Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 154/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 154/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ), CP_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Sara Dealessandri, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Genova, Via Nicolò Bacigalupo n. 4 int. 5;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in ZA RD (BG), in data
01/07/2017, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di ZA RD (BG) alla Parte II, Serie A, n. 6, dell'anno 2017; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“a)i coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto;
b)i figli minori della coppia, (nato a [...], il giorno 23.07.2012, C.F. PE
), (nata a [...], il giorno 10.05.2014, C.F. C.F._3 PE_2
), (nato a [...], il giorno 07.08.2016, C.F._4 PE_3
PE C.F. ), e (nato a [...], il giorno 08.01.2021, C.F. C.F._5
) restano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori: la C.F._6
responsabilità genitoriale su di essi sarà dunque esercitata da entrambi i genitori,
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tali decisioni saranno assunte tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli stessi;
c)valutata come la situazione più confacente al benessere e alla crescita armoniosa e serena dei figli, viene stabilito il collocamento prevalente dei figli minori PE
PE
, e presso la madre con la quale continueranno a vivere nella casa PE_2 PE_3
familiare – sita in Vigevano (PV), Via Battù 22 int. 1 – che viene quindi assegnata alla
IG.ra con ogni bene ed arredo in essa contenuto, fino Parte_1 all'autosufficienza economica di tutti e quattro i figli. In qualità di coniuge assegnatario, la IG.ra subentra, dunque, nel contratto di locazione ad uso abitativo Parte_1
in essere e diventa naturalmente obbligata al pagamento dei canoni e delle spese di conduzione (Prod. 2 del ricorso);
PE d)i figli minori , e continueranno a risiedere PE PE_2 PE_3
anagraficamente nella casa familiare di Vigevano (PV), Via Battù 22 int. 1;
e)i genitori si impegnano a: - comunicarsi reciprocamente tutte le principali notizie ed informazioni sulla vita e la salute dei figli;
- garantirsi la massima collaborazione reciproca per la gestione dei figli e dei loro interessi;
- evitare di comunicare per il tramite dei figli e di alimentare contrasti in loro presenza;
- mantenere un dialogo sereno e costruttivo;
- mantenere un progetto educativo sui figli per quanto possibile unitario;
- non coinvolgere i figli nelle loro eventuali future relazioni sentimentali che non abbiano il carattere della stabilità, assicurando in ogni caso il rispetto delle esigenze e del benessere dei bambini ed evitando di ingenerare confusione rispetto ai ruoli genitoriali;
- affrontare eventuali contrasti relativi alla gestione dei figli ove possibile con l'aiuto di un mediatore familiare di comune gradimento prima di avviare contenziosi;
f)in considerazione della scelta genitoriale sull'affidamento e collocamento dei figli minori, le parti hanno concordato i seguenti tempi e modalità di frequentazione genitori/figli (sempre salvo diversi accordi con preavviso telefonico tra i genitori di almeno 24 ore):
Settimana A
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-i figli minori staranno con il padre (genitore non collocatario): dal lunedì pomeriggio dall'orario di uscita da scuola (il padre andrà a prendere i figli a scuola, rispettivamente, PE nei seguenti orari: ore 13:40; e ore 16:15; tra le ore 16:00 PE PE_2 PE_3
e le ore 16:30) al mercoledì mattina fino all'orario di entrata a scuola (il padre accompagnerà i figli a scuola, rispettivamente, nei seguenti orari: ore 07:50; PE
PE
e tra le ore 08:00 e le ore 08:15; tra le ore 08:00 e le ore 09:00) con PE_2 PE_3
pernottamento presso di lui;
poi, dal sabato mattina (la madre accompagnerà i figli presso la casa paterna all'orario che, di volta in volta, verrà concordato tra i genitori) al lunedì mattina fino all'orario di entrata a scuola (il padre accompagnerà i figli a scuola, rispettivamente, nei seguenti orari: ore 07:50; e tra le PE PE_2 PE_3
PE ore 08:00 e le ore 08:15; tra le ore 08:00 e le ore 09:00) con pernottamento presso di lui;
-i figli minori staranno con la madre (genitore collocatario): dal mercoledì pomeriggio dall'orario di uscita da scuola (la madre andrà a prendere i figli a scuola, rispettivamente, nei seguenti orari: ore 13:40; e ore 12:15; PE PE_2 PE_3
PE
tra le ore 16:00 e le ore 16:30) al sabato mattina (la madre accompagnerà i figli presso la casa paterna all'orario che, di volta in volta, verrà concordato tra i genitori) con pernottamento presso di lei;
pag. 3 di 10 Settimana B
-i figli minori staranno con il padre (genitore non collocatario): dal giovedì pomeriggio dall'orario di uscita da scuola (il padre andrà a prendere i figli a scuola, rispettivamente, PE nei seguenti orari: ore 13:40; e ore 16:15; tra le ore 16:00 PE PE_2 PE_3
e le ore 16:30) al sabato mattina (il padre accompagnerà i figli presso la casa familiare all'orario che, di volta in volta, verrà concordato tra i genitori) con pernottamento presso di lui;
-i figli minori staranno con la madre (genitore collocatario): dal lunedì pomeriggio dall'orario di uscita da scuola (la madre andrà a prendere i figli a scuola, rispettivamente, nei seguenti orari: ore 13:40; e ore 16:15; PE PE_2 PE_3
PE
tra le ore 16:00 e le ore 16:30) al giovedì mattina fino all'orario di entrata a scuola
(la madre accompagnerà i figli a scuola, rispettivamente, nei seguenti orari: PE
PE ore 07:50; e tra le ore 08:00 e le ore 08:15; tra le ore 08:00 e le ore PE_2 PE_3
09:00) con pernottamento presso di lei;
poi, dal sabato mattina (il padre accompagnerà
i figli presso la casa familiare all'orario che, di volta in volta, verrà concordato tra i genitori) al lunedì mattina fino all'orario di entrata a scuola (la madre accompagnerà i figli a scuola, rispettivamente, nei seguenti orari: ore 07:50; e PE PE_2 PE_3
tra le ore 08:00 e le ore 08:15; IO tra le ore 08:00 e le ore 09:00) con pernottamento presso di lei,
pag. 4 di 10 riprendendo poi la calendarizzazione della settimana A e, a seguire, della settimana B
(settimana A – settimana B/settimana A – settimana B e così via).
Ciascun genitore si occuperà dell'organizzazione delle attività scolastiche ed extra- scolastiche (sport, attività, ripetizioni ecc.) e, più in generale, degli impegni dei figli minori nei giorni di rispettiva spettanza. Ogni genitore si impegna ad offrire all'altro l'opportunità di prendersi cura dei figli prima di ricorrere ad altre figure di sostegno ai genitori (baby-sitter, pre e post scuola ecc.).
I figli continueranno ad avere una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale e, nonostante la separazione dei genitori, conserveranno una stabilità e una continuità nelle proprie abitudini e nel proprio stile di vita;
i genitori manterranno, a loro volta, un'equilibrata e continuativa relazione con i figli, esplicando a pieno il ruolo educativo.
Nel rispetto dei tempi dei figli, i coniugi esprimono la comune intenzione di voler addivenire in futuro alla scelta del collocamento paritario dei figli minori presso di loro
(50% del tempo con ciascun genitore);
g)per quanto riguarda l'istruzione, (dodici anni, minore plusdotato come da PE
relazione allegata al ricorso Prod. 6) frequenta la classe 2° della Scuola Statale
Secondaria di Primo Grado “ e Martino Besozzi” sita in Vigevano (PV), Via PEsona_5
Bernardino Giusto 3, e segue, quale attività extra-scolastica pomeridiana, un corso di informatica;
AB (dieci anni) e (otto anni) frequentano, rispettivamente, la PE_3 classe 5° e la classe 3° della Scuola Statale Primaria “Borgo San Siro” sita in Borgo
San Siro (PV), P.zza Unità d'Italia 22; IO (tre anni) frequenta il primo anno della Scuola
Statale dell'Infanzia “Maria Boschetti Alberti” sita in Vigevano (PV), Via Arona 14. I genitori hanno deciso di comune accordo che i figli non intraprendano alcuna istruzione religiosa e percorso di catechesi;
h)i coniugi hanno concordato il seguente operatore sanitario per le cure mediche dei figli: dott.ssa , medico pediatra, con studio in Vigevano (PV), Via del PEsona_6
Carmine 27;
i)circa le vacanze di Natale, salvo diversi e migliori accordi e, in ogni caso, nel rispetto delle rispettive tradizioni familiari, saranno suddivise alternativamente come segue: dalla data del 23 dicembre e sino al 26 dicembre Natale con un genitore e dal 27
pag. 5 di 10 dicembre le ulteriori festività compreso il Capodanno con l'altro genitore, ad anni alterni;
circa le vacanze di Pasqua: la domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, per anni alterni. Nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche durante il periodo natalizio e durante il periodo pasquale i genitori si accorderanno per avere entrambi maggiori tempi di frequentazione con i figli, assumendo opportuni accordi per eventuali vacanze con congruo anticipo (entro la data del 15 novembre di ogni anno), ma sempre con modalità compatibili con i desideri e gli impegni dei figli stessi, altrimenti si seguirà il regime ordinario fatta salva l'alternanza nelle festività;
j)circa le vacanze estive dei figli, ciascun genitore, salvo diversi e migliori accordi e, in ogni caso, compatibilmente con il lavoro svolto, terrà con sé la prole per almeno quindici giorni, siano essi consecutivi o anche frazionati;
visto l'affidamento congiunto è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti all'estero. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare la località nella quale si recheranno con i figli e le indicazioni dell'alloggio che li ospiterà (ad es. nome dell'hotel, indirizzo della casa vacanza ecc.). Viene concordato che entro la data del 31 maggio di ogni anno i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il periodo di ferie ottenuto sul lavoro;
k)si farà luogo, infine, ad alternanza per ogni altra giornata festiva e ricorrenza civile o religiosa, tenendo sempre conto dei desideri e degli impegni scolastici ed extra-scolastici dei figli stessi;
l)il IG. si impegna a versare alla moglie entro e non oltre il giorno 10 di ogni CP_1
mese mediante bonifico bancario su c/c intestato alla IG.ra (IBAN Parte_1
[...]CC0011145041) l'importo complessivo di € 800,00 (euro ottocento/00) a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori , PE PE_2
PE
e , da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
PE_3
PE m)le spese straordinarie per i figli , e verranno sostenute PE PE_2 PE_3
nella proporzione 50% madre e 50% padre, secondo le modalità e per le voci di cui al
Protocollo n. 2323/2016 (“Protocollo tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori”), in uso presso Codesto
pag. 6 di 10 Tribunale del 09.11.2016, che le parti dichiarano di conoscere. Le spese straordinarie dovranno essere, ove possibile, documentate e intestate ai figli;
n)in deroga al Protocollo n. 2323/2016 (“Protocollo tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori”), in uso presso Codesto Tribunale del 09.11.2016, la spesa relativa alla mensa scolastica dei figli minori viene considerata di comune accordo tra i coniugi come “spesa straordinaria” che verrà sostenuta nella misura 50% madre e 50% padre;
o)l'Assegno Unico per i figli verrà percepito integralmente dalla madre IG.ra
[...]
, il marito collaborerà per la compilazione e l'inoltro della relativa Pt_1
dichiarazione di rinuncia. Eventuali detrazioni fiscali forfettarie per i figli saranno assegnate al 50% a ciascuno dei genitori, così come le deduzioni e detrazioni per le spese straordinarie in ragione delle rispettive quote di accollo dei relativi costi (50% madre e
50% padre);
p)i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento a loro favore in quanto economicamente autosufficienti;
dichiarano altresì che, alle condizioni che precedono e seguono e con l'adempimento delle stesse, hanno definito ogni loro rapporto con reciproca soddisfazione e non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione;
q)contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso il marito IG. CP_1
restituisce alla moglie, IG.ra , le chiavi di accesso alla residenza Parte_1
familiare e dichiara di aver ritirato tutti i propri effetti personali ed i beni di interesse avendo già prima d'ora trasferito la propria residenza in Vigevano (PV), Via Don
Ambrogio Ceriotti 22;
r)i coniugi convengono che l'autovettura Volkswagen Golf Sportvan targata EX686SS rimanga assegnata al relativo proprietario, IG.ra , la quale si impegna Parte_1
a farsi carico in via esclusiva delle spese di manutenzione del veicolo, nonché del pagamento del bollo e simili;
s)dal momento che con l'efficacia del presente accordo di separazione consensuale si avrà lo scioglimento del regime di comunione legale vigente tra le parti, i coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione di conti e depositi, nonché di beni mobili registrati e beni mobili acquistati in costanza di matrimonio con reciproca soddisfazione pag. 7 di 10 e che i conti e i depositi in essere devono ritenersi di esclusiva proprietà del formale intestatario, con rinuncia di ogni diritto e/o pretesa dell'uno su conti correnti e depositi intestati all'altro;
t)le parti convengono che i costi di manutenzione ordinaria, la e le utenze CP_2
domestiche della ex casa familiare restino a carico di entrambi i coniugi nella proporzione del 50% ciascuno fino alla data del 31 maggio 2024 e che successivamente a tale momento siano a carico esclusivo della moglie assegnataria;
u)la moglie IG.ra si impegna a farsi carico in via esclusiva del debito Parte_1 contratto dal nucleo familiare con la Scuola Infanzia Bilingue Montessori “ABC English
School S.r.l.” – con sede legale in Vigevano (PV), Via Settembrini 27 –, istituto che il PE figlio minore ha frequentato, su accordo di entrambi i genitori, fino al mese di aprile
2024, per un importo pari ad € 2.100,00 (euro duemilacento/00);
v)il marito IG. si impegna, viceversa, ad accollarsi in via esclusiva le CP_1
seguenti obbligazioni: - adempimento del contratto di prestito concluso tra lui e la società di finanziamento – con sede legale in Torino, Corso Controparte_3
Massimo d'Azeglio 33/E – in data 05.07.2022 per l'acquisto dell'autovettura familiare
BMW Gran Tourer Advantage targata FH878XL che, nel frattempo, è stata venduta, e il cui debito complessivo è pari ad € 28.570,69 (euro ventottomilacinquecentosettanta/69);
- pagamento di bolli auto e sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada insoluti in relazione all'utilizzo da parte sua dell'autovettura familiare CLIO targata FA850SX (oggi demolita), di proprietà della moglie, nel periodo compreso dal
01° agosto 2022 al 31 maggio 2024;
w)le parti esprimono sin d'ora nei reciproci rapporti consenso ed autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti equipollenti valevoli per l'espatrio anche per i figli minori, restando inteso che i documenti verranno custoditi dalla madre e scambiati con il padre all'occorrenza, ma i viaggi all'estero dovranno essere previamente graditi e ben accolti dai figli, inoltre se esterni all'UE dovranno essere previamente concordati tra i genitori;
x)le parti, avendo raggiunto gli accordi di cui al presente ricorso con lealtà e trasparenza, si impegnano allo scambio annuale delle relative dichiarazioni fiscali fino al raggiungimento dell'autonomia economica dei figli;
pag. 8 di 10 y)ad eccezione di quanto pattuito ai punti precedenti, i coniugi dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere per qualsivoglia ragione o titolo nei reciproci rapporti salva la puntuale esecuzione delle intese qui raggiunte, che le parti dichiarano di voler eseguire già a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso;
z)i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, alla presenza del difensore che ne autentica la firma, dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
aa)le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c., pur avendone prodotta una parte.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
pag. 9 di 10 Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in ZA RD (BG), in data CP_1
01/07/2017, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di ZA RD (BG) alla Parte II, Serie A, n. 6, dell'anno 2017;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 25/03/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 10 di 10