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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/10/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2347 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/06/1985, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea ROSA,
e
C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
27/10/1984, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica PARROZZANI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 11/09/2025, le parti concordemente chiedono che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Novoledo di Villaverla il
19.06.2010, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 6 parte 2
serie A - anno 2010 - Comune di Villaverla, ordinandosi le conseguenti annotazioni all'Ufficiale di Stato Civile competente alle seguenti concordate condizioni:
1. I coniugi fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla Parte "A"
facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione afferente ai coniugi ed all'affidamento dei figli minori, ivi compresa la regolamentazione del contributo al mantenimento degli stessi.
2. I coniugi fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla Parte "B"
facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione afferente ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra i coniugi e i figli e, in particolare, al trasferimento del diritto di proprietà, sui beni di seguito sommariamente identificati: quota di 1/4 (un quarto) per il sub. 8 e quota di 1/2 (un mezzo) per il sub. 10 relativa alle unità immobiliari descritte all'Ufficio Provinciale di Vicenza - Servizi Catastali: in Comune di Sarcedo
Catasto Fabbricati - foglio 2 (due), p.lle 860 sub 8 e sub 10, in via dei Cogoli
n. 6, che verrà estratto dal fascicolo telematico integralmente ed unitamente al presente verbale di udienza, in copia conforme ad uso trascrizione da eseguirsi presso la Conservatoria Reg. Imm. di competenza.
2 PARTE A del verbale di udienza del 11.09.2025
I ricorrenti confermano la volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori, i quali, nei rispettivi tempi di permanenza,
eserciteranno disgiuntamente le prerogative connesse alla responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione,
riservando al previo accordo ogni decisione relativa alle questioni di maggiore importanza o rilevanti per l'educazione del minore, con collocamento paritetico presso ciascun genitore, a settimane alterne, a partire dal venerdì alle ore 18.30 (salvo diverso accorso dei genitori), e con facoltà per il genitore non di turno di trascorrere una cena infrasettimanale con il mercoledì sera (salvo diverso Per_1
accordo dei genitori).
2) Durante le vacanze invernali il figlio trascorrerà un periodo continuativo alternato con ciascun genitore. In particolare trascorrerà in via alternata,
con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale,
alternando poi, di anno in anno, il periodo compreso tra il 26 e il 31
dicembre nonché quello compreso tra l'1 ed il 6 gennaio.
3) Il minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua e il giorno di Pasquetta.
4) trascorrerà con ciascun genitore 2 settimane, anche non Per_1
consecutive, durante le vacanze estive (per tali intendendosi il periodo
3 compreso fra la fine dell'anno scolastico e l'inizio dell'anno scolastico successivo), da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5) Il minore avrà comunque la residenza presso Persona_1
l'abitazione paterna.
6) Nessun contributo al mantenimento del figlio provvedendovi Per_1
ciascun genitore in via diretta.
7) Le spese straordinarie relative al figlio, come da Protocollo del
Tribunale di Vicenza, sono per il 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre.
8) L'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre,
la quale provvederà a versarlo sul conto corrente intestato al figlio
Per_1
9) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti, o di altro documento valido per l'espatrio.
10) Nulla reciprocamente a titolo di mantenimento, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
PARTE B del verbale di udienza del 11.09.2025
Le parti concordano e pattuiscono quanto segue:
1) Controparte_2
nata a [...] il [...] codice fiscale
[...]
, cede a , nato a [...] il 18 C.F._2 Parte_1
giugno 1985, codice fiscale , che accetta, la piena ed C.F._1
esclusiva proprietà degli immobili così individuati catastalmente:
4 • per la quota di comproprietà indivisa pari ad 1/4 (un quarto) dell'intero
IN COMUNE DI SARCEDO (VI)
Catasto Fabbricati, foglio 2 (due), p.lla 860 sub 8 via dei Cogoli n. 6 p.
T.1, Cat. C/2, Cl. U, mq 98, RC € 86,04.
• per la quota di comproprietà indivisa pari ad 1/2 (un mezzo) dell'intero
IN COMUNE DI SARCEDO (VI)
Catasto Fabbricati, foglio 2 (due), p.lla 860 sub 10 via dei Cogoli n. 6 p.
T.1.2, Cat. A/3, Cl. 1, vani 8,5, RC € 460,94, come da variazione catastale del 31/12/2015 prot. n. VI0185308 per diversa distribuzione spazi interni e ristrutturazione, che ha soppresso l'originario mappale p.lla 860 sub 7 ed ha originato l'attuale unità immobiliare così censita al
Catasto Fabbricati del Comune di Sarcedo,
come da autorizzazioni edilizie rilasciate sul fabbricato per la ristrutturazione e ulteriore documentazione, quale il permesso di Costruire n. 04/2013 del
04.02.2013 ad oggetto "Ristrutturazione ed ampliamento edificio residenziale”
rilasciato dallo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Sarcedo (VI);
successiva SCIA del 15.12.2015 prot. n. 11938 ad oggetto "Modifica
distribuzione interna e spostamento comignolo”; certificato di agibilità n.
15/2026 prot. 8307 codice pratica 15SCIA051; ricevuta di avvenuta variazione catastale;
visure planimetriche, A.P.E. relativo al mappale n. 860 sub. 10
(codice identificativo 95148/2025 del 22.08.2025); visure catastali storiche;
documentazione tutta alla quale si fa espresso rinvio per quanto qui non riportato e prodotta in atti, da intendersi richiamata integralmente per una più
5 ampia identificazione, ubicazione, consistenza e confini.
CONFINI: - il sub. 8 con il sub. 4 e il sub. 1 su più lati;
- il sub. 10 (ex 7) con il sub. 9 (ex 6), il sub. 1 e il sub. 3, come meglio risulta dall'elaborato planimetrico depositato agli atti.
Si comprendono nelle predette cessioni, fatte a corpo e non a misura, tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, azioni e ragioni, usi e servitù
attive e passive, se e in quanto esistenti, di quanto in oggetto, che viene ceduto ed acquistato nello stato di fatto e nella condizione giuridica in cui attualmente si trova, nulla escluso od eccettuato, noto alle parti così come dalla parte cedente si possedeva e godeva o da essa si aveva diritto di possedere e godere. Sono, altresì, compresi nelle presenti cessioni tutti gli spazi ed enti in comune del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari predette che per legge e/o destinazione effettiva spettano pro-quota alle singole unità
immobiliari, fatto particolare riferimento alla p.lla 860 sub.
1- bene comune non censibile a tutti i subalterni (corte).
Nel trasferimento sono ricompresi gli arredi e corredi.
Le parti dichiarano che il regime matrimoniale in corso di matrimonio è stato quello della comunione e che gli stessi sono separati giusta sentenza del
Tribunale di Vicenza n. 633/2024 pubblicata in data 06/12/2024, passata in giudicato.
2) ATTO DI PROVENIENZA
Le parti dichiarano che l'acquisto dei beni sopra individuati proviene da atto di donazione Repertorio n. 10.287 Raccolta n.
5.766 Notaio Persona_2
6 del 7.11.2012, trascritto all'Agenzia delle Entrate – S.P.I. di Schio il Pt_2
giorno 4.12.2012 ai numeri 10496-7-9 Reg. Gen e 8095-6-8 Reg. Part., e registrato a Schio il 4.12.2012 al n. 4256 serie 1T, con il quale:
- per il sub. 8: la cedente ha acquistato la quota di 1/4 dell'intero; CP_1
- per il sub. 10: la cedente ha acquistato la quota di 1/2 dell'intero. CP_1
3) REGOLAMENTAZIONE DEL PREZZO
Il pagamento del prezzo della compravendita viene dalle parti regolato mediante:
a) pagamento del corrispettivo, convenuto in euro 50.000 (cinquantamila), in rate mensili di euro 200 (duecento) ciascuna fino a dicembre 2025 e di euro
500 (cinquecento) ciascuna a decorrere da gennaio 2026, fino alla concorrenza del corrispettivo pattuito;
b) accollo, a carico di parte acquirente, del residuo importo dovuto in favore dell'istituto di credito in virtù del Parte_3
"contratto di mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 e seguenti del D. Lgs. 1
settembre 1993 n. 385 Trattamento tributario D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601
Mutuo n. 0012054591616" in data 24.09.2013 n. 11.334 di repertorio n. 6391
di raccolta Notaio , garantito dall'ipoteca iscritta a Persona_3
Schio il 04/10/2013 - Registro Particolare 1023 Registro Generale 8459.
4) STATO DI FATTO E DIRITTO
La cessione di cui ai punti che precedono avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano.
5) DICHIARAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE
7 Le parti dichiarano e garantiscono che i beni oggetto di trasferimento sono in regola con le norme urbanistiche e, quindi, liberamente commerciabili.
In particolare, dichiarano, con riferimento alla vigente normativa in materia edilizia e urbanistica:
• che i lavori di costruzione degli immobili in contratto, sono iniziati in data anteriore al giorno 1 (primo) settembre 1967
(millenovecentosessantasette);
• che successivamente all'acquisto sono stati eseguiti i seguenti interventi edilizi:
- Lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio residenziale autorizzati con Permesso di Costruire n. 04/2013 del 04.02.2013;
- Modifica della distribuzione interna e spostamento del comignolo autorizzati con SCIA del 15.12.2015 prot. n. 11938.
Tali interventi hanno comportato le seguenti variazioni catastali:
- variazione catastale presentata in data 31.12.2025 protocollo n.
VI0185308 per adeguamento delle planimetrie agli interventi di ristrutturazione;
- deposito di nuove planimetrie catastali conformi allo stato di fatto post-
interventi, come da ricevuta in data 31.12.2025 protocollo n.
VI0185308.
Le parti dichiarano che tutti gli interventi sono stati eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e che le planimetrie catastali sono conformi allo stato di fatto attuale degli immobili;
8 • che è stato rilasciato dal Comune di Sarcedo certificato di agibilità n.
15/2026 prot. 8307 codice pratica 15SCIA051;
• che per la ristrutturazione degli immobili in contratto è stato rilasciato dallo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Sarcedo (VI) il permesso di Costruire n. 04/2013 del 04.02.2013 ad oggetto
"Ristrutturazione ed ampliamento edificio residenziale" e la successiva
SCIA del 15.12.2015 prot. n. 11938 ad oggetto "Modifica distribuzione interna e spostamento comignolo”;
• che a seguito di ristrutturazione e, precisamente, con variazione catastale del 31.12.2015 prot. VI0185308 per diversa distribuzione spazi interni e ristrutturazione, l'originario mappale 860 sub. 7 è stato soppresso ed ha originato l'attuale unità immobiliare mappale 860 sub.
10;
• che sull'unita immobiliare oggetto di cessione non sono state effettuate opere o eseguiti altri interventi rispetto a quelli descritti nel presente articolo, richiedenti il preventivo rilascio di concessione o autorizzazione amministrativa a norma delle vigenti disposizioni urbanistiche e che nulla osta alla commerciabilità non essendo stata irrogata nessuna delle sanzioni previste dall'art. 41 legge n. 47/85 e successive modifiche.
6) CONFORMITÀ CATASTALE
Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co.
1-bis legge n. 52/85,
che gli immobili sopra identificati sono conformi allo stato di fatto dei dati
9 catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
7) SITUAZIONE IPOTECARIA
Le parti si danno reciprocamente atto che sui beni in oggetto non sussistono trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli fatta eccezione per l'ipoteca iscritta a
Schio il 04/10/2013 - Registro Particolare 1023 Registro Generale 8459, a garanzia del contratto di mutuo fondiario n. 0012054591616 con il quale la
Banca ha concesso alla Parte mutuataria, che ha accettato, un mutuo fondiario.
8) RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte venditrice dichiara di non rinunciare all'iscrizione dell'ipoteca legale.
9) DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le parti dichiarano congiuntamente che:
- Il presente trasferimento avviene nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Non sussistono ulteriori diritti, pretese o aspettative di terzi sui beni oggetto di trasferimento;
- I beni sono liberi da vincoli, oneri o limitazioni non risultanti dai pubblici registri;
- Non sussistono contratti preliminari, compromessi o altri accordi relativi ai beni trasferiti;
- Le parti si danno reciproco atto di aver ricevuto tutte le informazioni
10 necessarie relative allo stato giuridico e di fatto degli immobili.
- Le parti dichiarano, altresì, che i redditi delle unità immobiliari oggetto del trasferimento sono stati tutti dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale alla data odierna è scaduto il termine di presentazione.
10) VALUTAZIONE AI FINI FISCALI
Le parti dichiarano, ai soli fini fiscali, che la quota ceduta ha un valore pari a
Euro 31.588 e che il sig. si accolla il mutuo fondiario residuo, Per_1
erogato da in virtù di contratto di mutuo Parte_3
fondiario n. 11.334 di repertorio n. 6391 di raccolta Notaio Persona_3
del 24.09.2013 Mutuo n. 0012054591616.
[...]
11) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 come modificato dalle Leggi 3
agosto 2013 n. 90 e 21 febbraio 2014 n. 9 la parte acquirente dà atto di aver ricevuto l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), redatto da tecnico abilitato ai sensi di legge.
12) NATURA DELL'OPERAZIONE
Le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni – assunte senza spirito di liberalità – costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. È applicabile, pertanto, il trattamento tributario di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale
11 29/4-10/5/99 nr. 154.
13) ONERI E RESPONSABILITÀ
Le parti danno atto che il Cancelliere si limita a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della documentazione che le parti sono tenute a produrre sulla base del Protocollo sui trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio in uso presso il Tribunale di Vicenza ed è onere delle parti, che si obbligano a loro cure e spese, effettuare la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici Uffici, esonerando il Cancelliere da ogni responsabilità in merito.
14) COMPENSAZIONE DELLE SPESE
Le parti costituite espressamente convengono che le spese i costi e gli onorari del presente giudizio sia per la declaratoria della separazione personale che per quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario restano integralmente compensate tra le stesse.
15) ULTERIORI DICHIARAZIONI DELLE PARTI
Le parti dichiarano di assumersi ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni, alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità dei beni trasferiti ed alle trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo che del resto non gli compete, né preventivo né successivo. Si dichiarano altresì consapevoli che né il Magistrato né la Cancelleria assumono garanzie e/o responsabilità in merito all'acquisto e al buon esito del presente
12 trasferimento non avendo gli stessi alcuna funzione assimilabile a quella di un notaio rogante.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e visto l'accordo raggiunto dalle parti, conclude per il suo accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/06/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in VILLAVERLA (VI) in data 19/06/2010.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 24/10/2024,
sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva omologata con sentenza non definitiva n. 633/2024 pubblicata in data 06/12/2024 e passata in giudicato, con attestazione di definitività rilasciata in data
24/06/2025.
All'esito dell'udienza del 11/09/2025, dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
13 -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 633/2024 del
06/12/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento Per_1
paritetico dello stesso presso ciascun genitore a settimane alterne, secondo le modalità concordate tra le parti e con residenza presso l'abitazione paterna;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio minore;
14 -le spese straordinarie relative a come regolamentate dal protocollo Per_1
del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nel verbale d'udienza del 11/09/2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui alla parte B del verbale secondo le conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, né preventivo né
successivo, in ordine alla cessione dell'immobile, controllo che non gli compete, in quanto, limitandosi a raccogliere la volontà delle parti rese nell'ambito della presente procedura, i suoi compiti ed obblighi non sono assimilabili a quelli di un notaio rogante;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte
15 del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in VILLAVERLA (VI) il 19/06/2010 alle Parte_1 CP_1
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VILLAVERLA (VI) al n. 6,
parte II, serie A, anno 2010;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2347 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/06/1985, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea ROSA,
e
C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
27/10/1984, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica PARROZZANI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 11/09/2025, le parti concordemente chiedono che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Novoledo di Villaverla il
19.06.2010, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 6 parte 2
serie A - anno 2010 - Comune di Villaverla, ordinandosi le conseguenti annotazioni all'Ufficiale di Stato Civile competente alle seguenti concordate condizioni:
1. I coniugi fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla Parte "A"
facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione afferente ai coniugi ed all'affidamento dei figli minori, ivi compresa la regolamentazione del contributo al mantenimento degli stessi.
2. I coniugi fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla Parte "B"
facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione afferente ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra i coniugi e i figli e, in particolare, al trasferimento del diritto di proprietà, sui beni di seguito sommariamente identificati: quota di 1/4 (un quarto) per il sub. 8 e quota di 1/2 (un mezzo) per il sub. 10 relativa alle unità immobiliari descritte all'Ufficio Provinciale di Vicenza - Servizi Catastali: in Comune di Sarcedo
Catasto Fabbricati - foglio 2 (due), p.lle 860 sub 8 e sub 10, in via dei Cogoli
n. 6, che verrà estratto dal fascicolo telematico integralmente ed unitamente al presente verbale di udienza, in copia conforme ad uso trascrizione da eseguirsi presso la Conservatoria Reg. Imm. di competenza.
2 PARTE A del verbale di udienza del 11.09.2025
I ricorrenti confermano la volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori, i quali, nei rispettivi tempi di permanenza,
eserciteranno disgiuntamente le prerogative connesse alla responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione,
riservando al previo accordo ogni decisione relativa alle questioni di maggiore importanza o rilevanti per l'educazione del minore, con collocamento paritetico presso ciascun genitore, a settimane alterne, a partire dal venerdì alle ore 18.30 (salvo diverso accorso dei genitori), e con facoltà per il genitore non di turno di trascorrere una cena infrasettimanale con il mercoledì sera (salvo diverso Per_1
accordo dei genitori).
2) Durante le vacanze invernali il figlio trascorrerà un periodo continuativo alternato con ciascun genitore. In particolare trascorrerà in via alternata,
con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale,
alternando poi, di anno in anno, il periodo compreso tra il 26 e il 31
dicembre nonché quello compreso tra l'1 ed il 6 gennaio.
3) Il minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua e il giorno di Pasquetta.
4) trascorrerà con ciascun genitore 2 settimane, anche non Per_1
consecutive, durante le vacanze estive (per tali intendendosi il periodo
3 compreso fra la fine dell'anno scolastico e l'inizio dell'anno scolastico successivo), da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5) Il minore avrà comunque la residenza presso Persona_1
l'abitazione paterna.
6) Nessun contributo al mantenimento del figlio provvedendovi Per_1
ciascun genitore in via diretta.
7) Le spese straordinarie relative al figlio, come da Protocollo del
Tribunale di Vicenza, sono per il 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre.
8) L'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre,
la quale provvederà a versarlo sul conto corrente intestato al figlio
Per_1
9) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti, o di altro documento valido per l'espatrio.
10) Nulla reciprocamente a titolo di mantenimento, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
PARTE B del verbale di udienza del 11.09.2025
Le parti concordano e pattuiscono quanto segue:
1) Controparte_2
nata a [...] il [...] codice fiscale
[...]
, cede a , nato a [...] il 18 C.F._2 Parte_1
giugno 1985, codice fiscale , che accetta, la piena ed C.F._1
esclusiva proprietà degli immobili così individuati catastalmente:
4 • per la quota di comproprietà indivisa pari ad 1/4 (un quarto) dell'intero
IN COMUNE DI SARCEDO (VI)
Catasto Fabbricati, foglio 2 (due), p.lla 860 sub 8 via dei Cogoli n. 6 p.
T.1, Cat. C/2, Cl. U, mq 98, RC € 86,04.
• per la quota di comproprietà indivisa pari ad 1/2 (un mezzo) dell'intero
IN COMUNE DI SARCEDO (VI)
Catasto Fabbricati, foglio 2 (due), p.lla 860 sub 10 via dei Cogoli n. 6 p.
T.1.2, Cat. A/3, Cl. 1, vani 8,5, RC € 460,94, come da variazione catastale del 31/12/2015 prot. n. VI0185308 per diversa distribuzione spazi interni e ristrutturazione, che ha soppresso l'originario mappale p.lla 860 sub 7 ed ha originato l'attuale unità immobiliare così censita al
Catasto Fabbricati del Comune di Sarcedo,
come da autorizzazioni edilizie rilasciate sul fabbricato per la ristrutturazione e ulteriore documentazione, quale il permesso di Costruire n. 04/2013 del
04.02.2013 ad oggetto "Ristrutturazione ed ampliamento edificio residenziale”
rilasciato dallo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Sarcedo (VI);
successiva SCIA del 15.12.2015 prot. n. 11938 ad oggetto "Modifica
distribuzione interna e spostamento comignolo”; certificato di agibilità n.
15/2026 prot. 8307 codice pratica 15SCIA051; ricevuta di avvenuta variazione catastale;
visure planimetriche, A.P.E. relativo al mappale n. 860 sub. 10
(codice identificativo 95148/2025 del 22.08.2025); visure catastali storiche;
documentazione tutta alla quale si fa espresso rinvio per quanto qui non riportato e prodotta in atti, da intendersi richiamata integralmente per una più
5 ampia identificazione, ubicazione, consistenza e confini.
CONFINI: - il sub. 8 con il sub. 4 e il sub. 1 su più lati;
- il sub. 10 (ex 7) con il sub. 9 (ex 6), il sub. 1 e il sub. 3, come meglio risulta dall'elaborato planimetrico depositato agli atti.
Si comprendono nelle predette cessioni, fatte a corpo e non a misura, tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, azioni e ragioni, usi e servitù
attive e passive, se e in quanto esistenti, di quanto in oggetto, che viene ceduto ed acquistato nello stato di fatto e nella condizione giuridica in cui attualmente si trova, nulla escluso od eccettuato, noto alle parti così come dalla parte cedente si possedeva e godeva o da essa si aveva diritto di possedere e godere. Sono, altresì, compresi nelle presenti cessioni tutti gli spazi ed enti in comune del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari predette che per legge e/o destinazione effettiva spettano pro-quota alle singole unità
immobiliari, fatto particolare riferimento alla p.lla 860 sub.
1- bene comune non censibile a tutti i subalterni (corte).
Nel trasferimento sono ricompresi gli arredi e corredi.
Le parti dichiarano che il regime matrimoniale in corso di matrimonio è stato quello della comunione e che gli stessi sono separati giusta sentenza del
Tribunale di Vicenza n. 633/2024 pubblicata in data 06/12/2024, passata in giudicato.
2) ATTO DI PROVENIENZA
Le parti dichiarano che l'acquisto dei beni sopra individuati proviene da atto di donazione Repertorio n. 10.287 Raccolta n.
5.766 Notaio Persona_2
6 del 7.11.2012, trascritto all'Agenzia delle Entrate – S.P.I. di Schio il Pt_2
giorno 4.12.2012 ai numeri 10496-7-9 Reg. Gen e 8095-6-8 Reg. Part., e registrato a Schio il 4.12.2012 al n. 4256 serie 1T, con il quale:
- per il sub. 8: la cedente ha acquistato la quota di 1/4 dell'intero; CP_1
- per il sub. 10: la cedente ha acquistato la quota di 1/2 dell'intero. CP_1
3) REGOLAMENTAZIONE DEL PREZZO
Il pagamento del prezzo della compravendita viene dalle parti regolato mediante:
a) pagamento del corrispettivo, convenuto in euro 50.000 (cinquantamila), in rate mensili di euro 200 (duecento) ciascuna fino a dicembre 2025 e di euro
500 (cinquecento) ciascuna a decorrere da gennaio 2026, fino alla concorrenza del corrispettivo pattuito;
b) accollo, a carico di parte acquirente, del residuo importo dovuto in favore dell'istituto di credito in virtù del Parte_3
"contratto di mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 e seguenti del D. Lgs. 1
settembre 1993 n. 385 Trattamento tributario D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601
Mutuo n. 0012054591616" in data 24.09.2013 n. 11.334 di repertorio n. 6391
di raccolta Notaio , garantito dall'ipoteca iscritta a Persona_3
Schio il 04/10/2013 - Registro Particolare 1023 Registro Generale 8459.
4) STATO DI FATTO E DIRITTO
La cessione di cui ai punti che precedono avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano.
5) DICHIARAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE
7 Le parti dichiarano e garantiscono che i beni oggetto di trasferimento sono in regola con le norme urbanistiche e, quindi, liberamente commerciabili.
In particolare, dichiarano, con riferimento alla vigente normativa in materia edilizia e urbanistica:
• che i lavori di costruzione degli immobili in contratto, sono iniziati in data anteriore al giorno 1 (primo) settembre 1967
(millenovecentosessantasette);
• che successivamente all'acquisto sono stati eseguiti i seguenti interventi edilizi:
- Lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio residenziale autorizzati con Permesso di Costruire n. 04/2013 del 04.02.2013;
- Modifica della distribuzione interna e spostamento del comignolo autorizzati con SCIA del 15.12.2015 prot. n. 11938.
Tali interventi hanno comportato le seguenti variazioni catastali:
- variazione catastale presentata in data 31.12.2025 protocollo n.
VI0185308 per adeguamento delle planimetrie agli interventi di ristrutturazione;
- deposito di nuove planimetrie catastali conformi allo stato di fatto post-
interventi, come da ricevuta in data 31.12.2025 protocollo n.
VI0185308.
Le parti dichiarano che tutti gli interventi sono stati eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e che le planimetrie catastali sono conformi allo stato di fatto attuale degli immobili;
8 • che è stato rilasciato dal Comune di Sarcedo certificato di agibilità n.
15/2026 prot. 8307 codice pratica 15SCIA051;
• che per la ristrutturazione degli immobili in contratto è stato rilasciato dallo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Sarcedo (VI) il permesso di Costruire n. 04/2013 del 04.02.2013 ad oggetto
"Ristrutturazione ed ampliamento edificio residenziale" e la successiva
SCIA del 15.12.2015 prot. n. 11938 ad oggetto "Modifica distribuzione interna e spostamento comignolo”;
• che a seguito di ristrutturazione e, precisamente, con variazione catastale del 31.12.2015 prot. VI0185308 per diversa distribuzione spazi interni e ristrutturazione, l'originario mappale 860 sub. 7 è stato soppresso ed ha originato l'attuale unità immobiliare mappale 860 sub.
10;
• che sull'unita immobiliare oggetto di cessione non sono state effettuate opere o eseguiti altri interventi rispetto a quelli descritti nel presente articolo, richiedenti il preventivo rilascio di concessione o autorizzazione amministrativa a norma delle vigenti disposizioni urbanistiche e che nulla osta alla commerciabilità non essendo stata irrogata nessuna delle sanzioni previste dall'art. 41 legge n. 47/85 e successive modifiche.
6) CONFORMITÀ CATASTALE
Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co.
1-bis legge n. 52/85,
che gli immobili sopra identificati sono conformi allo stato di fatto dei dati
9 catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
7) SITUAZIONE IPOTECARIA
Le parti si danno reciprocamente atto che sui beni in oggetto non sussistono trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli fatta eccezione per l'ipoteca iscritta a
Schio il 04/10/2013 - Registro Particolare 1023 Registro Generale 8459, a garanzia del contratto di mutuo fondiario n. 0012054591616 con il quale la
Banca ha concesso alla Parte mutuataria, che ha accettato, un mutuo fondiario.
8) RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte venditrice dichiara di non rinunciare all'iscrizione dell'ipoteca legale.
9) DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le parti dichiarano congiuntamente che:
- Il presente trasferimento avviene nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Non sussistono ulteriori diritti, pretese o aspettative di terzi sui beni oggetto di trasferimento;
- I beni sono liberi da vincoli, oneri o limitazioni non risultanti dai pubblici registri;
- Non sussistono contratti preliminari, compromessi o altri accordi relativi ai beni trasferiti;
- Le parti si danno reciproco atto di aver ricevuto tutte le informazioni
10 necessarie relative allo stato giuridico e di fatto degli immobili.
- Le parti dichiarano, altresì, che i redditi delle unità immobiliari oggetto del trasferimento sono stati tutti dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale alla data odierna è scaduto il termine di presentazione.
10) VALUTAZIONE AI FINI FISCALI
Le parti dichiarano, ai soli fini fiscali, che la quota ceduta ha un valore pari a
Euro 31.588 e che il sig. si accolla il mutuo fondiario residuo, Per_1
erogato da in virtù di contratto di mutuo Parte_3
fondiario n. 11.334 di repertorio n. 6391 di raccolta Notaio Persona_3
del 24.09.2013 Mutuo n. 0012054591616.
[...]
11) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 come modificato dalle Leggi 3
agosto 2013 n. 90 e 21 febbraio 2014 n. 9 la parte acquirente dà atto di aver ricevuto l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), redatto da tecnico abilitato ai sensi di legge.
12) NATURA DELL'OPERAZIONE
Le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni – assunte senza spirito di liberalità – costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. È applicabile, pertanto, il trattamento tributario di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale
11 29/4-10/5/99 nr. 154.
13) ONERI E RESPONSABILITÀ
Le parti danno atto che il Cancelliere si limita a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della documentazione che le parti sono tenute a produrre sulla base del Protocollo sui trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio in uso presso il Tribunale di Vicenza ed è onere delle parti, che si obbligano a loro cure e spese, effettuare la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici Uffici, esonerando il Cancelliere da ogni responsabilità in merito.
14) COMPENSAZIONE DELLE SPESE
Le parti costituite espressamente convengono che le spese i costi e gli onorari del presente giudizio sia per la declaratoria della separazione personale che per quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario restano integralmente compensate tra le stesse.
15) ULTERIORI DICHIARAZIONI DELLE PARTI
Le parti dichiarano di assumersi ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni, alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità dei beni trasferiti ed alle trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo che del resto non gli compete, né preventivo né successivo. Si dichiarano altresì consapevoli che né il Magistrato né la Cancelleria assumono garanzie e/o responsabilità in merito all'acquisto e al buon esito del presente
12 trasferimento non avendo gli stessi alcuna funzione assimilabile a quella di un notaio rogante.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e visto l'accordo raggiunto dalle parti, conclude per il suo accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/06/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in VILLAVERLA (VI) in data 19/06/2010.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 24/10/2024,
sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva omologata con sentenza non definitiva n. 633/2024 pubblicata in data 06/12/2024 e passata in giudicato, con attestazione di definitività rilasciata in data
24/06/2025.
All'esito dell'udienza del 11/09/2025, dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
13 -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 633/2024 del
06/12/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento Per_1
paritetico dello stesso presso ciascun genitore a settimane alterne, secondo le modalità concordate tra le parti e con residenza presso l'abitazione paterna;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio minore;
14 -le spese straordinarie relative a come regolamentate dal protocollo Per_1
del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nel verbale d'udienza del 11/09/2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui alla parte B del verbale secondo le conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, né preventivo né
successivo, in ordine alla cessione dell'immobile, controllo che non gli compete, in quanto, limitandosi a raccogliere la volontà delle parti rese nell'ambito della presente procedura, i suoi compiti ed obblighi non sono assimilabili a quelli di un notaio rogante;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte
15 del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in VILLAVERLA (VI) il 19/06/2010 alle Parte_1 CP_1
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VILLAVERLA (VI) al n. 6,
parte II, serie A, anno 2010;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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