Sentenza 2 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr. ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7487 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Gammacurta Calogera;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per CP_1 mandato in atti dall'Avv. Mantione Salvina Maria Cristina;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26/05/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
1
il 18/07/1986 a Palermo, unione dalla quale è nata la figlia CP_1
il 15/11/1990, ha esposto di essersi separato con decreto Persona_1 di omologa del 2/12/1998 e ha chiesto di pronunciare la cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio.
2. , costituitasi in giudizio con comparsa depositata il CP_1
9/01/2025, ha aderito alla domanda di divorzio chiedendo in via riconven- zionale l'assegnazione in suo favore della casa coniugale e di disporre in suo favore un assegno divorzile pari a 500,00 euro mensili.
3. All'esito dell'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione delle parti dell'11/02/2025, il Giudice Delegato, ha formulato la seguente proposta conciliativa: “(…) con la rinuncia, da parte della resistente alle domande di assegnazione della casa coniugale e di corre- sponsione di un assegno a titolo di assegno divorzile, con compensazione inte- grale delle spese di lite”, che non è stata, tuttavia, accettata dalle parti.
Per il prosieguo il giudizio è stato istruito mediante assunzione dell'interrogatorio formale del ricorrente, espletato all'udienza del
07/04/2025.
Infine, all'udienza del 27/05/2025 - celebrata con modalità cartolare si sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- alla luce della volontà espressa dalle parti di ac- cettare la proposta conciliativa formulata dal decidente all'udienza del
11/02/2025, la causa è stata posta in decisione.
4. Occorre, in primo luogo, dare atto che in data 14/02/2025 è stata emes- sa la sentenza non definitiva n. 714/2025, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
5. All'udienza del 7/04/2025 è stato, poi, espletato l'interrogatorio formale del ricorrente , il quale ha dichiarato: “preciso che non Parte_1 verso alcun mantenimento a favore di mia figlia e della signora Pt_2 dall'anno 2010” (si veda verbale d'ud.).
6. Infine, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 26/05/2025 entrambe le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa originariamente formulata dal Giudice delegato all'udienza dell'11/02/2025.
- 2 - Orbene, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione;
la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 02/12/1998;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
7. Va, da ultimo, disposta, tenuto conto dell'esito del giudizio, la compensa- zione integrale delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, udito il
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando così provvede:
1. richiama la sentenza non definitiva n. 714/2025 emessa in data
14/02/2025 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 18/07/1986, da , nato a [...] il [...] e da Parte_1 Per_2 sanna, nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato
Civile del medesimo Comune al n. 112, parte II serie A, dell'anno 1986,
2. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni del divor- zio tra le parti, come riportate in parte motiva;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, in data 29/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
- 3 -