Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/02/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 4601/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
, in persona dell'amm.re p.t. (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI PETROSINO, 3 NOCERA P.IVA_1
SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv. FERRENTINO RAFFAELINA (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al C.F._1 decreto ingiuntivo OPPONENTE E
, titolare dello Studio Programma di Liguori Alferio (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in VIA DELLA LIBERTA', 60 C.F._2
ROCCAPIEMONTE, presso lo studio dell'Avv. BRUNO GAETANO (C.F.
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine C.F._3 della comparsa di costituzione OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 27/11/2024, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1014/2014, notificato il 9/7/2014, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di , Controparte_1 titolare dello Studio Programma di Liguori Alferio, della somma di € 5199,40 per competenze relative agli anni di gestione condominiale 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, compreso l'anticipo cassa, oltre spese legali. Parte opponente eccepiva l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso per mancanza di un credito certo, liquido ed esigibile e per mancanza di prova scritta, non essendo stati prodotti i verbali assembleari regolarmente approvati dall'assemblea, ma solo un prospetto sintetico.
N.R.G. 4601/2014- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
non ha provveduto a far approvare i rendiconti consuntivi di gestione né quelli preventivi per la gestione successiva;
non ha provveduto a diversi adempimenti fiscali quale l'esibizione dei modelli 770; non ha provveduto al recupero delle somme dai condomini morosi;
non ha provveduto al pagamento di alcuni servizi quali la pulizia delle scale, bollette Enel, esponendo il condominio ad una serie di gravi conseguenze, come azioni giudiziarie promosse da terzi e scadenze onerose. Tanto che il condominio procedeva, ai sensi dell'articolo 63 disp. att. c.c., alla convocazione di un'assemblea del 19/12/2012 per la revoca dell'amministratore. Evidenziava poi che, con la nomina del nuovo amministratore, avvenuta in data 28/12/2012, nonostante le numerose richieste del passaggio di consegna dei documenti contabili, non vi provvedeva, tanto che il condominio era Controparte_1 stato costretto a ricorrere alla procedura ex articolo 700 cpc per la consegna della documentazione. Aggiungeva, inoltre, che non erano dovute neanche le anticipazioni di cassa per € 334,59, non avendo mai l'amministratore sottoposto i suoi bilanci all'approvazione dell'assemblea condominiale e non risultando il presunto credito certo ed esigibile per carenza di prove, mandando agli atti un documento giustificativo ed un elenco analitico del denaro proprio versato per il . Parte_1
Proponeva, altresì, domanda riconvenzionale per ottenere la condanna di CP_1
al risarcimento dei danni subiti dal condominio per le suindicate inadempienze.
[...]
Si costituiva , eccependo la sussistenza della prova scritta del credito, Controparte_1 non essendo necessario, per il pagamento del compenso dell'amministratore, il bilancio e la sua approvazione, ma la nomina con delibera dell'assemblea recante l'importo del compenso.
Nel caso di specie evidenziava che, con deliberazione dell'assemblea del 24/11/2006, il nominava amministratore , titolare Parte_1 Controparte_1
Studio Programma di Liguori Alferio, stabilendo il compenso mensile di euro 74,88 pari ad euro 898,56 lordi e che il Condominio, non aveva corrisposto all'Amministratore le competenze relative agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 pari ad euro 720,00 oltre Inps ed Iva, nonché il compenso mensile di gennaio 2013 pari ad euro 60,00 oltre Inps ed Iva, maturato fino alla data di fine gennaio 2013, in cui è stata comunicata al citato amministratore la delibera di revoca assunta in data 28/12/2012 e l'anticipo di cassa dell'amministratore di € 334,59 risultante dal consuntivo del 2012. Con riguardo poi alle eccepite inadempienze, evidenziava che, nel caso di specie, l'amministratore aveva predisposto i bilanci consuntivi di ogni anno e la mancata convocazione dell'assemblea e la mancata approvazione dei bilanci di ogni anno avrebbero consentito solo ai condomini di poter revocare l'amministratore, revoca tra l'altro deliberata dai condomini con atto del 28/12/2012, comunicato al CP_1
nel gennaio 2013.
[...]
N.R.G. 4601/2014- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 Evidenziava, poi, che l'Amministratore aveva regolarmente adempiuto agli adempimenti fiscali ed aveva consegnato al nuovo amministratore i modelli 770, come risulta espressamente dal verbale di consegna documentazione del 10/4/2014, al punto 9. Con riguardo al recupero nei confronti dei condomini morosi, evidenziava che anche il nuovo amministratore avrebbe potuto recuperare il credito. Eccepiva, poi, di aver regolarmente pagato le bollette Enel fino al 26/11/2012, anticipando anche somme proprie, e di aver comunicato al nuovo amministratore il codice cliente per consentirgli il pagamento delle successive bollette con e-mail del 21/2/2013, unitamente al piano di riparto e di aver comunque inviato con fax al nuovo amministratore le bollette e fatture successive, in particolare della Geseva del 31/12/2012, non potendo eseguire il pagamento perché precedentemente revocato come Amministratore. Istruita la causa, escussi i testi, la stessa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. L'opposizione è fondata e va accolta. Va infatti rilevato che, al di là della testimonianza resa dalla teste Testimone_1
collaboratrice dell'opposto, che non è dirimente, non vi è alcuna prova
[...] documentale, né che il abbia annualmente predisposto il bilancio ed il Controparte_1 relativo piano di riparto, né che lo abbia comunicato ai condomini e convocato la relativa assemblea per la sua approvazione, così come richiesto dall'art. 1130 n.10 c.c. e la cui inottemperanza è causa di revoca automatica dell'amministratore, in quanto ritenuta ex lege “grave inadempienza” ai sensi dell'art.1129 comma 12, n. 1 c.c. Invero sul punto l'opposto non ha prodotto alcuna convocazione per l'approvazione dei rendiconti relativi agli anni 2008/2012 dai Parte_2 condomini, né alcun verbale di assemblea, magari andata deserta. Inoltre, è vero che vi è agli atti il verbale di passaggio di consegne, con l'elenco dettagliato di tutta la documentazione prodotta dall'opposto, alla revoca del suo incarico, ma essa non risulta certamente tempestiva, essendo stato necessario un procedimento ex art. 700 c.p.c. per ottenere la consegna di una documentazione, tra l'altro di cui non vi è prova di completezza, consegna avvenuta in data 10/4/2014. Né vi è alcuna prova documentale che egli abbia prelevato denaro dal proprio conto personale, per pagare utenze condominiali, non avendo prodotto l'estratto conto del proprio conto corrente, sicché non è dato sapere nemmeno con quale denaro abbia pagato bollette, tra l'altro non meglio specificate. Lo stesso opposto ha poi confermato di non aver proceduto al recupero delle morosità, avendo egli, invece, in caso di morosità, il dovere di promuovere azioni giudiziarie per il recupero delle quote condominiali ex art.1129 comma 9 c.c., come previsto dall'art.63 disp. att. c.c. Sicché sussiste, anche sotto questo profilo, una sua “grave” inadempienza. A fronte della sua “grave” inadempienza, i condomini hanno proceduto alla revoca dell'amministratore È dunque incontestabile che . non abbia adempiuto diligentemente il Controparte_1
N.R.G. 4601/2014- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 contratto di mandato ai sensi dell'art. 1176 comma 2, non avendo, pertanto, alcun titolo per chiedere il pagamento del compenso, per gli anni in cui si è reso inadempiente, anche se detto compenso è stato indicato in modo certo nel verbale di nomina ex art.1129 co.14 c.c. Se i rendiconti in cui è stata inserita anche la voce “compenso amministratore”, non sono stati approvati, come nel caso di specie, manca proprio il titolo per pretenderne il pagamento, così come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3892/17, non essendovi la prova dell'esistenza stessa del credito dell'amministratore. Ne consegue che l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato. Con riguardo invece alla domanda riconvenzionale, la stessa va disattesa, non avendo gli opponenti fornito prova del danno e del suo ammontare.
2. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4601/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, IN QUALITÀ DI Parte_1 Controparte_1
TITOLARE DELLO STUDIO PROGRAMMA DI LIGUORI ALFERIO, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. revoca il decreto ingiuntivo 1014/2014;
3. rigetta, per le causali in motivazione, la domanda riconvenzionale;
4. condanna IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLO STUDIO Controparte_1
PROGRAMMA DI LIGUORI ALFERIO, al pagamento, in favore del
IN PERSONA DELL'AMM.RE P.T., Parte_1 delle spese di giudizio che si liquidano in € 125,00 per spese ed € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre
IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario. Così deciso in Nocera Inferiore, il 20/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 4601/2014- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4