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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2024, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 12345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12345/2024
V.G. instaurato da c.f ) con l'avv. Franchi Agnese Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. Franchi Agnese Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“I. Assegnazione della casa familiare e residenze dei coniugi
La casa familiare sita in Lograto (BS), Via Madre Teresa di Calcutta, n. 2 di proprietà di entrambi i coniugi e gravata di mutuo ipotecario resterà assegnata alla moglie, con tutti i mobili e gli arredi che la compongono, che continuerà ad abitarla con le figlie e . Il signor dichiara Per_1 Per_2 CP_1
di avere la disponibilità sin dalla separazione di un altro alloggio in Comune di Berlingo ove risulta anche la sua residenza.
II. Affidamento delle figlie minori
1 Affidamento condiviso delle figlie minori e con residenza presso la madre. I genitori Per_1 Per_2
eserciteranno in modo congiunto la responsabilità genitoriale per ciò che attiene alla straordinaria amministrazione e in modo disgiunto per ciò che attiene a quella ordinaria. I ricorrenti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con ciascuno di essi e conservando rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le figlie saranno collocate prevalentemente presso la madre, con possibilità per il padre di vederle e tenerle con sé presso la propria abitazione in Berlingo compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi delle stesse, nelle seguenti modalità: - il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dall'uscita della scuola fino alle ore 18.30 allorché le riaccompagnerà a casa della madre;
- il martedì ed il giovedì di ogni settimana dall'uscita della scuola fino alle ore 20.30 allorché le riaccompagnerà a casa dalla madre;
- a fine settimana alterni dal sabato pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica sera alle ore 20.00 allorché le riaccompagnerà a casa della madre. Nel corso delle festività natalizie e Per_1 Per_2
trascorreranno con uno dei genitori metà delle vacanze, comprensive del giorno di Natale, e l'altra metà, comprensiva del giorno di Capodanno, con l'altro genitore, e così ad anni alterni;
analogamente le figlie staranno per metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore, sempre ad anni alterni;
i genitori trascorreranno ciascuno con le figlie 5 giorni anche non consecutivi a rotazione (ossia 15 giorni il padre e 15 la madre) durante il periodo estivo, mentre durante il restante periodo di vacanze estive le figlie staranno con il padre o con la madre secondo le modalità di frequentazione sopra indicate. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali periodi di vacanza che intenderanno trascorrere con le figlie entro il 31 maggio di ogni anno. Gli accordi di cui al presente punto potranno essere derogati in caso di straordinaria necessità ed urgenza da eventuali diverse intese strette di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle prevalenti esigenze, necessità e aspirazioni delle figlie.
III. Mantenimento delle figlie
Le parti, tenuto conto delle loro risorse economico-patrimoniali, concordano che il signor CP_1
versi alla signora la somma mensile di euro 500,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici Pt_1
ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e (250,00 ciascuna), da Per_1 Per_2
effettuarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese e sino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Le spese straordinarie per le figlie minori verranno assunte dalle parti nella misura del 50% ciascuna, come previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, ovvero: - Spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e
2 comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
- Spese per l'istruzione: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; - spese per la custodia di prole minorenne, spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. - spese per il divertimento, spese che richiedono il preventivo accordo I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Tali spese saranno in ogni caso da documentare, da suddividere tra i genitori in ragione del 50% ognuno, da corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta;
il tutto con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. Le parti concordano che l'Assegno Unico
INPS per le figlie minori e sarà richiesto e percepito al 50% dai genitori. Per_1 Per_2
IV. Mantenimento in favore della moglie o del marito
I coniugi dichiarano entrambi di svolgere un'attività lavorativa che permette loro di provvedere in modo autonomo al proprio mantenimento, pertanto nulla sarà dovuto da un coniuge all'altro a titolo di mantenimento.
V. Rapporti economici tra i coniugi
Le parti continueranno a sostenere le rate del mutuo n. 57.667 rep. e n. 18.846 racc. relativo all'abitazione familiare, surrogato con nella misura del 50% ciascuno Controparte_2
mediante addebito sul conto corrente cointestato intrattenuto dalle parti presso Controparte_3
filiale di Orzinuovi che rimarrà tale per ragioni di opportunità. I coniugi continueranno a pagare i propri finanziamenti e prestiti ad oggi in corso;
in particolare il signor continuerà a sostenere CP_1 la rate per l'acquisto dell'autovettura WV Polo pari ad euro circa 213,00 mensili. VI. Accettazione
3 delle condizioni I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Le parti si danno reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio, anche per le figlie minori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 19/04/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Botticino (atto n. 1, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse delle figlie minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il Parte_1
cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/11/2024.
Il Presidente estensore
Michele Posio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12345/2024
V.G. instaurato da c.f ) con l'avv. Franchi Agnese Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. Franchi Agnese Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“I. Assegnazione della casa familiare e residenze dei coniugi
La casa familiare sita in Lograto (BS), Via Madre Teresa di Calcutta, n. 2 di proprietà di entrambi i coniugi e gravata di mutuo ipotecario resterà assegnata alla moglie, con tutti i mobili e gli arredi che la compongono, che continuerà ad abitarla con le figlie e . Il signor dichiara Per_1 Per_2 CP_1
di avere la disponibilità sin dalla separazione di un altro alloggio in Comune di Berlingo ove risulta anche la sua residenza.
II. Affidamento delle figlie minori
1 Affidamento condiviso delle figlie minori e con residenza presso la madre. I genitori Per_1 Per_2
eserciteranno in modo congiunto la responsabilità genitoriale per ciò che attiene alla straordinaria amministrazione e in modo disgiunto per ciò che attiene a quella ordinaria. I ricorrenti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con ciascuno di essi e conservando rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le figlie saranno collocate prevalentemente presso la madre, con possibilità per il padre di vederle e tenerle con sé presso la propria abitazione in Berlingo compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi delle stesse, nelle seguenti modalità: - il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dall'uscita della scuola fino alle ore 18.30 allorché le riaccompagnerà a casa della madre;
- il martedì ed il giovedì di ogni settimana dall'uscita della scuola fino alle ore 20.30 allorché le riaccompagnerà a casa dalla madre;
- a fine settimana alterni dal sabato pomeriggio alle ore 16.00 alla domenica sera alle ore 20.00 allorché le riaccompagnerà a casa della madre. Nel corso delle festività natalizie e Per_1 Per_2
trascorreranno con uno dei genitori metà delle vacanze, comprensive del giorno di Natale, e l'altra metà, comprensiva del giorno di Capodanno, con l'altro genitore, e così ad anni alterni;
analogamente le figlie staranno per metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore, sempre ad anni alterni;
i genitori trascorreranno ciascuno con le figlie 5 giorni anche non consecutivi a rotazione (ossia 15 giorni il padre e 15 la madre) durante il periodo estivo, mentre durante il restante periodo di vacanze estive le figlie staranno con il padre o con la madre secondo le modalità di frequentazione sopra indicate. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali periodi di vacanza che intenderanno trascorrere con le figlie entro il 31 maggio di ogni anno. Gli accordi di cui al presente punto potranno essere derogati in caso di straordinaria necessità ed urgenza da eventuali diverse intese strette di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle prevalenti esigenze, necessità e aspirazioni delle figlie.
III. Mantenimento delle figlie
Le parti, tenuto conto delle loro risorse economico-patrimoniali, concordano che il signor CP_1
versi alla signora la somma mensile di euro 500,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici Pt_1
ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e (250,00 ciascuna), da Per_1 Per_2
effettuarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese e sino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Le spese straordinarie per le figlie minori verranno assunte dalle parti nella misura del 50% ciascuna, come previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, ovvero: - Spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e
2 comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
- Spese per l'istruzione: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; - spese per la custodia di prole minorenne, spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. - spese per il divertimento, spese che richiedono il preventivo accordo I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Tali spese saranno in ogni caso da documentare, da suddividere tra i genitori in ragione del 50% ognuno, da corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta;
il tutto con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. Le parti concordano che l'Assegno Unico
INPS per le figlie minori e sarà richiesto e percepito al 50% dai genitori. Per_1 Per_2
IV. Mantenimento in favore della moglie o del marito
I coniugi dichiarano entrambi di svolgere un'attività lavorativa che permette loro di provvedere in modo autonomo al proprio mantenimento, pertanto nulla sarà dovuto da un coniuge all'altro a titolo di mantenimento.
V. Rapporti economici tra i coniugi
Le parti continueranno a sostenere le rate del mutuo n. 57.667 rep. e n. 18.846 racc. relativo all'abitazione familiare, surrogato con nella misura del 50% ciascuno Controparte_2
mediante addebito sul conto corrente cointestato intrattenuto dalle parti presso Controparte_3
filiale di Orzinuovi che rimarrà tale per ragioni di opportunità. I coniugi continueranno a pagare i propri finanziamenti e prestiti ad oggi in corso;
in particolare il signor continuerà a sostenere CP_1 la rate per l'acquisto dell'autovettura WV Polo pari ad euro circa 213,00 mensili. VI. Accettazione
3 delle condizioni I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Le parti si danno reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio, anche per le figlie minori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 19/04/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Botticino (atto n. 1, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse delle figlie minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il Parte_1
cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/11/2024.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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