CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 15/01/2026, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 396/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
09/09/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO AL, AT
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 09/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5616/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Licata - Domicilio Difensore
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1143/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO e pubblicata il 15/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 74242 IMU 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1143/2023 depositata il 15/9/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Agrigento, Sez. 4, ha rigettato il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 s.r.l. nei confronti del Comune di Licata, avverso l'avviso di accertamento n. 4552 del 16/12/2019 emesso per il pagamento dell'IMU relativa all'anno d'imposta 2014, ritenendo la carenza dei presupposti per l'esenzione tributaria.
Avverso la sentenza di rigetto, la società contribuente ha proposto appello deducendo, 1. l'errore commesso dai giudici di prime cure in relazione all'eccezione di decadenza e prescrizione;
2. l'omessa valutazione della mancanza di elementi essenziali nella relata di notifica a mezzo posta contenuta nell'avviso di accertamento;
3. la nullità per difetto di motivazione dell'atto impugnato;
4. la mancanza dei presupposti impositivi ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.L. n. 102/2013, convertito in legge n. 124/2013 e la violazione dell'art. 10, comma 6,
D.lgs. n. 504/92.
Nella costituzione in giudizio, il Comune di Licata ha puntualmente contestato i motivi d'appello, concludendo per il rigetto.
Il giudizio è stato esaminato nella camera di consiglio del 9/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In conformità alle risultanze processuali, già puntualmente esaminate e valutate dal Giudice di primo grado, il Collegio ritiene la manifesta infondatezza dei motivi di gravame, in considerazione della regolarità e tempestività, rispetto al termine di prescrizione, della notifica dell'avviso di accertamento (motivi 1 e 2), e della sussistenza di tutti i presupposti formali e sostanziali per l'esercizio del diritto di difesa sui contenuti della pretesa impositiva, distinta per singoli beni e terreni e corrispondenti aliquote (motivo 3).
Quanto ai profili dell'esenzione tributaria, il Collegio non ha elementi interpretativi utili a superare la giurisprudenza di legittimità menzionata e recepita dal primo Giudice, in riferimento alla necessità ed all'obbligo inderogabile della dichiarazione preventiva del contribuente (v. comma 5/bis, introdotto nell'art. 2, in sede di conversione in legge del D.L. n.102/2013), con la conseguenza della non spettanza del beneficio nell'ipotesi di omessa presentazione (motivo 4).
L'appello è pertanto rigettato con la conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, per il grado d'appello, in complessivi euro 600 (seicento), oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida per il grado d'appello in euro 600 (seicento), oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
09/09/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO AL, AT
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 09/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5616/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Licata - Domicilio Difensore
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1143/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO e pubblicata il 15/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 74242 IMU 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1143/2023 depositata il 15/9/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Agrigento, Sez. 4, ha rigettato il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 s.r.l. nei confronti del Comune di Licata, avverso l'avviso di accertamento n. 4552 del 16/12/2019 emesso per il pagamento dell'IMU relativa all'anno d'imposta 2014, ritenendo la carenza dei presupposti per l'esenzione tributaria.
Avverso la sentenza di rigetto, la società contribuente ha proposto appello deducendo, 1. l'errore commesso dai giudici di prime cure in relazione all'eccezione di decadenza e prescrizione;
2. l'omessa valutazione della mancanza di elementi essenziali nella relata di notifica a mezzo posta contenuta nell'avviso di accertamento;
3. la nullità per difetto di motivazione dell'atto impugnato;
4. la mancanza dei presupposti impositivi ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.L. n. 102/2013, convertito in legge n. 124/2013 e la violazione dell'art. 10, comma 6,
D.lgs. n. 504/92.
Nella costituzione in giudizio, il Comune di Licata ha puntualmente contestato i motivi d'appello, concludendo per il rigetto.
Il giudizio è stato esaminato nella camera di consiglio del 9/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In conformità alle risultanze processuali, già puntualmente esaminate e valutate dal Giudice di primo grado, il Collegio ritiene la manifesta infondatezza dei motivi di gravame, in considerazione della regolarità e tempestività, rispetto al termine di prescrizione, della notifica dell'avviso di accertamento (motivi 1 e 2), e della sussistenza di tutti i presupposti formali e sostanziali per l'esercizio del diritto di difesa sui contenuti della pretesa impositiva, distinta per singoli beni e terreni e corrispondenti aliquote (motivo 3).
Quanto ai profili dell'esenzione tributaria, il Collegio non ha elementi interpretativi utili a superare la giurisprudenza di legittimità menzionata e recepita dal primo Giudice, in riferimento alla necessità ed all'obbligo inderogabile della dichiarazione preventiva del contribuente (v. comma 5/bis, introdotto nell'art. 2, in sede di conversione in legge del D.L. n.102/2013), con la conseguenza della non spettanza del beneficio nell'ipotesi di omessa presentazione (motivo 4).
L'appello è pertanto rigettato con la conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, per il grado d'appello, in complessivi euro 600 (seicento), oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida per il grado d'appello in euro 600 (seicento), oltre accessori di legge se dovuti.