Ordinanza cautelare 9 settembre 2024
Sentenza breve 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 17/02/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01267/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03831/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3831 del 2024, proposto da
-OMISSIS- in proprio e quale genitore del minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Armando Mangiapia, Gabriella Mangiapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento, previa sospensione
a) del provvedimento di attribuzione ore di sostegno recante-OMISSIS-con il quale il Dirigente Scolastico del -OMISSIS- ha comunicato l’attribuzione al giovane -OMISSIS- di n. 4 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2024/2025;
b) del P.E.I. 2023/2024;
c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;
per l’accertamento per l’anno scolastico 2024/2025, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (27 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore, da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale;
- in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (27 ore settimanali).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento-OMISSIS-, con il quale il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “-OMISSIS-” ha attribuito all’alunno -OMISSIS-solamente 4 ore di sostegno a fronte di una frequenza scolastica di n. 27 ore settimanali, chiedendo accertarsi il diritto del figliolo alla presenza del docente di sostegno per l’intero orario di frequenza scolastica. ha chiesto anche annullarsi il P.E.I. 2023/2024 che, nella verifica finale, propone un numero di ore di sostegno inferiore all’effettiva frequenza scolastica del minore (27 ore settimanali)
Con ordinanza del 9 settembre 2024, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare alla luce degli atti versati in giudizio e in mancanza del PEI per l’anno scolastico 2024-2025, ordinando alla Amministrazione scolastica di rideterminarsi secondo l’effettivo fabbisogno del minore, secondo i principi consolidati della Sezione (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986).
Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2024, parte ricorrente, per il tramite del proprio difensore, ha rilevato che l’ordinanza cautelare sopra indicata è stata eseguita; ha, quindi, dichiarato di non avere più interesse alla decisione, nel merito, del ricorso, chiedendo, comunque, la condanna della Amministrazione intimata alla refusione delle spese e competenze di lite.
La causa è, quindi, passata in decisione.
Alla luce della dichiarazione del difensore di parte ricorrente all’odierna camera di consiglio, il ricorso va dichiarato improcedibile, in ossequio al principio della domanda; le spese sono poste, invece, a carico dell’Amministrazione resistente per soccombenza virtuale, liquidata nel dispositivo e con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile;
condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla refusione delle spese e competenze di lite pari a euro 1.000,00 (mille/00), con attribuzione in favore dei procuratori costituiti che ne hanno fatto richiesta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Rita Luce, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.