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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/05/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2473/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2473/2024 promossa da:
(C.F. e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ROBERTA MARCORI ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il predetto difensore, Indirizzo Telematico avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e anno contratto matrimonio in San Miniato (PI), Parte_1 Parte_2
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Miniato (PI), Anno 2011, Parte II, Serie
A, n. 55; - che i ricorrenti hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale di Pisa - dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente - ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con sentenza n. 233/2024,
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Miniato (PI), e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Miniato (PI), Anno 2011 Parte II Serie A
n. 55, celebrato tra e , Parte_1 Parte_2
Sull'accordo delle parti, il Tribunale dispone che:
1) Il IG continuerà ad abitare nella casa coniugale ubicata nel Comune di Santa Croce Parte_2 sull'Arno in via Di Pelle n. 79/B, di cui è divenuto esclusivo proprietario a far data del 11.02.2025, allorché in esecuzione degli accordi patrimoniale assunti in sede di separazione personale (di cui agli artt. 10- 14 della sentenza di separazione consensuale), con atto del Notaio in San Persona_1
Miniato, ha trasferito a la quota di ½ del suddetto immobile per il Parte_1 Parte_2 corrispettivo di € 25.000,00, ottenendo altresì la liberatoria da parte della in ordine al mutuo CP_1
che i coniugi avevano sottoscritto congiuntamente.
2) La IG.ra continuerà ad abitare insieme al figlio minore, presso la casa della propria madre Parte_1
situata in 56022-Castelfranco di Sotto (PI), Via Vivaldi 13/B;
3) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, andando ad abitare con la madre presso la casa della nonna materna. I genitori si impegnano ad adottare di comune accordo le decisioni di maggiore interesse concernenti il figlio, quali, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti l'educazione, l'istruzione, l'iscrizione ad attività ricreative e di svago, eventuali cambi di residenza, tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni;
mentre le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte da ciascuno di loro nei periodi di rispettiva permanenza col figlio.
4) Nel rispetto dei principi dell'affidamento condiviso, il padre potrà vedere liberamente il figlio nei giorni infrasettimanali, compatibilmente con le sue necessità scolastiche, sportive e ludiche, con il solo obbligo di accordarsi preventivamente con la madre. Il IG. potrà comunque prendere e Pt_2 tenere con sé il figlio, due pomeriggi alla settimana (martedì e giovedì), dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva ed un week end, ovvero i giorni di sabato e domenica, a settimane alterne.
5) Ambedue i genitori concordano che il figlio trascorra: Vacanze di Natale, ad anni alterni, i giorni 24,
26 dicembre e 6 gennaio, con un genitore, e i giorni 25, 31 dicembre fino al 1 (uno) gennaio, con l'altro genitore, oltre a due/tre giorni consecutivi da trascorrere con ciascun genitore fuori dalle festività, in deroga al diritto di visita. Vacanze di Pasqua, ad anni alterni Pasqua e Pasquetta, con due giorni consecutivi fuori dalle feste per ciascun genitore, in deroga al diritto di visita. Vacanze estive, due settimane anche non continuative tra loro, di cui almeno un periodo nel mese di agosto, nel rispetto delle ferie dal lavoro che i genitori si potranno prendere e in base alle esigenze di HI. La scelta del periodo estivo avverrà di comune accordo tra i genitori entro il 30 maggio. Per il compleanno di HI, si stabilisce che entrambi i genitori possano stare insieme con il figlio almeno per una parte della giornata, o comunque che il bambino possa trascorrere il compleanno fino alle ore
16,00 con un genitore e dalle 16,00 in poi con l'altro. Per il compleanno dei genitori, HI lo trascorrerà con loro in revoca al diritto di visita, previo accordo tra i genitori per recuperare eventualmente il giorno di visita. I genitori sono favorevoli a che il figlio nei periodi extrascolastici possa passare anche periodi all'estero con ciascuno dei genitori, previo accordo tra gli stessi e concordato con congruo anticipo. I genitori sono d'accordo che il figlio nel periodo scolastico possa passare due/tre giorni con ciascun genitore, preferibilmente vicino al fine settimana, per limitare le assenze da scuola.
6) Il padre provvederà al mantenimento del figlio HI corrispondendo alla madre la somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00). Tale contributo di mantenimento verrà corrisposto tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno dieci di ogni mese e con rivalutazione annuale ISTAT
a partire dal gennaio 2025, prendendo a parametro di riferimento la variazione intervenuta l'anno precedente.
7) Le spese straordinarie del figlio, previamente concordate e documentate, saranno sostenute a metà da entrambi i genitori. Relativamente alla specifica indicazione delle voci di spesa da intendersi come straordinarie, con riferimento al Protocollo di intesa del Tribunale di Firenze, esse in via di principio dovranno essere le seguenti: - spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino. Il consenso preventivo non sarà necessario ove si tratti di spese urgenti;
- spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
-spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago, spese di iscrizione e frequenza di corsi e relativa attrezzatura;
-spese di bollo e assicurazione moto autovetture e altri mezzi di trasporto utilizzati dai figli.
8) L'assegno unico e universale previsto dal D. Lgs. n.230 del 29.11.2021 sarà attribuito al 50% ai due genitori.
9) I coniugi rilasciano consenso rispettivo al rinnovo e/o rilascio di passaporto e/o documento valido per l'espatrio con l'inserimento del nominativo del figlio minore su entrambi.
10) Nessun assegno di mantenimento sarà riconosciuto alla IG.ra , poiché economicamente Parte_1
indipendente.
11) I coniugi si impegnano reciprocamente a stabilire ed a mantenere la propria dimora in abitazioni ragionevolmente raggiungibili, nonché a tenersi reciprocamente informati laddove intendano trasferirla altrove.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di San Miniato per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 9.05.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2473/2024 promossa da:
(C.F. e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ROBERTA MARCORI ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il predetto difensore, Indirizzo Telematico avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e anno contratto matrimonio in San Miniato (PI), Parte_1 Parte_2
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Miniato (PI), Anno 2011, Parte II, Serie
A, n. 55; - che i ricorrenti hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale di Pisa - dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente - ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con sentenza n. 233/2024,
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Miniato (PI), e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Miniato (PI), Anno 2011 Parte II Serie A
n. 55, celebrato tra e , Parte_1 Parte_2
Sull'accordo delle parti, il Tribunale dispone che:
1) Il IG continuerà ad abitare nella casa coniugale ubicata nel Comune di Santa Croce Parte_2 sull'Arno in via Di Pelle n. 79/B, di cui è divenuto esclusivo proprietario a far data del 11.02.2025, allorché in esecuzione degli accordi patrimoniale assunti in sede di separazione personale (di cui agli artt. 10- 14 della sentenza di separazione consensuale), con atto del Notaio in San Persona_1
Miniato, ha trasferito a la quota di ½ del suddetto immobile per il Parte_1 Parte_2 corrispettivo di € 25.000,00, ottenendo altresì la liberatoria da parte della in ordine al mutuo CP_1
che i coniugi avevano sottoscritto congiuntamente.
2) La IG.ra continuerà ad abitare insieme al figlio minore, presso la casa della propria madre Parte_1
situata in 56022-Castelfranco di Sotto (PI), Via Vivaldi 13/B;
3) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, andando ad abitare con la madre presso la casa della nonna materna. I genitori si impegnano ad adottare di comune accordo le decisioni di maggiore interesse concernenti il figlio, quali, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti l'educazione, l'istruzione, l'iscrizione ad attività ricreative e di svago, eventuali cambi di residenza, tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni;
mentre le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte da ciascuno di loro nei periodi di rispettiva permanenza col figlio.
4) Nel rispetto dei principi dell'affidamento condiviso, il padre potrà vedere liberamente il figlio nei giorni infrasettimanali, compatibilmente con le sue necessità scolastiche, sportive e ludiche, con il solo obbligo di accordarsi preventivamente con la madre. Il IG. potrà comunque prendere e Pt_2 tenere con sé il figlio, due pomeriggi alla settimana (martedì e giovedì), dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva ed un week end, ovvero i giorni di sabato e domenica, a settimane alterne.
5) Ambedue i genitori concordano che il figlio trascorra: Vacanze di Natale, ad anni alterni, i giorni 24,
26 dicembre e 6 gennaio, con un genitore, e i giorni 25, 31 dicembre fino al 1 (uno) gennaio, con l'altro genitore, oltre a due/tre giorni consecutivi da trascorrere con ciascun genitore fuori dalle festività, in deroga al diritto di visita. Vacanze di Pasqua, ad anni alterni Pasqua e Pasquetta, con due giorni consecutivi fuori dalle feste per ciascun genitore, in deroga al diritto di visita. Vacanze estive, due settimane anche non continuative tra loro, di cui almeno un periodo nel mese di agosto, nel rispetto delle ferie dal lavoro che i genitori si potranno prendere e in base alle esigenze di HI. La scelta del periodo estivo avverrà di comune accordo tra i genitori entro il 30 maggio. Per il compleanno di HI, si stabilisce che entrambi i genitori possano stare insieme con il figlio almeno per una parte della giornata, o comunque che il bambino possa trascorrere il compleanno fino alle ore
16,00 con un genitore e dalle 16,00 in poi con l'altro. Per il compleanno dei genitori, HI lo trascorrerà con loro in revoca al diritto di visita, previo accordo tra i genitori per recuperare eventualmente il giorno di visita. I genitori sono favorevoli a che il figlio nei periodi extrascolastici possa passare anche periodi all'estero con ciascuno dei genitori, previo accordo tra gli stessi e concordato con congruo anticipo. I genitori sono d'accordo che il figlio nel periodo scolastico possa passare due/tre giorni con ciascun genitore, preferibilmente vicino al fine settimana, per limitare le assenze da scuola.
6) Il padre provvederà al mantenimento del figlio HI corrispondendo alla madre la somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00). Tale contributo di mantenimento verrà corrisposto tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno dieci di ogni mese e con rivalutazione annuale ISTAT
a partire dal gennaio 2025, prendendo a parametro di riferimento la variazione intervenuta l'anno precedente.
7) Le spese straordinarie del figlio, previamente concordate e documentate, saranno sostenute a metà da entrambi i genitori. Relativamente alla specifica indicazione delle voci di spesa da intendersi come straordinarie, con riferimento al Protocollo di intesa del Tribunale di Firenze, esse in via di principio dovranno essere le seguenti: - spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino. Il consenso preventivo non sarà necessario ove si tratti di spese urgenti;
- spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
-spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago, spese di iscrizione e frequenza di corsi e relativa attrezzatura;
-spese di bollo e assicurazione moto autovetture e altri mezzi di trasporto utilizzati dai figli.
8) L'assegno unico e universale previsto dal D. Lgs. n.230 del 29.11.2021 sarà attribuito al 50% ai due genitori.
9) I coniugi rilasciano consenso rispettivo al rinnovo e/o rilascio di passaporto e/o documento valido per l'espatrio con l'inserimento del nominativo del figlio minore su entrambi.
10) Nessun assegno di mantenimento sarà riconosciuto alla IG.ra , poiché economicamente Parte_1
indipendente.
11) I coniugi si impegnano reciprocamente a stabilire ed a mantenere la propria dimora in abitazioni ragionevolmente raggiungibili, nonché a tenersi reciprocamente informati laddove intendano trasferirla altrove.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di San Miniato per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 9.05.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina