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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/04/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 74/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 74/2025 R.G.,avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Bari rep. 504/2024 n. 190/2024 del 10.12.2024.
TRA
(avv.to Santamato Daniela Teresa) Parte_1
Contro
Liquidazione Giudiziale della (avv.to Domenico Buffa) Parte_1
All'udienza del 27.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 190/2024 del 10.12.2024, il Tribunale di Bari ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ditta individuale . Parte_1
Accoglieva il ricorso presentato dagli ex dipendenti e in forza Controparte_1 Controparte_2
dei decreti ingiuntivi nn. 387/2024 (€ 7.368,15) e 1186/2024 (€ 5.738,43), emessi dal Tribunale di Bari per emolumenti e tfr non corrisposti.
Argomentava che il debitore non essendosi costituito non aveva dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali e che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati superava la soglia di € 30.000.
Ha proposto reclamo la contestando la sentenza per violazione del disposto di cui Parte_1 all'art. 121 CCII stante la natura di impresa minore.
Il PG in sede si è espresso per il rigetto.
pagina 1 di 4 La Liquidazione Giudiziale si è costituita contestando la fondatezza dell'avverso reclamo ed instando per il rigetto.
Il reclamo non può essere accolto.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2, co. 1, lett. d), CCII “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza” (art. 121 CCII), pertanto dette disposizioni non sono applicabili nei confronti di “d) «impresa minore»:
l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura dla liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
[…].
Gli imprenditori individuali sono esonerati dall'obbligo di redigere il bilancio di esercizio (Cass. n.
30541/2018).
L'utilizzabilità di strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci di esercizio è stata più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25025/20; Cass. n. 24138/2019).
La verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità si manifesta, in altri termini, campo di indagine aperto e disponibile.
Rileva al riguardo non l'effettiva sussistenza di un particolare documento quanto la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile. Con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 cod. civ.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile (in motivazione Cass. n. 25025 del 09/11/2020).
Ciò che è richiesto è il deposito di documentazione contabile attendibile (Cass. n. 6991/2019).
Orbene, nel caso di specie, parte reclamante ha invocato il mancato superamento delle soglie di fallibilità valorizzando le risultanze della visura camerale da cui emerge che “la è Parte_1
iscritta in apposita sezione della Camera di Commercio, come piccolo imprenditore ed annotata come impresa artigiana e, in quanto tale, già di per sé non assoggettabile alla disciplina della liquidazione giudiziale”.
pagina 2 di 4 Ha, altresì, dedotto che:
1) l'attivo nell'ultimo triennio è costituito esclusivamente dal compendio immobiliare sito in Grumo
Appula, alla Via Giovanni Toto (in Catasto al fg. 2, p.lla 1119, sub 4-5-6-7-8-9-10) acquistato per €
108.000,00 e stimato dal CTU nominato nella procedura esecutiva n. 308/2024 R.G. Es. Tribunale di
Bari, in € 275,250;
2) i ricavi non superano la soglia di € 200.000,00 avendo l'impresa operato per soli 2 anni;
3) la sommatoria dei debiti scaduti di Agenzia delle Entrate, di quelli dei creditori ricorrenti e di quelli CP_ CP_ dell' non supera la soglia dei 500.000 (cfr estratto agenzia delle Entrate e estratto ”.
Le suindicate emergenze non sono idonee ad integrare una prova convincente in ordine all'omesso superamento delle soglie di fallibilità.
Ed infatti, manca un conto economico relativamente ai tre esercizi precedenti ovvero documentazione relativa ai beni di proprietà del (stante la confusione del patrimonio dell'impresa con quello Pt_1 del suo titolare) idonea a dimostrare il mancato superamento della soglia relativamente all'attivo patrimoniale.
Non sono stati prodotti documenti relativi ai movimenti bancari e gli estratti conto che avrebbero contribuito a fornire la rappresentazione storica e precisa dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.
A ciò aggiungasi che la Liquidazione Giudiziale reclamata ha documentato che l'attivo patrimoniale della risulta composto dai beni immobili pignorati nell'ambito della procedura Parte_1
esecutiva n. 308/2024 R.G. Es. Tribunale di Bari il cui valore, tuttavia, è stimato dal CTU, al netto delle decurtazioni, in € 367.250,22 (vd. elaborato a firma dell'ing. ). Pt_2
Ha, altresì, valorizzato le risultanze dello spesometro trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari da cui si evince che, nell'ultimo triennio, il fatturato della è Parte_1
stato di € 375.109,25 nel 2021; € 859.611,78 nel 2022; € 483.355,50 nel 2023.
Trattasi di emergenze di segno univoco che superano il mero dato formale dell'iscrizione nel registro delle imprese con la qualifica di piccolo imprenditore valorizzata dalla reclamante.
Quanto ai debiti, dalle domande di insinuazione al passivo allegate dalla reclamata emerge che l'indebitamento complessivo accertato ammonta a € 892.757,69.
Trattasi di una insolvenza di natura risalente nel tempo, essendosi formata sin dall'anno di costituzione della ditta (2020) nonché comprensiva di debiti di importo contenuto che la reclamante non è stata in grado di pagare.
Ad ulteriore riscontro dell'insolvenza strutturale della si pongono i procedimenti Parte_1
esecutivi infruttuosi, tra cui:
pagina 3 di 4 - i decreti ingiuntivi nn. 387/2024 e 1186/2024 del Tribunale di Bari, per un ammontare complessivo di € 14.552,04;
- la procedura esecutiva immobiliare n. 308/2024, nell'ambito della quale è stato accertato che gli immobili della società risultano già gravati da vincoli pregiudizievoli, rendendo di fatto impraticabile una liquidazione alternativa;
- gli esiti delle ricerche presso l'Agenzia delle Entrate e l' , che evidenziano una debitoria CP_3
complessiva ampiamente superiore ai limiti di esclusione previsti dal CCII.
Tali univoche emergenze, organicamente valutate, consentono di ravvisare una situazione di radicata difficoltà strutturale della reclamante a far fronte alle proprie obbligazioni non essendo state indicate, neanche in questa sede, poste attive e/o modalità attraverso cui pagare i debiti accumulati.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese della Liquidazione Giudiziale attesa la natura della controversia.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il reclamo di cui in premessa.
Nulla per le spese.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari, del
15.04.2025
Il presidente dr. Maria Mitola
Il consigliere est. dr. Alessandra Piliego
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 74/2025 R.G.,avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Bari rep. 504/2024 n. 190/2024 del 10.12.2024.
TRA
(avv.to Santamato Daniela Teresa) Parte_1
Contro
Liquidazione Giudiziale della (avv.to Domenico Buffa) Parte_1
All'udienza del 27.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 190/2024 del 10.12.2024, il Tribunale di Bari ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ditta individuale . Parte_1
Accoglieva il ricorso presentato dagli ex dipendenti e in forza Controparte_1 Controparte_2
dei decreti ingiuntivi nn. 387/2024 (€ 7.368,15) e 1186/2024 (€ 5.738,43), emessi dal Tribunale di Bari per emolumenti e tfr non corrisposti.
Argomentava che il debitore non essendosi costituito non aveva dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali e che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati superava la soglia di € 30.000.
Ha proposto reclamo la contestando la sentenza per violazione del disposto di cui Parte_1 all'art. 121 CCII stante la natura di impresa minore.
Il PG in sede si è espresso per il rigetto.
pagina 1 di 4 La Liquidazione Giudiziale si è costituita contestando la fondatezza dell'avverso reclamo ed instando per il rigetto.
Il reclamo non può essere accolto.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2, co. 1, lett. d), CCII “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza” (art. 121 CCII), pertanto dette disposizioni non sono applicabili nei confronti di “d) «impresa minore»:
l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura dla liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
[…].
Gli imprenditori individuali sono esonerati dall'obbligo di redigere il bilancio di esercizio (Cass. n.
30541/2018).
L'utilizzabilità di strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci di esercizio è stata più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25025/20; Cass. n. 24138/2019).
La verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità si manifesta, in altri termini, campo di indagine aperto e disponibile.
Rileva al riguardo non l'effettiva sussistenza di un particolare documento quanto la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile. Con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 cod. civ.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile (in motivazione Cass. n. 25025 del 09/11/2020).
Ciò che è richiesto è il deposito di documentazione contabile attendibile (Cass. n. 6991/2019).
Orbene, nel caso di specie, parte reclamante ha invocato il mancato superamento delle soglie di fallibilità valorizzando le risultanze della visura camerale da cui emerge che “la è Parte_1
iscritta in apposita sezione della Camera di Commercio, come piccolo imprenditore ed annotata come impresa artigiana e, in quanto tale, già di per sé non assoggettabile alla disciplina della liquidazione giudiziale”.
pagina 2 di 4 Ha, altresì, dedotto che:
1) l'attivo nell'ultimo triennio è costituito esclusivamente dal compendio immobiliare sito in Grumo
Appula, alla Via Giovanni Toto (in Catasto al fg. 2, p.lla 1119, sub 4-5-6-7-8-9-10) acquistato per €
108.000,00 e stimato dal CTU nominato nella procedura esecutiva n. 308/2024 R.G. Es. Tribunale di
Bari, in € 275,250;
2) i ricavi non superano la soglia di € 200.000,00 avendo l'impresa operato per soli 2 anni;
3) la sommatoria dei debiti scaduti di Agenzia delle Entrate, di quelli dei creditori ricorrenti e di quelli CP_ CP_ dell' non supera la soglia dei 500.000 (cfr estratto agenzia delle Entrate e estratto ”.
Le suindicate emergenze non sono idonee ad integrare una prova convincente in ordine all'omesso superamento delle soglie di fallibilità.
Ed infatti, manca un conto economico relativamente ai tre esercizi precedenti ovvero documentazione relativa ai beni di proprietà del (stante la confusione del patrimonio dell'impresa con quello Pt_1 del suo titolare) idonea a dimostrare il mancato superamento della soglia relativamente all'attivo patrimoniale.
Non sono stati prodotti documenti relativi ai movimenti bancari e gli estratti conto che avrebbero contribuito a fornire la rappresentazione storica e precisa dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.
A ciò aggiungasi che la Liquidazione Giudiziale reclamata ha documentato che l'attivo patrimoniale della risulta composto dai beni immobili pignorati nell'ambito della procedura Parte_1
esecutiva n. 308/2024 R.G. Es. Tribunale di Bari il cui valore, tuttavia, è stimato dal CTU, al netto delle decurtazioni, in € 367.250,22 (vd. elaborato a firma dell'ing. ). Pt_2
Ha, altresì, valorizzato le risultanze dello spesometro trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari da cui si evince che, nell'ultimo triennio, il fatturato della è Parte_1
stato di € 375.109,25 nel 2021; € 859.611,78 nel 2022; € 483.355,50 nel 2023.
Trattasi di emergenze di segno univoco che superano il mero dato formale dell'iscrizione nel registro delle imprese con la qualifica di piccolo imprenditore valorizzata dalla reclamante.
Quanto ai debiti, dalle domande di insinuazione al passivo allegate dalla reclamata emerge che l'indebitamento complessivo accertato ammonta a € 892.757,69.
Trattasi di una insolvenza di natura risalente nel tempo, essendosi formata sin dall'anno di costituzione della ditta (2020) nonché comprensiva di debiti di importo contenuto che la reclamante non è stata in grado di pagare.
Ad ulteriore riscontro dell'insolvenza strutturale della si pongono i procedimenti Parte_1
esecutivi infruttuosi, tra cui:
pagina 3 di 4 - i decreti ingiuntivi nn. 387/2024 e 1186/2024 del Tribunale di Bari, per un ammontare complessivo di € 14.552,04;
- la procedura esecutiva immobiliare n. 308/2024, nell'ambito della quale è stato accertato che gli immobili della società risultano già gravati da vincoli pregiudizievoli, rendendo di fatto impraticabile una liquidazione alternativa;
- gli esiti delle ricerche presso l'Agenzia delle Entrate e l' , che evidenziano una debitoria CP_3
complessiva ampiamente superiore ai limiti di esclusione previsti dal CCII.
Tali univoche emergenze, organicamente valutate, consentono di ravvisare una situazione di radicata difficoltà strutturale della reclamante a far fronte alle proprie obbligazioni non essendo state indicate, neanche in questa sede, poste attive e/o modalità attraverso cui pagare i debiti accumulati.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese della Liquidazione Giudiziale attesa la natura della controversia.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il reclamo di cui in premessa.
Nulla per le spese.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari, del
15.04.2025
Il presidente dr. Maria Mitola
Il consigliere est. dr. Alessandra Piliego
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