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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/10/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa RI
OV, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. DI PINTO LEONARDO e SI PE
Ricorrente
Contro
Controparte_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva il riconoscimento di quanto in ricorso, nello specifico del diritto a fruire della pensione di vecchiaia anticipata (ex art. 1, comma 8, del dlgs 503 del 1992) - denegato dall'ente previdenziale in sede amministrativa su istanza avanzata in data 27/01/2023 e respinta il 14/05/2023 per difetto del requisito sanitario - sostenendo di essere invalida nella misura non inferiore all'80%.
La stessa, quindi, censurando la suddetta decisione, inoltrava dapprima ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale Inps, pure respinto, ed infine instaurava il presente giudizio.
L'INPS si costituiva e contestava l'avversa pretesa.
Istruita la causa con l'espletamento della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il Giudice decideva con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda attrice è fondata e deve esser accolta per quanto di ragione. Come noto ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 503 “L'elevazione dei limiti di età di cui al 1° comma non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”.
Il comma 1 - cui la disposizione de qua opera espresso rinvio – prescrive che “Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”.
In estrema sintesi, si può affermare che la disciplina sopra menzionata è quella attraverso la quale il
Legislatore, con la riforma operata nel 1992, ha stabilito il progressivo innalzamento del limite di età per accedere alla pensione di vecchiaia, elevando gradualmente detto limite a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Si rammenta che fino all'emanazione del Decreto Legislativo n. 503/1992, l'età minima di accesso alla pensione di vecchiaia era di 55 anni per le donne e di 60 per gli uomini.
L'aumento dell'età pensionabile introdotto dalla disposizione in parola è stato graduale ed ha previsto una serie di passaggi intermedi, conclusi alla data del 31 dicembre 1999: dal successivo 1° gennaio
2000 l'età necessaria per ottenere la pensione di vecchiaia a carico dell'A.G.O. dei lavoratori dipendenti è dunque quella già ricordata di 60 anni per le donne e di 65 per gli uomini. In tale contesto legislativo, la norma di cui al comma 8 ha salvaguardato la posizione dei soggetti svantaggiati, in quanto invalidi, mantenendo immutati per costoro i più favorevoli requisiti anagrafici previgenti.
Tanto premesso, in via preliminare, il Tribunale osserva come dall'estratto contributivo allegato emerge la sussistenza del requisito contributivo e assicurativo utile per l'accesso alla misura richiesta, comunque non contestato da CP_2
[.
ordine, invece, alla fondatezza del requisito sanitario qui in contestazione, il ctu nominato, dott.ssa
, in sede di operazioni peritali ha motivato circa le ragioni del riconoscimento del Persona_1 beneficio per cui è causa, con decorrenza dal mese di gennaio 2024 così come ampiamente argomentato nella perizia resa, alla quale integralmente si rimanda, riportandosene qui, per brevità, le sole conclusioni: “Dalla disamina della documentazione medica visionata nonchè dalle risultanze degli accertamenti eseguiti, è possibile rispondere con parere motivato ai quesiti posti dalla S.V.
Ill.ma. La sig.ra , di anni 62, risulta affetta dalle seguenti patologie: Parte_1
• Spondilodiscoartrosi con trocoscoliosi lombare, esiti di interventi di riparazione della cuffia dei rotatori delle spalle, artrosi delle mani, sindrome del tunnel carpale bilaterale, rizoartrosi, coxartrosi, gonartrosi, lieve radicolopatia cervicale e moderata radicolopatia lombo-sacrale a medio-severa incidenza funzionale;
• Entesoartrite psoriasica e fibromialgia in trattamento farmacologico a media incidenza funzionale;
• Broncopatia cronica enfisematosa ed asma bronchiale in OSAS di grado lieve a media incidenza funzionale;
• Cardiopatia ipertensiva con rigurgito valvolare mitro-tricuspidalico lieve-moderato a media incidenza funzionale (Classe Nyha II);
• Disturbo ansioso depressivo con moderato tremore posturale e cinetico AASS a lieve-media incidenza funzionale;
• Ipoacusia neurosensoriale bilaterale protesizzata (grave a dx e profonda a sin) a lieve incidenza funzionale.
Le succitate condizioni patologiche, alla luce delle considerazioni medico legali sopra espresse, risultano di entità tale da determinare per la ricorrente un'invalidità non inferiore all'80%
(ottantapercento) a decorrere dal mese di gennaio 2024.”
Avverso la relazione peritale, pure trasmessa in bozza alle parti in data 26.07.2025, pervenivano le note concordi di entrambe ed il Ctu rendeva la sua consulenza definitiva confermandola in ogni sua parte.
Ciò detto, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente essendo stato accertato lo stato di inabilità utile ai fini del riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata, con decorrenza dal mese di gennaio 2024.
Tuttavia, tale beneficio non potrà esser erogato in via immediata, atteso il recente orientamento maturato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 29191/2018, che ha confermato la tesi dell'INPS secondo cui l'estensione del meccanismo della finestra mobile di 12 mesi opererebbe anche per gli invalidi, per via dell'applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 conv. in l. n. 122 del 2010
(il quale prevede uno slittamento nella decorrenza delle prestazioni pensionistiche di 12 mesi per i dipendenti del settore privato e di 18 mesi per gli autonomi).
La Corte ha affermato che il perimetro di applicazione delle finestre mobili (di cui al predetto articolo
12 del Dl 78/2010) è atto a ricomprendere non solo i "soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ", secondo la lettura riduttiva che è stata accolta dai giudici di merito, ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia
"alle età previste dagli specifici ordinamenti".
Pertanto, secondo il giudizio della Corte, anche la disposizione di cui all'articolo 1, co. 8 del Dlgs
503/1992 è coinvolta nel predetto meccanismo di differimento ancorchè il legislatore non abbia espressamente menzionato nell'articolo 12 del Dl 78/2010 il suddetto trattamento tra quelli che soggiacciono al differimento. "Non è corretto sostenere - precisa il Collegio - che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 sopra citato".
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento sovrapponibile a quello dell'introduzione del presente giudizio (22.01.2024) devono essere compensate integralmente.
Spese di ctu a carico dell'Inps.
P.T.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss.
c.p.c., così provvede:
a) accoglie il ricorso;
b) riconosce che la ricorrente versa nello stato di inabilità utile per il beneficio della pensione di vecchiaia anticipata ex dlgs 503 del 1992 per cui è causa con decorrenza come per legge e per l'effetto condanna Inps all'erogazione della prestazione con decorrenza ex lege;
c) spese di lite compensate;
d) spese di ctu a carico dell'Inps.
Brindisi, 07/10/2025
Il Giudice
RI OV