Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/06/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6224/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 29 maggio 2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dell'avv. FASSI PIETRO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. MASSERINI SILVIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – cessazione effetti civili
Conclusioni: per , come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate telematicamente, Parte_1 da intendersi integralmente richiamate;
per , come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate telematicamente, da CP_1 intendersi integralmente richiamate;
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
, premesso che contraeva matrimonio concordatario con , in Parte_1 CP_1
GAZZANIGA, in data 09/09/2016 (anno 2016, atto n. 4, reg. GAZZANIGA, parte II, serie A), dalla cui unione nascevano i figli il 29.11.2009 e il 24.05.2015, da cui si separava giudizialmente con Per_1 Per_2 sentenza n. 1706/2022 pubblicata il 6.07.2022, R.G. 8729/2019, del Tribunale di MO (passata in giudicato), si rivolgeva all'intestato Tribunale, domandando di pronunciare il divorzio e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e formulava le domande CP_1 accessorie.
All'udienza di comparizione del 16 aprile 2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato a ZA (BG) in data
09.09.2016 tra il sig. e la sig.ra , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del CP_1 Parte_1
Comune di ZA (BG), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento paritario, dando atto che Per_1 Per_2 entrambi proseguiranno a mantenere la residenza anagrafica con il padre, presso l'abitazione sita in ZA
(BG) Via Cardinal Gusmini n. 87;
3) Disporre che il padre potrà tenere con sé i minori:
- un fine settimana alternato dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattino, al rientro a scuola;
- durante la settimana in cui il weekend è di competenza del padre, il padre potrà stare con i figli il martedì e il mercoledì con pernotto;
- durante la settimana in cui il weekend è di competenza della madre, il padre potrà stare con i figli il mercoledì
e il giovedì con pernotto;
- sette giorni consecutivi durante le vacanze di Natale e tre giorni durante quelle di Pasqua (con alternanza dei giorni della Vigilia, Natale, Capodanno e Pasqua);
- due settimane anche non consecutive tra loro durante il periodo estivo, da concordarsi entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
4) Tenuto conto dell'autosufficienza economica delle parti, disporre il mantenimento diretto della prole durante i periodi di rispettiva permanenza presso i loro genitori.
5) Porre a carico di entrambi i coniugi, nella rispettiva quota del 50% ciascuno, l'obbligo di concorrere alle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Bergamo di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale che siano urgenti ed indifferibili;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
d) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale non urgenti ed indifferibili;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
6) Spese di giudizio rifuse”.
Il Giudice relatore rilevava in udienza la mancanza agli atti della sentenza di separazione munita del passaggio in giudicato;
il Giudice pronunciava pertanto i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni sopra estese, e, previa autorizzazione al deposito della sentenza di separazione con il passaggio in giudicato, rinviava la causa all'udienza del 14 maggio 2025, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 29 maggio 2025, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti, recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ciò premesso, dagli atti di causa risulta che e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario in ZA, in data 09/09/2016 (anno 2016, atto n. 4, reg. GAZZANIGA, parte II, serie A).
Dalla loro unione sono nati i figli il 29.11.2009 e il 24.05.2015. Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza n. 1706/2022 pubblicata il 6.07.2022, R.G. 8729/2019, del Tribunale di MO (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Per quanto concerne le condizioni del divorzio, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013. Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in ZA, in data 09/09/2016 (anno 2016, atto n. 4, reg.
[...] CP_1
GAZZANIGA, parte II, serie A). provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato a ZA (BG) in data
09.09.2016 tra il sig. e la sig.ra , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del CP_1 Parte_1
Comune di ZA (BG), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento paritario, dando atto che Per_1 Per_2 entrambi proseguiranno a mantenere la residenza anagrafica con il padre, presso l'abitazione sita in ZA
(BG) Via Cardinal Gusmini n. 87;
3) Disporre che il padre potrà tenere con sé i minori:
- un fine settimana alternato dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattino, al rientro a scuola;
- durante la settimana in cui il weekend è di competenza del padre, il padre potrà stare con i figli il martedì e il mercoledì con pernotto;
- durante la settimana in cui il week end è di competenza della madre, il padre potrà stare con i figli il mercoledì
e il giovedì con pernotto;
- sette giorni consecutivi durante le vacanze di Natale e tre giorni durante quelle di Pasqua (con alternanza dei giorni della Vigilia, Natale, Capodanno e Pasqua);
- due settimane anche non consecutive tra loro durante il periodo estivo, da concordarsi entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
4) Tenuto conto dell'autosufficienza economica delle parti, disporre il mantenimento diretto della prole durante i periodi di rispettiva permanenza presso i loro genitori.
5) Porre a carico di entrambi i coniugi, nella rispettiva quota del 50% ciascuno, l'obbligo di concorrere alle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Bergamo di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale che siano urgenti ed indifferibili;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
d) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale non urgenti ed indifferibili;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
6) Spese di giudizio compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di ZA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano