Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1609/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1609 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 26 maggio 2025 avente ad oggetto divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Villa Parte_1 C.F._1
Santa Maria, 14 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pezone che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Alessandra Cautela giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Controparte_1 C.F._2
Villa Santa Maria, 14 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pezone che lo rappresenta e difende che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Alessandra Cautela giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
All'udienza del 22 maggio 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 aprile 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pozzuoli il 2 ottobre
2006, dal quale sono nate due figlie (nata il [...]) e (nata il 28 novembre Per_1 _2
2009)- alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 22 maggio 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 26 maggio
2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli (avvenuta l' 1-6-2011) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa n. 8438/2011 del 5-7-2011 (pubblicato il 20-7-2011); inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
2) nulla disporre in ordine alla casa coniugale, avendo trasferito entrambi i coniugi le proprie residenze altrove;
disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori delle figlie minori Per_1
e , con collocazione prevalente presso la madre con la quale attualmente _2 Parte_1
convivono nell'immobile in Giugliano in Campania alla Via Traversa Prima di Via Barracano n. 11
; in ordine al diritto di visita paterno, tenuto conto dell'età delle figlie, ormai adolescenti, e del fatto che il IG. vive fuori Regione per motivi di lavoro, disporre ampia flessibilità negli Controparte_1
incontri, che le stesse potranno liberamente organizzare con il padre, tenuto conto delle loro esigenze, impegni e volontà;
3)disporre a carico del padre IG. per il mantenimento delle figlie minori, un Controparte_1
2 V.G. n. 1609/2025
assegno di Euro 650,00 da versare alla IG.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, soggetto ad annuale rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da corrispondere a mezzo bonifico bancario, ovvero nelle diverse modalità ritenute opportune purché tracciabili;
i coniugi contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli minori, purché previamente concordate e debitamente documentate. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, così come da protocollo;
Il IG.
in considerazione del collocamento delle figlie minori presso la madre, rinuncia a Controparte_1
percepire la quota di sua spettanza dell'assegno unico per le figlie minori e/o di altre misure assistenziali equivalenti relative alle figlie minori;
4) nulla disporre a titolo di assegno divorzile, essendo le condizioni economiche dei coniugi sostanzialmente paritarie, provvedendo ciascuno per sé al proprio mantenimento, secondo le rispettive possibilità;
5)i coniugi, sin da ora, prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio, e al reciproco espatrio unitamente ai figli minori per brevi periodi di vacanze all'estero;
6) I ricorrenti con il presente ricorso, danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra
e di aver regolamentato tutte le questioni economico patrimoniali inerenti il rapporto matrimoniale e di essere integralmente soddisfatti.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge ed all'interesse delle minori il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pozzuoli il 2 ottobre 2006
(atto n. 346, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2006) tra Parte_1
(nata a [...] l'[...]) e (nata a [...] il [...]) alle condizioni Controparte_1
indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
3 V.G. n. 1609/2025
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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