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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/07/2025, n. 4731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4731 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. 1098/21 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 14.1.2025 tra:
con sede in IL, Via Livio Cambi n. 5 (P.IVA Controparte_1
), in persona del Sig. (nato a [...] il [...], cod. P.IVA_1 Controparte_2 fisc. ), Quadro Direttivo di quarto livello nell'ambito della C.F._1
Direzione Crediti e Rischi, e del Sig. (nato a [...] il [...], CP_3 cod. fidc. ) Quadro Direttivo di terzo livello nell'ambito della C.F._2
Direzione Crediti e Rischi, muniti dei necessari poteri giusta procura del 17 aprile 2012 a rogito del Notaio (cfr. doc. A) e giusto atto di individuazione procuratori a CP_4 rogito Notaio dell'11.7.2018, rep 42.424/19.607 (cfr. doc. B), rappresentata CP_4
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, – in virtù di procura speciale in calce al presente atto – dagli Avv.ti Giovanni Desideri ( ), Paola Email_1
Ranieri ( ) e dalla oggi Email_2 Controparte_5
(C.F. ), e, per essa, dall'Avv. Controparte_6 P.IVA_2 Antonio Borraccino ( ) ed elettivamente Email_3 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Desideri, in Roma, alla Via Sardegna n. 50;
, società iscritta nell'"elenco delle società veicolo di cartolarizzazione" tenuto Controparte_7 dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n.35551.1, con sede legale in IL, via San Prospero, 4 (Registro delle imprese: IL , Codice Fiscale: ) in persona del Presidente del P.IVA_3 P.IVA_3
CDA e legale rappresentante pro tempore Sig. (cfr. doc. C), quale attuale Parte_1 titolare dei crediti, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente – in virtù di procura speciale in calce a questo atto – dagli Avv.ti Giovanni Desideri (C.F.
; PEC ), Paola Ranieri C.F._3 Email_1
(C.F. ; PEC: ) e dalla C.F._4 Email_2 [...]
oggi (C.F. Controparte_5 Controparte_6
) e, per essa, dall'Avv. Antonio Borraccino (C.F. ; P.IVA_2 C.F._5
PEC: ) ed elettivamente domiciliata presso lo Email_3 studio dell'Avv. Giovanni Desideri, in Roma, alla Via Sardegna n. 50;
- ATTRICI IN REVOCAZIONE-
CONTRO
con sede in Albano Laziale PARTITA I.V.A. nr Controparte_8 P.IVA_4 in persona del Direttore Generale dott. e dom.to in Roma Piazza Controparte_9
Prati degli Strozzi 33 (studio Menicucci) presso l'avv. Guido Fiorillo ( VEA 00167 CF.
[...]
indirizzo mail ) che la rappresenta e C.F._6 Email_4 difende per delega e procura speciale in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA IN REVOCAZIONE -
Oggetto: revocazione sentenza Corte di Appello di Roma n. 228/2020.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
pag. 2/9 La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato e nelle loro rispettive qualità di cessionarie del credito a suo tempo vantato nei confronti della dalla Parte_2 Controparte_10
della di , titolare dell'Ospedale Regina
[...] Controparte_11 CP_12
Apostolorum, hanno impugnato per revocazione la sentenza n. 228/2020 con cui la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, Sez. distaccata di Albano Laziale, ha così statuito:
“in riforma della sentenza impugnata condanna l' , ora Parte_3 Pt_4 al pagamento in favore di della somma di € 11.640.494,58
[...] Controparte_13 oltre interessi legali dalla data delle singole fatture al saldo effettivo;
compensa tra le parti nella misura di 1/3 le spese di lite e condanna l' Parte_5 alla rifusione alla società appellante dei restanti 2/3 liquidati in € 38.000,00 oltre
[...]
IVA, c.p.a. e rimborso forfettario spese generali per il giudizio di primo grado e in €
18.000,00 oltre IVA e c.p.c. e rimborso forfettario spese generali per il presente grado di appello”.
A sostegno della domanda hanno posto i seguenti tre motivi a loro dire revocatori:
Primo Motivo revocatorio:
la Corte avrebbe erroneamente respinto la parte della domanda giudiziale riguardante i crediti per € 5.411.703,22 ritenendo sussistente il fatto che gli stessi rientrassero nei diritti disponibili dell' alla data di sottoscrizione dell'atto Parte_6 transattivo del 30.11.1998 e, quindi, non più pretendibili.
In realtà, se il Giudicante avesse attentamente esaminato gli atti, avrebbe ictu oculi potuto verificare che i predetti diritti erano al momento della sottoscrizione del citato atto transattivo non ancora esistenti, essendo sorti solo in seguito all'intervenuto annullamento delle Delibere tariffarie DGR Lazio con sentenze del Consiglio di Stato e del TAR Lazio successive alla data della transazione.
Si tratterebbe, pertanto, di un evidente errore di fatto commesso dalla Corte risultante pacificamente dagli atti su circostanza che era stata oggetto di specifica discussione tra le pag. 3/9 parti proprio in relazione agli effetti erga omnes del giudicato amministrativo ed alla successiva ritariffazione ad opera della Regione tramite il Commissario ad acta con il DCA
n. 1/2005 confermato successivamente dal C.d.S. con sentenza n. 99/2009.
Secondo motivo revocatorio:
Il Collegio Giudicante avrebbe errato avendo rilevato d'ufficio, dopo aver riunito due distinti procedimenti (di cui il primo relativo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ed il secondo avente ad oggetto una domanda accessoria per interessi moratori), ha ritenuto inammissibile la domanda di cui al predetto secondo procedimento in violazione del giudicato che si era creato in relazione alla mancata contestazione da parte della controparte sulla ammissibilità di quest'ultima, essendo la Controparte_8 discussione tra le parti sorta solo in relazione alla debenza degli interessi in genere e non su profili di inammissibilità del maggior tasso richiesto, appunto, con la domanda integrativa.
Terzo motivo:
Il Giudicante avrebbe errato, così cadendo ancora una volta in errore, avendo ritenuto sussistente una identità di cause, visto che con la seconda domanda è stata richiesta la applicazione di interessi ontologicamente diversi rispetto a quelli originariamente richiesti in sede di giudizio di opposizione.
Sulla base dei detti motivi, hanno pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria domanda, istanza, eccezione reiette, così statuire:
- decidendo in sede rescindente disporre la revocazione della sentenza della Prima sezione della Corte d'Appello di Roma n.
228/2020, per i motivi svolti nel presente atto di citazione;
- decidendo nel merito in sede rescissoria in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri n. 38/2013, ed in accoglimento della domanda proposta da ferma restando la già disposta condanna Controparte_1 della al pagamento dell'importo di euro 11.640.494,58, di cui alle differenze Parte_7 tariffarie maturate per gli anni 1998, 1999 e 2000, Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis pag. 4/9 rejectis, condannare altresì la al pagamento dell'ulteriore importo di euro Parte_7
5.411.703,02, per differenze tariffarie anni 1996 e 1997, oltre interessi di mora sull'intero importo capitale di euro 17.052.197,60 al tasso e con le modalità di cui agli artt. 35 e 36
DPR 1063/1962.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si è costituita la la quale ha eccepito preliminarmente la Controparte_8 inammissibilità della proposta revocazione e, in ogni caso, ne ha contestato anche il merito concludendo, quindi, per la sua inammissibilità e, in ogni caso, per il suo rigetto. Con vittoria delle spese del giudizio.
Alla udienza a trattazione scritta del 15.1.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Va premesso che è pacifico secondo la ormai consolidata Giurisprudenza di Legittimità, che “l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, presuppone l'esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato;
b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. (Cass. 16439/2021)”.
E ancora: “L'errore di fatto previsto dall'art. 394 n. 4 c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purchè non cada su un punto controverso e non attenga ad una errata valutazione delle risultanze processuali” (Cass. 26890/2019).
pag. 5/9 Quanto, invece, alla ipotesi prevista dal n. 5 dell'art. 395 c.p.c., è necessario che la sentenza sia contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.
Afferma al riguardo la S.C. che “ in tema di revocazione, il contrasto tra giudicati, previsto dall'art. 395 n. 5 c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, sempre che la relativa eccezione di giudicato non sia stata proposta innanzi al giudice del secondo giudizio giacchè, in caso contrario, non si verte in tema di contrasti di giudicato, ma ricorre un vizio di motivazione denunciabile ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.” (Cass. N. 38230/2021).
Prendendo le mosse dai sopra richiamati principi e venendo al caso di specie, osserva la
Corte:
quanto al primo motivo revocatorio:
La impugnazione è inammissibile.
La Corte, dopo aver puntualmente esposto tutte le questioni giuridiche relative alla problematica relativa alla corretta applicazione del tariffario nazionale rispetto a quello regionale applicabile alle case di cura, ha tuttavia disatteso la domanda proposta dalle cessionarie del credito vantato dalla relativamente alla annualità Controparte_10
1997 in virtù della efficacia estintiva della transazione intervenuta tra le parti in data
30.11.2998.
Sostiene al riguardo la difesa attorea, che avrebbe errato il Tribunale visto che il credito in questione non era all'epoca ancora esistente non essendo ancora intervenute le pronunce giurisprudenziali da parte della Giustizia Amministrativa seguita anche dal provvedimento del Commissario ad acta.
Orbene, il Tribunale prima e la Corte successivamente hanno deciso in modo diverso e, in particolare il Collegio di secondo grado, ben consapevole delle tematiche affrontate dalle parti in giudizio, ha operato una propria valutazione in punto di diritto, sicchè non pag. 6/9 ricorrono i presupposti dell'errore revocatorio, dovendosi semmai la questione sollevare in sede di Legittimità, difettando i relativi presupposti di diritto indicati al n. 4 dell'art. 395
c.p.c. come indicati dalla Giurisprudenza della S.C. e richiamati dal Collegio nelle premesse della presente statuizione.
Quanto al secondo motivo, ritiene la difesa appellante che, a prescindere dalla riunione dei due procedimenti, il Giudice avrebbe errato nel rilevare la inammissibilità della seconda domanda proposta con l'ulteriore giudizio poi riunito e con cui erano stati richiesti gli interessi moratori ad emendare la precedente domanda che aveva avuto ad oggetto i meri interessi legali.
Orbene, così facendo non solo il Collegio aveva rilevato d'ufficio una inammissibilità non eccepita dalla controparte, ma avrebbe violato il principio del giudicato visto che la sentenza di primo grado sul punto aveva pronunciato senza alcuna statuizione in ordine alla detta inammissibilità in quanto non eccepita dalla controparte, sicchè si sarebbe sul punto formato il giudicato.
Orbene, il Tribunale ha approfonditamente motivato sul punto dell'essere maturate le preclusioni nel giudizio di primo grado principale per la modifica della domanda relativa agli interessi ed è pacifico che proprio al fine di eludere dette preclusioni è stata proposta una nuova domanda.
Il Tribunale ha ben motivato in ordine alla inammissibilità di una tale nuova domanda e lo ha correttamente fatto d'ufficio, rientrando ciò pienamente nei suoi pieni poteri per cui, a prescindere da quanto avvenuto in primo grado nel quale il Tribunale ha definito il giudizio respingendo in toto la domanda attorea con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, era necessario che il Giudice del gravame, avendo accolto parzialmente la domanda attorea, non poteva che affrontare il tema degli interessi, rilevando la contestata ammissibilità della domanda diversa formulata con il secondo giudizio dall'odierna parte attrice in revocazione.
Dunque, non sussiste alcuna ipotesi di conflitto di giudicato della sentenza in questa sede impugnata per revocazione e quella di primo grado emessa dal Tribunale.
Anche questo secondo motivo va, quindi, dichiarato inammissibile.
pag. 7/9 Con il terzo motivo si contesta nuovamente la sussistenza dell'errore revocatorio commesso dalla Corte di Appello in quanto sarebbe stata affermata erroneamente la identità delle due cause riunite dal Tribunale sebbene esse fossero ontologicamente diversi, diversi essendo appunto gli interessi richiesti.
Sulla questione, ancora una volta il Tribunale ha fatto una propria valutazione in punto di diritto eventualmente censurabile dinanzi alla Corte di Cassazione, non essendovi peraltro alcun dubbio che la causa petendi delle due cause erano sempre il pagamento del credito vantato con l'ulteriore elemento accessorio degli interessi.
Anche le parti erano le stesse e, dunque, ugualmente non può ritenersi sussistente l'errore revocatorio.
Ne consegueche anche tale ultimo motivo va disatteso.
La domanda di revocazione va, pertanto, dichiarata inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di revocazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 228/2020 proposto da
[...]
e dalla così provvede: Controparte_1 Controparte_7
dichiara la domanda inammissibile.
Condanna gli attori in revocazione alla rifusione in favore della controparte delle spese e competenze del presente grado che liquida in € 28.732,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Dà atto della sussistenza nei confronti delle attrici in revocazione dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
pag. 8/9 Così deciso all'udienza del 15.4.2025.
pag. 9/9
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. 1098/21 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 14.1.2025 tra:
con sede in IL, Via Livio Cambi n. 5 (P.IVA Controparte_1
), in persona del Sig. (nato a [...] il [...], cod. P.IVA_1 Controparte_2 fisc. ), Quadro Direttivo di quarto livello nell'ambito della C.F._1
Direzione Crediti e Rischi, e del Sig. (nato a [...] il [...], CP_3 cod. fidc. ) Quadro Direttivo di terzo livello nell'ambito della C.F._2
Direzione Crediti e Rischi, muniti dei necessari poteri giusta procura del 17 aprile 2012 a rogito del Notaio (cfr. doc. A) e giusto atto di individuazione procuratori a CP_4 rogito Notaio dell'11.7.2018, rep 42.424/19.607 (cfr. doc. B), rappresentata CP_4
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, – in virtù di procura speciale in calce al presente atto – dagli Avv.ti Giovanni Desideri ( ), Paola Email_1
Ranieri ( ) e dalla oggi Email_2 Controparte_5
(C.F. ), e, per essa, dall'Avv. Controparte_6 P.IVA_2 Antonio Borraccino ( ) ed elettivamente Email_3 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Desideri, in Roma, alla Via Sardegna n. 50;
, società iscritta nell'"elenco delle società veicolo di cartolarizzazione" tenuto Controparte_7 dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n.35551.1, con sede legale in IL, via San Prospero, 4 (Registro delle imprese: IL , Codice Fiscale: ) in persona del Presidente del P.IVA_3 P.IVA_3
CDA e legale rappresentante pro tempore Sig. (cfr. doc. C), quale attuale Parte_1 titolare dei crediti, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente – in virtù di procura speciale in calce a questo atto – dagli Avv.ti Giovanni Desideri (C.F.
; PEC ), Paola Ranieri C.F._3 Email_1
(C.F. ; PEC: ) e dalla C.F._4 Email_2 [...]
oggi (C.F. Controparte_5 Controparte_6
) e, per essa, dall'Avv. Antonio Borraccino (C.F. ; P.IVA_2 C.F._5
PEC: ) ed elettivamente domiciliata presso lo Email_3 studio dell'Avv. Giovanni Desideri, in Roma, alla Via Sardegna n. 50;
- ATTRICI IN REVOCAZIONE-
CONTRO
con sede in Albano Laziale PARTITA I.V.A. nr Controparte_8 P.IVA_4 in persona del Direttore Generale dott. e dom.to in Roma Piazza Controparte_9
Prati degli Strozzi 33 (studio Menicucci) presso l'avv. Guido Fiorillo ( VEA 00167 CF.
[...]
indirizzo mail ) che la rappresenta e C.F._6 Email_4 difende per delega e procura speciale in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA IN REVOCAZIONE -
Oggetto: revocazione sentenza Corte di Appello di Roma n. 228/2020.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
pag. 2/9 La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato e nelle loro rispettive qualità di cessionarie del credito a suo tempo vantato nei confronti della dalla Parte_2 Controparte_10
della di , titolare dell'Ospedale Regina
[...] Controparte_11 CP_12
Apostolorum, hanno impugnato per revocazione la sentenza n. 228/2020 con cui la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, Sez. distaccata di Albano Laziale, ha così statuito:
“in riforma della sentenza impugnata condanna l' , ora Parte_3 Pt_4 al pagamento in favore di della somma di € 11.640.494,58
[...] Controparte_13 oltre interessi legali dalla data delle singole fatture al saldo effettivo;
compensa tra le parti nella misura di 1/3 le spese di lite e condanna l' Parte_5 alla rifusione alla società appellante dei restanti 2/3 liquidati in € 38.000,00 oltre
[...]
IVA, c.p.a. e rimborso forfettario spese generali per il giudizio di primo grado e in €
18.000,00 oltre IVA e c.p.c. e rimborso forfettario spese generali per il presente grado di appello”.
A sostegno della domanda hanno posto i seguenti tre motivi a loro dire revocatori:
Primo Motivo revocatorio:
la Corte avrebbe erroneamente respinto la parte della domanda giudiziale riguardante i crediti per € 5.411.703,22 ritenendo sussistente il fatto che gli stessi rientrassero nei diritti disponibili dell' alla data di sottoscrizione dell'atto Parte_6 transattivo del 30.11.1998 e, quindi, non più pretendibili.
In realtà, se il Giudicante avesse attentamente esaminato gli atti, avrebbe ictu oculi potuto verificare che i predetti diritti erano al momento della sottoscrizione del citato atto transattivo non ancora esistenti, essendo sorti solo in seguito all'intervenuto annullamento delle Delibere tariffarie DGR Lazio con sentenze del Consiglio di Stato e del TAR Lazio successive alla data della transazione.
Si tratterebbe, pertanto, di un evidente errore di fatto commesso dalla Corte risultante pacificamente dagli atti su circostanza che era stata oggetto di specifica discussione tra le pag. 3/9 parti proprio in relazione agli effetti erga omnes del giudicato amministrativo ed alla successiva ritariffazione ad opera della Regione tramite il Commissario ad acta con il DCA
n. 1/2005 confermato successivamente dal C.d.S. con sentenza n. 99/2009.
Secondo motivo revocatorio:
Il Collegio Giudicante avrebbe errato avendo rilevato d'ufficio, dopo aver riunito due distinti procedimenti (di cui il primo relativo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ed il secondo avente ad oggetto una domanda accessoria per interessi moratori), ha ritenuto inammissibile la domanda di cui al predetto secondo procedimento in violazione del giudicato che si era creato in relazione alla mancata contestazione da parte della controparte sulla ammissibilità di quest'ultima, essendo la Controparte_8 discussione tra le parti sorta solo in relazione alla debenza degli interessi in genere e non su profili di inammissibilità del maggior tasso richiesto, appunto, con la domanda integrativa.
Terzo motivo:
Il Giudicante avrebbe errato, così cadendo ancora una volta in errore, avendo ritenuto sussistente una identità di cause, visto che con la seconda domanda è stata richiesta la applicazione di interessi ontologicamente diversi rispetto a quelli originariamente richiesti in sede di giudizio di opposizione.
Sulla base dei detti motivi, hanno pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria domanda, istanza, eccezione reiette, così statuire:
- decidendo in sede rescindente disporre la revocazione della sentenza della Prima sezione della Corte d'Appello di Roma n.
228/2020, per i motivi svolti nel presente atto di citazione;
- decidendo nel merito in sede rescissoria in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri n. 38/2013, ed in accoglimento della domanda proposta da ferma restando la già disposta condanna Controparte_1 della al pagamento dell'importo di euro 11.640.494,58, di cui alle differenze Parte_7 tariffarie maturate per gli anni 1998, 1999 e 2000, Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis pag. 4/9 rejectis, condannare altresì la al pagamento dell'ulteriore importo di euro Parte_7
5.411.703,02, per differenze tariffarie anni 1996 e 1997, oltre interessi di mora sull'intero importo capitale di euro 17.052.197,60 al tasso e con le modalità di cui agli artt. 35 e 36
DPR 1063/1962.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si è costituita la la quale ha eccepito preliminarmente la Controparte_8 inammissibilità della proposta revocazione e, in ogni caso, ne ha contestato anche il merito concludendo, quindi, per la sua inammissibilità e, in ogni caso, per il suo rigetto. Con vittoria delle spese del giudizio.
Alla udienza a trattazione scritta del 15.1.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Va premesso che è pacifico secondo la ormai consolidata Giurisprudenza di Legittimità, che “l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, presuppone l'esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato;
b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. (Cass. 16439/2021)”.
E ancora: “L'errore di fatto previsto dall'art. 394 n. 4 c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purchè non cada su un punto controverso e non attenga ad una errata valutazione delle risultanze processuali” (Cass. 26890/2019).
pag. 5/9 Quanto, invece, alla ipotesi prevista dal n. 5 dell'art. 395 c.p.c., è necessario che la sentenza sia contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.
Afferma al riguardo la S.C. che “ in tema di revocazione, il contrasto tra giudicati, previsto dall'art. 395 n. 5 c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, sempre che la relativa eccezione di giudicato non sia stata proposta innanzi al giudice del secondo giudizio giacchè, in caso contrario, non si verte in tema di contrasti di giudicato, ma ricorre un vizio di motivazione denunciabile ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.” (Cass. N. 38230/2021).
Prendendo le mosse dai sopra richiamati principi e venendo al caso di specie, osserva la
Corte:
quanto al primo motivo revocatorio:
La impugnazione è inammissibile.
La Corte, dopo aver puntualmente esposto tutte le questioni giuridiche relative alla problematica relativa alla corretta applicazione del tariffario nazionale rispetto a quello regionale applicabile alle case di cura, ha tuttavia disatteso la domanda proposta dalle cessionarie del credito vantato dalla relativamente alla annualità Controparte_10
1997 in virtù della efficacia estintiva della transazione intervenuta tra le parti in data
30.11.2998.
Sostiene al riguardo la difesa attorea, che avrebbe errato il Tribunale visto che il credito in questione non era all'epoca ancora esistente non essendo ancora intervenute le pronunce giurisprudenziali da parte della Giustizia Amministrativa seguita anche dal provvedimento del Commissario ad acta.
Orbene, il Tribunale prima e la Corte successivamente hanno deciso in modo diverso e, in particolare il Collegio di secondo grado, ben consapevole delle tematiche affrontate dalle parti in giudizio, ha operato una propria valutazione in punto di diritto, sicchè non pag. 6/9 ricorrono i presupposti dell'errore revocatorio, dovendosi semmai la questione sollevare in sede di Legittimità, difettando i relativi presupposti di diritto indicati al n. 4 dell'art. 395
c.p.c. come indicati dalla Giurisprudenza della S.C. e richiamati dal Collegio nelle premesse della presente statuizione.
Quanto al secondo motivo, ritiene la difesa appellante che, a prescindere dalla riunione dei due procedimenti, il Giudice avrebbe errato nel rilevare la inammissibilità della seconda domanda proposta con l'ulteriore giudizio poi riunito e con cui erano stati richiesti gli interessi moratori ad emendare la precedente domanda che aveva avuto ad oggetto i meri interessi legali.
Orbene, così facendo non solo il Collegio aveva rilevato d'ufficio una inammissibilità non eccepita dalla controparte, ma avrebbe violato il principio del giudicato visto che la sentenza di primo grado sul punto aveva pronunciato senza alcuna statuizione in ordine alla detta inammissibilità in quanto non eccepita dalla controparte, sicchè si sarebbe sul punto formato il giudicato.
Orbene, il Tribunale ha approfonditamente motivato sul punto dell'essere maturate le preclusioni nel giudizio di primo grado principale per la modifica della domanda relativa agli interessi ed è pacifico che proprio al fine di eludere dette preclusioni è stata proposta una nuova domanda.
Il Tribunale ha ben motivato in ordine alla inammissibilità di una tale nuova domanda e lo ha correttamente fatto d'ufficio, rientrando ciò pienamente nei suoi pieni poteri per cui, a prescindere da quanto avvenuto in primo grado nel quale il Tribunale ha definito il giudizio respingendo in toto la domanda attorea con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, era necessario che il Giudice del gravame, avendo accolto parzialmente la domanda attorea, non poteva che affrontare il tema degli interessi, rilevando la contestata ammissibilità della domanda diversa formulata con il secondo giudizio dall'odierna parte attrice in revocazione.
Dunque, non sussiste alcuna ipotesi di conflitto di giudicato della sentenza in questa sede impugnata per revocazione e quella di primo grado emessa dal Tribunale.
Anche questo secondo motivo va, quindi, dichiarato inammissibile.
pag. 7/9 Con il terzo motivo si contesta nuovamente la sussistenza dell'errore revocatorio commesso dalla Corte di Appello in quanto sarebbe stata affermata erroneamente la identità delle due cause riunite dal Tribunale sebbene esse fossero ontologicamente diversi, diversi essendo appunto gli interessi richiesti.
Sulla questione, ancora una volta il Tribunale ha fatto una propria valutazione in punto di diritto eventualmente censurabile dinanzi alla Corte di Cassazione, non essendovi peraltro alcun dubbio che la causa petendi delle due cause erano sempre il pagamento del credito vantato con l'ulteriore elemento accessorio degli interessi.
Anche le parti erano le stesse e, dunque, ugualmente non può ritenersi sussistente l'errore revocatorio.
Ne consegueche anche tale ultimo motivo va disatteso.
La domanda di revocazione va, pertanto, dichiarata inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di revocazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 228/2020 proposto da
[...]
e dalla così provvede: Controparte_1 Controparte_7
dichiara la domanda inammissibile.
Condanna gli attori in revocazione alla rifusione in favore della controparte delle spese e competenze del presente grado che liquida in € 28.732,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Dà atto della sussistenza nei confronti delle attrici in revocazione dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
pag. 8/9 Così deciso all'udienza del 15.4.2025.
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Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini