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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/06/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1344/2024
promossa da
Parte_1
ricorrenti contro
Controparte_1
convenuto
Oggi 5 giugno 2025, innanzi al dott. Alberto Cecconi, sono comparsi:
Per e , l'avv. DAL CANTO SAVERIO Parte_1 Parte_1
Per , l'avv. PORTO GIOVANNI, oggi sostituito dall'avv. Federi- Controparte_1
co Federici
Ai fini della pratica forense è presente il dott. Persona_1
E' altresì presente ai fini del tirocinio ex art. 73 la dott.ssa Persona_2
Il G.I. invita le parti a discutere e concludere.
Le parti concludono come da rispettivi atti introduttivi e da note conclusionali autoriz-
zate.
Le parti discutono oralmente la causa dopodiché
Il Giudice
1 decide come da separata sentenza di cui dà lettura, allontanatisi i procuratori.
IL GIUDICE
dott. Alberto Cecconi
2 segue verbale dell'udienza del 5 giugno 2025
N. R.G. 1344/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1344/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
21.12.1961 e ( nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_2 l'8.01.1969, entrambi residenti in Cecina (LI), Loc. Collemezzano, Via Pisana Livorne- se n. 44/C, rappresentati e difesi dall' Avv. Saverio Dal Canto - (C.F.
), con studio in Cecina (LI), Piazza della Libertà C.F._3 ricorrente contro
, cod. fisc. nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
13.04.1987, residente a [...], in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliata in Cecina (LI), via Andrea Doria n. 34, presso e nello studio dell'avv. Giovanni Porto del Foro di Livorno che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione convenuto
Oggetto: appalto – difetti/vizi opera – costi di ripristino
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza
Per parte ricorrente Parte_1 Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione
e deduzione
– verificata la presenza, nelle opere eseguite dal su commissione dei Controparte_1 sig.ri e in virtù del contratto d'appalto tra essi concluso, Parte_1 Parte_1
dei vizi come riconosciuti dalla relazione tecnica d'ufficio, a firma del geom. CP_2
[...
[...] [
a definizione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n.1275/2023 R.G., ed accer-
[...] tato che tali difetti sono imputabili ad una esecuzione non a regola d'arte delle opere da parte dell'impresa, condannare il sig. sua omonima ditta, a pagare Controparte_1 ai sig.ri e la somma di euro € 13.800,00 oltre iva di legge Parte_1 Parte_1
(per lavori di ripristino), interessi e rivalutazione e quella di € 350,00 oltre cassa pre- videnziale ed Iva di legge (per spese di assistenza tecnica) o quella diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, quali costi necessarie all'eliminazione degli accertati vizi.
Condannare altresì il convenuto alla refusione di tutte le spese relative al procedimento di A.T.P.
n.1275/2023 R.G. svolto davanti a questo Tribunale e pari a € 2.576,18 per spese di
CTU come giudizialmente liquidate e spese legali secondo la liquidazione che il Tribu- nale vorrà fare”.
Per parte convenuta Controparte_1
“Voglia:
- in relazione alla domanda avanzata da parte ricorrente, decidere secondo Giustizia;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che i lavori realmente eseguiti dall'impresa edile presso l'abitazione dei ricorrenti posta in Cecina (LI), loc. Colle- mezzano via Pisana Livornese n. 44/C, ammontano a complessivi € 19.369,00 oltre IVA, come quantificato nella relazione tecnica del geom. e, rigettata ogni CP_3 contraria eccezione, per l'effetto condannare in solido tra loro i ricorrenti Parte_1
e al pagamento del suddetto importo o della diversa somma, mag-
[...] Parte_1 giore o minore che risulterà di giustizia, in favore dell'impresa edile Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., e adiva- Parte_1 Parte_1 no l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzio- ne – verificata la presenza, nelle opere eseguite dal su commissione Controparte_1 dei sig.ri e in virtù del contratto d'appalto in data Parte_1 Parte_1
15.11.2018, dei vizi come riconosciuti dalla relazione tecnica d'ufficio, a firma del geom. a definizione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n.1275/2023 CP_2
2 R.G., ed accertato che tali difetti sono imputabili ad una esecuzione non a regola d'arte delle opere da parte dell'impresa, condannare il sig. sua omonima Controparte_1 ditta, a pagare ai sig.ri e la somma di euro € 13.800,00 Parte_1 Parte_1 oltre iva di legge (per lavori di ripristino), interessi e rivalutazione e quella di € 350,00 oltre cassa previdenziale ed Iva di legge (per spese di assistenza tecnica) o quella di- versa maggiore o minore che risulterà di giustizia, quali costi necessarie all'eliminazione degli accertati vizi. Condannare altresì il convenuto alla refusione di tutte le spese relative al procedimento di A.T.P. n.1275/2023 R.G. svolto davanti a que- sto Tribunale e pari a € 2.576,18 per spese di CTU come giudizialmente liquidate12 se- condo la liquidazione che il Tribunale vorrà fare. Oltre alla refusione di tutte le spese di lite relative al presente giudizio”.
A fondamento della domanda i ricorrenti hanno allegato: - di essere comproprietari pro indiviso dell'immobile per civile abitazione sito in Cecina, Loc. Collemezzano, Via Pi- sana Livornese n. 44/C e catastalmente meglio individuato in ricorso;
- di aver stipulato in data 30 novembre 2011 con la ditta convenuta contratto Controparte_1
d'appalto commissionando alla predetta impresa edile l'esecuzione dei lavori di “tam- ponamento del portico esistente, ampliamento della zona giorno e della camera singola, realizzazione di un nuovo portico sul lato ovest del fabbricato ed ampliamento dello scannafosso esistente” per un corrispettivo totale di € 66.000,00; - che durante l'esecuzione delle opere (iniziate nel 2022) ed una volta ultimate le principali lavorazio- ni esterne, si sarebbero man mano evidenziati gravi difetti delle stesse (segnatamente
“a) inidonea e/o insufficiente impermeabilizzazione dello scannafosso e dei locali sotto- stanti la nuova copertura, oggetto di copiose e costanti infiltrazioni (cfr. foto 1 e 2 alle- gate al doc. 3); b) minor spessore e diversa inclinazione della soletta della copertura della parte ampliata rispetto a quella preesistente specialmente in prossimità dell'aggetto di gronda, con grave pregiudizio estetico;
c) mancato allineamento del colmo della nuova copertura rispetto alla sottostante struttura in c.a., con evidente pre- giudizio estetico;
d) cattiva esecuzione di parte dell'intonaco interno;
e) errata posa della forassite nei pilastri di nuova costruzione, che non risulta collegata al massetto porta-impianti del portico;
f) microfessurazioni nella parte di collegamento tra la co- pertura preesistente e quella nuova;
g) cattiva esecuzione della posatura del manto di copertura”); - che l'appaltatore, ricevuta la tempestiva denunzia dei vizi, sarebbe invano intervenuto per emendarli;
- che nel febbraio e nel maggio 2022 i ricorrenti avrebbero
3 riscontrato la persistenza dei problemi di infiltrazione nonché le imperfezioni dell'intonaco e le fessurazioni nella parte di collegamento tra la nuova e la vecchia co- pertura;
- che i difetti della soletta, del colmo della nuova copertura dei nuovi pilastri avrebbero potuto essere eliminati solo a costo della demolizione e ricostruzione ex novo delle parti del lavoro eseguito;
- di aver introdotto apposito ricorso ex art. 696 bis
c.p.c. dinanzi all'intestato Tribunale (R.G. 1275/2023); - che in tale procedimento la ditta convenuta non avrebbe contestato i fatti posti a fondamento della pretesa attorea limitandosi a suggerire alcune modifiche al quesito proposto dai ricorrenti;
- che il pro- cedimento de quo si sarebbe concluso con il deposito dell'elaborato peritale a firma del
CTU Geom. che avrebbe riscontrato i vizi dedotti dai ricorrenti attri- CP_2
buendo la riconducibilità eziologica della loro verificazione ad alcuni errori costruttivi e/o di posa ascrivibili alla impresa edile convenuta e quantificando i costi di ripristino nell'importo di “€ 13.800,00 oltre iva di legge e spese tecniche per € 350,00 oltre cas- sa previdenziale ed Iva”.
Con decreto del 3 giugno 2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti del
3 ottobre 2024.
Con comparsa del 21 settembre 2024 in qualità di titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale si è costituito nel presente procedimento chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia:- nel merito, in relazione alla domanda avanzata da parte ricorrente, decidere secondo Giustizia;
- nel merito, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che i la- vori realmente eseguiti dall'impresa edile presso l'abitazione dei ricorrenti posta in
Cecina (LI), loc. Collemezzano via Pisana Livornese n. 44/C, ammontano a complessivi
€ 19.369,00 oltre IVA, come quantificato nella relazione tecnica del geom. CP_4
e, rigettata ogni contraria eccezione, per l'effetto condannare in solido tra loro i ri-
[...]
correnti e al pagamento del suddetto importo o della di- Parte_1 Parte_1 versa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia, in favore dell'impresa edile
Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite”.
A tal fine parte convenuta eccepiva: i) che nel contratto d'appalto del 30 novembre 2021 al punto 9 (rubricato “Misurazioni”) i paciscenti avevano pattuito che le opere sarebbero state “compensate a misura sui lavori realmente eseguiti” e che “Tutte le opere aggiun- tive, impreviste o commissionate non comprensive dell'elenco prezzi allegato” avrebbe-
4 ro dovuto essere “preventivate ed accettate dalla Committenza e D.L.”; - di aver in sede di costituzione nel procedimento per accertamento tecnico preventivo proposto al CTU di accertare lo “stato e le condizioni dell'immobile oggetto dell'accertamento tecnico descrivendo i vizi ed i difetti delle opere eseguite sullo stesso dalla ditta Pashja Lisan- der, oltre che in esecuzione del contratto di appalto del 30.11.21, anche dei relativi di- segni esecutivi forniti in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori” avendo la ditta con- venuto realizzato anche varianti in corso d'opera su indicazione della committenza e del
D.L. e non essendo stato fatto il conteggio finale dei “lavori realmente eseguiti dall'impresa”; - di aver, successivamente al deposito dell'elaborato peritale, in più oc- casioni (ed invano) richiesto al legale dei ricorrenti ed al D.L. il conteggio finale dei la- vori;
- di aver incaricato il Geom. di Cecina al fine di rendicontare le dif- CP_3
ferenze quantitative relativamente ai lavori effettivamente svolti dalla ditta e mai conta- bilizzati dal D.L. Geom. - che la relazione tecnica del Geom. Controparte_5 [...]
avrebbe dato atto dei lavori effettivamente realizzati dalla ditta quantificandoli in Pt_2
€ 10.031,00 oltre IVA, importo quest'ultimo che sommato al residuo avere contrattuale
(ed al netto degli acconti già ricevuti) condurrebbe al credito finale di € 19.369,00 oltre
IVA, somma quest'ultima richiesta in via riconvenzionale dalla convenuta.
All'udienza del 3 ottobre 2024 il legale dei ricorrenti contestava l'ex adverso dedotta esecuzione di opere extra capitolato evidenziando comunque la mancanza di una pre- ventivazione ed approvazione preventiva degli stessi da parte della committenza;
conte- stava la loro valorizzazione così come risultante dalla consulenza a firma del CTP
[...]
CP_ e dava atto, per contro, l'omessa contestazione da parte della resistente delle Pt_2
somme accertate in sede di ATP e richieste in ricorso.
Il legale della ditta convenuta evidenziava che i lavori da contratto erano da effettuarsi a misura e non a corpo con conseguente necessità di disporre un conteggio finale da parte del D.L. sia per le opere da capitolato che da extracapitolato come più volte richiesto ed insisteva nelle richieste istruttorie (CTU ed ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.) arti- colate in comparsa.
Il G.I., previa acquisizione, a cura della Cancelleria, del fascicolo d'ufficio dell'ATP svolto tra le medesime parti dinanzi all'intestato Tribunale (R.G. 1275/2023, G.I. dott.ssa Fodra), fissava l'udienza del 7 novembre 2024 per la comparizione personale delle parti al fine di stimolare una composizione bonaria della controversia.
5 All'udienza del 7 novembre 2024, il G.I. sottoponeva alle parti una proposta conciliati- va ex art. 185 bis c.p.c. (“ corrisponde a parte ricorrente CP_7 [...]
e la somma onnicompresiva di € 9.500,00 a tacitazione di Parte_3 Parte_1
ogni loro pretesa, rinunciando tutti i contendenti ad ogni azione ed eccezione formulata in giudizio;
corrisponde a parte ricorrente e CP_7 Parte_1 la somma di € 2.576,18 per spese di CTU relative all'espletato procedi- Parte_1
mento di accertamento tecnico preventivo;
spese di lite integralmente compensate tra le parti”) riscontrando l'adesione dei soli ricorrenti (presenti all'udienza de qua) e la mancata adesione da parte del presente alla successiva udienza del Controparte_1
28 novembre 2024.
La causa è stata istruita a livello documentale ed all'udienza del 5 giugno 2025, previa discussione orale, veniva emessa la seguente decisione con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda dei ricorrenti è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. Per contro, la domanda riconvenzionale formulata dalla ditta resistente/convenuta merita reiezione in conformità alla seguente motivazione.
I fatti esposti da parte ricorrente – e richiamati nella sopra esposta ricostruzione proces- suale – sono incontestati.
Pacifica la conclusione di un contratto d'appalto tra le parti;
non contestata (oltre che accertata tramite CTU a firma del Geom. in contraddittorio tra le parti nel CP_2
procedimento ex art. 696 bis c.p.c. introdotto dai ricorrenti presso l'intestato Tribunale
R.G. 1275/2023) la sussistenza di vizi e difetti delle opere eseguite dalla ditta convenuta e parimenti indiscussa è la riconducibilità causale degli inconvenienti esposti in atti alla
CP_ mancata esecuzione a regola d'arte delle opere appaltate alla resistente.
Ed invero, il CTU Geom. previa effettuazione di apposito sopralluogo CP_2
presso il fabbricato unifamiliare dei ricorrenti e previa approfondita verifica dal punto di vista strettamente tecnico dei singoli interventi e/o opere che hanno dato luogo a quanto lamentato da parte ricorrente, con motivazione convincente e pienamente condivisibile – da cui questo Tribunale non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in costante aderenza ai docu- menti ed allo stato di fatto analizzato - ha potuto riscontrare quante segue: “Durante le fasi dei lavori sono stati commessi alcuni errori costruttivi e/o di posa come di seguito riportati: a) difetti costruttivi della parte della nuova copertura, (minor spessore e di-
6 versa inclinazione della soletta e dell'aggetto di gronda, disallineamento del colmo del nuovo tetto ed errata posa in opera del manto di copertura); b) mancata posa della tu- bazione elettrica nei pilastri di nuova costruzione per le luci esterne;
c) pilastri non al- lineati;
d) posa in opera errata/mancante di guaina sopra il locale scannafosso;
e) pic- cole parti di intonaco da ripristinare”.
L'ausiliario del Giudice ha poi individuato e determinato le cause dei vizi e dei difetti appurando quanto segue:
“I vizi accertati nel punto precedente recano danni materiali e di natura estetica ovve- ro:
a) Il disallineamento della soletta e dell'aggetto di gronda (opera strutturale) presumibilmente ciò è derivato da un errato posizionamento delle quote delle casseformi e/o dal successivo getto del calcestruzzo. Tale vizio comporta un danno di natura estetico;
b) Il mancato passaggio della tubazione elettrica ha precluso la possibilità di di- sporre di un'illuminazione esterna collegata alla rete del fabbricato;
c) Il pilastro non allineato è il risultato di un errore durante il montaggio non a regola d'arte della struttura e delle casseformi e/o dal successivo getto del cal- cestruzzo;
d) Il montaggio non a regola d'arte e/o la mancanza di guaina tra la quota del terreno e lo scannafosso crea importanti e continue infiltrazioni di acqua meteo- rica nei locali interrati;
e) In alcune parti del prospetto del fabbricato l'intonaco risulta setolato ciò può essere dovuto dall'assestamento della nuova struttura”.
Il CTU ha, infine, puntualmente stimato il costo dei lavori di ripristino redigendo appo- sito computo metrico estimativo delle opere da eseguire per il ripristino del danno. In particolare, come risulta a pag. 6 e 7 dell'elaborato peritale il costo delle opere in parola
è da quantificarsi congruamente in € 11.141,53 (IVA esclusa) oltre spese tecniche per la direzione dei lavori pari ad € 350,00 (IVA esclusa).
Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dovere condividere e fare pro- pria e dal quale trarre elementi per la formazione del proprio convincimento (Cass. civ.,
Sez. III, 8 ottobre 1990, n. 9863 in Mass. Giur. It., 1990; v. anche Cass. civ., 5 agosto
1982, n. 4398).
7 Non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni del CTU Geom. in quanto l'e- CP_2
laborato peritale ha vagliato con i dovuti approfondimenti e con ampia motivazione ogni profilo tecnico della controversia.
Non sembra superfluo rammentare che il Tribunale aderendo alle conclusioni del CTU
- che ha tenuto conto dei rilievi dei CTP (anche quello di parte attrice), replicandovi -
“esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimen- to, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, anche laddove non espressamente confutate, restano implicitamen- te disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009; cfr., da ultimo an- che Cass. n. 33742 del 16/11/2022 nonché, in motivazione, Cass. Sez. 2, Sentenza n.
11659 del 04/05/2023, Rv. 667768-03).
Si consideri che la ditta edile convenuta non ha contestato in alcun modo in questa sede le risultanze peritali e, pertanto, alla luce di quanto affermato dai ricorrenti e riconosciu- to in sede di CTU, si impone l'accoglimento della domanda di condanna della ditta resi- stente alla corresponsione in loro favore dell'importo di € 11.141,53 oltre IVA come per legge, interessi e rivalutazione come da domanda per i lavori di ripristino nonché €
350,00 oltre IVA come per legge per le spese tecniche.
Stante l'esito vittorioso del presente giudizio di merito, si impone la condanna della dit- ta convenuta soccombente anche alle spese di cui al procedimento per A.T.P. n.
1275/2023 R.G. svoltosi dinanzi all'intestato Tribunale e pari ad € 2.576,17 (spese di
CTU come da decreto di liquidazione del 15.12.2023 in atti) ed € 4.011,00 oltre rim- borso forfettario (15%), ed accessori come per legge per le spese di lite di cui al predet- to procedimento cautelare avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento
(valore indeterminabile-complessità bassa) ed all'attività processuale espletata (fase studio, introduttiva e di trattazione).
2. Non merita, per contro, accoglimento la domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente ed avente ad oggetto la corresponsione di pretesi compensi per opere extra capitolato asseritamente effettuate dalla ditta edile.
Ed invero, in primis, si deve dare atto della tempestiva contestazione da parte dei ricor- renti circa l'avvenuta esecuzione di lavori extra capitolato (cfr. verbale prima udienza del 3 ottobre 2024).
8 A ciò si aggiunga che, anche a voler tener conto delle pattuizioni contrattuali intercorse e poste a fondamento della riconvenzionale (art 9 “misurazioni” del contratto d'appalto1), difetterebbe nel caso di specie comunque l'autorizzazione della committen- za e/o della direzione dei lavori in discorso.
Parte convenuta onde poter supplire a tale pur insuperabile carenza ha prodotto una con- sulenza di parte a firma del Geom. CP_3
In tale sintetica relazione (composta da sole due pagine e non munita di alcun allegato) il CTP ha apoditticamente, e senza riscontro documentale, affermato CP_3
l'“effettiva” esecuzione di alcuni lavori non contabilizzati (es. per citare una tra le più corpose voci “voce extra intonaci tramezzature, eseguiti mq 40x€ 30/mq. € 1.200,00”) e la debenza “salvo ulteriori verifiche ed accertamenti in loco” di € 19.369,00 + IVA da parte dei ricorrenti - onde poter supplire a tale carenza.
Al netto della genericità della allegazione tecnica difensiva de qua, non sembra super- fluo richiamare alcuni principi giuridici da tempo affermati dalla Suprema Corte sul punto.
La consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autono- mo valore probatorio (Cass. 20347/2017) atteso che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, es- sere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio (Cass. Civ., sez. I, sentenza 6 agosto 2015,
n. 16552; ex multis, Cass. civ., Sez. III, 22.04.2009, n. 9551, in Giust. Civ. Mass., 2009,
4, 664; Cass. civ., Sez. II, 29.08.1997, n. 8240, in Giust. Civ. Mass., 1997, 1566, laddo- ve si afferma che “le perizie stragiudiziali integrano semplici allegazioni difensive di carattere tecnico, prive di autonomo valore probatorio, sicché (…) il giudice del merito il quale manifesti un convincimento divergente dalle conclusioni dalle stesse risultanti non è obbligato ad analizzarne e a confidarne il contenuto”; Cass. civ., Sez. II,
19.05.1997, n. 4437, in Giust. Civ. Mass., 1997, 785, secondo la quale “la perizia giura- ta depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato”)2.
9 A ciò si aggiunga che, stando ad un orientamento giurisprudenziale, la consulenza tec- nica di parte può assurgere al valore di prova soltanto se la parte che l'ha prodotta abbia dedotto prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consu- lente (Cass. 19.5.1997 n. 4437; da ultimo, nella giurisprudenza di merito, inter alia, Tri- bunale Perugia sez. II, 01/02/2018, ud. 29/01/2018, dep. 01/02/2018, n.156).
Ed ancora, la consulenza tecnica di parte è una semplice allegazione difensiva di carat- tere tecnico che il Giudice può disattendere senza obbligo di analizzarne e confutarne le conclusioni e senza per questo incorrere in vizio di motivazione non trattandosi di prove acquisite alla causa attraverso prove orali o documentali (Cass. 8240/1997; Tribunale
Milano 14015/2005).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che oggi ci occupa deve darsi atto che, al netto di ogni considerazione sull'assenza di autonomo valore probatorio del- la consulenza tecnica di parte prodotta dalla ditta edile convenuta, non risulta la prova dell'esecuzione di lavori extra capitolato e difetta agli atti ogni preventivo e soprattutto la dovuta accettazione/autorizzazione da parte della Committenza e da parte della Dire- zione dei lavori.
L'ammissione della richiesta CTU avrebbe, dunque, inammissibilmente supplito alle ca- renze probatorie della resistente così palesando il suo carattere esplorativo.
Parimenti inammissibile perché esplorativa e non ossequiosa dei requisiti di cui al com- binato disposto degli artt. 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. si presenta il ricorso della ditta convenuta allo strumento sussidiario e residuale dell'art. 210 c.p.c. (segnatamente, ri- chiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. al D.L. Geom. dei disegni Controparte_5 esecutivi asseritamente forniti in corso d'opera).
Come noto, la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficiente- mente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt.
118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'ac- quisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'uffi- cio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di
apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del Giudice di merito ma della quale non è obbli- gato in nessun caso a tenere conto” (Trib. Milano, Sez. X, 31.12.2005, n. 14015, in Giustizia a Milano, 2006, 1, 7).
10 propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa (cfr., inter alia, Cass.,
Sez. 5, Ordinanza n. 38062 del 02/12/2021, Rv. 663524 - 01).
L'ordine di esibizione, espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente ap- prezzamento del giudice di merito (il cui mancato esercizio, peraltro, non può formare oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto – arg, da Cass. Sez.
2, 29/10/2010, n. 22196; Cass. Sez. L, 25/10/2013, n. 24188; Cass. Sez. L, 25/05/2004,
n. 10043; cfr., da ultimo, in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 31251 del
03/11/2021, Rv. 662746 - 01) è notoriamente strumento istruttorio residuale utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (Cass.
n.27142/2021); non può, dunque, supplire al mancato assolvimento dell'onere probato- rio a carico dell'istante.
Supplenza che si verificherebbe, invece, nel caso di specie laddove si ammettesse la ri- chiesta di esibizione formulata dalla convenuta;
ditta convenuta la quale ben avrebbe potuto formulare richieste istruttorie di prova orale sul punto mentre ha preferito avan- zare la predetta istanza ex art. 210 c.p.c. (reiterata anche in sede di scritti difensivi con- clusionali) nonostante l'assenza di prova di esecuzione di opere extra capitolato e so- prattutto nonostante la puntuale e tempestiva contestazione sul punto da parte della dife- sa dei ricorrenti.
Le ulteriori doglianze di parte resistente circa la pattuizione di un compenso a misura sono rimaste allo stato di mera allegazione. Per contro, è proprio la pattuizione di appo- sito corrispettivo (€ 66.000,00 cfr. art. 3) per l'esecuzione dei lavori affidati come da elenco prezzi allegato al contratto d'appalto a smentire in radice l'allegazione della resi- stente.
In conclusione, sulla scorta di quanto dedotto e considerato nel presente paragrafo, si impone la reiezione della domanda riconvenzionale formulata dalla ditta convenuta.
3. Le spese di lite del presente processo seguono la soccombenza e sono liquidate in di- spositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal
D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti relativamente ai proce- dimenti dinanzi al Tribunale per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione3 nonché i
11 valori massimi4 (anche tenuto conto della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dallo scrivente Giudicante in corso di causa, non accettata dalla convenuta, il cui importo omnicomprensivo era sensibilmente inferiore rispetto a quanto odiernamen- te complessivamente liquidato in favore dei ricorrenti) per la fase decisionale, tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e della natura e della complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, accertata la presenza, nelle opere eseguite sull'immobile per cui è cau- sa dal su commissione dei sig.ri e Controparte_1 Parte_1 CP_8
[.
in virtù del contratto d'appalto tra essi concluso, dei vizi riconosciuti dalla re- lazione tecnica d'ufficio, a firma del geom. a definizione del CP_2
procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n.1275/2023 R.G., ed accertato che tali difetti sono imputabili ad una esecuzione non a regola d'arte delle opere da parte dell'impresa odierna convenuta, condanna parte convenuta Controparte_1
quale titolare della omonima ditta individuale a corrispondere ai ricorrenti l'importo di € 11.141,53 oltre IVA come per legge, interessi e rivalutazione co- me da domanda per i lavori di ripristino nonché € 350,00 oltre IVA come per legge per le spese tecniche;
- Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla ditta convenuta per le ragio- ni di cui in parte motiva;
spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attivi- tà difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le ri- chieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600). 4 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'eser- cizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, men- tre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del
13/07/2021, Rv. 661839 – 03; da ultimo, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15506 del 03/06/2024, Rv. 671255 - 01).
12 - Condanna quale titolare della omonima ditta individuale a Controparte_1 corrispondere ai ricorrenti l'importo di € 2.576,17 per spese di CTU di cui al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. svoltosi tra le parti dinanzi all'intestato Tri- bunale;
- Condanna quale titolare della omonima ditta individuale a ri- Controparte_1
fondere ai ricorrenti le spese di lite di cui al procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
(R.G. 1275/2023) che si liquidano in € 4.011,00 oltre rimborso forfettario
(15%), ed accessori come per legge;
- Condanna quale titolare della omonima ditta individuale a ri- Controparte_1
fondere ai ricorrenti le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in
€ 5.928,00 oltre rimborso forfettario (15%), ed accessori come per legge.
Sentenza resa ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed allegata al verbale dell'odierna udienza.
Così deciso in data 5 giugno 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Giudice dott. Alberto Cecconi
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “9) MISURAZIONI Le opere saranno compensate a misura su i lavori realmente eseguiti. Tutte le opere aggiuntive, impreviste o commissionate non comprensive nell'elenco prezzi allegato dovranno essere pre- ventivate e accettate dalla Committenza e D.L.”. 2 Anche la giurisprudenza di merito è intervenuta sul punto, affermando che “la perizia di parte non è do- tata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato;
non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori dal giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui 3 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso