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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 5732/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74
promosso con ricorso depositato in data 04/12/2024 da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura alle liti depositata in via telematica, dall'avv.to Pietro Dalla
Libera (C.F. ) e dall'avv.to Alessandra Dalla Libera (C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Oderzo;
C.F._3
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._4
rappresentata e difesa, come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alessia Telesi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._5
studio in Treviso;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come proposta conciliativa di cui al verbale del 25/03/2025.
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5732/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe indicato rappresentava che in data 29/08/1998 contraeva Parte_1
matrimonio concordatario con;
che dall'unione nascevano tre figli: il 05/01/2000, CP_1 Per_1
il 07/04/2003 e il 27/05/2010; che i coniugi si separavano consensualmente come Per_2 Per_3
da decreto di omologa 30/09/2020 del Tribunale di Treviso.
Esposte dunque le vicende familiari e le rispettive situazioni patrimoniali e personali precedenti e successive alla separazione, ricorrendone i presupposti, chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20/02/2025, la resistente, non opponendosi alla domanda di divorzio, contestava tuttavia la rappresentazione dei fatti di controparte e, fornita la propria versione, rassegnava le proprie conclusioni.
All'udienza del 25/03/2025 erano presenti i procuratori delle parti e le parti in persona.
Il Giudice formulava ipotesi di conciliazione che veniva accettata dalle parti, le quali rassegnavano quindi conclusioni congiunte chiedendo l'approvazione dell'accordo.
Preso atto, il Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
1. La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Difatti, la separazione tra le parti si protrae ininterrottamente dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all'udienza del 25/06/2020, la comunione spirituale e materiale tra le medesime non può essere ricostituita e pertanto sono maturate le condizioni per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, le cui condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
29/08/1998 da nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_1
TREVISO (TV) il 20/12/1968 e trascritto al n. 9, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1998, del registro degli atti di matrimonio del Comune di SALGAREDA alle seguenti condizioni:
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5732/2024 1- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente Per_3
presso la madre;
2- la casa coniugale sita in via Verdi 11/L a Salgareda di proprietà esclusiva della sig.ra CP_1
viene a lei assegnata con tutti gli arredi e suppellettili, mentre il sig. abiterà altrove;
Parte_1
3- il sig. verserà mensilmente a titolo di assegno di mantenimento per i figli e Parte_1 Per_2
alla sig.ra la somma di Euro 350,00 mensili, per ciascun figlio e a titolo di Per_3 CP_1
mantenimento per la signora, quale assegno divorzile, euro 200,00 (per un totale di euro 900
mensili);
4- i versamenti saranno eseguiti con bonifico bancario entro il 27 di ogni mese a partire dal mese di marzo 2025;
5- le somme sono soggette a rivalutazione ex indic Istat;
6- le spese straordinarie saranno suddivise al 50%;
CP_
7- l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla signora
8- viene approvato il piano genitoriale depositato dalla convenuta con la comparsa di risposta.
Spese di causa compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 25/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5732/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 5732/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74
promosso con ricorso depositato in data 04/12/2024 da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura alle liti depositata in via telematica, dall'avv.to Pietro Dalla
Libera (C.F. ) e dall'avv.to Alessandra Dalla Libera (C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Oderzo;
C.F._3
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._4
rappresentata e difesa, come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alessia Telesi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._5
studio in Treviso;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come proposta conciliativa di cui al verbale del 25/03/2025.
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5732/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe indicato rappresentava che in data 29/08/1998 contraeva Parte_1
matrimonio concordatario con;
che dall'unione nascevano tre figli: il 05/01/2000, CP_1 Per_1
il 07/04/2003 e il 27/05/2010; che i coniugi si separavano consensualmente come Per_2 Per_3
da decreto di omologa 30/09/2020 del Tribunale di Treviso.
Esposte dunque le vicende familiari e le rispettive situazioni patrimoniali e personali precedenti e successive alla separazione, ricorrendone i presupposti, chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20/02/2025, la resistente, non opponendosi alla domanda di divorzio, contestava tuttavia la rappresentazione dei fatti di controparte e, fornita la propria versione, rassegnava le proprie conclusioni.
All'udienza del 25/03/2025 erano presenti i procuratori delle parti e le parti in persona.
Il Giudice formulava ipotesi di conciliazione che veniva accettata dalle parti, le quali rassegnavano quindi conclusioni congiunte chiedendo l'approvazione dell'accordo.
Preso atto, il Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
1. La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Difatti, la separazione tra le parti si protrae ininterrottamente dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all'udienza del 25/06/2020, la comunione spirituale e materiale tra le medesime non può essere ricostituita e pertanto sono maturate le condizioni per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, le cui condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
29/08/1998 da nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_1
TREVISO (TV) il 20/12/1968 e trascritto al n. 9, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1998, del registro degli atti di matrimonio del Comune di SALGAREDA alle seguenti condizioni:
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5732/2024 1- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente Per_3
presso la madre;
2- la casa coniugale sita in via Verdi 11/L a Salgareda di proprietà esclusiva della sig.ra CP_1
viene a lei assegnata con tutti gli arredi e suppellettili, mentre il sig. abiterà altrove;
Parte_1
3- il sig. verserà mensilmente a titolo di assegno di mantenimento per i figli e Parte_1 Per_2
alla sig.ra la somma di Euro 350,00 mensili, per ciascun figlio e a titolo di Per_3 CP_1
mantenimento per la signora, quale assegno divorzile, euro 200,00 (per un totale di euro 900
mensili);
4- i versamenti saranno eseguiti con bonifico bancario entro il 27 di ogni mese a partire dal mese di marzo 2025;
5- le somme sono soggette a rivalutazione ex indic Istat;
6- le spese straordinarie saranno suddivise al 50%;
CP_
7- l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla signora
8- viene approvato il piano genitoriale depositato dalla convenuta con la comparsa di risposta.
Spese di causa compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 25/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5732/2024