stata evidenziata dal ctu in sede di relazione di consulenza e sussiste nei termini dal medesimo specificati:
“4.3 - IL TRATTAMENTO DELLA LINEA DEGLI ANTICIPI SBF E LA DOPPIA IPOTESI DI RICALCOLO A1) E A2) Un altro aspetto meritevole di approfondimento riguarda il trattamento della linea degli anticipi SBF. In particolare, dal 2007, le operazioni di anticipo effetti sono gestite direttamente sul conto n. 126 che, di fatto, assume la natura di un conto promiscuo. Ciò è evidente anche da un'analisi dei conti scalare, i quali, a partire dal 2007, presentano una suddivisione dei saldi giornalieri (e dei relativi numeri debitori) tra diverse linee. In particolare, oltre alla frazione di saldo entro fido ed oltre fido – riferiti all'apertura di credito sul conto 126 per Euro 120.000 (come da contratto del 5 giugno 2007) – sullo stesso conto il saldo giornaliero viene ulteriormente frazionato per tenere conto delle linee anticipi. Ad ogni linea (ovvero ad ogni frazione di saldo e relativi numeri) viene applicato un distinto tasso di interesse debitore che matura direttamente sul conto n. 126. Ora, se il contratto del 5 giugno 2007 depositato agli atti disciplina chiaramente il tasso entro ed oltre fido riferiti all'apertura di credito di Euro 120.000, non disciplina nel dettaglio le condizioni da applicare alle linee di presentazione e anticipo, limitandosi a prevedere che: “il tasso potrà variare per ogni singola presentazione, nell'ambito della linea di credito concessa, entro il limite del tasso indicato per ognuna delle linee sopra indicate”. Con riferimento al tasso, quindi, il CTU ha ritenuto di sviluppare una doppia ipotesi: una in cui si ritengono valide le condizioni applicate dalla banca e l'altra con l'applicazione del tasso BOT. In pratica, il sottoscritto ha sviluppato due ipotesi A1 e A2, le quali differiscono l'una dall'altra esclusivamente in merito all'applicazione del tasso riferito alle linee di anticipo SBF eseguite, a partire dal 2007, direttamente sul conto n. 126. In una ipotesi, la A1, è stato applicato il tasso BOT, considerando che la clausola di variazione ed indicizzazione del tasso sia troppo generica, mentre, nell'altra, A2, viene ritenuto valido il tasso di volta in volta utilizzato dalla e riportato in estratto conto. CP_5 In merito alla suddivisione del saldo riferito alle linee anticipi, il CTU ha fatto riferimento al frazionamento riportato dalla nei propri conti scalari. Dopodiché si è provveduto a verificare la CP_5 corrispondenza dei numeri debitori riferiti a ciascuna linea. Si precisa al contempo che dette differenze negli sviluppi vengono meno dal 2013, in quanto dalla data del 14.05.2013 il contratto regolarmente formalizzato disciplina i tassi e le condizioni anche per le linee SBF.”
Questa Corte ritiene che la formulazione pattizia sia assolutamente generica e indeterminata nei termini delineati dal CTU.
In particolare, tale valutazione di genericità e indeterminatezza si appunta sulla locuzione seguente: “il tasso potrà variare per ogni singola presentazione, nell'ambito della linea di credito concessa, entro il limite del tasso indicato per ognuna delle linee sopra indicate”.
pagina 16 di 24 Ne consegue che, come si vedrà oltre, dovrà adottarsi l'ipotesi di ricalcolo contemplante l'applicazione del tasso sostitutivo di legge.
43. Si evidenzia quanto appurato dal CTU in ordine alla irrilevanza concreta della diversità di date tra la sottoscrizione del contratto di apertura di credito e la decorrenza dell'applicazione delle condizioni economiche (da data antecedente):
“Un altro aspetto affrontato dallo scrivente è quello che riguarda la data da cui considerare valide le condizioni del contratto del 2007 poiché la data nell'intestazione “DOCUMENTO DI SINTESI N. 1/2006 DEL 05/06/2007” è differente dalla data della firma del contratto, ovvero 4.09.2007. Si specifica che il CTU ha applicato le condizioni ivi pattuite a partire dal 5.06.2007, ancorché la formalizzazione delle condizioni sia datata successivamente, considerato anche che l'istituto di credito ha applicato sostanzialmente tali condizioni negli estratti conto a partire dal 5.06.2007. Si ritiene che, ad ogni modo, anche nell'ipotesi si assumesse quale data di efficacia del rapporto la data di sottoscrizione, l'impatto ai fini del ricalcolo complessivo sarebbe assolutamente non significativo.
Le considerazioni del c.t.u. correttamente escludono la rilevanza di tale discrasia cronologica.
44. Quanto all'anatocismo.
Esso, ai fini del ricalcolo del saldo, è stato escluso per la parte del rapporto non consacrata in un documento contrattuale.
Tale anatocismo è stato pattuito per iscritto a partire dal 4 settembre 2007.
Il ricalcolo ha tenuto conto di ciò.
Parte appellante ha dedotto la violazione del divieto di anatocismo con decorrenza dal primo gennaio
2014.
Questa Corte ribadisce, per le considerazioni che seguono, il proprio orientamento già espresso in altre precedenti decisioni, nonostante la Suprema Corte si sia espressa in senso contrario con Cassazione civile sez. I, 30/07/2024, n. 21344.
È infondata la deduzione di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a far data dal
1.01.2014 per violazione dell'art. 120 TUB e della Legge di Stabilità 2014 (Legge 27.12.2013, n. 147)
Il secondo comma dell'art. 120 TUB, fonte primaria delegante della delibera CICR 9 febbraio 2000, è stato sostituito dall'art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, che prevede: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Ebbene, anche a voler intendere la norma quale precetto di assoluto divieto, la stessa non può ritenersi immediatamente operativa, essendo palesemente subordinata alla emanazione della delibera CICR
pagina 17 di 24 (avvenuta il successivo 3.08.2016), chiamata a stabilire le modalità e i criteri per la produzione degli interessi, così come previsto dal medesimo art. 120 TUB.
45. Quanto alla questione delle valute, si condivide appieno quanto affermato dal Tribunale:
“Inoltre, le ulteriori e generiche doglianze proposte da parte opponente in sede di operazioni peritali con il proprio consulente tecnico di parte in ordine alla pretesa illegittima applicazione delle valute non possono trovare accoglimento, in quanto non sono state oggetto di tempestiva e specifica allegazione in atto di citazione in opposizione e non integrano un'ipotesi di causa di nullità, rilevabile in ogni stato e grado del processo”.
46. Quanto alle doglianze relative allo ius variandi.
Così il Tribunale ha statuito sul punto.
“Parimenti, occorre rilevare l'assorbente carenza sul piano della specifica allegazione e della tempestiva contestazione da parte correntista della violazione della disciplina di cui all'art. 118
T.U.B., prevista a pena di inefficacia della variazione unilaterale peggiorativa e non già a pena di nullità della stessa”.
Tale statuizione del tribunale deve essere confermata in questa sede.
In effetti, in primo grado parte appellante si è limitata a indicare l'esercizio dello ius variandi come fattispecie di possibile e ipotetica usura.
Non è stata dunque in primo grado sollevata alcuna censura relativa alla illegittimità delle modalità di esercizio da parte della di tale diritto, pattuito per iscritto, come correttamente osservato dal CP_5
Tribunale.
L'illegittimità delle modalità di esercizio dello ius variandi consiste in un'eventuale fattispecie di inefficacia (art. 118 comma tre tub:
3. le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.) e non di nullità e dunque non può essere oggetto di una doglianza sollevata soltanto nel giudizio di appello, come si desume dall'atto di impugnazione.
La doglianza è infondata.
47. Quanto alla fattispecie di usura.
In atto di appello si deduce la natura usuraria dei tassi in alcuni trimestri:
“Poiché nella prima memoria ex art. 183 co.6 c.p.c. l'opponente ha specificatamente individuato i trimestri in usura, ovvero quelli relativi ai seguenti periodi: 1° trimestre 2012; 2° trimestre 2012; 3° trimestre 2012; 1° trimestre 2014; 2° trimestre 2014; 4° trimestre 2014; 1° trimestre 2015; 2° trimestre
2015, richiamando i conteggi effettuati dal ctp ed allegati alla memoria, non si vede come la domanda possa ritenersi generica, tanto più che l'usura è sicuramente norma imperativa, rilevabile anche
d'ufficio”.
pagina 18 di 24 Dalle relazioni di parte si evince che tale usura sarebbe evidenziata dall'applicazione della clausola di salvaguarda, pattuita in sede contrattuale.
Orbene, secondo la Suprema Corte, si veda sez. 3 - , ordinanza n. 27106 del 18/10/2024, “La cosiddetta clausola di salvaguardia - in quanto preordinata a tutelare la validità di una clausola contrattuale, con la quale sono stati convenuti interessi moratori a tasso variabile, nell'eventualità del superamento del tasso-soglia di cui all'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, in conseguenza di fluttuazioni successive alla stipula del contratto - non può valere ad elidere la nullità della pattuizione di un tasso che, sin dal momento della conclusione del contratto, è illecito in ragione del superamento del menzionato tasso soglia. (Nella specie, relativa a un contratto di leasing nel quale la determinazione degli interessi moratori era stata convenzionalmente ancorata al valore del tasso Euribor, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'originaria nullità della pattuizione, derivante dal superamento del tasso-soglia previsto dalla disciplina anti-usura, potesse considerarsi neutralizzata dalla clausola di salvaguardia con la quale le parti avevano stabilito che, in tale eventualità, l'ammontare degli interessi moratori restasse contenuto entro il limite del tasso-soglia suddetto).
Nella fattispecie, non vi è alcuna prova che l'applicazione della clausola di salvaguardia in quei trimestri sia avvenuta in presenza di una pattuizione originaria di carattere usurario, ivi compresa quella derivante dall'esercizio dello ius variandi.
La doglianza è infondata.
48. Col quarto motivo di gravame veniva dedotta: “D) VIOLAZIONE DI LEGGE ERRONEITA' DELLA
SENTENZA IN PUNTO DI PRESCRIZIONE”.
49. Parte appellante si doleva della mancata affermazione di tardività della eccezione di prescrizione.
Tenuto conto che la compiuta formulazione delle eccezioni di nullità contrattuale da parte degli opponenti è avvenuta soltanto con memoria ex art. 183 n. 1 cpc deve conseguentemente ritenersi tempestiva e rituale la proposizione della eccezione di prescrizione nella prima difesa utile da parte della banca e cioè nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., per tutte le considerazioni già svolte dal
Tribunale.
50. Deve evidenziarsi la ammissibilità della proposizione di eccezione di prescrizione da parte della a fronte della proposizione della domanda di ricostruzione del saldo finale di conto corrente da CP_5 parte del correntista, previo accertamento di varie nullità contrattuali.
In tal senso si veda cass. n. 9756/2024 pubblicazione 11/04/2024 : “Premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato
l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi,
pagina 19 di 24 così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione”.
Anche sotto tale profilo deve ritenersi ammissibile l'eccezione di prescrizione, nonostante la formale mancanza in giudizio di una azione di ripetizione di indebito da aorte del correntista.
51. Sotto diverso profilo, parte appellante si doleva poi del mancato accertamento di fattispecie di c.d. fido di fatto tali da implicare la natura meramente ripristinatoria delle rimesse e dunque la loro ripetibilità.
Deve escludersi la rilevanza del c.d. fido di fatto, diverso da quelli formalmente sottoscritti dalle parti ed evidenziati dal c.t.u..
Questa Corte condivide quell'orientamento seguito dalla Suprema Corte esemplificato da sez. 1,
Ordinanza n. 13063 del 12/05/2023, secondo cui “In tema di conto corrente con apertura di credito,
l'affidamento è assoggettato al requisito formale "pieno" richiesto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del
1993 (c.d. TUB), sicché va provato mediante la produzione della relativa scrittura, non essendo sufficiente che risulti dal libro fidi o che il suo contenuto possa essere eventualmente ricostruito attraverso la menzione nel report della Centrale Rischi. (Fattispecie in tema di azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie).
Ancora, secondo Sez. 1 - , Ordinanza n. 926 del 13/01/2022, “In tema di contratti bancari, l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità - a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell'art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 - non essendo pertanto sufficiente a provarne l'esistenza la circostanza che l'affidamento risulti dal "libro fidi", né che il suo contenuto possa essere ricostruito attraverso l'esame del "regolamento di portafoglio", destinato solo a raccogliere l'insieme delle procedure tecnico operative per la gestione dei titoli”.
Manca il requisito di forma scritta in relazione ad affidamenti diversi da quelli formalizzati nel corso del rapporto.
In ogni caso, anche a voler accedere al diverso orientamento della Suprema Corte, espresso anche da sez. 1 - , Ordinanza n. 2338 del 24/01/2024 , da cui è tratta la massima che segue (“In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre
l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi
pagina 20 di 24 attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei
a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista
d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione”), deve comunque escludersi la sussistenza di sufficienti elementi presuntivi idonei a ritenere la prova del fido di fatto.
Dalla relazione di CTU si evince la impossibilità di individuare con certezza l'ammontare dell'eventuale fido concesso “di fatto” (p. 89 della relazione dr. : Per_2
“In totale dissenso da quanto sostenuto dal Rag. il CTU sottolinea nuovamente come i Per_3 ricalcoli siano stati effettuati considerando la “mancanza dell'affidamento” poiché il presunto fido, per quanto ravvisabile nei riferimenti in estratti conto circa la presenza di tassi entro / oltre fido, non è mai oggettivamente individuabile nel suo ammontare fino al 2007 (periodo già successivo all'epoca passibile di prescrizione)”.
In mancanza di una adeguata prova dell'ammontare del fido, deve dunque escludersi la sussistenza dei fidi di fatto.
52. Quanto alla deduzione di parte appellante, secondo cui il calcolo della prescrizione dovrebbe avvenire sul saldo ricalcolato e non sul c.d. saldo banca, devono farsi le seguenti considerazioni.
In primo luogo, il CTU ha operato la ricostruzione, secondo le due diverse ipotesi prospettate nella detta deduzione.
In secondo luogo, il CTU ha chiarito la irrilevanza, in concreto, del calcolo sull'uno ovvero sull'altro tipo di saldo (p. 67 relazione di ctu).
“Le due ipotesi di conteggio delle rimesse – saldo banca e saldo da ricalcolo – conducono al medesimo risultato in quanto, in assenza di fido, le rimesse intervenute su un saldo negativo assumono sempre natura solutoria;
ne consegue che le competenze illegittime trovano facilmente capienza nel pagamento delle rimesse, sia che venga assunto il saldo banca, sia nell'ipotesi del saldo da ricalcolo”.
53. Col quinto motivo di gravame veniva dedotta “E) VIOLAZIONE DI LEGGE ERRONEITA' DELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI QUALIFICA LE FIDEIUSSIONI QUALI CONTRATTI AUTONOMI DI
GARANZIA – NULLITA' DELLE FIDEIUSSIONI POICHE' CONFORMI AL MODELLO ABI
CONTENENTE LE CLAUSOLA DI SOPRAVVIVENZA, REVIVISCENZA E DEROGA ALL'ART. 1957
C.C.”.
Secondo parte appellante la qualificazione della garanzia come fideiussione ne comporterebbe la nullità integrale per conformità al modello ABI.
Infondato è il motivo di gravame, in quanto incentrato sulla pretesa nullità integrale della fideiussione omnibus per conformità al modello ABI, anche a voler ritenere corretta la qualificazione giuridica di fideiussione e non contratto autonomo di garanzia, invocata da parte appellante.
pagina 21 di 24 Parte appellante ha chiesto dichiararsi la nullità della fideiussione omnibus prestata, costituente titolo della propria responsabilità solidale, in quanto contenente clausole nulle, in violazione del divieto di intese restrittive la concorrenza ex art. 2 L. 287/1990 (cd. Legge antitrust).
Sul punto, la Corte di cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 41994/2021 si è espressa nel senso di ritenere la nullità parziale della fideiussione:
“I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. A) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della sentenza la Corte ha inoltre precisato la sussistenza, a carico dell'eccipiente, dell'onere della prova dell'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale:
“Va osservato che la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. – ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca – insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò si fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. ….... La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. …Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata.”
La Suprema Corte ha, dunque, affermato che spetta alla parte che invoca la nullità integrale del contratto provare che la nullità parziale delle singole clausole travolge tutto il contratto, stante la correlazione inscindibile delle clausole illecite con le altre in sé lecite.
Tale onere non è stato adempiuto, nel caso di specie.
A prescindere da ogni altra considerazione, parte appellante non ha dedotto né provato per quale motivo le parti contraenti avrebbero dovuto ritenere essenziale, ai sensi dell'art. 1419 c.c., la parte del contratto colpita da nullità.
In adesione a quanto affermato dalla Suprema Corte, in casi come quello di specie, deve escludersi che le parti contraenti potessero considerare essenziali le clausole nulle in modo da determinare l'estensione della nullità all'intero rapporto contrattuale.
pagina 22 di 24 In tal senso si vedano le considerazioni versate nella motivazione della sentenza e che di seguito si riportano:
“Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673).
2.15.3. E tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva
- al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti”.
In sostanza, secondo la Suprema Corte, di norma, il legame patrimoniale o parentale del fideiussore col debitore principale induce a ritenere che il fideiussore avrebbe, in ogni caso, prestato la garanzia, anche senza le clausole nulle: parte appellante non ha offerto prova contraria sul punto (nel caso di specie i fideiussori sono i soci della società).
Deve conclusivamente escludersi che la nullità delle clausole, riproducenti il contenuto delle clausole
2, 6 e 8 del modello ABI, implichi la nullità dell'intera fideiussione.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di nullità integrale delle fideiussioni dedotte in giudizio.
In ogni caso, la nullità delle clausole predette non preclude l'azione fondata sui diritti nascenti dalla fideiussione, in mancanza della rituale e tempestiva proposizione di eccezioni fondate sulla specifica invalidità delle predette clausole nulle o comunque logicamente presupponenti tale invalidità.
54. Per tutte le considerazioni che precedono, deve, ai fini della ricostruzione del saldo del conto corrente de quo, farsi riferimento alla ipotesi, denominata dal CTU dr. come B1. Per_2
Ipotesi che si fonda sulla inclusione delle modifiche apportate mediante lo ius variandi e sulla esclusione del tasso indeterminato di cui al contratto di apertura di credito del 2007, con applicazione della c.d. “data valuta” anziché della “data operazione” (scelta quest'ultima operata dal tribunale, su cui è sceso il giudicato per omessa impugnazione).
55. Il saldo de quo, depurato delle rimesse solutorie prescritte, è negativo per il correntista e ammonta a
42.892,76 euro: così viene rideterminato il saldo de quo.
pagina 23 di 24 56. Deve darsi atto che la statuizione del Tribunale con cui ha accertato la debenza della somma di euro
286.737,57 oltre interessi dal 16.06.2016 sino al saldo al tasso convenzionale del 7,75%, su euro
277.953,41 per fatture anticipate e poi tornate insolute nell'ambito del rapporto di anticipo fatture sbf per euro 598.000,00 concesso con contratto in data 14.05.2013, oltre alle relative spese legali nella misura di euro 2.500,00, non è stata fatta oggetto di impugnazione, corredata di cesure adeguate.
In parte qua la sentenza deve essere confermata.
57. L'esito dell'appello giustifica la compensazione delle spese dei due gradi nella misura della metà con condanna di parte appellante al rimborso della residua quota, liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in accoglimento parziale dell'appello, ridetermina in euro 42.892,76 l'importo per capitale, di cui ai punti 5 e 6 del dispositivo della sentenza appellata, ferma ogni altra statuizione contenuta nei punti medesimi;
II – conferma nel resto la sentenza appellata, fatta eccezione per il regolamento delle spese, disciplinate come segue;
II – dichiara la compensazione nella misura della metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna e in Parte_2 Parte_1 Parte_1 solido tra loro, alla refusione in favore di DA Controparte_6 [...]
della residua quota delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per l'intero, CP_3 quanto al primo grado, in euro 18.992,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge e, quanto al presente grado, in euro 10.059,50 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, ferma la disciplina delle spese di C.T.U. come regolata in sentenza appellata.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1019/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. ORSINI ALESSIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
VIALE TREVIRI 202 ASCOLI PICENOpresso il difensore avv. ORSINI ALESSIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORSINI ALESSIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE TREVIRI 202 ASCOLI PICENOpresso il difensore avv.
ORSINI ALESSIO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORSINI ALESSIO e Parte_1 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE TREVIRI 202 ASCOLI PICENOpresso il difensore avv.
ORSINI ALESSIO
APPELLANTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
RAPPRESENTATA DA (C.F. , con il Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. RUSSO ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
47121 Forlìpresso il difensore avv. RUSSO ANDREA Email_1
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 395 del 2022 del Tribunale di Forlì, pubblicata il 28 aprile 2022; conclusioni come da note.
pagina 1 di 24 Motivi della decisione
1. Ai fini della ricostruzione della vicenda processuale si farà riferimento al contenuto della sentenza appellata.
2. (di seguito anche senza indicazione del tipo Parte_2 Pt_ sociale o solo correntista o solo ), in proprio e in qualità di Parte_1 soci liquidatori della predetta società (di seguito anche solo garanti), proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2000/2016, con il quale il Tribunale di Forlì, su ricorso di Controparte_1
ora (di seguito senza indicazione del tipo sociale o anche solo
[...] Controparte_4 banca), ingiungeva il pagamento in solido entro il termine di quaranta giorni della complessiva somma di euro 519.534,44, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, derivante dal saldo debitorio per scoperto di conto corrente n. 126, con apertura di credito di euro 120.000,00 concessa in data 5.06.2007 dalla banca alla società debitrice principale e dall'insoluto per fatture anticipate nell'ambito di un rapporto di anticipo fatture sbf per euro 598.000,00 concesso con contratto del 14.05.2013, nonché, nei limiti delle garanzie rilasciate, in forza delle fideiussioni a garanzia di qualunque operazione – omnibus - sottoscritte da tutti i garanti in data 3.09.2003 con importo massimo garantito pari ad euro 1.080.000,00 e in data
5.04.2005 con importo massimo garantito pari ad euro 600.000,00, previa intimazione di pagamento inoltrata ai debitori poi in ingiunti con raccomandate A.R. in data 15.04.2015.
3. Preliminarmente, parte opponente deduceva l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto notificato ai soci liquidatori oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c. e dava atto del mancato esperimento preventivo della procedura di mediazione obbligatoria in materia bancaria.
4. Parte opponente, nel merito, lamentava la mancanza in atti dei contratti, completi delle condizioni economiche, sottoscritti dal correntista di apertura del conto corrente n. 126 e del rapporto di anticipo fatture, allegando la necessità che la banca producesse tutte le fatture scontate e non già solo quelle insolute al fine di poter procedere alla ricostruzione del reale saldo finale, oltre all'originario contratto scritto relativo all'affidamento concesso per anticipi su fatture per euro 573.000,00. Inoltre, parte opponente eccepiva la nullità del contratto di apertura di credito del 5.06.2007, in quanto carente di sottoscrizione da parte della banca e, offrendo in comunicazione una propria consulenza econometrica di parte, si doleva dell'illegittimo comportamento tenuto dalla banca ed in ogni caso della necessità di ricalcolo del saldo contabilizzato dalla banca al momento del passaggio a sofferenza intervenuto in data 14.01.2016, nonché deduceva che il conto corrente n. 126 costituisse la prosecuzione del rapporto di conto corrente promiscuo n. 12629 risalente agli anni settanta/ottanta e che lo stesso era affiancato da due linee di credito, estinte nell'anno 2007: una per effetti e riba sbf collegata al conto corrente di corrispondenza n. 147 e l'altra per smobilizzo di fatture collegato al conto corrente di corrispondenza n. 146, con necessità di determinare il saldo finale anche alla luce della ricostruzione degli addebiti a tale titolo confluiti sul conto corrente azionato in sede monitoria.
5. Parte opponente, in via pregiudiziale chiedeva la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e sempre in via preliminare che venisse disposto il tentativo di mediazione obbligatoria;
nel merito, in via pagina 2 di 24 principale, l'accertamento e la declaratoria per i motivi dedotti in citazione, circa la non debenza nei confronti della banca delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso con declaratoria di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, con riserva di agire se del caso in altro separato giudizio, una volta che fossero emerse, prodotta dalla banca la documentazione richiesta, illegittimità circa l'applicazione di interessi anatocistici, nullità delle condizioni applicate non preventivamente determinate, commissione massimo scoperto, commissione disponibilità fondi, usura ed altre eventuali poste passive indebitamente addebitate al correntista, e con vittoria di spese.
6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 19.10.2017, si costituiva che contestava e respingeva il Controparte_1 Controparte_1 contenuto dell'atto di citazione in opposizione avversario ed, in primo luogo, deduceva la natura di garanti autonomi in capo agli opponenti e in ragione delle garanzie personali dagli Parte_1 Parte_1 stessi prestate e l'impossibilità per gli stessi di sollevare eccezioni.
7. Parte opposta, in secondo luogo, quanto al merito, rilevava come tanto le fatture anticipate prodotte in atti, quanto l'ulteriore circostanza che le stesse fossero tornate insolute integravano circostanze non specificamente contestate dalla controparte. Inoltre, parte opposta deduceva l'infondatezza dell'opposizione con riferimento alla doglianza di nullità del contratto di apertura di credito in forza dell'orientamento ritenuto maggioritario in giurisprudenza, nonché con riferimento alla carenza di prova del credito azionato a titolo di saldo debitorio, potendo in ogni caso la parte produrre la documentazione contrattuale e gli estratti conti entro il termine di preclusione e risultando le doglianze avversarie sprovviste di adeguata prova.
8. Pertanto, parte opposta preliminarmente domandava l'emissione di ordinanza di ingiunzione ex art. 186 bis
o ter c.p.c. per l'importo ingiunto o, in subordine, per la minor somma pari ad euro 286.737,57, oltre interessi, e, nel merito, in via principale, chiedeva l'integrale rigetto delle domande svolte da parte opponente nei confronti della banca, in quanto inammissibili e comunque infondate, in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, l'accertamento e la declaratoria dell'esatto ammontare del credito maturato dalla banca nei confronti degli opponenti e conseguentemente la condanna di questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento della somma che sarebbe risultata in corso di causa, oltre interessi convenzionali come indicati nel decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso con vittoria di spese di lite, anche della fase monitoria.
9. All'udienza del 28.02.2018, parte opposta insisteva per l'accoglimento delle proprie richieste di emissione di ordinanza di ingiunzione ai sensi degli artt. 186 bis e ter c.p.c., parte opponente vi si opponeva e domandava la concessione dei termini istruttori ex art. 183, comma 6, c.p.c. e il giudice, con ordinanza del
14.04.2018, a scioglimento della riserva assunta, accoglieva l'istanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. formulata dalla banca e ordinava a e Parte_2 Parte_1 [...]
di pagare in solido a la somma di euro Pt_1 Controparte_1
286.737,57 oltre interessi dal 16.06.2016 sino al saldo al tasso convenzionale del 7,75%, su euro 277.953,41 per fatture anticipate e poi tornate insolute nell'ambito del rapporto di anticipo fatture SBF per euro pagina 3 di 24 598.000,00 concesso con contratto in data 14.05.2013, oltre alle relative spese legali nella misura di euro
2.500,00 e concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
10. Parte opponente, nell'ambito della propria memoria ex art. 183, comma 6, numero 1, c.p.c. ribadiva il collegamento negoziale sussistente tra i conti correnti anticipi crediti nn.146 e 147, nonché n. 239 e il conto corrente ordinario n. 126 e meglio precisava le proprie doglianze di nullità con riferimento ai contratti monofirma prodotti, nonché in termini di illegittimo addebito di interessi anatocistici, usurari, commissioni di massimo scoperto, effettuando le proprie deduzioni in merito alla clausola di salvaguardia ivi contenuta;
parte opposta invece nella propria seconda memoria istruttoria eccepiva la tardività delle doglianze formulate per la prima volta in prima memoria da parte opponente e di conseguenza eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa avversaria, avuto riguardo alla rimesse solutorie effettuate sul rapporto oggetto di causa dalla data di apertura del c/c sino al 16.05.2005, inoltre offriva in comunicazione copia degli estratti conto sino al passaggio a sofferenza.
11. Con ordinanza del 5.11.2018, il giudice non ammetteva l'ordine di esibizione richiesto da parte opponente e istruiva la causa mediante consulenza tecnica d'ufficio, nominando il dott. successivamente Persona_1 il CTU veniva sostituito dal dr. Per_2
12. Con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 10.12.2021, si costituiva ex art. 111 c.p.c. per parte opposta il cessionario del credito di seguito anche senza indicazione del Controparte_2 tipo sociale o solo cessionario), quale successore a titolo particolare di Controparte_1
in forza di contratto di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della legge
[...]
130/1999 concluso in data 20.04.2018.
13. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca R.G. n. 906/2017, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da Parte_2 e per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione. Parte_1 Parte_1
2. DICHIARA l'inefficacia ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2000/2016.
3. ACCERTA e DICHIARA che i crediti bancari oggetto del presente giudizio rientrano nella cessione in blocco intervenuta tra e in Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 data 20.04.2018 e che sussiste, per l'effetto, in capo a parte intervenuta ex art. 111, comma 3, c.p.c. la titolarità attiva dei predetti crediti. Controparte_2
4. CONFERMA l'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 14.04.2018.
5. ACCERTA e DICHIARA che il saldo ricalcolato di conto corrente affidato n. 126 alla data del passaggio a sofferenza ovvero del 27.01.2016 è pari ad euro - 123.278,00, a debito per il correntista.
6. ON, per l'effetto, parte opponente Parte_2 Pt_1 e in solido tra loro, al pagamento a favore di parte intervenuta
[...] Parte_1 Controparte_2 della somma di euro 123.278,00, a titolo di saldo passivo ricalcolato del conto corrente n. 126, oltre interessi convenzionali dal 27.01.2016 alla data di proposizione della domanda giudiziale ed interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo.
7. DICHIARA le spese di lite compensate per un terzo;
conseguentemente,
8. ON parte opponente, e Parte_2 Parte_1 Pt_1 in solido tra loro, al pagamento a favore di parte intervenuta dei due terzi
[...] Controparte_2 delle spese di lite che si liquidano nell'intero (dunque dovuti i due terzi di tutto quanto in appresso e
pagina 4 di 24 comunque nei limiti della nota spese depositata dalla parte in data 4.03.2022) in euro 18.992,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.
9. PONE i costi di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
14. Il Tribunale motivava la decisione, che si riporta in dettaglio nei paragrafi seguenti da 15 a 35.
15. Secondo il Tribunale, l'opposizione proposta dal correntista e Pt_2 Parte_1 Parte_2 dai e avverso il decreto ingiuntivo n. 2000/2016 era solo parzialmente Parte_3 Parte_1 fondata.
16. Preliminarmente, secondo il Tribunale, era necessario dare atto dell'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 644 c.p.c., in quanto depositato in data 18.11.2016 e notificato al debitore ingiunto e ai garanti solo in data 24.01.2017, a fronte della tempestiva eccezione di parte opponente proposta in sede di introduzione del giudizio di opposizione (cfr. Cass. n. 7764 del 2005). Pertanto, ferma l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica nei confronti dei debitori ingiunti, in questa sede opponenti, occorreva analizzare nel merito il preteso credito di parte opposta e valutare la sussistenza di idonea prova dello stesso, alla luce delle doglianze sollevate da parte opponente e delle risultanze dell'istruttoria condotta.
17. La condizione di procedibilità della domanda giudiziale si era avverata (cfr. nota di deposito di parte opponente del 30.01.2018), in assenza, peraltro, di tempestive e specifiche eccezioni e contestazioni sul punto ad opera delle parti, anche tenuto conto della successiva pronuncia della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 19596 del 20.09.2020 e, dall'altro, occorreva in ogni caso dare atto dell'intervenuta cessione degli specifici crediti oggetto della presente causa da parte di Controparte_1
che aveva agito per il recupero del credito in sede monitoria e si era originariamente costituita nel
[...] presente giudizio di opposizione, a favore di . CP_2
18. A quest'ultimo proposito, a seguito del deposito telematico in data 10.12.2021 della propria comparsa di intervenuto e costituzione da parte di , che si era affermata cessionaria dei crediti bancari CP_2 oggetto del presente procedimento, in forza di contratto di cessione di cessione di crediti concluso in data
20.04.2018 nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione e cessione in blocco realizzata in conformità a quanto disposto dall'art. 58 d.l. n. 385/1993 (cfr. doc. n. 2 parte intervenuta), parte opponente non aveva nella prima difesa utile successiva ovvero nell'ambito delle note di trattazione cartolare dell'udienza del 15.12.2021 – né in ogni caso successivamente nell'ambito della propria comparsa conclusionale - effettuato alcuna specifica contestazione in ordine all'effettiva titolarità attiva del credito in capo al cessionario, anzi implicitamente riconoscendola prendendo posizione e ribadendo le proprie doglianze e contestazioni di merito in ordine ai rapporti bancari oggetto di causa e oggetto di cessione.
Pertanto, la circostanza fattuale dell'effettiva cessione a degli specifici crediti - relativi al CP_2 saldo debitorio per scoperto di conto corrente n. 126, con apertura di credito di euro 120.000,00 concessa in data 5.06.2007 dalla banca alla società debitrice principale e all'insoluto per fatture anticipate nell'ambito di pagina 5 di 24 un rapporto di anticipo fatture sbf per euro 598.000,00 concesso con contratto del 14.05.2013, garantiti in forza delle fideiussioni omnibus sottoscritte dai garanti in data 3.09.2003 e in data 5.04.2005 -, in quanto circostanza in alcun modo in contestazione tra le parti, doveva essere posta a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
19. In merito alla sussistenza della prova del credito vantato dalla banca con riferimento al contratto di anticipazione fatture sbf del 14.05.2013. Conferma dell'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. emessa nelle more del presente giudizio.
Nel caso di specie, in primo luogo, la somma di euro 286.737,57, oltre interessi convenzionali dal
16.06.2016 all'effettivo saldo, oggetto di ingiunzione in sede monitoria e successivamente oggetto di ordinanza di ingiunzione emessa ex art. 186 ter c.p.c., derivava dal saldo debitorio risultante dalle fatture anticipate dalla banca e tornate insolute nell'ambito del rapporto di anticipo fatture sbf concesso dalla banca Pt_ a favore del correntista in data 14.05.2013 e fino a concorrenza dell'importo massimo di euro
598.000,00.
In atti vi era la prova della debenza del credito vantato, avendo la banca assolto al proprio onere della prova di attrice sostanziale con riferimento a tale parte della domanda creditoria.
In particolare, infatti, per quanto riguarda tale linea di credito commerciale, parte opposta aveva offerto in comunicazione, già in fase monitoria, la copia del contratto di apertura del rapporto di anticipo fatture sbf, composta di complessive 20 pagine e completa delle condizioni economiche, firmata dal cliente mediante apposizione in calce di plurime sottoscrizioni del correntista accompagnate dal relativo timbro sociale (cfr. doc. n. 2 monitorio), nonché copia della documentazione bancaria afferente alle singole operazioni di anticipazione e quindi delle singole fatture oggetto di anticipazione ad opera della e tornate insolute CP_5
(cfr. doc. n. 3 monitorio). Pt_ Tanto l'effettiva anticipazione delle somme portate dalle fatture commerciali emesse da ad opera della banca quanto la deduzione che le stesse erano rimaste insolute, integravano circostanze fattuali che non erano state oggetto di specifica contestazione in ordine alla loro effettiva verificazione, così come le firme Pt_ apposte da sul contratto di apertura di un tale rapporto di credito non erano mai state formalmente disconosciute nelle more del presente procedimento.
Inoltre, la banca aveva, altresì, offerto in comunicazione in sede monitoria copia delle lettere raccomandate
A/R di revoca di tutte le facilitazioni creditizie concesse al correntista e di messa in mora datata 15.04.2015, comunicata al correntista e ai garanti (cfr. doc. n. 10 monitorio), che parimenti non erano state oggetto di alcuna specifica contestazione e dovevano, quindi, essere poste a fondamento della decisione, ai sensi dell'art. 115 c.p.
Al contrario, parte opponente non aveva fornito adeguata prova di un eventuale, circostanziato ed effettivo pagamento, anche parziale, del proprio debito a tale titolo nei confronti della banca, come rinveniente dalla sufficiente documentazione contabile prodotta in atti, in forza del generale principio dell'onere della prova pagina 6 di 24 per cui la parte convenuta in giudizio – nella specie, parte opponente, convenuta in senso sostanziale - aveva l'onere di specifica allegazione e prova dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi.
Pertanto, non si poteva che confermare integralmente la precedente ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter
c.p.c. emessa in data 14.04.2018, con cui era stato ordinato a Parte_2
e di pagare in solido a la somma Parte_1 Parte_1 Controparte_1 di euro 286.737,57 oltre interessi dal 16.06.2016 sino al saldo al tasso convenzionale del 7,75%, su euro
277.953,41 per fatture anticipate e poi tornate insolute nell'ambito del rapporto di anticipo fatture sbf per euro 598.000,00 concesso con contratto in data 14.05.2013, oltre alle relative spese legali nella misura di euro 2.500,00.
20. In merito alla prova del credito vantato dalla banca con riferimento al contratto di conto corrente affidato n.
126. Ricalcolo del saldo di conto corrente. Pt_ Quanto all'accertamento dell'effettivo saldo di conto corrente affidato n. 126 intestato a , al netto di eventuali somme illegittimamente addebitate e pagate dal correntista nel corso del rapporto bancario, in atti era stata depositata da parte opposta idonea e sufficiente documentazione tesa all'effettuazione del ricalcolo del saldo di conto corrente ad opera del consulente tecnico d'ufficio nominato, tenuto conto delle doglianze di nullità – da considerarsi in ogni caso ritualmente sollevate ed allegate dal correntista (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte opponente) e meglio precisate dalla parte in sede di prima memoria istruttoria - e, di conseguenza, occorreva delimitare e dettagliare il campo di analisi affidato al CTU.
Non era stato depositato in atti l'originario contratto di apertura di conto corrente ordinario ad uso promiscuo n. 126, che, come peraltro confermato dallo stesso consulente tecnico d'ufficio (cfr. consulenza Pt_ CP_ tecnica a pag. 14), era stato aperto dal correntista in data 16.07.1993 presso di Controparte_1
e della ed era stato estinto in data 27.01.2016, con saldo debitorio pari ad euro - 221.912,52. CP_1
La banca aveva, invece, offerto in comunicazione copia del contratto di apertura di credito per l'importo di euro 120.000,00 sul predetto conto corrente (cfr. doc. 5 monitorio), datato 5.06.2007, recante le condizioni Pt_ economiche relative al rapporto e sottoscritto dal correntista anche con apposizione del proprio timbro sociale, nonché la serie sostanzialmente completa dei relativi estratti conto - liste movimenti, riassunti scalari e conteggio competenze -, relativi all'intero periodo compreso tra l'apertura del rapporto in data
16.07.1993 e la successiva estinzione avvenuta in data 27.01.2016 (cfr. doc. n. 7 monitorio e doc. n. 14 parte opposta).
Inoltre, dagli atti emergeva che il rapporto bancario oggetto di analisi risultava chiuso con conseguente estinzione per giroconto a sofferenza, previa lettera di revoca degli affidamenti ed intimazione di pagamento inviata dalla banca tanto al debitore principale, quanto ai garanti, a causa della situazione di insolvenza venutasi a creare in capo al correntista, mediante raccomandata A/R datata 15.04.2015 (cfr. doc. n. 10 monitorio).
L'accertata limitata carenza di alcune parti di alcuni estratti conto non poteva di per sé dirsi ostativa al complessivo ricalcolo del saldo di conto corrente, in presenza per il resto dell'integrale serie completa degli pagina 7 di 24 estratti conto dall'apertura del rapporto, dovendo ritenersi ammissibile ed essendo stato comunque possibile per il CTU provvedere alla ricostruzione oggettiva e puntuale delle operazioni bancarie succedutesi nel lungo periodo temporale di operatività del contratto di conto corrente analizzato. Inoltre, era lo stesso consulente tecnico d'ufficio ad attestare che “considerata la sporadicità di tali vuoti documentali rispetto all'ampia durata del rapporto, non si ritiene che le stesse possano avere una rilevanza determinante ai fini del ricalcolo del saldo finale di conto corrente n. 126” (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 24).
21. In merito alle doglianze formulate da parte opponente relative ai diversi rapporti di conto corrente nn. 146 e
147, nonché n. 239 – non azionati dalla banca in sede monitoria - e ai pretesi illegittimi addebiti intervenuti sul conto corrente n. 126, in forza del dedotto collegamento negoziale tra i vari rapporti tutti intestati al Pt_ correntista .
A tal proposito, non emergeva l'espressa volontà di parte opponente di procedere al rituale allargamento del thema decidendum, proponendo formale domanda riconvenzionale in relazione ai predetti contratti bancari i cui pretesi illegittimi addebiti sarebbero confluiti sul conto corrente n. 126:, nell'ambito di un giudizio instaurato dal cliente per la ripetizione dell'indebito, allegando la nullità delle clausole contrattuali e l'illegittimità degli addebiti, quest'ultimo era onerato della produzione del contratto di apertura del rapporto e dei relativi estratti conto.
In ogni caso e anche a voler ritenere ammissibili le doglianze formulate da parte opponente in via riconvenzionale, è necessario rilevare che il relativo onere della prova in capo a chi agisce non era stato adeguatamente assolto.
In base all'art. 119, ultimo comma, T.U.B. (d. lgs. n. 385/1993), “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente
a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
Occorreva mettere in evidenza l'orientamento molto diffuso nella giurisprudenza soprattutto di merito e da ultimo avallato anche da una recente pronuncia della Corte di Cassazione – condiviso anche dal Tribunale – che escludeva la possibilità di avvalersi direttamente in sede giudiziale dell'art. 119, comma 4, T.U.B. se non fosse stata preventivamente avanzata nei confronti della banca l'istanza prevista dalla norma e la banca non avesse ottemperato nel termine – tesi della pregiudizialità.
Nel caso di specie, parte opponente si limitava a dedurre genericamente che i predetti contratti di apertura degli ultronei rapporti collegati al conto corrente n. 126 non erano stati prodotti in atti ad opera della banca ingiungente, senza peraltro mettere in dubbio la sussistenza di una pattuizione scritta delle relative condizioni economiche.
Inoltre, la domanda del cliente di ottenere copia di tali contratti formulata ai sensi dell'art. 119 T.U.B. ed inoltrata via pec in data 16.06.2015 (cfr. doc. n. 3 parte opponente) non vincolava la banca a fornirgli copia della documentazione richiesta, né tantomeno la stessa documentazione avrebbe potuto formare oggetto di pagina 8 di 24 un ordine di esibizione ammissibile nel presente giudizio, considerato che dalle complessive allegazioni contenute nell'atto di citazione tali contratti risultano essere stati conclusi in data certamente anteriore rispetto al decennio.
Dunque, essendo onerato della relativa produzione la parte che agiva ovvero nel caso di specie parte opponente e stante il difetto di produzione della documentazione contrattuale posta a fondamento delle questioni sollevate sul punto dal correntista, ne conseguiva il rigetto delle relative richieste formulate da parte opponente ed in particolare ribadite in sede di svolgimento delle operazioni peritali di ricalcolo del saldo di conto corrente.
22. Da un lato, alcune doglianze di parte opponente erano sprovviste di adeguata prova e non erano condivisibili per le seguenti ragioni tecniche e giuridiche.
In particolare, i documenti contrattuali prodotti in atti riportavano quantomeno in calce la sottoscrizione del Pt_ correntista con l'apposizione anche del timbro della società e la sigla del rappresentante della stessa
(cfr. doc. nn. 2 e 5 monitorio), ciò solo essendo sufficiente al fine della validità degli stessi sotto il profilo della forma scritta ad substantiam.
23. Inoltre, le ulteriori e generiche doglianze proposte da parte opponente in sede di operazioni peritali con il proprio consulente tecnico di parte in ordine alla pretesa illegittima applicazione delle valute non potevano trovare accoglimento, in quanto non erano state oggetto di tempestiva e specifica allegazione in atto di citazione in opposizione e non integravano un'ipotesi di causa di nullità, rilevabile in ogni stato e grado del processo.
24. Parimenti, occorreva rilevare l'assorbente carenza sul piano della specifica allegazione e della tempestiva contestazione da parte correntista della violazione della disciplina di cui all'art. 118 T.U.B., prevista a pena di inefficacia della variazione unilaterale peggiorativa e non già a pena di nullità della stessa.
Alla luce dell'analisi complessiva delle allegazioni assertive e probatorie di parte opponente e ferma verifica condotta dal consulente tecnico d'ufficio in ordine alla valida pattuizione contrattuale specificamente sottoscritta relative alla possibilità per la banca di operare modifiche, anche sfavorevoli per il correntista, con comunicazione delle eventuali variazioni intervenute nei modi e nei tempi di legge ai sensi dell'art. 118
T.U.B. (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pagg. 32 e ss.), nella specie, occorreva fare applicazione ai fini del ricalcolo anche delle modifiche unilaterali peggiorative per il correntista intervenute in forza della relativa clausola vessatoria specificamente sottoscritta dal cliente.
25. In aggiunta, il tribunale rilevava l'assoluta genericità delle doglianze di parte opponente formulate con riferimento alla pretesa usurarietà dei tassi d'interesse, doglianze carenti tanto sotto il profilo dell'allegazione dei fatti posti a proprio fondamento quanto sotto il profilo probatorio in senso stretto.
Parimenti, non assolvendo al proprio onere assertivo e probatorio, parte opponente aveva genericamente dedotto, solo in sede di prima memoria istruttoria, l'intervenuto superamento del tasso soglia usura, senza indicare né lo specifico tasso contrattuale ritenuto illegittimo né il puntuale tasso soglia di riferimento, in base al relativo decreto ministeriale di rilevazione del TEGM.
pagina 9 di 24 In ogni caso e per completezza espositiva, non rilevava più in alcun modo il fenomeno dell'usura sopravvenuta (cfr. Cass. S.U. n. 24675/2017).
26. Dall'altro lato, invece, alla luce della documentazione in atti, parte opponente, proponendo la presente domanda giudiziale, aveva dedotto specificamente la carenza circa la prova di un originario contratto di apertura di conto corrente per iscritto e sottoscritto tra le parti, contenente la pattuizione di tassi interesse ultralegali, commissioni e spese, nonché relativa capitalizzazione.
La presenza in atti degli estratti conto completi – liste movimenti ed estratti scalari dall'apertura del rapporto alla chiusura - e la mancanza di prova di una pattuizione scritta dell'apertura del conto corrente in oggetto, erano circostanze confermate dall'organica analisi condotta dal consulente tecnico d'ufficio; mentre, la banca opposta non aveva nel presente giudizio offerto in comunicazione prova dell'effettiva stipulazione per iscritto del contratto.
Il difetto di forma scritta del contratto di apertura di conto corrente determinava, infatti, la nullità dell'intero rapporto ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3, T.U.B..
Inoltre, essendo il conto corrente un rapporto di durata, nell'ambito del quale le parti annotano sul conto reciproche rimesse tra le quali opera la compensazione, necessaria era, quindi, la ricostruzione mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile dell'intera movimentazione del conto ed il conseguente ricalcolo del saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto.
A tal proposito, il tasso sostitutivo di cui al comma 7 dell'art.117 T.U.B. era previsto “in caso di inosservanza del comma 4”, relativo alla corretta indicazione del tasso d'interesse contrattuale - ipotesi di automatica sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di interesse, che in quanto tale presuppone che un contratto vi sia - e conseguentemente nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 117 T.U.B. ovvero l'inosservanza della forma scritta per il contratto con conseguente nullità totale del rapporto non era previsto alcun tasso sostitutivo. L'applicazione del tasso sostitutivo di cui al comma 7 dell'art. 117 T.U.B. è norma di stretta interpretazione, con applicazione esclusivamente ai casi espressamente richiamati dalla norma, di cui ai commi 4 e 6 dello stesso art. 117 (cfr. di recente anche Cass.
n. 11876 del 18.06.2020).
Pertanto, in forza della disciplina codicistica, gli interessi superiori alla misura legale, se non determinati per iscritto, erano dovuti nella misura legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. e ne conseguiva la necessità di ricalcolare il saldo del conto corrente, tenendo conto proprio della nullità del contratto e della conseguente mancata valida pattuizione in relazione alle condizioni economiche applicabili.
27. Sempre ai fini del necessario ricalcolo del saldo di conto corrente, coglieva nel segno la doglianza attorea in termini d'illegittima capitalizzazione degli interessi proprio alla luce della carenza di forma scritta del contratto di conto corrente, nonché dell'applicazione di commissioni e spese non oggetto di puntuale pattuizione per iscritto tra le parti.
pagina 10 di 24 Sul punto la pattuizione relativa al calcolo degli interessi, in quanto non espressamente pattuita, non era rispettosa della disciplina legislativa di capitalizzazione degli interessi tempo per tempo vigente.
28. Inoltre, era fondata anche la doglianza di nullità per indeterminatezza e/o mancata pattuizione della clausola relativa alla commissione di disponibilità fondi, applicata e non prevista nell'ambito del contratto di apertura di credito del 5.06.2007 e, dunque, le somme addebitate a tale titolo sino alla successiva valida pattuizione scritta risalente solo all'anno 2013 dovevano essere oggetto di espunzione in sede di ricalcolo del saldo di conto corrente. Diversamente, come emergeva dalla documentazione contrattuale, nonché dalla ricostruzione tecnica condotta dal CTU (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 31), nel corso del rapporto bancario considerato non vi erano stati addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto.
29. Sotto un ulteriore profilo d'indagine, sempre ai fini del corretto e completo ricalcolo del saldo di conto corrente, vi era la piena legittimità dell'eccezione di prescrizione così come formulata dalla banca nell'ambito della propria seconda memoria istruttoria alla luce dell'orientamento condiviso da questo giudice e di recente confermato dalla pronuncia da parte delle Sezioni Unite di Cassazione (cfr. Cass. S.U.
n. 15895 del 13.06.2019), nonché in relazione al principio per cui ai fini della valida proponibilità dell'eccezione doveva sempre essere osservato il principio del contraddittorio, a pena di inammissibilità, con la conseguenza che essa deve essere proposta non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni in quanto il differimento di proposizione della stessa rappresenta il semplice esercizio di una facoltà processuale (cfr.
Cass. n. 7270 del 2.07.1991).
Era, quindi, ammissibile l'eccezione formulata dalla banca convenuta con riferimento a tutte le rimesse affluite sul conto corrente antecedenti ad una certa data, senza l'individuazione dettagliata di ciascuna operazione extrafido compiuta.
L'eccezione doveva ritenersi formulata in maniera puntuale per tutte le operazioni precedenti ad una certa data, nel caso di specie, per tutte le rimesse solutorie anteriori al 16.05.2005, in quanto di fatto la banca aveva eccepito la prescrizione di tutte le operazioni anteriori ai dieci anni dal primo atto interruttivo della prescrizione rappresentato dalla data dalla notifica da parte del correntista del primo atto interruttivo della prescrizione in data 16.05.2015 (cfr. doc. n. 3 parte opponente).
Ciò era stato tenuto correttamente in debito conto dal consulente tecnico d'ufficio in sede peritale.
30. Gravava sul cliente l'onere di provare il fatto modificativo consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualificasse quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, potesse spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto (Cass. n. 27704 del
30.10.2018).
In caso di mancanza di prova circa il fatto che il conto corrente non fosse affidato, tutte le rimesse dovevano automaticamente reputarsi solutorie con conseguente inesistenza di alcun onere in capo alla banca di individuarle specificamente (Cass. n. 12977 del 24.05.2018).
31. A seguito dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, pertanto, il cliente doveva, dunque, provare il fatto modificativo consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, al fine di qualificare i pagina 11 di 24 versamenti come ripristinatori della disponibilità accordata (cfr. Cass. nn. 27704 e 27705 del 30.10.2018); ciò era senz'altro in linea con il generale principio che in materia bancaria richiede la forma scritta ad substantiam del contratto ex art. 117 T.U.B..
32. In sintesi, alla luce delle considerazioni sopra svolte e delle operazioni di ricalcolo del conto corrente condotte dal consulente tecnico d'ufficio in base agli estratti conto completi e alle pattuizioni contrattuali ritualmente sottoscritte dal cliente prodotte in atti – contratto di apertura di credito del 5.06.2007 e contratto del 14.05.2013 -, risultava che, come da ipotesi indicata dal CTU sub B2 con rimesse solutorie individuate Pt_ sulla base del cd. saldo banca, la banca fosse creditrice della società correntista per la minor somma, al netto degli addebiti di competenze illegittime, di euro - 123.278,00, saldo passivo del conto corrente n. 126 ricalcolato alla data di chiusura dello stesso per passaggio a sofferenza avvenuto in data 27.01.2016 (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 82 e 93).
Quindi, con specifico riferimento al primo periodo oggetto di analisi, intercorso tra la data di apertura del Pt_ conto corrente e la prima pattuizione scritta e sottoscritta da contenente le condizioni economiche del
5.06.2007, il necessario ricalcolo del saldo di conto corrente affidato – effettuato con la conversione in euro degli originari importi ancora in lire - era stato eseguito a partire dagli estratti conto prodotti dalla parte che agiva in giudizio, con azzeramento della capitalizzazione non pattuita ed espunzione di tutti gli addebiti per competenze non specificamente pattuite tra le parti (interessi ultralegali, commissioni e spese), applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c. e nessuna espunzione delle competenze riconducibili ai diversi rapporti bancari nn. 239, 146 e 147.
Con riferimento al secondo periodo intermedio tra la pattuizione scritta del 5.06.2007 e quella del
14.05.2013, il CTU aveva correttamente eseguito il ricalcolo del saldo di conto corrente, provvedendo all'espunzione di eventuali spese commissioni e altri oneri non pattuiti, espunzione della CDF applicata a partire dal 2009, applicazione di spese ed interessi pattuiti, con capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, nonché applicazione delle modifiche unilaterali peggiorative e migliorative. Gli stessi criteri erano poi stati utilizzati dal CTU anche al fine del ricalcolo nel periodo successivo alla pattuizione contrattuale del 14.05.2013, salvo applicare la CDF da quella data ritualmente pattuita (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pagg. 47-50).
33. In merito alla qualificazione del rapporto contrattuale di garanzia. Fideiussioni omnibus con importo massimo garantito.
Nel caso di specie, come emergeva dagli atti, e si erano costituiti fideiussori a Parte_1 Parte_1 Pt_ prima richiesta della società con lettere di fideiussione a garanzia di qualunque operazione ed obbligazione assunta dal debitore principale nei confronti della banca (fideiussione omnibus) sottoscritte da entrambi rispettivamente in data 3.09.2003 con importo massimo garantito pari ad euro 1.080.000,00 e in data 5.04.2005 con importo massimo garantito pari ad euro 600.000,00 (cfr. doc. n. 8 e 9 monitorio).
pagina 12 di 24 Entrambe le lettere di fideiussione omnibus in oggetto, infatti, presentavano l'espressa previsione di garanzia “a semplice richiesta scritta”, con pagamento immediato e senza possibilità di sollevare eccezioni, come contenuta agli artt. 7 e 9 dei relativi regolamenti contrattuali.
Inoltre, agli artt. 2, 6 e 8 le parti avevavno previsto sostanzialmente la deroga agli artt. 1957 e 1941 c.c., avendo i garanti rinunciato ad eccepire la validità dell'obbligazione principale, nonché al termine codicistico di decadenza e ciò, anche alla luce dei rapporti in essere tra le parti – in quanto era la stessa parte opponente a dare atto della qualifica di soci e liquidatori in capo a e come Parte_1 Parte_1 risultava altresì dalla visura camerale in atti (cfr. doc. n. 11 monitorio) - induceva a qualificare le garanzie personali prestate, come contratti autonomi di garanzia.
Le pretese creditorie azionate dalla banca in forza dei contratti di fideiussione nei confronti degli odierni opponenti risultavano in ogni caso contenute nell'importo massimo garantito convenzionalmente pattuito.
34. Nullità delle fideiussioni omnibus per contrasto normativa antitrust
Quanto a tale eccezione, parte opponente in via assorbente non aveva quantomeno assolto all'onere di specifica allegazione, nel rispetto delle preclusioni assertive, dei fatti posti alla base delle proprie pretese, con riferimento alle circostanze aventi ad oggetto il fatto che la banca garantita, che aveva predisposto i contratti a valle, fosse aderente alle intese dichiarate anticoncorrenziali a monte, né tantomeno che l'intesa anticoncorrenziale a valle fosse proprio il frutto dell'intesa a monte riconosciuta in violazione della normativa antitrust nazionale ed europea, ad esempio non deducendo e non documentando l'utilizzo sistematico di tale modello di fideiussione omnibus ad opera dell'istituto di credito coinvolto nella specie, tale dunque da provocare una lesione della libera concorrenza.
35. In conclusione, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria dalla banca e accertata nell'ambito della presente opposizione in capo al cessionario del credito era fondata nei limiti dell'importo per fatture anticipate e tornate insolute, nonché del saldo del rapporto di conto corrente affidato n. 126, come ricalcolato dal consulente tecnico d'ufficio, e doveva essere pagata in solido tanto dal debitore principale, quanto dai due garanti autonomi.
36. Proponevano appello E Parte_2 Parte_1
Parte_1
37. Col primo motivo di gravame veniva dedotta “A) VIOLAZIONE DI LEGGE CONTRADDITTORIETA'
ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI NON ACCERTA E DICHIARA LA CARENZA DI
TITOLARITA' DEL DIRITTO IN CAPO ALLA Controparte_2
Il motivo è infondato.
Si condivide l'affermazione seguente del tribunale:
“la circostanza fattuale dell'effettiva cessione a degli specifici crediti - relativi al saldo CP_2 debitorio per scoperto di conto corrente n. 126, con apertura di credito di euro 120.000,00 concessa in data 5.06.2007 dalla banca alla società debitrice principale e all'insoluto per fatture anticipate
pagina 13 di 24 nell'ambito di un rapporto di anticipo fatture sbf per euro 598.000,00 concesso con contratto del
14.05.2013, garantiti in forza delle fideiussioni omnibus sottoscritte dai garanti in data 3.09.2003 e in data 5.04.2005 -, in quanto circostanza in alcun modo in contestazione tra le parti, deve essere posta a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.”.
In appello parte appellante contesta la titolarità del diritto azionato in capo alla pretesa cessionaria.
In mancanza di chiare e inequivoche allegazioni, deve ritenersi che la contestazione sia limitata alla circostanza dell'inclusione del credito azionato nell'oggetto della cessione.
La Corte di cassazione ha costantemente (v. Cass. n. 28790/2024, n. 17944/2023) ed anche recentemente chiarito (v. Cass. n. 391/2025) che, ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria “in blocco” di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni dalla controparte, si deve operare una distinzione tra a) l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi b) in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione. Nel primo caso (a), infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'Avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento “in blocco”, in base alle sue caratteristiche concrete (v. Cass.
n. 17944/2023). In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
Deve ritenersi che le indicazioni contenute nell'avviso della cessione contenuto in G.U. siano, nel caso di specie, sufficienti a consentire una valutazione di inclusione dei crediti azionati nell'oggetto della cessione in blocco.
Nell'avviso si dice che la cessionaria “Ha acquistato pro soluto dai cedenti tutti i crediti per capitale interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni indennizzi e quant'altro, deic cedenti derivanti per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito, o da finanziamenti rogati in altre forme tecniche, concessi a persone fisiche e giuridiche e sorti nel periodo compreso per ciascuno dei cedenti tra il primo gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
I crediti azionati nel presente giudizio rientrano necessariamente nella pur ampia categoria di crediti individuati o come oggetto della cessione, per tipologia di credito, per compatibilità del periodo pagina 14 di 24 cronologico e per la caratteristica di credito deteriorato, in quanto in sofferenza e relativo a rapporti risolti dalla banca per inadempimento del correntista.
38. Col secondo motivo di gravame parte appellante deduceva “B) VIOLAZIONE DI LEGGE
CONTRADDITTORIETA' ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE
RITIENE CHE DAL CONTO CORRENTE N. 126 NON DEBBANO ESSERE SCOMPUTATI GLI
ADDEBITI PROVENINENTI DAI CONTI ANTICIPI COLLEGATI N. 146, 147 E 239 – CORRETTO
RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO”. B.1 Sul collegamento tra i conti anticipi e il conto principale
e sull'onere probatorio in capo alla di produrre i relativi contratti ed estratti conto B.2) Sul CP_5 diritto del correntista di ottenere la documentazione bancaria – Eliminazione degli interessi ed oneri in caso di mancato deposito da parte della . CP_5
Il motivo è infondato.
Parte appellante ha contestato i fatti costitutivi del credito, anche in relazione alla inesistenza del titolo contrattuale per la annotazione sul conto n. 126, principale, delle competenze relative ai conti anticipi,
146, 147 e 239, ad esso collegati.
Quanto ai conti anticipi nn. 146 e 147.
Deve ritenersi che la mancata contestazione della illegittimità degli addebiti sul conto n. 126 delle competenze relative ai conti anticipi nn. 146 e 147, mancata contestazione protrattasi non solo per l'intera durata del rapporto (risalente in entrambi in casi al 1994 e durato fino al 2007) ma anche per i dieci anni successivi alla estinzione del medesimo, renda del tutto inattendibili le contestazioni formulate in sede giudiziale e relative alla mancanza di titolo degli addebiti predetti.
Quanto invece al rapporto n. 239, esso risulta regolato, come dedotto da parte appellata, mediante il contratto quadro sub doc. n. 2 del 14 maggio 2013, come correttamente dedotto da parte appellata:
“Con riferimento invece al rapporto 239, come già evidenziato in precedenza, è agli atti la copia del contratto quadro che regolamenta il rapporto di anticipo fatture con indicate tutte le condizioni ivi pattuite, così come sono agli atti le copie delle fatture anticipate e poi tornate insolute, relativamente alle quali controparte non ha mai avanzato alcuna specifica contestazione, né in sede di opposizione a decreto e neppure nel corso del rapporto”.
39. Col terzo motivo di gravame veniva dedotta: “C) VIOLAZIONE DI LEGGE ERRONEITA' DELLA
SENTENZA PER NON AVER RICOSTRUITO CORRETTAMENTE IL SALDO DI CONTO CORRENTE CON
ESCLUSIONE DELLE COMPETENZE E ADDEBITI DEI CONTI ANTICIPI – CON AZZERAMENTO DEGLI
INTERESSI EX ART. 117 TUB CO.1 E CO. 3 PER MANCANZA DEI CONTRATTI – INDETERMINATEZZA DEL
CONTRATTO DEL 2007 – ILLEGITTIMO ANATOCISMO PER TUTTA LA DURATA DEL RAPPORTO –
ILLEGITTIMITA' DELLE VALUTE – ILLEGITTIMITA' DELLO IUS VARIANDI PEGGIORATIVO – MANCATA
RILEVAZIONE DELL'USURA.
40. Quanto alle doglianze relative alla mancata esclusione delle competenze dei conti anticipi valgono le considerazioni già svolte in precedenza, in base alle quali devono ritenersi provati i fatti costitutivi pagina 15 di 24 del credito azionato, con riferimento alla questione dell'annotazione delle competenze rinvenienti dai conti anticipi predetti, nn. 146, 147 e 239.
41. Quanto all'applicazione degli interessi sostitutivi di legge, essa è stata effettuata in sede di ricalcolo da parte del ctu in relazione al periodo non coperto da pattuizioni scritte.
42. Quanto alla indeterminatezza del tasso di cui al contratto di apertura di credito del 4.09.2007.
Tale indeterminatezza è stata evidenziata dal ctu in sede di relazione di consulenza e sussiste nei termini dal medesimo specificati:
“4.3 - IL TRATTAMENTO DELLA LINEA DEGLI ANTICIPI SBF E LA DOPPIA IPOTESI DI RICALCOLO A1) E A2) Un altro aspetto meritevole di approfondimento riguarda il trattamento della linea degli anticipi SBF. In particolare, dal 2007, le operazioni di anticipo effetti sono gestite direttamente sul conto n. 126 che, di fatto, assume la natura di un conto promiscuo. Ciò è evidente anche da un'analisi dei conti scalare, i quali, a partire dal 2007, presentano una suddivisione dei saldi giornalieri (e dei relativi numeri debitori) tra diverse linee. In particolare, oltre alla frazione di saldo entro fido ed oltre fido – riferiti all'apertura di credito sul conto 126 per Euro 120.000 (come da contratto del 5 giugno 2007) – sullo stesso conto il saldo giornaliero viene ulteriormente frazionato per tenere conto delle linee anticipi. Ad ogni linea (ovvero ad ogni frazione di saldo e relativi numeri) viene applicato un distinto tasso di interesse debitore che matura direttamente sul conto n. 126. Ora, se il contratto del 5 giugno 2007 depositato agli atti disciplina chiaramente il tasso entro ed oltre fido riferiti all'apertura di credito di Euro 120.000, non disciplina nel dettaglio le condizioni da applicare alle linee di presentazione e anticipo, limitandosi a prevedere che: “il tasso potrà variare per ogni singola presentazione, nell'ambito della linea di credito concessa, entro il limite del tasso indicato per ognuna delle linee sopra indicate”. Con riferimento al tasso, quindi, il CTU ha ritenuto di sviluppare una doppia ipotesi: una in cui si ritengono valide le condizioni applicate dalla banca e l'altra con l'applicazione del tasso BOT. In pratica, il sottoscritto ha sviluppato due ipotesi A1 e A2, le quali differiscono l'una dall'altra esclusivamente in merito all'applicazione del tasso riferito alle linee di anticipo SBF eseguite, a partire dal 2007, direttamente sul conto n. 126. In una ipotesi, la A1, è stato applicato il tasso BOT, considerando che la clausola di variazione ed indicizzazione del tasso sia troppo generica, mentre, nell'altra, A2, viene ritenuto valido il tasso di volta in volta utilizzato dalla e riportato in estratto conto. CP_5 In merito alla suddivisione del saldo riferito alle linee anticipi, il CTU ha fatto riferimento al frazionamento riportato dalla nei propri conti scalari. Dopodiché si è provveduto a verificare la CP_5 corrispondenza dei numeri debitori riferiti a ciascuna linea. Si precisa al contempo che dette differenze negli sviluppi vengono meno dal 2013, in quanto dalla data del 14.05.2013 il contratto regolarmente formalizzato disciplina i tassi e le condizioni anche per le linee SBF.”
Questa Corte ritiene che la formulazione pattizia sia assolutamente generica e indeterminata nei termini delineati dal CTU.
In particolare, tale valutazione di genericità e indeterminatezza si appunta sulla locuzione seguente: “il tasso potrà variare per ogni singola presentazione, nell'ambito della linea di credito concessa, entro il limite del tasso indicato per ognuna delle linee sopra indicate”.
pagina 16 di 24 Ne consegue che, come si vedrà oltre, dovrà adottarsi l'ipotesi di ricalcolo contemplante l'applicazione del tasso sostitutivo di legge.
43. Si evidenzia quanto appurato dal CTU in ordine alla irrilevanza concreta della diversità di date tra la sottoscrizione del contratto di apertura di credito e la decorrenza dell'applicazione delle condizioni economiche (da data antecedente):
“Un altro aspetto affrontato dallo scrivente è quello che riguarda la data da cui considerare valide le condizioni del contratto del 2007 poiché la data nell'intestazione “DOCUMENTO DI SINTESI N. 1/2006 DEL 05/06/2007” è differente dalla data della firma del contratto, ovvero 4.09.2007. Si specifica che il CTU ha applicato le condizioni ivi pattuite a partire dal 5.06.2007, ancorché la formalizzazione delle condizioni sia datata successivamente, considerato anche che l'istituto di credito ha applicato sostanzialmente tali condizioni negli estratti conto a partire dal 5.06.2007. Si ritiene che, ad ogni modo, anche nell'ipotesi si assumesse quale data di efficacia del rapporto la data di sottoscrizione, l'impatto ai fini del ricalcolo complessivo sarebbe assolutamente non significativo.
Le considerazioni del c.t.u. correttamente escludono la rilevanza di tale discrasia cronologica.
44. Quanto all'anatocismo.
Esso, ai fini del ricalcolo del saldo, è stato escluso per la parte del rapporto non consacrata in un documento contrattuale.
Tale anatocismo è stato pattuito per iscritto a partire dal 4 settembre 2007.
Il ricalcolo ha tenuto conto di ciò.
Parte appellante ha dedotto la violazione del divieto di anatocismo con decorrenza dal primo gennaio
2014.
Questa Corte ribadisce, per le considerazioni che seguono, il proprio orientamento già espresso in altre precedenti decisioni, nonostante la Suprema Corte si sia espressa in senso contrario con Cassazione civile sez. I, 30/07/2024, n. 21344.
È infondata la deduzione di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a far data dal
1.01.2014 per violazione dell'art. 120 TUB e della Legge di Stabilità 2014 (Legge 27.12.2013, n. 147)
Il secondo comma dell'art. 120 TUB, fonte primaria delegante della delibera CICR 9 febbraio 2000, è stato sostituito dall'art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, che prevede: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Ebbene, anche a voler intendere la norma quale precetto di assoluto divieto, la stessa non può ritenersi immediatamente operativa, essendo palesemente subordinata alla emanazione della delibera CICR
pagina 17 di 24 (avvenuta il successivo 3.08.2016), chiamata a stabilire le modalità e i criteri per la produzione degli interessi, così come previsto dal medesimo art. 120 TUB.
45. Quanto alla questione delle valute, si condivide appieno quanto affermato dal Tribunale:
“Inoltre, le ulteriori e generiche doglianze proposte da parte opponente in sede di operazioni peritali con il proprio consulente tecnico di parte in ordine alla pretesa illegittima applicazione delle valute non possono trovare accoglimento, in quanto non sono state oggetto di tempestiva e specifica allegazione in atto di citazione in opposizione e non integrano un'ipotesi di causa di nullità, rilevabile in ogni stato e grado del processo”.
46. Quanto alle doglianze relative allo ius variandi.
Così il Tribunale ha statuito sul punto.
“Parimenti, occorre rilevare l'assorbente carenza sul piano della specifica allegazione e della tempestiva contestazione da parte correntista della violazione della disciplina di cui all'art. 118
T.U.B., prevista a pena di inefficacia della variazione unilaterale peggiorativa e non già a pena di nullità della stessa”.
Tale statuizione del tribunale deve essere confermata in questa sede.
In effetti, in primo grado parte appellante si è limitata a indicare l'esercizio dello ius variandi come fattispecie di possibile e ipotetica usura.
Non è stata dunque in primo grado sollevata alcuna censura relativa alla illegittimità delle modalità di esercizio da parte della di tale diritto, pattuito per iscritto, come correttamente osservato dal CP_5
Tribunale.
L'illegittimità delle modalità di esercizio dello ius variandi consiste in un'eventuale fattispecie di inefficacia (art. 118 comma tre tub:
3. le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.) e non di nullità e dunque non può essere oggetto di una doglianza sollevata soltanto nel giudizio di appello, come si desume dall'atto di impugnazione.
La doglianza è infondata.
47. Quanto alla fattispecie di usura.
In atto di appello si deduce la natura usuraria dei tassi in alcuni trimestri:
“Poiché nella prima memoria ex art. 183 co.6 c.p.c. l'opponente ha specificatamente individuato i trimestri in usura, ovvero quelli relativi ai seguenti periodi: 1° trimestre 2012; 2° trimestre 2012; 3° trimestre 2012; 1° trimestre 2014; 2° trimestre 2014; 4° trimestre 2014; 1° trimestre 2015; 2° trimestre
2015, richiamando i conteggi effettuati dal ctp ed allegati alla memoria, non si vede come la domanda possa ritenersi generica, tanto più che l'usura è sicuramente norma imperativa, rilevabile anche
d'ufficio”.
pagina 18 di 24 Dalle relazioni di parte si evince che tale usura sarebbe evidenziata dall'applicazione della clausola di salvaguarda, pattuita in sede contrattuale.
Orbene, secondo la Suprema Corte, si veda sez. 3 - , ordinanza n. 27106 del 18/10/2024, “La cosiddetta clausola di salvaguardia - in quanto preordinata a tutelare la validità di una clausola contrattuale, con la quale sono stati convenuti interessi moratori a tasso variabile, nell'eventualità del superamento del tasso-soglia di cui all'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, in conseguenza di fluttuazioni successive alla stipula del contratto - non può valere ad elidere la nullità della pattuizione di un tasso che, sin dal momento della conclusione del contratto, è illecito in ragione del superamento del menzionato tasso soglia. (Nella specie, relativa a un contratto di leasing nel quale la determinazione degli interessi moratori era stata convenzionalmente ancorata al valore del tasso Euribor, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'originaria nullità della pattuizione, derivante dal superamento del tasso-soglia previsto dalla disciplina anti-usura, potesse considerarsi neutralizzata dalla clausola di salvaguardia con la quale le parti avevano stabilito che, in tale eventualità, l'ammontare degli interessi moratori restasse contenuto entro il limite del tasso-soglia suddetto).
Nella fattispecie, non vi è alcuna prova che l'applicazione della clausola di salvaguardia in quei trimestri sia avvenuta in presenza di una pattuizione originaria di carattere usurario, ivi compresa quella derivante dall'esercizio dello ius variandi.
La doglianza è infondata.
48. Col quarto motivo di gravame veniva dedotta: “D) VIOLAZIONE DI LEGGE ERRONEITA' DELLA
SENTENZA IN PUNTO DI PRESCRIZIONE”.
49. Parte appellante si doleva della mancata affermazione di tardività della eccezione di prescrizione.
Tenuto conto che la compiuta formulazione delle eccezioni di nullità contrattuale da parte degli opponenti è avvenuta soltanto con memoria ex art. 183 n. 1 cpc deve conseguentemente ritenersi tempestiva e rituale la proposizione della eccezione di prescrizione nella prima difesa utile da parte della banca e cioè nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., per tutte le considerazioni già svolte dal
Tribunale.
50. Deve evidenziarsi la ammissibilità della proposizione di eccezione di prescrizione da parte della a fronte della proposizione della domanda di ricostruzione del saldo finale di conto corrente da CP_5 parte del correntista, previo accertamento di varie nullità contrattuali.
In tal senso si veda cass. n. 9756/2024 pubblicazione 11/04/2024 : “Premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato
l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi,
pagina 19 di 24 così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione”.
Anche sotto tale profilo deve ritenersi ammissibile l'eccezione di prescrizione, nonostante la formale mancanza in giudizio di una azione di ripetizione di indebito da aorte del correntista.
51. Sotto diverso profilo, parte appellante si doleva poi del mancato accertamento di fattispecie di c.d. fido di fatto tali da implicare la natura meramente ripristinatoria delle rimesse e dunque la loro ripetibilità.
Deve escludersi la rilevanza del c.d. fido di fatto, diverso da quelli formalmente sottoscritti dalle parti ed evidenziati dal c.t.u..
Questa Corte condivide quell'orientamento seguito dalla Suprema Corte esemplificato da sez. 1,
Ordinanza n. 13063 del 12/05/2023, secondo cui “In tema di conto corrente con apertura di credito,
l'affidamento è assoggettato al requisito formale "pieno" richiesto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del
1993 (c.d. TUB), sicché va provato mediante la produzione della relativa scrittura, non essendo sufficiente che risulti dal libro fidi o che il suo contenuto possa essere eventualmente ricostruito attraverso la menzione nel report della Centrale Rischi. (Fattispecie in tema di azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie).
Ancora, secondo Sez. 1 - , Ordinanza n. 926 del 13/01/2022, “In tema di contratti bancari, l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità - a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell'art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 - non essendo pertanto sufficiente a provarne l'esistenza la circostanza che l'affidamento risulti dal "libro fidi", né che il suo contenuto possa essere ricostruito attraverso l'esame del "regolamento di portafoglio", destinato solo a raccogliere l'insieme delle procedure tecnico operative per la gestione dei titoli”.
Manca il requisito di forma scritta in relazione ad affidamenti diversi da quelli formalizzati nel corso del rapporto.
In ogni caso, anche a voler accedere al diverso orientamento della Suprema Corte, espresso anche da sez. 1 - , Ordinanza n. 2338 del 24/01/2024 , da cui è tratta la massima che segue (“In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre
l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi
pagina 20 di 24 attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei
a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista
d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione”), deve comunque escludersi la sussistenza di sufficienti elementi presuntivi idonei a ritenere la prova del fido di fatto.
Dalla relazione di CTU si evince la impossibilità di individuare con certezza l'ammontare dell'eventuale fido concesso “di fatto” (p. 89 della relazione dr. : Per_2
“In totale dissenso da quanto sostenuto dal Rag. il CTU sottolinea nuovamente come i Per_3 ricalcoli siano stati effettuati considerando la “mancanza dell'affidamento” poiché il presunto fido, per quanto ravvisabile nei riferimenti in estratti conto circa la presenza di tassi entro / oltre fido, non è mai oggettivamente individuabile nel suo ammontare fino al 2007 (periodo già successivo all'epoca passibile di prescrizione)”.
In mancanza di una adeguata prova dell'ammontare del fido, deve dunque escludersi la sussistenza dei fidi di fatto.
52. Quanto alla deduzione di parte appellante, secondo cui il calcolo della prescrizione dovrebbe avvenire sul saldo ricalcolato e non sul c.d. saldo banca, devono farsi le seguenti considerazioni.
In primo luogo, il CTU ha operato la ricostruzione, secondo le due diverse ipotesi prospettate nella detta deduzione.
In secondo luogo, il CTU ha chiarito la irrilevanza, in concreto, del calcolo sull'uno ovvero sull'altro tipo di saldo (p. 67 relazione di ctu).
“Le due ipotesi di conteggio delle rimesse – saldo banca e saldo da ricalcolo – conducono al medesimo risultato in quanto, in assenza di fido, le rimesse intervenute su un saldo negativo assumono sempre natura solutoria;
ne consegue che le competenze illegittime trovano facilmente capienza nel pagamento delle rimesse, sia che venga assunto il saldo banca, sia nell'ipotesi del saldo da ricalcolo”.
53. Col quinto motivo di gravame veniva dedotta “E) VIOLAZIONE DI LEGGE ERRONEITA' DELLA
SENTENZA NELLA PARTE IN CUI QUALIFICA LE FIDEIUSSIONI QUALI CONTRATTI AUTONOMI DI
GARANZIA – NULLITA' DELLE FIDEIUSSIONI POICHE' CONFORMI AL MODELLO ABI
CONTENENTE LE CLAUSOLA DI SOPRAVVIVENZA, REVIVISCENZA E DEROGA ALL'ART. 1957
C.C.”.
Secondo parte appellante la qualificazione della garanzia come fideiussione ne comporterebbe la nullità integrale per conformità al modello ABI.
Infondato è il motivo di gravame, in quanto incentrato sulla pretesa nullità integrale della fideiussione omnibus per conformità al modello ABI, anche a voler ritenere corretta la qualificazione giuridica di fideiussione e non contratto autonomo di garanzia, invocata da parte appellante.
pagina 21 di 24 Parte appellante ha chiesto dichiararsi la nullità della fideiussione omnibus prestata, costituente titolo della propria responsabilità solidale, in quanto contenente clausole nulle, in violazione del divieto di intese restrittive la concorrenza ex art. 2 L. 287/1990 (cd. Legge antitrust).
Sul punto, la Corte di cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 41994/2021 si è espressa nel senso di ritenere la nullità parziale della fideiussione:
“I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. A) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della sentenza la Corte ha inoltre precisato la sussistenza, a carico dell'eccipiente, dell'onere della prova dell'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale:
“Va osservato che la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. – ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca – insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò si fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. ….... La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. …Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata.”
La Suprema Corte ha, dunque, affermato che spetta alla parte che invoca la nullità integrale del contratto provare che la nullità parziale delle singole clausole travolge tutto il contratto, stante la correlazione inscindibile delle clausole illecite con le altre in sé lecite.
Tale onere non è stato adempiuto, nel caso di specie.
A prescindere da ogni altra considerazione, parte appellante non ha dedotto né provato per quale motivo le parti contraenti avrebbero dovuto ritenere essenziale, ai sensi dell'art. 1419 c.c., la parte del contratto colpita da nullità.
In adesione a quanto affermato dalla Suprema Corte, in casi come quello di specie, deve escludersi che le parti contraenti potessero considerare essenziali le clausole nulle in modo da determinare l'estensione della nullità all'intero rapporto contrattuale.
pagina 22 di 24 In tal senso si vedano le considerazioni versate nella motivazione della sentenza e che di seguito si riportano:
“Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673).
2.15.3. E tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva
- al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti”.
In sostanza, secondo la Suprema Corte, di norma, il legame patrimoniale o parentale del fideiussore col debitore principale induce a ritenere che il fideiussore avrebbe, in ogni caso, prestato la garanzia, anche senza le clausole nulle: parte appellante non ha offerto prova contraria sul punto (nel caso di specie i fideiussori sono i soci della società).
Deve conclusivamente escludersi che la nullità delle clausole, riproducenti il contenuto delle clausole
2, 6 e 8 del modello ABI, implichi la nullità dell'intera fideiussione.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di nullità integrale delle fideiussioni dedotte in giudizio.
In ogni caso, la nullità delle clausole predette non preclude l'azione fondata sui diritti nascenti dalla fideiussione, in mancanza della rituale e tempestiva proposizione di eccezioni fondate sulla specifica invalidità delle predette clausole nulle o comunque logicamente presupponenti tale invalidità.
54. Per tutte le considerazioni che precedono, deve, ai fini della ricostruzione del saldo del conto corrente de quo, farsi riferimento alla ipotesi, denominata dal CTU dr. come B1. Per_2
Ipotesi che si fonda sulla inclusione delle modifiche apportate mediante lo ius variandi e sulla esclusione del tasso indeterminato di cui al contratto di apertura di credito del 2007, con applicazione della c.d. “data valuta” anziché della “data operazione” (scelta quest'ultima operata dal tribunale, su cui è sceso il giudicato per omessa impugnazione).
55. Il saldo de quo, depurato delle rimesse solutorie prescritte, è negativo per il correntista e ammonta a
42.892,76 euro: così viene rideterminato il saldo de quo.
pagina 23 di 24 56. Deve darsi atto che la statuizione del Tribunale con cui ha accertato la debenza della somma di euro
286.737,57 oltre interessi dal 16.06.2016 sino al saldo al tasso convenzionale del 7,75%, su euro
277.953,41 per fatture anticipate e poi tornate insolute nell'ambito del rapporto di anticipo fatture sbf per euro 598.000,00 concesso con contratto in data 14.05.2013, oltre alle relative spese legali nella misura di euro 2.500,00, non è stata fatta oggetto di impugnazione, corredata di cesure adeguate.
In parte qua la sentenza deve essere confermata.
57. L'esito dell'appello giustifica la compensazione delle spese dei due gradi nella misura della metà con condanna di parte appellante al rimborso della residua quota, liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in accoglimento parziale dell'appello, ridetermina in euro 42.892,76 l'importo per capitale, di cui ai punti 5 e 6 del dispositivo della sentenza appellata, ferma ogni altra statuizione contenuta nei punti medesimi;
II – conferma nel resto la sentenza appellata, fatta eccezione per il regolamento delle spese, disciplinate come segue;
II – dichiara la compensazione nella misura della metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna e in Parte_2 Parte_1 Parte_1 solido tra loro, alla refusione in favore di DA Controparte_6 [...]
della residua quota delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per l'intero, CP_3 quanto al primo grado, in euro 18.992,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge e, quanto al presente grado, in euro 10.059,50 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, ferma la disciplina delle spese di C.T.U. come regolata in sentenza appellata.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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