Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1955, n. 968
Versione
15 novembre 1955
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Entrata in vigore il 15 novembre 1955