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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6315/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, composto dai seguenti magistrati: dott. Roberto Ricciardi Presidente dott. Cesare Taraschi Giudice rel. dott.ssa Valentina Ferrara Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6315/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c., presso il cui Parte_1
indirizzo pec è elett.te domiciliato
ATTORE
E
, già , in persona del legale Controparte_1 CP_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Casaburi, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Salerno, alla piazza Renato Casalbore n. 25
CONVENUTA
E
, in persona del Presidente p.t. Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
E
Il P.M. presso il TRIBUNALE DI SALERNO
INTERVENTORE EX LEGE
E
pagina 1 di 5 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_4 dall'avv. Francesco Bartolomeo, in virtù di procura generale alle liti per notaio Pierluigi
Ambrosone, ed elettivamente domiciliata presso Ufficio Legale di sito in Controparte_4
Salerno, alla via Paradiso di Pastena
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
avente ad oggetto: QUERELA DI FALSO
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 05/06/24 le parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Salerno, Sezione Lavoro, sospendeva, ex art. 355 c.p.c., il proc. n. 836/15
R.G. a seguito della proposizione di querela di falso da parte dell'appellante avv. Parte_1
sicchè quest'ultimo, con atto di citazione notificato il 10/06/16, citava in riassunzione,
[...] davanti al Tribunale di Salerno, l' la ed il P.M. presso Controparte_5 Controparte_3
l'adito Tribunale, chiedendo che, in accoglimento della proposta querela di falso, venisse dichiarata la falsità della firma, apparentemente a lui riconducibile, apposta sull'avviso di ricevimento della notifica della sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, n. 967/15, eseguita il 30/03/15 con piego raccomandato n. 766736282934 cron. n. 1826.
Con comparsa di risposta, depositata il 16/11/16, si costituiva l' Controparte_6
incorporante l' la quale concludeva per il rigetto dell'avversa domanda,
[...] Controparte_5
attesa la validità della contestata notifica, e chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa di al fine di essere da questa manlevata, anche in ordine alle Controparte_4
spese giudiziali, in caso di accoglimento della querela di falso, con vittoria di spese giudiziali o, in subordine, con compensazione delle stesse.
Non si costituiva la . Controparte_3
Con decreto del 25/11/16 il G.I. autorizzava la chiamata in causa del terzo.
Con comparsa di risposta del 27/04/17, si costituiva la quale eccepiva la Controparte_4 propria carenza di legittimazione passiva e deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese giudiziali.
Veniva disposta ed espletata CTU grafologica, nonché acquisita documentazione varia.
Con le note sostitutive dell'udienza del 05/06/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 07/06/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 5 Preliminarmente deve ritenersi ammissibile la querela di falso proposta dall'attore in relazione alla firma (da lui apparentemente) apposta sull'avviso di ricevimento della notifica eseguita ex art. 149
c.p.c., essendosi rilevato in giurisprudenza che “Nella notificazione a mezzo del servizio postale,
l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso”
(Cass. n. 22058/19).
Nel merito, la domanda dell'attore risulta fondata e meritevole di accoglimento.
L'attore assume di non aver mai sottoscritto l'avviso di ricevimento della notifica della sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, n. 967/15, eseguita il 30/03/15 con piego raccomandato n. 766736282934 cron. n. 1826. Su tale avviso risulta barrata la casella “Destinatario persona fisica” ed apposta una firma illeggibile nella parte riservata a “firma del destinatario o della persona abilitata”.
In effetti, dalla CTU grafologica del 12/12/23, espletata dalla dott.ssa , è emerso Persona_1 che “La firma in verifica, analizzata nella globalità e nel dettaglio, è stata raffrontata con il panorama autografo del Sig. : l'esito dell'esame comparativo ha portato in luce Parte_1
divergenze marcate e significative in tutte le componenti grafiche fondamentali, in primo luogo nella natura e tipo grafico, nella qualità del tracciato e natura del movimento, negli automatismi affioranti. La firma in verifica non palesa alcun connotato tipo proprio del , facendo Parte_1 registrare qualità grafiche del tutto estranee all'ambito di variabilità grafica del suddetto: ne risulta che la contestata appare frutto di un grafismo di mano aliena, la quale si è attenuta a canoni grafici personali, che nulla hanno in comune con la gestualità autografa del . Parte_1
In definitiva, sulla base delle divergenze descritte e documentate si conclude a favore della NON
AUTENTICITA' della firma in verifica a nome “ ” posta in calce al piego Parte_1 raccomandato n. 766736282934 cron n. 1826 notificato in data 30.3.2015”.
pagina 3 di 5 Avverso tali conclusioni del CTU – che il Tribunale condivide in quanto fondate su un'approfondita analisi tra le firme in verifica e quelle di comparazione – parte convenuta non ha sollevato alcuna specifica contestazione, non avendo inviato, nel termine all'uopo assegnatole, alcuna nota di controdeduzioni avverso l'elaborato del CTU.
Ne deriva che, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarata la falsità della firma apposta, apparentemente a nome del destinatario sull'avviso di ricevimento della Parte_1
notifica della sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, n. 967/15, eseguita il 30/03/15 con piego raccomandato n. 766736282934 cron. n. 1826.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 226, co. 2, c.p.c., e 537, co. 2, c.p.p., va altresì disposta la cancellazione della predetta firma.
Per quanto attiene alla domanda di manleva formulata dall' nei confronti di Controparte_1
la stessa è inammissibile, atteso che il presente giudizio ha natura incidentale e Controparte_4
verte unicamente sulla querela di falso proposta dal non essendo consentita Parte_1
l'introduzione di domande nuove.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza, in solido, delle convenute e Controparte_1
e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. Controparte_3
147/22 (scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00).
Vanno, invece, compensate le spese tra l' e considerato Controparte_1 Controparte_4 comunque l'esito della querela di falso.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di querela di falso proposta nel proc. n. 6315/16 R.G., così provvede:
a) accoglie la querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità della firma apposta, apparentemente a nome del destinatario , sull'avviso di ricevimento della notifica della sentenza Parte_1
del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, n. 967/15, eseguita il 30/03/15 con piego raccomandato n. 766736282934 cron. n. 1826;
b) letti gli artt. 226, co. 2, c.p.c. e 537, co. 2, c.p.p., dispone, una volta passata in giudicato la presente sentenza, la cancellazione della predetta firma;
c) dichiara inammissibile la domanda di manleva formulata dalla nei CP_1 CP_1
confronti di Controparte_4
d) condanna l' e la in solido, al pagamento, a Controparte_1 Controparte_3 favore di , delle spese giudiziali, che si liquidano in € 300,00 per spese vive, Parte_1
pagina 4 di 5 oltre spese di CTU, ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
e) compensa le spese giudiziali tra l' e Controparte_1 Controparte_4
Salerno, lì 7 gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Cesare Taraschi dott. Roberto Ricciardi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, composto dai seguenti magistrati: dott. Roberto Ricciardi Presidente dott. Cesare Taraschi Giudice rel. dott.ssa Valentina Ferrara Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6315/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c., presso il cui Parte_1
indirizzo pec è elett.te domiciliato
ATTORE
E
, già , in persona del legale Controparte_1 CP_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Casaburi, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Salerno, alla piazza Renato Casalbore n. 25
CONVENUTA
E
, in persona del Presidente p.t. Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
E
Il P.M. presso il TRIBUNALE DI SALERNO
INTERVENTORE EX LEGE
E
pagina 1 di 5 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_4 dall'avv. Francesco Bartolomeo, in virtù di procura generale alle liti per notaio Pierluigi
Ambrosone, ed elettivamente domiciliata presso Ufficio Legale di sito in Controparte_4
Salerno, alla via Paradiso di Pastena
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
avente ad oggetto: QUERELA DI FALSO
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 05/06/24 le parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Salerno, Sezione Lavoro, sospendeva, ex art. 355 c.p.c., il proc. n. 836/15
R.G. a seguito della proposizione di querela di falso da parte dell'appellante avv. Parte_1
sicchè quest'ultimo, con atto di citazione notificato il 10/06/16, citava in riassunzione,
[...] davanti al Tribunale di Salerno, l' la ed il P.M. presso Controparte_5 Controparte_3
l'adito Tribunale, chiedendo che, in accoglimento della proposta querela di falso, venisse dichiarata la falsità della firma, apparentemente a lui riconducibile, apposta sull'avviso di ricevimento della notifica della sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, n. 967/15, eseguita il 30/03/15 con piego raccomandato n. 766736282934 cron. n. 1826.
Con comparsa di risposta, depositata il 16/11/16, si costituiva l' Controparte_6
incorporante l' la quale concludeva per il rigetto dell'avversa domanda,
[...] Controparte_5
attesa la validità della contestata notifica, e chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa di al fine di essere da questa manlevata, anche in ordine alle Controparte_4
spese giudiziali, in caso di accoglimento della querela di falso, con vittoria di spese giudiziali o, in subordine, con compensazione delle stesse.
Non si costituiva la . Controparte_3
Con decreto del 25/11/16 il G.I. autorizzava la chiamata in causa del terzo.
Con comparsa di risposta del 27/04/17, si costituiva la quale eccepiva la Controparte_4 propria carenza di legittimazione passiva e deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese giudiziali.
Veniva disposta ed espletata CTU grafologica, nonché acquisita documentazione varia.
Con le note sostitutive dell'udienza del 05/06/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 07/06/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 5 Preliminarmente deve ritenersi ammissibile la querela di falso proposta dall'attore in relazione alla firma (da lui apparentemente) apposta sull'avviso di ricevimento della notifica eseguita ex art. 149
c.p.c., essendosi rilevato in giurisprudenza che “Nella notificazione a mezzo del servizio postale,
l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso”
(Cass. n. 22058/19).
Nel merito, la domanda dell'attore risulta fondata e meritevole di accoglimento.
L'attore assume di non aver mai sottoscritto l'avviso di ricevimento della notifica della sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, n. 967/15, eseguita il 30/03/15 con piego raccomandato n. 766736282934 cron. n. 1826. Su tale avviso risulta barrata la casella “Destinatario persona fisica” ed apposta una firma illeggibile nella parte riservata a “firma del destinatario o della persona abilitata”.
In effetti, dalla CTU grafologica del 12/12/23, espletata dalla dott.ssa , è emerso Persona_1 che “La firma in verifica, analizzata nella globalità e nel dettaglio, è stata raffrontata con il panorama autografo del Sig. : l'esito dell'esame comparativo ha portato in luce Parte_1
divergenze marcate e significative in tutte le componenti grafiche fondamentali, in primo luogo nella natura e tipo grafico, nella qualità del tracciato e natura del movimento, negli automatismi affioranti. La firma in verifica non palesa alcun connotato tipo proprio del , facendo Parte_1 registrare qualità grafiche del tutto estranee all'ambito di variabilità grafica del suddetto: ne risulta che la contestata appare frutto di un grafismo di mano aliena, la quale si è attenuta a canoni grafici personali, che nulla hanno in comune con la gestualità autografa del . Parte_1
In definitiva, sulla base delle divergenze descritte e documentate si conclude a favore della NON
AUTENTICITA' della firma in verifica a nome “ ” posta in calce al piego Parte_1 raccomandato n. 766736282934 cron n. 1826 notificato in data 30.3.2015”.
pagina 3 di 5 Avverso tali conclusioni del CTU – che il Tribunale condivide in quanto fondate su un'approfondita analisi tra le firme in verifica e quelle di comparazione – parte convenuta non ha sollevato alcuna specifica contestazione, non avendo inviato, nel termine all'uopo assegnatole, alcuna nota di controdeduzioni avverso l'elaborato del CTU.
Ne deriva che, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarata la falsità della firma apposta, apparentemente a nome del destinatario sull'avviso di ricevimento della Parte_1
notifica della sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, n. 967/15, eseguita il 30/03/15 con piego raccomandato n. 766736282934 cron. n. 1826.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 226, co. 2, c.p.c., e 537, co. 2, c.p.p., va altresì disposta la cancellazione della predetta firma.
Per quanto attiene alla domanda di manleva formulata dall' nei confronti di Controparte_1
la stessa è inammissibile, atteso che il presente giudizio ha natura incidentale e Controparte_4
verte unicamente sulla querela di falso proposta dal non essendo consentita Parte_1
l'introduzione di domande nuove.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza, in solido, delle convenute e Controparte_1
e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. Controparte_3
147/22 (scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00).
Vanno, invece, compensate le spese tra l' e considerato Controparte_1 Controparte_4 comunque l'esito della querela di falso.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di querela di falso proposta nel proc. n. 6315/16 R.G., così provvede:
a) accoglie la querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità della firma apposta, apparentemente a nome del destinatario , sull'avviso di ricevimento della notifica della sentenza Parte_1
del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, n. 967/15, eseguita il 30/03/15 con piego raccomandato n. 766736282934 cron. n. 1826;
b) letti gli artt. 226, co. 2, c.p.c. e 537, co. 2, c.p.p., dispone, una volta passata in giudicato la presente sentenza, la cancellazione della predetta firma;
c) dichiara inammissibile la domanda di manleva formulata dalla nei CP_1 CP_1
confronti di Controparte_4
d) condanna l' e la in solido, al pagamento, a Controparte_1 Controparte_3 favore di , delle spese giudiziali, che si liquidano in € 300,00 per spese vive, Parte_1
pagina 4 di 5 oltre spese di CTU, ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
e) compensa le spese giudiziali tra l' e Controparte_1 Controparte_4
Salerno, lì 7 gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Cesare Taraschi dott. Roberto Ricciardi
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