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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/06/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5115 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli Parte_1 avv. Angelo Fiore e Fiorenzo Morella, presso il cui studio in Mirabella Eclano, via San Bernardino
124, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv.
Sergio Parrella ed elettivamente domiciliato in Avellino, via Iannaccone n. 12/14,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/12/2023 il ricorrente ha esposto: di avere inoltrato due distinte domande per l'accertamento di malattie professionali, una relativa alle patologie
“Cervicobrachialgia da ernie discali lombari;
Lombosciatalgia persistente ingravescente da severe protrusioni discali lombari con impegno dei foraminale bilaterale a livello di L1-L2 e tratto L2-
L4 con artrosi interapofisaria” e una relativa alla patologia “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”; che la prima (n. 510758875 del 24/06/2022) era stata respinta per inidoneità del rischio lavorativo, sicché aveva presentato senza esito ricorso ex art. 104 D.P.R. 1124/65; che in merito alla seconda non aveva ricevuto alcuna comunicazione dall' ; che le malattie erano state contratte a causa CP_2
e nell'esercizio dell'attività lavorativa di operaio edile e di operaio addetto alla logistica e al magazzino da lui svolta dal 1993 al 2022, da ultimo alle dipendenze de L'Arca di Noè s.r.l., che aveva comportato continue sollecitazioni a carico del rachide, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, posture incongrue, nonché l'esposizione continua ad ambienti e lavorazioni molto rumorosi.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “1) In via principale, CP_1 nel merito, si chiede che l'On. le Tribunale di Benevento adito quale Giudice del Lavoro, per le ragioni e le causali chiarite nel presente atto accertare che le patologie indicate nella parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' , ex D.P.R. 1124/65 e che le stesse CP_1
1 sono da considerarsi malattie di origini professionali e, dichiarare, che il sig. Parte_1 ha diritto all'indennizzo del danno biologico parametrato ad un grado di menomazione complessivo del 14%; 2) Per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1 pagamento della somma di € 17.291,48 corrispondente al danno biologico in conto capitale parametrato ad un grado pari al 14 %, al sesso ed all'età del ricorrente, oltre gli interessi legali dal
121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi;
3) In via subordinata, in caso di contestazione da parte dell'ente convenuto, voglia l'On. le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro accertare e dichiarare che le patologie indicate nella parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' , ex D.P.R. 1124/65, e che le stesse sono da CP_1 considerarsi malattia di origine professionale e, per l'effetto, condannare l' in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma corrispondente all'indennizzo per danno biologico parametrato al grado che verrà accertato in corso di causa, in ogni caso non inferiore al 6%, anche a mezzo di disponenda Consulenza Tecnica di Ufficio, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi;
4) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali,
IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”. Si è ritualmente costituito l' , contestando che il ricorrente fosse stato esposto ad un rischio CP_1 professionale idoneo per intensità e durata a causare le patologie per cui è causa (nell'ultimo triennio lavorativo, 2019-2022, era stato alle dipendenze de L'Arca di Noè s.r.l. con mansioni di custode prima e di operatore socioassistenziale poi, e dal 1993 al 2007 era stato titolare di impresa commerciale), ed evidenziando che, in ogni caso, in presenza di patologie ad eziologia multifattoriale, sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare con ragionevole certezza l'esposizione a rischio e il nesso di causalità.
La causa, escussi i testi e disposta CTU medico-legale, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
È noto che, in tema di malattie professionali, la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente quelle che CP_1 risultino causalmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio
1988 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza
n. 27752 del 30/12/2009).
2 Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' assicuratore, che nel caso CP_2 concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004).
Come pure evidenziato dalla S.C., dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' , quale è, in particolare, la dipendenza CP_1 dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L,
Sentenza n. 14023 del 26/07/2004).
La prova, gravante sul lavoratore, della derivazione della malattia da causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 15080 del 26/06/2009, Sez. L, Sent. n. 21021 del 08/10/2007, Sez.
L, Sent. n. 14308 del 21/06/2006, Sez. L, Sent. n. 10042 del 25/05/2004). Ancora, va ricordato che il nostro ordinamento, in materia di nesso causale (artt. 40 e 41 c.p.), è ispirato al principio di equivalenza delle cause;
per cui, al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o da aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale. Sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass. 26 marzo 2015 n. 6105; Cass. 11 novembre 2014 n. 23990); mentre va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale (Cass. 12 ottobre 1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021).
3 Nel caso di specie il ricorrente, con due distinte certificazioni mediche del 14/06/2022 e del
19/06/2023, ha chiesto il riconoscimento dell'origine professionale delle malattie
“cervicobrachialgia da ernie discali lombari, lombosciatalgia persistente ingravescente da severe protrusioni discali lombari…” e “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, in correlazione con l'attività lavorativa di operaio edile.
La prima domanda è stata respinta per inidoneità del rischio lavorativo a provocare la malattia denunciata, mentre sulla seconda l' non si è espresso. CP_2
L'ipoacusia da rumore è tabellata in connessione con “Lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico. … w) Altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB(A)”, qualora insorga entro quattro anni dalla cessazione della lavorazione. L'ernia discale lombare è tabellata in connessione con “a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura; b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”, qualora insorga entro un anno dalla cessazione della lavorazione.
Le altre patologie non sono tabellate.
Nel corso della propria vita lavorativa il ricorrente, pensionato dal 2022, risulta essere stato titolare di impresa commerciale dal 1993 al giugno 2007. Successivamente, ha iniziato a lavorare alle dipendenze di varie ditte, con intervalli di disoccupazione. Dal 2019 al febbraio 2022 ha lavorato alle dipendenze de L'Arca di Noè s.r.l. Presso quest'ultima società, come si evince dalle denunce di malattia professionale e come da lui stesso riportato sul certificato del 19/06/2023, ha svolto mansioni di custode.
Il teste ha riferito che il aveva lavorato per molti anni all'interno di un Testimone_1 Pt_1 negozio dove vendeva materiale edile, e che lo aveva visto movimentare personalmente il materiale in vendita, anche manualmente, e caricarlo sul camion con il muletto per poi provvedere alle consegne. Ha inoltre riferito di averlo successivamente incontrato presso diverse altre aziende
( che vendevano materiale edile, dove si occupava sempre della Controparte_3 movimentazione e della consegna della merce. In particolare movimentava manualmente e con l'ausilio del muletto carichi quali sacchi di calce, cemento, mattoni, marmi, tufi, del peso variabile da alcuni chili a 20 chili.
Il teste , cugino del ricorrente, ha riferito che il lavorava presso la Testimone_2 Pt_1 rivendita di materiali edili di famiglia, facendo l'operaio e occupandosi della movimentazione e consegna della merce. Ha riferito che movimentava manualmente vari prodotti, ad esempio sacchi di cemento, mattoni pieni e forati, pacchi di mattonelle per rivestimenti e pavimenti, pozzetti in cemento del peso di circa 20 kg, ferri da armatura e cemento armato di vari dimensioni e pesi, e ha precisato che utilizzava il muletto per movimentare i bancali grandi sia per le consegne che all'interno del magazzino, e che si recava con il camion a consegnare la merce sui cantieri.
Il teste , meccanico, ha riferito di aver conosciuto il ricorrente nel 1988 in quanto Testimone_3 gli portava i mezzi dell'azienda di famiglia per la quale lavorava, ovvero un muletto, un camion con gru, un camion normale, un camion con rimorchio e un autocarro. Ha dichiarato che, quando si era recato in azienda per fare riparazioni, aveva avuto modo di vedere il ricorrente caricare manualmente in macchina materiale da consegnare ai clienti (sacchi di cemento, colla, pacchi di 4 mattonelle) e lavorare all'interno del magazzino, dove movimentava i materiali sia manualmente che con il muletto e la gru, e ha ricordato che aveva un camion FIAT 691 molto rumoroso. Ha riferito che dopo la chiusura del negozio di famiglia il ricorrente era andato a lavorare altrove.
Il teste ha riferito di aver conosciuto il ricorrente in quanto era titolare di Testimone_4 un'impresa edile e si recava spesso a comprare i materiali edili presso il magazzino dove lavorava il prima intestato alla madre e poi passato a lui;
che vendeva tutti i materiali Pt_1 Pt_1 per l'edilizia compresi cemento, travetti, precompressi, pozzetti di cemento, calce, intonaci, ferro, mattoni pieni e forati e blocchi, mattoni portanti per muratura e forati di argilla e tegole, tavole, legno per armature e anche sanitari come water ecc.; che dall'87 a circa dieci anni prima della deposizione il ricorrente aveva lavorato da solo nella sua attività, ad eccezione dell'ultimo periodo in cui aveva un autista;
che si occupava della gestione e movimentazione del materiale Pt_1 edile da vendere e consegnare ai clienti;
che le pedane di materiali, ad esempio i mattoni, venivano spostate con il muletto, mentre quando si trattava di quantità inferiori, come ad esempio 10 sacchi di cemento da 50 kg l'uno, venivano spostati a mano, invece i piccoli articoli di vendita al dettaglio venivano movimentati manualmente dal ricorrente per caricarli sulle autovetture dei clienti;
che il ricorrente effettuava la consegna dei materiali utilizzando il camion con la gru;
che muletto, gru e camion, di cui il ricorrente si avvaleva, hanno la rumorosità del motore a diesel;
che il ricorrente lavorava per l'intera giornata nel negozio.
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha ritenuto il ricorrente affetto da
“Spondiloartrosi con ernie discali cervicali e lombari, modesto quadro clinico ed assenza di disturbi trofico sensitivi” e concluso per l'origine professionale di detta patologia, tenuto conto dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente delle concrete modalità della stessa, che implicavano la non occasionale movimentazione manuale di carichi.
Il danno biologico è stato quantificato dall'ausiliare in misura parai al 12%, con riferimento alla voce n. 193 delle tabelle delle menomazioni, “in relazione al modesto quadro clinico ed alla assenza di disturbi trofico sensitivi, a fronte di un interessamento artrosico diffuso a tutto il rachide ed alla presenza di discopatie ed ernie discali cervicali e lombari”. Al contrario, il CTU ha ritenuto non ascrivibile all'attività lavorativa l'ipoacusia, in assenza di prova in ordine all'entità e alla durata giornaliera dell'inquinamento acustico a cui è stato sottoposto il lavoratore.
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono sorrette da una logica e coerente motivazione di carattere medico-legale, e meritano pertanto di essere condivise.
Esse sono pienamente coerenti con gli esiti dell'istruttoria, da cui è emerso che il ricorrente aveva svolto per anni mansioni comportanti la movimentazione manuale di carichi, mentre non è emerso né che abbia svolto le lavorazioni in rapporto alle quali è tabellata l'ipoacusia, né che sia stato comunque esposto a un rischio idoneo.
Rispetto alla quantificazione del danno, si osserva che il codice richiamato dal CTU, la cui correttezza è rimasta incontestata, prevede esclusivamente un valore percentuale massimo (fino al 25%), e che il CTU ha adeguatamente giustificato la propria determinazione.
Tanto premesso il ricorso va parzialmente accolto, con condanna dell' al pagamento in CP_1 favore del ricorrente di un indennizzo in capitale commisurato a un danno biologico pari al 12%, oltre interessi legali come per legge fino al saldo.
L'accoglimento parziale della domanda, stante il riconoscimento dell'origine professionale di una delle due malattie denunciate, giustifica la compensazione delle spese in ragione della metà; la 5 restante metà segue la soccombenza dell' e si liquida come in dispositivo, con distrazione CP_1 ex art. 93 c.p.c. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che il ricorrente è affetto dalla malattia di cui alla pratica n. CP_1
510758875 del 24/06/2022 e che la stessa ha origine professionale;
2) per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente un indennizzo in capitale CP_1 commisurato a un danno biologico pari al 12%, oltre interessi legali come per legge fino al saldo;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) compensa le spese in ragione della metà e condanna l' al pagamento della restante metà, CP_1 che liquida in € 1.151,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
5) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 4 giugno 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5115 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli Parte_1 avv. Angelo Fiore e Fiorenzo Morella, presso il cui studio in Mirabella Eclano, via San Bernardino
124, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv.
Sergio Parrella ed elettivamente domiciliato in Avellino, via Iannaccone n. 12/14,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/12/2023 il ricorrente ha esposto: di avere inoltrato due distinte domande per l'accertamento di malattie professionali, una relativa alle patologie
“Cervicobrachialgia da ernie discali lombari;
Lombosciatalgia persistente ingravescente da severe protrusioni discali lombari con impegno dei foraminale bilaterale a livello di L1-L2 e tratto L2-
L4 con artrosi interapofisaria” e una relativa alla patologia “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”; che la prima (n. 510758875 del 24/06/2022) era stata respinta per inidoneità del rischio lavorativo, sicché aveva presentato senza esito ricorso ex art. 104 D.P.R. 1124/65; che in merito alla seconda non aveva ricevuto alcuna comunicazione dall' ; che le malattie erano state contratte a causa CP_2
e nell'esercizio dell'attività lavorativa di operaio edile e di operaio addetto alla logistica e al magazzino da lui svolta dal 1993 al 2022, da ultimo alle dipendenze de L'Arca di Noè s.r.l., che aveva comportato continue sollecitazioni a carico del rachide, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, posture incongrue, nonché l'esposizione continua ad ambienti e lavorazioni molto rumorosi.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “1) In via principale, CP_1 nel merito, si chiede che l'On. le Tribunale di Benevento adito quale Giudice del Lavoro, per le ragioni e le causali chiarite nel presente atto accertare che le patologie indicate nella parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' , ex D.P.R. 1124/65 e che le stesse CP_1
1 sono da considerarsi malattie di origini professionali e, dichiarare, che il sig. Parte_1 ha diritto all'indennizzo del danno biologico parametrato ad un grado di menomazione complessivo del 14%; 2) Per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1 pagamento della somma di € 17.291,48 corrispondente al danno biologico in conto capitale parametrato ad un grado pari al 14 %, al sesso ed all'età del ricorrente, oltre gli interessi legali dal
121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi;
3) In via subordinata, in caso di contestazione da parte dell'ente convenuto, voglia l'On. le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro accertare e dichiarare che le patologie indicate nella parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' , ex D.P.R. 1124/65, e che le stesse sono da CP_1 considerarsi malattia di origine professionale e, per l'effetto, condannare l' in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma corrispondente all'indennizzo per danno biologico parametrato al grado che verrà accertato in corso di causa, in ogni caso non inferiore al 6%, anche a mezzo di disponenda Consulenza Tecnica di Ufficio, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi;
4) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali,
IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”. Si è ritualmente costituito l' , contestando che il ricorrente fosse stato esposto ad un rischio CP_1 professionale idoneo per intensità e durata a causare le patologie per cui è causa (nell'ultimo triennio lavorativo, 2019-2022, era stato alle dipendenze de L'Arca di Noè s.r.l. con mansioni di custode prima e di operatore socioassistenziale poi, e dal 1993 al 2007 era stato titolare di impresa commerciale), ed evidenziando che, in ogni caso, in presenza di patologie ad eziologia multifattoriale, sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare con ragionevole certezza l'esposizione a rischio e il nesso di causalità.
La causa, escussi i testi e disposta CTU medico-legale, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
È noto che, in tema di malattie professionali, la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente quelle che CP_1 risultino causalmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio
1988 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza
n. 27752 del 30/12/2009).
2 Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' assicuratore, che nel caso CP_2 concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004).
Come pure evidenziato dalla S.C., dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' , quale è, in particolare, la dipendenza CP_1 dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L,
Sentenza n. 14023 del 26/07/2004).
La prova, gravante sul lavoratore, della derivazione della malattia da causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 15080 del 26/06/2009, Sez. L, Sent. n. 21021 del 08/10/2007, Sez.
L, Sent. n. 14308 del 21/06/2006, Sez. L, Sent. n. 10042 del 25/05/2004). Ancora, va ricordato che il nostro ordinamento, in materia di nesso causale (artt. 40 e 41 c.p.), è ispirato al principio di equivalenza delle cause;
per cui, al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o da aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale. Sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass. 26 marzo 2015 n. 6105; Cass. 11 novembre 2014 n. 23990); mentre va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale (Cass. 12 ottobre 1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021).
3 Nel caso di specie il ricorrente, con due distinte certificazioni mediche del 14/06/2022 e del
19/06/2023, ha chiesto il riconoscimento dell'origine professionale delle malattie
“cervicobrachialgia da ernie discali lombari, lombosciatalgia persistente ingravescente da severe protrusioni discali lombari…” e “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, in correlazione con l'attività lavorativa di operaio edile.
La prima domanda è stata respinta per inidoneità del rischio lavorativo a provocare la malattia denunciata, mentre sulla seconda l' non si è espresso. CP_2
L'ipoacusia da rumore è tabellata in connessione con “Lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico. … w) Altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB(A)”, qualora insorga entro quattro anni dalla cessazione della lavorazione. L'ernia discale lombare è tabellata in connessione con “a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura; b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”, qualora insorga entro un anno dalla cessazione della lavorazione.
Le altre patologie non sono tabellate.
Nel corso della propria vita lavorativa il ricorrente, pensionato dal 2022, risulta essere stato titolare di impresa commerciale dal 1993 al giugno 2007. Successivamente, ha iniziato a lavorare alle dipendenze di varie ditte, con intervalli di disoccupazione. Dal 2019 al febbraio 2022 ha lavorato alle dipendenze de L'Arca di Noè s.r.l. Presso quest'ultima società, come si evince dalle denunce di malattia professionale e come da lui stesso riportato sul certificato del 19/06/2023, ha svolto mansioni di custode.
Il teste ha riferito che il aveva lavorato per molti anni all'interno di un Testimone_1 Pt_1 negozio dove vendeva materiale edile, e che lo aveva visto movimentare personalmente il materiale in vendita, anche manualmente, e caricarlo sul camion con il muletto per poi provvedere alle consegne. Ha inoltre riferito di averlo successivamente incontrato presso diverse altre aziende
( che vendevano materiale edile, dove si occupava sempre della Controparte_3 movimentazione e della consegna della merce. In particolare movimentava manualmente e con l'ausilio del muletto carichi quali sacchi di calce, cemento, mattoni, marmi, tufi, del peso variabile da alcuni chili a 20 chili.
Il teste , cugino del ricorrente, ha riferito che il lavorava presso la Testimone_2 Pt_1 rivendita di materiali edili di famiglia, facendo l'operaio e occupandosi della movimentazione e consegna della merce. Ha riferito che movimentava manualmente vari prodotti, ad esempio sacchi di cemento, mattoni pieni e forati, pacchi di mattonelle per rivestimenti e pavimenti, pozzetti in cemento del peso di circa 20 kg, ferri da armatura e cemento armato di vari dimensioni e pesi, e ha precisato che utilizzava il muletto per movimentare i bancali grandi sia per le consegne che all'interno del magazzino, e che si recava con il camion a consegnare la merce sui cantieri.
Il teste , meccanico, ha riferito di aver conosciuto il ricorrente nel 1988 in quanto Testimone_3 gli portava i mezzi dell'azienda di famiglia per la quale lavorava, ovvero un muletto, un camion con gru, un camion normale, un camion con rimorchio e un autocarro. Ha dichiarato che, quando si era recato in azienda per fare riparazioni, aveva avuto modo di vedere il ricorrente caricare manualmente in macchina materiale da consegnare ai clienti (sacchi di cemento, colla, pacchi di 4 mattonelle) e lavorare all'interno del magazzino, dove movimentava i materiali sia manualmente che con il muletto e la gru, e ha ricordato che aveva un camion FIAT 691 molto rumoroso. Ha riferito che dopo la chiusura del negozio di famiglia il ricorrente era andato a lavorare altrove.
Il teste ha riferito di aver conosciuto il ricorrente in quanto era titolare di Testimone_4 un'impresa edile e si recava spesso a comprare i materiali edili presso il magazzino dove lavorava il prima intestato alla madre e poi passato a lui;
che vendeva tutti i materiali Pt_1 Pt_1 per l'edilizia compresi cemento, travetti, precompressi, pozzetti di cemento, calce, intonaci, ferro, mattoni pieni e forati e blocchi, mattoni portanti per muratura e forati di argilla e tegole, tavole, legno per armature e anche sanitari come water ecc.; che dall'87 a circa dieci anni prima della deposizione il ricorrente aveva lavorato da solo nella sua attività, ad eccezione dell'ultimo periodo in cui aveva un autista;
che si occupava della gestione e movimentazione del materiale Pt_1 edile da vendere e consegnare ai clienti;
che le pedane di materiali, ad esempio i mattoni, venivano spostate con il muletto, mentre quando si trattava di quantità inferiori, come ad esempio 10 sacchi di cemento da 50 kg l'uno, venivano spostati a mano, invece i piccoli articoli di vendita al dettaglio venivano movimentati manualmente dal ricorrente per caricarli sulle autovetture dei clienti;
che il ricorrente effettuava la consegna dei materiali utilizzando il camion con la gru;
che muletto, gru e camion, di cui il ricorrente si avvaleva, hanno la rumorosità del motore a diesel;
che il ricorrente lavorava per l'intera giornata nel negozio.
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha ritenuto il ricorrente affetto da
“Spondiloartrosi con ernie discali cervicali e lombari, modesto quadro clinico ed assenza di disturbi trofico sensitivi” e concluso per l'origine professionale di detta patologia, tenuto conto dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente delle concrete modalità della stessa, che implicavano la non occasionale movimentazione manuale di carichi.
Il danno biologico è stato quantificato dall'ausiliare in misura parai al 12%, con riferimento alla voce n. 193 delle tabelle delle menomazioni, “in relazione al modesto quadro clinico ed alla assenza di disturbi trofico sensitivi, a fronte di un interessamento artrosico diffuso a tutto il rachide ed alla presenza di discopatie ed ernie discali cervicali e lombari”. Al contrario, il CTU ha ritenuto non ascrivibile all'attività lavorativa l'ipoacusia, in assenza di prova in ordine all'entità e alla durata giornaliera dell'inquinamento acustico a cui è stato sottoposto il lavoratore.
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono sorrette da una logica e coerente motivazione di carattere medico-legale, e meritano pertanto di essere condivise.
Esse sono pienamente coerenti con gli esiti dell'istruttoria, da cui è emerso che il ricorrente aveva svolto per anni mansioni comportanti la movimentazione manuale di carichi, mentre non è emerso né che abbia svolto le lavorazioni in rapporto alle quali è tabellata l'ipoacusia, né che sia stato comunque esposto a un rischio idoneo.
Rispetto alla quantificazione del danno, si osserva che il codice richiamato dal CTU, la cui correttezza è rimasta incontestata, prevede esclusivamente un valore percentuale massimo (fino al 25%), e che il CTU ha adeguatamente giustificato la propria determinazione.
Tanto premesso il ricorso va parzialmente accolto, con condanna dell' al pagamento in CP_1 favore del ricorrente di un indennizzo in capitale commisurato a un danno biologico pari al 12%, oltre interessi legali come per legge fino al saldo.
L'accoglimento parziale della domanda, stante il riconoscimento dell'origine professionale di una delle due malattie denunciate, giustifica la compensazione delle spese in ragione della metà; la 5 restante metà segue la soccombenza dell' e si liquida come in dispositivo, con distrazione CP_1 ex art. 93 c.p.c. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che il ricorrente è affetto dalla malattia di cui alla pratica n. CP_1
510758875 del 24/06/2022 e che la stessa ha origine professionale;
2) per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente un indennizzo in capitale CP_1 commisurato a un danno biologico pari al 12%, oltre interessi legali come per legge fino al saldo;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) compensa le spese in ragione della metà e condanna l' al pagamento della restante metà, CP_1 che liquida in € 1.151,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
5) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 4 giugno 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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