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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/02/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4603 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, discussa e decisa nell'udienza del 05/02/2025 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MATINO SANDRO
RICORRENTE APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco in carica Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. GERMANA SPEDICATO
RESISTENTE APPELLATO
Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 70/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce l'8 gennaio 2024, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da Verbale di udienza del 5 febbraio 2025
1
In data 4.04.2023, gli agenti della Polizia Locale di elevavano il verbale di CP_1 contestazione N.R.G. 9591/23 – verbale V005851, contestando a Parte_1 la violazione dell'art. 142, comma 9, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285,
[...] perché il giorno 27.03.2023, alle ore 12:50, in località S.S. 16 Km. 963+800
“Maglie-Lecce” Dir. Nord, a bordo del veicolo E Parte_2
220cdi 207 l, targato GB950AE, circolava ad una velocità di Km/h 133, eccedendo di 43 Km/h il limite massimo di velocità stabilito in Km/h 90. Tanto a seguito di rilevazione a mezzo di misuratore di velocità a postazione fissa PHOTORED F17Dr.
Veniva, pertanto, applicata la sanzione amministrativa di € 566,80, oltre che quella accessoria della decurtazione di n. 6 punti dalla patente.
Con ricorso ex art. 204 bis e art. 22 della Legge 689/81, l'opponente eccepiva la mancanza di omologazione e di taratura dello strumento, la violazione dell'art. 385
Reg. Es. C.d.S. e l'inadeguata segnalazione della rilevazione elettronica della velocità, chiedendo l'annullamento del verbale impugnato.
Il si costituiva con propria memoria, resistendo Controparte_1 all'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa veniva decisa dal Giudice di Pace con sentenza con cui rigettava il ricorso, peraltro con sentenza standard ampiamente pronunciata in violazione dell'art. 112
c.p.c..
L'appellante ha eccepito l'errata valutazione delle prove in merito al corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata dagli agenti accertatori, richiamando la giurisprudenza che nega che il decreto di approvazione del modello sia equipollente all'avvenuta omologazione;
il difetto di potere degli agenti della polizia locale;
l'erronea valutazione delle prove sull'idoneità della segnalazione della rilevazione elettronica della velocità; l'illegittimità nella omessa contestazione immediata;
l'erronea condanna alle spese di lite. Esposto quanto sopra, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento dell'opposizione.
L'appellato si è costituito in giudizio, resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata discussa in udienza.
2 ***
Come premesso, in data 4.04.2023, gli agenti della Polizia Locale di CP_1 elevavano il verbale di contestazione N.R.G. 9591/23 – verbale V005851, contestando a la violazione dell'art. 142, comma 9, del Parte_1
D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, perché il giorno 27.03.2023, alle ore 12:50, in località
S.S. 16 Km. 963+800 “Maglie-Lecce” Dir. Nord, a bordo del veicolo
[...]
E 220cdi 207 l, targato GB950AE, circolava ad una velocità di Parte_2
Km/h 133, eccedendo di 43 Km/h il limite massimo di velocità stabilito in Km/h
90. Tanto a seguito di rilevazione a mezzo di misuratore di velocità a postazione fissa PHOTORED F17Dr. Veniva, pertanto, applicata la sanzione amministrativa di
€ 566,80, oltre che quella accessoria della decurtazione di n. 6 punti dalla patente.
Il proponeva opposizione, contestando la legittimità del provvedimento. Pt_1
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione, con sentenza che ha analizzato ogni possibile contestazione mossa contro le sanzioni de quibus, inclusi numerosi motivi di opposizione non eccepiti e non rilevabili d'ufficio.
Tra le eccezioni proposte in primo grado, dunque nel rispetto dell'art. 112 c.p.c., il
Giudice di Pace ha anche rigettato il motivo di opposizione basato sulla mancanza di decreto di omologazione dell'apparecchiatura in esame.
L'appellante ha contestato la motivazione, evidenziando l'errore del Giudice di Pace nella parte in cui ha ritenuto che la documentazione prodotta dal Comune dimostri il pieno rispetto delle norme di legge in tema di omologazione.
Il motivo di appello è fondato.
L'appellato ha infatti prodotto in primo grado documenti che attestano l'approvazione dell'apparecchiatura, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti n. 257 del 19.01.16 esteso con Decreto n.372 del 08.10.20, in difetto pacifico di omologazione.
I Certificati ministeriali allegati contengono dunque la mera approvazione dell'apparecchiatura.
Sulla questione è intervenuta di recente la S.C., Sez. 2, con ordinanza n. 10505 del
18/04/2024, che ha chiarito che “L'art. 45, comma 6, del codice della strada non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso
3 distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i "mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni", taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma
6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio)
e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)”.
La motivazione della sentenza affronta in modo compiuto la questione, affermando quanto segue: “Premesso che è pacifico che l'apparecchio autovelox utilizzato per l'accertamento a carico del non era omologato, la questione diritto sottoposta Pt_3 all'attenzione del Collegio consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio (procedimento al quale, invece, lo stesso strumento elettronico era stato - altrettanto incontestatamente – sottoposto nel caso in discorso).
Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede
è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare- amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili:
- la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di
“apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze – si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n.
120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali);
- la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i
4 “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili).
Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…).
Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.
Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.
Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante. È, quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa
(come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del
5 pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa
Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).
Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024). Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.
Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”.
Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i
“mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto,
i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione
6 “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)”.
Attese la chiarezza e la completezza della motivazione, la scrivente ritiene di rivedere il proprio precedente orientamento, che era volto a ritenere equipollenti l'omologazione e l'approvazione.
Poiché l'apparecchiatura in esame è stata approvata ma non omologata, l'appello è accolto.
La novità della questione, la presenza di orientamenti contrastanti e la circostanza che per la prima volta la S.C. sia stata compiutamente investita della problematica
(come indicato nella sentenza stessa) costituiscono gravi motivi ai fini della compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 4603/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
A) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il Verbale oggetto di causa;
B) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, compensa interamente tra le parti le spese di lite di primo grado;
C) Compensa interamente tra le parti le spese di lite di secondo grado.
Lecce, 05/02/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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