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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice Dott.ssa Petra Uliana ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nel procedimento recante R.G. n. 1187/2024 di opposizione all'esecuzione immobiliare R.G.E.I. n.
111/2023, introdotto con atto di citazione da:
(C.F. ), con l'Avv. Cavasin Christian, Parte_1 C.F._1
attore opponente
contro
(C.F. , con l'Avv. Fantin Luigi e l'Avv. Antonello Controparte_1 C.F._2
Francesco,
convenuta opposta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.;
CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE: “- Accertare e dichiarare che la Sig.ra CP_1
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per l'intera
[...]
somma precettata, in linea capitale, di euro 28.743,96, bensì per la minor somma di euro
12.692,12, corrispondente al suo effettivo credito, ovvero per la diversa minor somma che l'ill.mo
Tribunale riterrà di giustizia. - Dichiarare pertanto la nullità o l'inefficacia parziale del precetto e
del conseguente pignoramento per la somma eccedente. - Il tutto con vittoria di spese e competenze
del giudizio”;
1 CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA: “Nel merito Rigettarsi l'opposizione perché infondata in
fatto ed in diritto, con condanna alle spese e competenze di giudizio. Condannare altresì parte
attrice - opponente al risarcimento di danni, da liquidarsi d'ufficio e in via equitativa, a titolo di
responsabilità aggravata per aver agito con mala fede o colpa grave ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha promosso nei confronti di l'esecuzione immobiliare Controparte_1 Parte_1
R.G. n. 111/2023 per ottenere il pagamento della somma di complessivi euro 29.619,11, relativi al contributo al mantenimento dei figli e per il periodo compreso tra il mese di Per_1 Per_2
ottobre 2019 ed il mese di gennaio 2023, oltre ad interessi e spese, come da provvedimento presidenziale del 26/03/2018, ordinanza del 03/10/2019, ordinanza del 09/06/2021 e sentenza n.
1138/2022, tutte emesse nella causa di separazione personale tra i coniugi R.G. n. 9400/2017 del
Tribunale di Treviso.
ha introdotto giudizio di opposizione, contestando il diritto della di Pt_1 CP_1
procedere in executivis per la somma precettata. L'opponente ha esposto che, in esito ad un sub-
procedimento da lui introdotto durante la causa di separazione, il Tribunale aveva disposto la revoca del contributo per il mantenimento della figlia economicamente indipendente (ordinanza del Per_1
08/06/2021 R.G. n. 9400-1/2017). Poiché , mediante altra azione esecutiva presso terzi CP_1
(R.G. 3796/2019), aveva già ottenuto il pagamento coattivo della somma capitale di euro 13.800,00
per il mantenimento dei figli dal novembre 2017 al settembre 2019, secondo , la stessa Pt_1
doveva restituire le somme incassate per la figlia per tale periodo per complessivi euro Per_1
6.900,00 e non poteva richiederle per il successivo periodo da ottobre 2019 a maggio 2021 per complessivi euro 9.151,84, risultandone un credito effettivo di euro 12.692,12 e non euro 28.743,96
come da atto di precetto.
si è tempestivamente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, CP_1
nonché la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
2 L'opposta ha evidenziato che la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1138/2022 è divenuta definitiva per mancata impugnazione, risultando così confermato anche il provvedimento dell'
08/06/2021 che ha revocato con decorrenza ex nunc l'assegno stabilito per la figlia maggiore a nulla rilevando in questa sede se essa fosse o meno autosufficiente già in epoca Per_1
precedente, trattandosi di questione ormai coperta da giudicato.
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., all'esito della prima udienza del 18 luglio
2024, sostituita da note scritte, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di approfondimenti istruttori, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 28 novembre 2024, con termine per il deposito di una eventuale memoria di discussione.
La causa va ora in decisione.
***
fonda la propria opposizione sull'assunto che, poiché la sentenza n. 1138/2022 non si Pt_1
sarebbe pronunciata circa la conferma o la modifica della decorrenza della revoca del contributo per il mantenimento della figlia disposta ex nunc dall'ordinanza del 08/06/2021, tale “vuoto Per_1
decisionale” dovrebbe essere colmato da questo Giudice, che dovrebbe pronunciare la revoca ex
tunc, come dallo stesso sempre richiesto, dal momento che la figlia risultava da tempo economicamente indipendente.
Tale prospettazione non è condivisibile.
È principio di diritto granitico sia in dottrina che nella costante giurisprudenza di legittimità che “in
sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale
possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi
alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di
cognizione” (Cass. n. 22090/2021; cfr. anche, ex multis, Cass. n. 14636/2017; Cass. n. 3667/2013;
Cass. n. 17903/2012).
3 In buona sostanza, l'opposizione all'esecuzione basata su titolo esecutivo giudiziale non può
risolversi in un giudizio di impugnazione del titolo medesimo: consentire la deduzione nel giudizio
ex art. 615 c.p.c. dell'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi sorti anteriormente alla formazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale investirebbe invece il contenuto decisorio del titolo, eludendo il principio della non permeabilità tra motivi di impugnazione e motivi di opposizione.
, ove non soddisfatto dalla decisione del Collegio, avrebbe dovuto impugnarla;
oppure Pt_1
avrebbe potuto riproporre la questione, in thesi oggetto di omessa pronuncia da parte del Tribunale,
secondo l'iter legislativamente previsto per la modifica delle condizioni della separazione, unico procedimento deputato alla disamina delle questioni riguardanti l'an ed il quantum dell'onere di contribuzione al mantenimento dei figli in capo al genitore non convivente, ivi compresa la decorrenza e persistenza di tale onere.
Certamente la questione della decorrenza della revoca del contributo per il mantenimento della figlia chiaramente stabilita nell'ordinanza dell' 08/06/2021 “a far data dalla presente Per_1
decisione”, non può essere messa in discussione nel presente procedimento ordinario di opposizione all'esecuzione, non formando oggetto della cognizione del presente giudizio.
La pretesa di di vedersi pagare il contributo al mantenimento per entrambi i figli sino al CP_1
maggio 2021, nonché per il solo figlio nel periodo successivo, è pertanto conforme ai titoli Per_2
azionati. Di conseguenza, l'opposizione va rigettata.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 per le fasi di studio e introduttiva, minimi per la fase istruttoria e decisionale.
*
Deve rigettarsi la domanda proposta da di condannare al risarcimento del CP_1 Pt_1
danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. – dedotta nei termini di cui al primo comma
4 dell'art. 96 c.p.c. - non avendo la parte assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno (Cass. n. 21798/2015; Cass. S.U. n. 7583/2004).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, così provvede, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1
che liquida in complessivi € 3.387,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA
come per legge.
Treviso, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Petra Uliana
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