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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/11/2024, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3241/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. FICHERA VENERA); Parte_1
E
, nato a [...], in data [...] (Avv. FICHERA VENERA ); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non si oppone, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 21/06/2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 24/06-14/07/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“1. La figlia viene affidata esclusivamente alla madre con collocazione presso la stessa in quanto allo stato attuale il padre pur avendo la residenza con la madre, non ha fissa dimora e ha intenzione di trasferirsi in altra regione.
2. Le decisioni per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte esclusivamente dalla madre tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della figlia.
3. IL sig. potrà vedere la figlia il giovedì pomeriggio dalle ore 17:30 Controparte_1 alle 19:30 e alternativamente la domenica e gli altri giorni festivi dalle ore 10:00 alle ore
17:00, salvo diverso accordo tra le parti e compatibilmente alle esigenze della minore ed agli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
4. Il sig si obbliga a corrispondere alla sig.r ,entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di
€100,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, come di seguito indicate: (farò riferimento alle linee guida frutto dell'accordo del Tribunale di Palermo con le associazioni dei matrimonialisti del luglio 2019 ma sono similia queste: I) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino;
II) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino;
III) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
IV) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
V) spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
VI) spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre
- 2 - alternative gratuite;
c) viaggi e vacanze;
d) l'acquisto di scooter e le relative assicurazioni.
5. I ricorrenti inoltre dichiarano che:
Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere reciprocamente null'altro a che pretendere, avendo già risolto ogni ulteriore aspetto, anche economico.
Le parti dichiarano infine, di voler dare spontanea esecuzione alle condizioni concordate in seno al presente atto sin dalla data della sua sottoscrizione.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 06/06/2018, da , nata a Parte_1
PALERMO in data 07/01/1986 e da , nato a PALERMO in [...] Controparte_1
21/12/1985, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 40, parte II, serie
A, dell'anno 2018, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
14/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal
Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3241/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. FICHERA VENERA); Parte_1
E
, nato a [...], in data [...] (Avv. FICHERA VENERA ); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non si oppone, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 21/06/2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 24/06-14/07/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“1. La figlia viene affidata esclusivamente alla madre con collocazione presso la stessa in quanto allo stato attuale il padre pur avendo la residenza con la madre, non ha fissa dimora e ha intenzione di trasferirsi in altra regione.
2. Le decisioni per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte esclusivamente dalla madre tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della figlia.
3. IL sig. potrà vedere la figlia il giovedì pomeriggio dalle ore 17:30 Controparte_1 alle 19:30 e alternativamente la domenica e gli altri giorni festivi dalle ore 10:00 alle ore
17:00, salvo diverso accordo tra le parti e compatibilmente alle esigenze della minore ed agli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
4. Il sig si obbliga a corrispondere alla sig.r ,entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di
€100,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, come di seguito indicate: (farò riferimento alle linee guida frutto dell'accordo del Tribunale di Palermo con le associazioni dei matrimonialisti del luglio 2019 ma sono similia queste: I) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino;
II) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino;
III) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
IV) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
V) spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
VI) spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre
- 2 - alternative gratuite;
c) viaggi e vacanze;
d) l'acquisto di scooter e le relative assicurazioni.
5. I ricorrenti inoltre dichiarano che:
Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere reciprocamente null'altro a che pretendere, avendo già risolto ogni ulteriore aspetto, anche economico.
Le parti dichiarano infine, di voler dare spontanea esecuzione alle condizioni concordate in seno al presente atto sin dalla data della sua sottoscrizione.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 06/06/2018, da , nata a Parte_1
PALERMO in data 07/01/1986 e da , nato a PALERMO in [...] Controparte_1
21/12/1985, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 40, parte II, serie
A, dell'anno 2018, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
14/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal
Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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