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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/04/2024, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del G.O.P. Vincenza Ovallesco, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 4370 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza di discussione del 23.04.2024 e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. PICANO GABRIELE e presso il suo studio elettivamente domiciliata, attrice
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , rapp.ta CP_1 P.IVA_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MANNA GIUSEPPE e presso lo studio dell'avv. Di
Mario Luciano elettivamente domiciliata, convenuta
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di discussione del 23.04.2024, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. datato 16 novembre 2020, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Cassino di:
“Accertare e dichiarare la responsabilità della in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con sede in Boulogne Bilancourt Quai A. Le Gallo n. 13 – 15, Francia in relazione al difetto di fabbricazione della capotte Renault Megane Cabrio, targata AP350VR, la cui apertura e/o rigonfiamento comportava la perdita di controllo dell'autovettura causando
1 l'incidente avvenuto in data 26.08.1997 alle ore 22.00 lungo la S.S. Casilina direzione Cassino in località Aquino (FR);
2. Conseguentemente risarcire la sig.ra del danno subito Parte_1 alla autovettura per Euro 20.000,00 oltre interessi dal giorno dell'evento;
3. Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario” (v. atto introduttivo del giudizio e relative conclusioni).
-Si costituiva in giudizio la Società convenuta, la quale, contestando le pretese di parte ricorrente, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice Unico, a) accogliere le eccezioni pregiudiziali di prescrizione del diritto azionato dall'attrice e di giudicato della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1685/2012, esibita dalla convenuta all'atto della costituzione ed allegata al processo telematico, che non consente al Giudice di pronunciarsi nuovamente sul decisum, che fa stato nel processo e non può essere modificato con una decisione nuova e tanto meno diversa (ne bis in idem): b) confermare l'ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie di parte attrice. c) per l'effetto, rigettare la domanda del
con la sua condanna al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento Parte_1 dei danni, da liquidarsi d'ufficio, ex art. 96 C.p.c. per responsabilità aggravata, avendo promosso consapevolmente un'azione manifestamente inammissibile e infondata. d) riservare la causa a sentenza” (v. comparsa di costituzione e relativa conclusionale).
-Disposto il mutamento di rito, rigettata ogni richiesta di prova orale di parte attrice con ordinanza istruttoria del 08.06.2022, rimasta incontestata, il giudizio -istruito con la sola prova documentale rimessa in atti- viene ora per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c., previo concesso termine per memorie conclusionali.
Ciò posto in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Nello specifico, passando alla disamina delle emergenze processuali, deve in primo luogo confermarsi il provvedimento del precedente Istruttore del 08.06.2022 di rigetto delle richieste istruttorie di parte attrice, essendo detto provvedimento rimasto incontestato e, comunque, condividendone le argomentazioni sottese al rigetto della prova orale così come articolata da parte attrice.
Inoltre, va rilevato che, nel corso del giudizio, istruito con la sola prova documentale rimessa in atti, come detto, sono rimaste indimostrate le ragioni di parte attrice che, per inverso, risultano specificamente contestate da parte resistente nei propri scritti difensivi, rimasti questi ultimi incontestati con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c..
Pertanto, la domanda -rimasta genericamente formulata, sfornita di prova per il
2 rigetto delle richieste istruttorie e specificamente contestata dalla resistente- non risulta fondata e viene integralmente rigettata.
Quanto alla invocata responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non se ne ravvisano gli estremi, stante “l'inammissibilità di detta domanda non essendo stato provato, nel caso di specie, né l'an, né il quantum… essendo inammissibile la domanda per carenza di prove” (v. sent. n. 135/2011 Trib. Cassino).
Infatti, la liquidazione del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. richiede sempre la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia della concreta esistenza di un pregiudizio, sia della sua quantificazione, del tutto mancante nel caso di specie (v. Corte Appello di Catania, sez. I, 04/04/2019, n. 787).
Quanto alle spese di giudizio, posto che “la compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l'articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»” (v. sentenza Tribunale di Cassino 07/05/2013, n. 396/2013) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. Civ. 26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede, l'orientamento più volte espresso da questo Tribunale, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui ritiene “opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un'ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali” (v. sentenza Tribunale Cassino del 15/02/2016, n. 217).
Tanto, tenuto conto della pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del GOP Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, CP_1 deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta ogni domanda;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cassino il 23/04/2024 Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del G.O.P. Vincenza Ovallesco, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 4370 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza di discussione del 23.04.2024 e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. PICANO GABRIELE e presso il suo studio elettivamente domiciliata, attrice
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , rapp.ta CP_1 P.IVA_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MANNA GIUSEPPE e presso lo studio dell'avv. Di
Mario Luciano elettivamente domiciliata, convenuta
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di discussione del 23.04.2024, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. datato 16 novembre 2020, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Cassino di:
“Accertare e dichiarare la responsabilità della in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con sede in Boulogne Bilancourt Quai A. Le Gallo n. 13 – 15, Francia in relazione al difetto di fabbricazione della capotte Renault Megane Cabrio, targata AP350VR, la cui apertura e/o rigonfiamento comportava la perdita di controllo dell'autovettura causando
1 l'incidente avvenuto in data 26.08.1997 alle ore 22.00 lungo la S.S. Casilina direzione Cassino in località Aquino (FR);
2. Conseguentemente risarcire la sig.ra del danno subito Parte_1 alla autovettura per Euro 20.000,00 oltre interessi dal giorno dell'evento;
3. Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario” (v. atto introduttivo del giudizio e relative conclusioni).
-Si costituiva in giudizio la Società convenuta, la quale, contestando le pretese di parte ricorrente, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice Unico, a) accogliere le eccezioni pregiudiziali di prescrizione del diritto azionato dall'attrice e di giudicato della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1685/2012, esibita dalla convenuta all'atto della costituzione ed allegata al processo telematico, che non consente al Giudice di pronunciarsi nuovamente sul decisum, che fa stato nel processo e non può essere modificato con una decisione nuova e tanto meno diversa (ne bis in idem): b) confermare l'ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie di parte attrice. c) per l'effetto, rigettare la domanda del
con la sua condanna al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento Parte_1 dei danni, da liquidarsi d'ufficio, ex art. 96 C.p.c. per responsabilità aggravata, avendo promosso consapevolmente un'azione manifestamente inammissibile e infondata. d) riservare la causa a sentenza” (v. comparsa di costituzione e relativa conclusionale).
-Disposto il mutamento di rito, rigettata ogni richiesta di prova orale di parte attrice con ordinanza istruttoria del 08.06.2022, rimasta incontestata, il giudizio -istruito con la sola prova documentale rimessa in atti- viene ora per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c., previo concesso termine per memorie conclusionali.
Ciò posto in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Nello specifico, passando alla disamina delle emergenze processuali, deve in primo luogo confermarsi il provvedimento del precedente Istruttore del 08.06.2022 di rigetto delle richieste istruttorie di parte attrice, essendo detto provvedimento rimasto incontestato e, comunque, condividendone le argomentazioni sottese al rigetto della prova orale così come articolata da parte attrice.
Inoltre, va rilevato che, nel corso del giudizio, istruito con la sola prova documentale rimessa in atti, come detto, sono rimaste indimostrate le ragioni di parte attrice che, per inverso, risultano specificamente contestate da parte resistente nei propri scritti difensivi, rimasti questi ultimi incontestati con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c..
Pertanto, la domanda -rimasta genericamente formulata, sfornita di prova per il
2 rigetto delle richieste istruttorie e specificamente contestata dalla resistente- non risulta fondata e viene integralmente rigettata.
Quanto alla invocata responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non se ne ravvisano gli estremi, stante “l'inammissibilità di detta domanda non essendo stato provato, nel caso di specie, né l'an, né il quantum… essendo inammissibile la domanda per carenza di prove” (v. sent. n. 135/2011 Trib. Cassino).
Infatti, la liquidazione del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. richiede sempre la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia della concreta esistenza di un pregiudizio, sia della sua quantificazione, del tutto mancante nel caso di specie (v. Corte Appello di Catania, sez. I, 04/04/2019, n. 787).
Quanto alle spese di giudizio, posto che “la compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l'articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»” (v. sentenza Tribunale di Cassino 07/05/2013, n. 396/2013) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. Civ. 26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede, l'orientamento più volte espresso da questo Tribunale, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui ritiene “opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un'ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali” (v. sentenza Tribunale Cassino del 15/02/2016, n. 217).
Tanto, tenuto conto della pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del GOP Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, CP_1 deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta ogni domanda;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cassino il 23/04/2024 Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
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