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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/05/2025, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 27.5.2025:
Visto il provvedimento del 21.11.2024 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 6201/2023 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 21.11.2024;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GO
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,10, decide la causa come di seguito.
Il Got
CA PI
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
CA PI ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6201/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi vertente
TRA in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pantelleria, via Giuseppe De Spuches n. 5, presso lo studio dell'Avv. Enrico Lo
Presti del Foro di Palermo, che la rappresenta e difende giusta procura su foglio separato allegata all'atto di citazione;
Attrice
E
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo via
G.B. Vaccarini n. 1 presso lo studio dell'Avv. Carolina Longo che la
2 rappresenta e difende per procura su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione;
Convenuta
Oggetto: Pagamento fatture
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando così provvede:
Condanna l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, della somma di euro 16.848,46 oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
Condanna l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi
€ 5.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA nella misura legalmente dovuta;
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr.
3 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Con atto di citazione la (di seguito Parte_1
società attrice) premesso che con atto di cessione in Notaio Per_1
del 31.12.2015, rep n. 15976, racc n. 4557, registrato al n. 857, serie
1T in data 26 gennaio 2026, la , titolare Parte_1
dell'intero capitale sociale della società Istituto Meridionale Angio-
Tac S.r.l., per un importo complessivo di € 83.000,00, cedeva al Dott.
e alla Dott.ssa l'intera quota sociale CP_2 CP_3
(quota di € 41.500,00 per ciascun socio), a fronte del pagamento del prezzo di euro 7.500,00.
Allegava la società attrice che in ragione di tale cessione i dottori e venivano immessi in ogni diritto e ragione spettante CP_2 CP_3
alla società cedente nei confronti della società Controparte_1
[...]
Contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di cessione delle quote, la stipulava con i dottori e Parte_1 CP_2
scrittura privata per regolamentare i rapporti pendenti tra le CP_3
parti.
In particolare: per le eventuali sopravvenienze passive aventi origine antecedentemente la stipula (ad es. i giudizi in corso) la Parte_1
si impegnava “a tenere indenne e manlevare l Controparte_4
[...] da ogni costo, danno, spesa” mentre per le eventuali
[...]
sopravvenienze attive aventi origine antecedentemente la stipula (ad es esito di giudizi in corso, riconoscimento solidarietà INPS),
l' si impegnava ad informare la Controparte_1
società cedente e a “riconoscere loro il netto ricavo degli importi dovessero risultare dovuti da terzi all' Controparte_1
in ragioni di rapporti giuridici insorti ed aventi origine
[...]
antecedentemente alla sottoscrizione dell'atto pubblico di cessione.
In data 15 gennaio 2016 le parti stipulavano una convenzione con la quale l'istituto si impegnava a mettere Controparte_1
a disposizione il proprio centro medico e a rendere i servizi diagnostici in favore della Casa di Cura e dei pazienti di quest'ultima secondo la disciplina prevista dal decreto dell'Assessorato della
Sanità Regione Sicilia n. 890/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
Le parti concordavano di applicare il tariffario regionale (allegato al contratto) con lo sconto del 15% per le prestazioni ordinarie (da evadere entro 24 ore) e con una maggiorazione del 20% per le prestazioni urgenti (da evadere entro 1 ora).
La suddetta convenzione aveva una durata annuale e si rinnovava tacitamente alla scadenza per ulteriori dodici mesi, salvo disdetta da inviare almeno trenta giorni prima della scadenza (art. 3).
5 Con pec del 12 dicembre 2022 la Parte_1
comunicava all' la risoluzione Controparte_1
della suddetta convenzione alla scadenza del 14gennaio 2023.
Nonostante la risoluzione della convenzione la società attrice chiedeva la disponibilità alla convenuta di rendere alcune prestazioni per le prime settimane del 2023 ma l' convenuto emetteva, per CP_1
le prestazioni rese subito dopo la risoluzione della convenzione, fattura n. 3 del 17 febbraio 2023 dell'importo di € 9.905,67 e fattura n. 4 del 3 marzo 2023 per l'importo di € 18,865,00.
Con pec del 20 marzo 2022 la Parte_1
contestava gli importi fatturati in quanto frutto dell'applicazione di tariffe abnormi sia rispetto a quelle indicate nella convenzione sia rispetto a quelle previste dal tariffario regionale, non comunicate né concordate prima dell'emissione delle fatture.
Nella fattura elettronica relativa alle prestazioni eseguite per il mese di gennaio 2023 era presente un solo allegato (un riepilogo delle prestazioni effettuate), senza alcun dettaglio per prestazione e per paziente, pertanto, non era stato possibile determinare il prezzo unitario per singola prestazione applicato dalla convenuta.
Allegava la società attrice che l'applicazione delle tariffe abnormi per le prestazioni rese da parte della convenuta non appariva conforme al diritto atteso che in assenza di una esplicita determinazione del prezzo il valore della prestazione doveva essere
6 determinato in base all'ultimo accordo vigente tra le parti dove detto prezzo era stato regolato o in subordine, in base al prezziario regionale, non essendo valida la determinazione unilaterale del prezzo della prestazione da parte della convenuta di molto superiore a quello precedentemente applicato per anni, nonché al prezzario regionale di riferimento.
La società attrice rappresentava inoltre che l' Controparte_1
aveva ottenuto il pagamento dell'importo di €
[...]
33.252,49, in virtù della sentenza della Corte di Appello di Palermo
n. 706/2019 del 29 marzo 2019, emessa nel procedimento iscritto al n. 1127/2012, da parte dell' , e che, sulla base della CP_5
scrittura privata del 31 dicembre2015, tale somma doveva essere immediata bonificata alla concludeva chiedendo in Parte_1
virtù dell'avvenuta liquidazione delle somme riconosciute nella sentenza n. 706/2019 e dell'accordo sottoscritto con la Parte_1
la condanna dell' convenuto al pagamento dell'importo di € CP_1
16.848,46 (dato dalla differenza tra il credito vantato dalla Casa di
Cura in virtù della sentenza della Corte di Appello di Palermo (€
33.252,49) e le prestazioni indicate nelle fatture n. 3 e n. 4 del 2023 ricalcolate sulla base della tariffazione regionale (€ 16.404,03), vinte le spese del giudizio.
Ritualmente costituito in giudizio l' convenuto negava la CP_1
fondatezza delle domande formulate dalla società attrice delle quali
7 chiedeva il rigetto evidenziando la propria disponibilità ad effettuare il bonifico in favore della società attrice della somma portata dalla sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che però non aveva potuto fare non avendo “alcuna contezza della causale del bonifico”
e chiedeva in via riconvenzionale l'accertamento del danno subito relativamente all'impossibilità di accesso al credito causato dall'iscrizione al CRIF quantificato in misura non superiore a euro
100.000,00, spese vinte.
La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti e di attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27.5.2025 mediante deposito in via telematica di note di trattazione scritta sostitutive della partecipazione all'udienza.
La domanda formulata dalla va Parte_1
accolta.
A tale proposito, occorre, allora, applicare il principio reiteratamente ribadito dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di
8 riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (cfr.
Cass. civ., 20 gennaio 2015, n. 826).
Assume dunque rilievo la nozione di "fonte" del diritto e, ancor più precisamente, dell'obbligazione azionata.
Nel caso in esame essa è offerto, in primo luogo, dall'accordo sorto tra le parti e consacrato nella scrittura privata del 31.12.2015 e nella convenzione del 15.1.2016, che palesano l'esistenza di uno specifico accordo in virtù del quale “per le eventuali sopravvenienze attive aventi origine antecedentemente la stipula l'Istituto Angio Tac srl si impegnava a riconoscere il netto ricavo degli importi che dovessero risultare dovuti da terzi all'Istituto Meridionale Angio Tac srl in ragione dei rapporti giuridici insorti ed aventi origine prima della sottoscrizione dell'atto pubblico di cessione” e l'obbligo per l' CP_1
9 convenuto “di adottare i prezzi di cui al tariffario allegato alla convenzione del 15.1.2016”.
Sulla base di quanto precede, la fonte dell'obbligazione deve allora essere individuata non solo nel testo contrattuale sottoscritto tra le parti, ma anche nella verificata erogazione delle prestazioni e nella sostenibilità del loro costo alla luce delle tariffe concordate tra le parti.
Risulta infatti depositata in atti la Convenzione volta a regolare i rapporti tra le parti e nell'ambito della quale sono indicate le prestazioni che l'Istituto Meridionale Angio Tac srl si è impegnata a conferire alla (id est servizio di Controparte_6
ricerche angiologiche, tomografiche e di risonanza magnetica nucleare e per servizi diagnostici anche attraverso proprio personale specializzato in favore della ) e le Parte_1 Controparte_6
relative tariffe.
Viene cosi individuato un iter ben preciso relativo alla richiesta delle prestazioni effettuate e sono stati prodotti alcuni documenti che permettono di ricostruire la volontà, della Angio Tac srl di riconoscere il credito invocato dalla società attrice: in particolare, la corresponsione della somma di euro 27.406,94 oltre interessi legali dal 10.11.2015 (complessivamente euro 33.252,49) avente ad oggetto il credito fino a quel momento maturato dalla società attrice,
10 secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte di Appello di
Palermo n. 706/2019.
Ed è proprio da tali atti, attraverso i quali viene ricostruito il complessivo comportamento della Angio Tac srl, che è possibile desumere la volontà di effettuare un vero e proprio riconoscimento del credito dell'attrice: difatti la giurisprudenza ha chiarito che “la ricognizione del debito, al pari di qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un comportamento tacito purché inequivoco, dovendo cioè trattarsi di un comportamento che nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore” (Cass. civ.
Sez. III, 21-07-2016, n. 14993).
Ed è evidente che l'affermazione di cui alla comparsa di costituzione pag. 4 “l'Istituto Meridionale Angio Tac srl è già disponibile ad effettuare il bonifico in favore della casa di Cura ” Controparte_6
sia idonea ad integrare tale comportamento.
Premesso tutto ciò, alla luce del pacifico riparto dell'onere probatorio in materia di crediti derivanti dal contratto, in forza del quale il creditore, che agisce in giudizio per l'inadempimento del debitore, deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, dal momento che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione, risulta evidente che la società attrice ha ampiamente provato, non soltanto il titolo del proprio credito, ma anche il quantum debeatur, mentre
11 l'Istituto Meridionale Angio Tac srl non ha assolto l'onere della prova su di esso gravante, non avendo dimostrato il proprio esatto adempimento (la corretta applicazione delle tariffe di cui alla convenzione inter partes).
La società attrice ha allegato e dato prova della fonte negoziale del suo diritto (ovverossia atto di cessione dell'intera quota sociale, scrittura privata inter partes 31.12.2015, convenzione 15.1.2016, pec
12.12.2022, fatture nn. 3 del 17.2.2023 e 4 del 3.3.2023, pec
20.3.2023, richiesta pagamento importo euro 33.252,49 sentenza n.
706/2019, prospetto contabile) … nonché del termine di scadenza delle prestazioni (consistenti nella erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale) allegando, poi, l'inadempimento della convenuta consistente in forme di irregolarità, incongruità ed inappropriatezza delle somme richieste con le fatture nn. 3 e 4/2023 determinate sulla base di tariffe non concordate tra le parti e maggiorate rispetto a quanto stabilito nella convenzione del
15.1.2016.
Pertanto, mentre la società attrice ha dato prova del suo credito, parte convenuta non dava prova del fatto, determinante la causa delle maggiorazioni de quibus, dal quale provare una modifica del diritto richiesto da parte istante.
Ciò comporta, quale inevitabile corollario, la condanna dell'Istituto
Meridionale Angio Tac srl al pagamento, in favore della [...]
[...] della somma di euro 16.848,46 (data dalla Parte_2
differenza tra il credito di cui alla sentenza Corte di Appello di
Palermo euro. 33.252,49 e le prestazioni di cui alle fatture nn. 3 e 4 ricalcolate sulla base della tariffazione regionale euro 16.404,03), oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
In ragione del criterio legale della soccombenza la società convenuta va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla società attrice che si liquidano ex DM n. 55/2014 in dispositivo.
Sentenza esecutiva per legge.
Palermo 27.5.2025
Il Got
CA PI
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