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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3302 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Adolfo Ceccarini ConIGliere dr. Caterina Garufi ConIGliere
Nella causa civile iscritta al n. 52 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, ha emesso la seguente SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Petricone Parte_1
Domenico, come da procura in atti
APPELLANTE E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Buraglia Cinzia, come da procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2028/2021 del Tribunale di Velletri, pubblicata in data 08/11/2021 RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Velletri, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto, per quel che qui interessa, la vicenda per cui è causa: “Con sentenza non definitiva pubblicata in data 9.12.2019 il Tribunale ha rigettato la domanda di divisione dei beni immobili siti in Marino in comproprietà dell'attrice e specificamente indicati introduttivo (…), rilevando all'esito dell'espletata CTU la non commerciabilità di alcuni di essi ai sensi dell'art. 40 l. 47/1985. Il Tribunale ha altresì ritenuto provata, in relazione alla domanda spiegata dall'attrice nel riunito procedimento r.g. 5632/2017, la circostanza secondo cui la , a far data dal luglio 2000, si è CP_1 trasferita in altra abitazione condotta in locazione, giusto contratti allegati al doc. 3 del fascicolo di parte, nonché dal testo della sentenza di r.g. n. 1 separazione personale delle parti (doc. 1) da cui si desume che l'odierno convenuto è rimasto ad abitare nella casa familiare, essendosi la ricorrente trasferita presso altro immobile. Invero, si evince dalla sentenza di separazione passata in giudicato, che nel luglio 2000, il convenuto ha provveduto a cambiare la serratura dell'immobile un tempo adibito a casa coniugale (sito nel Comune di Marino, Via Colle Picchione e censito al foglio 42, particella 658, sub 502 e 666 sub 502, 6,5 vani e mq 162) e in comproprietà tra i coniugi, impedendo alla di farvi rientro (cfr. sentenza di separazione in CP_1 atti). Rimessa la causa sul ruolo per il proseguimento dell'istruttoria in ordine alla richiesta indennità di occupazione, all'udienza del 28 giugno 2021 è stato escusso il teste delle parte attrice e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alla parte attrice del termine di giorni 30 per il deposito della sola comparsa conclusionale. L'uso esclusivo dell'ex casa coniugale da parte del solo
[...]
(nato a [...] il [...]) deve ritenersi accertato, oltre in virtù Parte_1 della richiamata sentenza passato in giudizio, anche dalla deposizione resa dal teste il quale ha riferito di aver accompagnato, almeno in Tes_1 un paio di occasioni (tra il 2000 e il 2005) l'attrice presso l'immobile di cui è causa al fine di poter parlare con il convenuto ed ottenere la consegna delle chiavi dell'immobile, riferendo che il si è sempre Parte_1 rifiutato di consentire l'accesso arrivando finanche a minacciarli e affermando che la non fosse proprietaria di nulla;
il teste, CP_1 altresì, ha riferito di aver accompagnato l'attrice per tentare di effettuare altri accessi anche in data successiva al 2005 (“sul cap. 4) e 5) confermo, siamo andati insieme un paio di volte, credo tra il 2000 e i 2005); abbiamo citofonato con un ragazzino un paio di volte ma il marito non ha voluto sentire ragioni e ci ha pure minacciato;
sul cap. 6) so che lo abbiamo visto li quando ci siamo recati e lui ha detto che abita lì e che la IGnora non è proprietaria di niente;
preciso che abbiamo effettuato ulteriori tentativi di accesso all'immobile anche in data successiva al 2005 e lui si presentava lì dicendo che la IGnora non era proprietaria di niente e che se non andavamo via avrebbe preso il fucile cfr. verbale di udienza del 28 giugno 2021)”. Risulta poi in atti, espressa formale diffida sottoscritta dall'attrice in data 5.11.2014 e ritualmente recapitata al (presso l'indirizzo Via Parte_1
Colle Picchione n. 26), in cui costei intima il pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile sito in Frantocchie, Via Colle Picchione n. 26, poi seguita dall'invito a stipulare la negoziazione assistita in data 28.01.2017, ricevuta dal convenuto sempre all'indirizzo di Via Colle Picchione n. 26. Tali risultanze istruttorie conducono il Tribunale a ritenere provata sia la permanenza del convenuto, a far data dal 2000 presso l'immobile in r.g. n. 2 comproprietà (sito nel Comune di Marino, Via Colle Picchione n. 26 e censito al foglio 42, particella 658, sub 502 e 666 sub 502, 6,5 vani e mq 162), nonché a ritenere operoso il comportamento dell'attrice nel tentare di rientrare nel godimento dell'immobile. Spetta dunque all'attrice che ne ha fatto domanda un'indennità per il godimento esclusivo dell'immobile comune a far data dal luglio del 2000, stante i provati tentativi di accesso ed utilizzo dell'immobile effettuati dalla in seguito al cambio di serratura operato dal CP_1 Parte_1
Infatti, l'uso diretto del bene altro non è che attuazione del diritto dominicale, ed il comproprietario che ne gode resta solo obbligato a non impedire che gli altri comproprietari ne facciano uguale uso in maniera diretta (ad esempio attraverso il frazionamento degli spazi o l'uso turnario) ovvero in maniera indiretta, traendone i frutti civili. Ne consegue che colui che utilizza in via esclusiva l'immobile comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro-indiviso che risulti inerte nell'utilizzare l'immobile; tuttavia allorché, come nel caso, quest'ultimo abbia manifestato l'intenzione di utilizzare l'immobile, da quel momento l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili del bene medesimo (v. Cass., 4.12.91, n. 13036). Ciò premesso, l'ammontare dell'indennità dovuta per l'uso esclusivo del bene ereditario può essere determinata in via equitativa assumendo come punto di riferimento il canone di locazione percepibile per quel bene con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della domanda. Tale valore può ricavarsi dal banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate in atti (relativo all'anno 2016), (cfr. doc. 6 atto di citazione) stimato secondo il valore medio di Euro 7,00 al mq, per una superficie complessivi di 162 mq, talché si ricava, relativamente alla quota del 50% di proprietà dell'attrice, un'indennità di occupazione mensile pari ad Euro 567,00#mensili, quantomeno per il periodo successivo al gennaio 2016. Tale importo, che appare congruo, può ritenersi attuale anche alla data odierna, stante il non IGnificativo tempo trascorso dalla data della stima e la notoria crisi del mercato locatizio. Il valore locativo dell'immobile di cui si discorre può pertanto essere quantificato, in via equitativa ed ai valori attuali, compresivi di interessi, in complessivi
€40.257,00# (€567,00# mensili per 5 anni e 11 mesi). Con riferimento al periodo antecedente all'anno 2016, in assenza di sicuri indici relativi alla stima dell'immobile, il Tribunale ritiene, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., che l'indennità di occupazione possa quantificarsi quanto meno avuto riguardo al valore del canone di affitto sostenuto dall'attrice durante il periodo luglio 2000 e dicembre 2015, pari a circa 36.151,55 ottenuto dalla somma dell'importo di Euro 4.800,00 (periodo luglio 2000 – giugno 2008) Euro 12.176,18 (periodo luglio 2008
– febbraio 2011) Euro 19.175,37 (periodo marzo 2011 – dicembre 2015) (cfr. doc. in atti, tabella comparsa conclusionale p. 5).
r.g. n. 3 Conseguentemente, l'indennità dovuta dal convenuto
[...] all'attrice risulta pari a complessivi € 76.408,55# comprensivi di Parte_1 interessi. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa previsto dal d.m. 55/2014 e successive modificazioni per il “decisum” (scaglione da 52.000,01 a 260.000,00) in ragione dei parametri minimi (bassa complessità della controversia) e debbono essere compensate per la metà tra le parti in considerazione della soccombenza dell'attrice sulla domanda di divisione. Le spese di CTU sono interamente compensate tra le parti.” Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:
- Accerta e dichiara il mancato godimento, da parte dell'attrice, dell'immobile in comunione sito nel Comune di Marino e indicato in parte motiva (Via Colle Picchione 26 e censito al foglio 42, particella 658, sub 502 e 666 sub 502, 6,5 vani e mq 162), occupato in via esclusiva a far data dal luglio 2000 dal Parte_1
- Condanna alla refusione, in favore dell'attrice, Parte_1 dell'indennità di occupazione quantificata in euro 76.408,55 oltre interessi legali sino al soddisfo;
- Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite (compensate per la metà), che si liquidano in € 158,33 per spese, € 3.897,50 per onorari, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Cinzia Buraglia.
- Compensa le spese di CTU.” Avverso tale sentenza ha proposto appello , Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Roma, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere:
- in via preliminare dichiarata la nullità della citazione introduttiva del giudizio notificata il 14/07/2017 e la nullità dell'atto di citazione in rinnovazione notificato il 10/05/2018, dichiararsi l'avvenuta estinzione del giudizio di primo grado;
- in via gradata dichiarare la nullità delle acquisizioni istruttorie e della sentenza impugnata in conseguenza della nullità delle citazioni introduttive del giudizio e comunque di quest'ultima per la mancata identificazione della causa riferibile, per l'effetto rimettere la causa al Giudice di primo grado con termine per la riassunzione;
- nel merito previa dichiarazione della nullità delle citazioni di cui al precedente capo in totale riforma della sentenza impugnata dichiarato legittimo l'esclusivo uso del bene da parte del fino al Giugno del Parte_1
2009, respingere la domanda proposta dalla Sig.ra Controparte_1 siccome inammissibile, improponibile e comunque perché infondata in fatto e diritto;
r.g. n.
4 - sempre nel merito respingere la domanda dell'appellata per il periodo successivo al Giugno 2009 perché inammissibile, improponibile per difetto di domanda, rigettarla comunque in difetto di una valida richiesta della di voler conseguire il pari uso dell'immobile e CP_1 comunque per non aver provato l'opposizione del Parte_1
Piaccia alla Corte respingere in ogni caso l'intera domanda siccome inammissibile, improponibile e comunque perché infondata in fatto, diritto e non provata. Condannare la Sig.ra alle spese, competenze ed Controparte_1 onorari di giudizio, oltre oneri accessori, fiscali e previdenziali da attribuirsi a favore dello Stato, ove accolta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio prodotta dall'opponente, liquidando pari importo a favore di questo difensore a carico della previdenza statale”.
ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Il.mo Giudice adito, In via principale A) Confermare la sentenza impugnata, ovvero, riconoscere il diritto all'indennità di occupazione nella misura di giustizia, in ragione dei parametri incontestati , utilizzati dal Primo Giudice o di quelli ritenuti di giustizia oltre indennizzo successivo sino all'effettiva immissione in godimento del bene de quo della IG.ra ; CP_1
B) In subordine Disporre la rinnovazione delle prove impugnate dall'appellante e, per l'effetto condannare il IG. in ragione dei parametri utilizzati dal Parte_1
Tribunale e NON contestati , al pagamento dell'indennità di occupazione calcolata sino a gennaio 2022 e pari ad € 76.975,55 oltre indennizzo successivo sino all'effettiva immissione in godimento del bene de quo della IG.ra ; CP_1
In estremo subordine: Disporre la rinnovazione delle prove impugnate dall'appellante e , per l'effetto condannare il IG. in Parte_1 ragione dei parametri utilizzati dal Tribunale e NON contestati ,ovvero all'esito della CTU, al pagamento dell'indennità di occupazione calcolata sino a gennaio 2022 nella decorrenza ritenuta di giustizia oltre indennizzo successivo sino all'effettiva immissione in godimento del bene de quo della IG.ra , con rinnovo della quantificazione dell'indennizzo dovuto CP_1 anche tramite CTU;
Spese rifuse del grado con distrazione In via istruttoria: Si chiede ammettersi CTU in ordine alla quantificazione dell'indennità in parola con riguardo al valore di mercato della locazione dell'immobile oggetto di causa e comunque prova per testi ed interpello sui capitoli da 1 a 7 della citazione (siccome trascritta nel “fatto”), nonché sui seguenti capitoli:
<< Vero che dal 2000 all'attrice è stato impedito, da parte del IG.
r.g. n. 5 sia di occupare che di godere e/o fruire o gestire l'immobile in Parte_1 comproprietà (Via Collepicchione snc – Marino) >>;
<< Vero che l'attrice dopo il 2000 si è trovata in una condizione di grave disagio per non avere una casa dove abitare e che solo dopo numerose difficoltà, è riuscita ad avere un piccolo appartamento in locazione >>
<< Vero che l'immobile (Via Collepicchione snc – Marino in comproprietà consta di una villa su piu' piani di mq. 162 arricchita da vigneto e nello specifico villino bifamiliare posto su tre livelli fuori terra: piano terra, primo e sottotetto così composto: - al piano terra, al momento abitato, una cucina/soggiorno, due camere ed un bagno per una consistenza lorda di mq. 84,20 con adiacente box auto di mq. 32,05 e locale deposito/magazzino, quest'ultimo esterno alla sagoma del fabbricato, di mq. 45,15;
- al piano primo, con accesso da scala esterna e collegato al piano terra da una scala interna, una cucina, un soggiorno, tre camere, due bagni ed un disimpegno per una consistenza lorda di mq. 111,80 con annessi balcone di mq. 28,97 e terrazza praticabile, quest'ultima posta sul locale deposito/magazzino, di mq. 43,57;
- al piano sottotetto una soffitta non abitabile, allo stato grezzo, con altezza massima di ml.
2.20 di superficie lorda pari a mq. 101,88 >>
<< Vero che l'immobile in comproprietà (Via Collepicchione snc –
Marino) è integralmente Gestito dal IG. >>.” Parte_1
La causa, all'udienza del 20 febbraio 2025, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge di cui all' art. 190. c.p.c.
ha censurato la sentenza, per non aver rilevato, Parte_1 disponendone la rinnovazione, la nullità della citazione per l'omesso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 38, facendosi nella citazione riferimento solo alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. Da ciò ne segue, ad avviso dell'appellante, la nullità degli atti processuali ivi compresa la sentenza, essendo preclusa ogni sorta di sanatoria, in ragione della sua contumacia nel giudizio di primo grado. A supporto della censura ha richiamato l'ordinanza n. 32/2021 della Corte di Cassazione. La censura è fondata. Risulta per tabulas che l'atto di citazione era carente dell'avviso ex art. 163, n. 7), c. p. c., avuto riguardo alla decadenza dalla facoltà di eccepire l'incompetenza del giudice adito ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., nonché la circostanza che il giudizio di primo grado si è svolto nella contumacia di
Parte_1
A ciò ne segue la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, primo comma, c.p.c., in quanto, in ragione della contumacia di non era Parte_1
r.g. n. 6 configurabile la sanatoria della nullità in oggetto, la quale presuppone, in forza dell'art. 164, terzo comma, c.p.c., che il convenuto si sia costituito.
Il Tribunale avrebbe dovuto disporre d'ufficio la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio (art. 164, 2 comma, c.p.c.). Per quanto fin qui detto, deve dichiararsi la nullità della sentenza di cui in epigrafe e di tutti gli atti del giudizio di primo grado. Tuttavia, la dichiarazione di questa nullità non può comportare la rimessione della causa al giudice di primo grado: sia perché la nullità della citazione non è inclusa tra le tassative ipotesi di regressione del processo, previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., non interpretabili analogicamente in quanto norme eccezionali;
sia perché sul principio del doppio grado di giurisdizione, privo di garanzia costituzionale, prevale l'eIGenza della ragionevole durata del processo. Quindi, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando a norma dell'art. 162 cod. proc. civ. gli atti dichiarati nulli, quando sia possibile e necessario. ( Sez. Un. Sentenza n. 9217/2010). Si impone, quindi, la decisione nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli (ad eccezione di quello introduttivo, rispetto al quale l'effetto sanante è stato già prodotto dalla proposizione dell'appello della parte illegittimamente dichiarata contumace in primo grado, ancorché operante ex nunc), onde evitare una grave violazione del principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale. (in tal senso Sentenza n. 24017 del 12/10/2017). Per quanto fin qui detto, pronunciando non definitivamente, deve essere dichiarata la nullità della sentenza di primo grado indicata in epigrafe e di tutti gli atti pregressi del giudizio di primo grado. Considerato, quindi, che parte appellante ha diritto di svolgere tutte le attività processuali (comprese quelle afferenti all'istruzione probatoria) che le sono state precluse nel giudizio di primo grado, ammette i documenti dallo stesso depositati in questa sede. (in tal senso Cass. Ordinanza n.30969/2023, secondo cui “Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza di primo grado per un motivo diverso da quelli tassativi di cui all'art. 354 c.p.c., non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve deciderla nel merito;
tuttavia, prima deve disporre la rinnovazione degli atti nulli e consentire alla parte che ne abbia fatto richiesta, di svolgere tutte le attività processuali (comprese quelle afferenti all'istruzione probatoria) che le siano state precluse per non essersi potuta costituire, a causa del vizio di nullità, nel processo di primo grado”). In ragione della necessità di rinnovare gli atti istruttori nulli (testimonianza), rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza. Le pronuncia sulle spese di lite è differita all'esito finale del giudizio.
PQM
La Corte d'Appello, non definitivamente pronunciando, dichiara la r.g. n. 7 nullità della sentenza n. 2028/2021 del Tribunale di Velletri, pubblicata in data 08/11/2021 e di tutti gli atti del giudizio di primo grado;
rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
spese al definitivo. Così deciso nella camera di conIGlio del 27 maggio 2025. Il Presidente Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 8