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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1110/2016 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado da
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. GIROLAMO RUBINO (pec e Email_1
dall'avv. LEONARDO CUCCHIARA (pec Email_2 opponenti contro
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CLAUDIO TROVATO (pec Email_3
convenuto
Conclusioni per la parte opponente:
I) Procedere alla rideterminazione della giusta somma da corrispondersi in favore dei ricorrenti per il provvedimento ablatorio sopra precisato, ritenendo e dichiarando che tale indennità è pari al valore venale delle aree espropriate, valore venale che va ricercato e determinato tenendo conto della esatta estensione delle aree oggetto di acquisizione sanante
e senza tenere conto dei vincoli urbanistici preordinati alla espropriazione;
procedere alla determinazione dell'ulteriore indennizzo spettante ai ricorrenti per i danni subiti a cagione della parziale ablazione dell'unico compendio immobiliare di cui essi risultavano proprietari
e/o per reliquati inutilizzabili;
nonchè procedere alla determinazione di tutte le altre voci di indennità spettanti ai ricorrenti ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001; procedere
1 alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima spettante ai ricorrenti ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 327/2001.
II) Conseguentemente condannare il convenuto a versare in favore dei ricorrenti gli CP_1
importi dovuti sino alla concorrenza della somma che risulterà a seguito degli accertamenti effettuati nel corso del giudizio, anche a seguito di C.T.U. oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
III) Condannare, altresì, il convenuto al pagamento in favore dei ricorrenti degli CP_1 indennizzi di legge e/o dei risarcimenti dovuti per i danni a cagione della inutilizzabilità dei terreni residui dell'originario unico compendio immobiliare, o comunque per il grave deprezzamento di siffatti reliquati.
IV) Ritenere e dichiarare inammissibili e/o con ogni statuizione rigettare le domande ed eccezioni del convenuto. CP_1
V) Con vittoria di spese, ivi compresi i compensi liquidati ai due CC.TT.UU., competenze ed onorari del giudizio oltre il rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Conclusioni per l'ente civico convenuto: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, giuridicamente inammissibili e, comunque, infondate nel merito le domande tutte spiegate dalla controparte e, per l'effetto, rigettarle integralmente. Respingere integralmente, per l'effetto, il ricorso proposto.
Accertare e dichiarare, in ogni caso, per le ragioni esposte, che il Controparte_1
, in esecuzione delle sentenze del CGA n. 788 e 789 del 10.09.2019, ha
[...] riproposto la determina n. 175 del 18.04.2016 ed ha impegnato e liquidato, per l'effetto (per la parte che riguarda il ristoro forfettario nella misura del 20% - di cui la metà calcolata nella misura del 10% era già stata depositata) la complessiva somma di euro 11.411,40
(undicimilaquattrocentoundici//40), riferita alle sole particelle utilizzate per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata (BERP), con esclusione delle particelle 2457 e 2275, utilizzate per finalità diverse (centro sociale e parcheggio), ripartendola, nella misura di 1/4 ciascuno, ai sigg.ri , , Parte_1 Parte_4 Pt_5
e , con ogni conseguente statuizione;
[...] Pt_2
2 Accertare e dichiarare, per l'effetto, per le ragioni esposte, che il ristoro forfettario nella misura del 20% non è dovuto per l'acquisizione delle particelle 2457 e 2275, utilizzate per finalità diverse (centro sociale e parcheggio), con ogni conseguente statuizione;
- Accertare e dichiarare, inoltre, per le argomentazioni documentate ed esposte, con ogni conseguente statuizione, che il ha liquidato e versato, in Controparte_1
favore dei ricorrenti, per la vicenda espropriativa di che trattasi, le seguenti somme:
- € 207.484,10, giusta Ordinanza U.T.C. n. 136/2006, depositata presso la Cassa DD.PP.;
- € 277.904,50, giusta Determina U.T.C. n. 175 del 18/04/2016; accertare e dichiarare che le somme ut supra quantificate e specificate debbono intendersi satisfattive (in uno alla somma di € 11.411,40, ut supra, giusta Determina U.T.C. n. 28 del
27/07/2020, di liquidazione a titolo di ristoro forfettario) delle indennità a qualsiasi titolo dovute ai ricorrenti, inclusi gli accessori di legge;
Respingere, in ogni caso, con qualsiasi statuizione le domande e le eccezioni tutte spiegate dai ricorrenti nei confronti del in quanto inammissibili e, Controparte_1 comunque, giuridicamente infondate in fatto ed in diritto;
In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi che l'Eccellentissima Corte ritenesse di accogliere in tutto od in parte le domande spiegate dai ricorrenti, rideterminare le somme da corrispondersi nella misura che ritenga provata all'esito dell'istruttoria ovvero ritenga di giustizia.
Condannare i ricorrenti, uti singuli od in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con determinazione n. 175 del 18 aprile 2016, il Comune di ha Controparte_1
disposto l'acquisizione, al proprio patrimonio indisponibile, a norma dell'art. 42 bis D.P.R.
n. 327 del 2001, del fondo di proprietà indivisa dei ricorrenti in epigrafe, distinto in catasto al foglio n. 10, part. 2286, 2287, 2288, 2262, 2263, 2265, 2261, 2275, 2276, 2499, 2264, 2457,
e 2474, occupate in via d'urgenza, in parte, a far data dal 9 dicembre 1999 (ordinanza n.
15/1999 relativa ad 80 mq della particella n. 2260, utilizzata nell'ambito dei lavori di risanamento e riqualificazione urbana della zona censuaria n. 1 settore nord, per complessivi
4.148 giorni di occupazione illegittima) e, in parte, a far data dal 25 ottobre 2001 (ordinanza n. 182/2001, avente ad oggetto fondi per complessivi 7.942 mq, liberi da manufatti e ai tempi incolti, comprensivi della particella 2275 per soli 54 mq e anche della particella 2457 per
3 1.004 mq, per complessivi 3.469 giorni di occupazione sine titulo, utilizzati nell'ambito del programma costruttivo di 25 alloggi centro sociale e urbanizzazione del contratto di quartiere per la riqualificazione dell'area urbana di Calvario Pizzillo, giusta delibera n. 22 del 30 marzo 2000 di approvazione del programma costruttivo e successivo progetto esecutivo, approvato con delibera di G.M. DEL 1° dicembre 2000).
Con la suddetta determinazione, l'indennità risarcitoria spettante ai ricorrenti per il pregiudizio patrimoniale è stata determinata inizialmente in complessivi € 485.388,60
(importo che teneva conto anche dei 3.027 mq della particella n. 2851 e degli 80 mq della particella 2260) e, quindi, a seguito delle sentenze n. 788 e n. 789 del 10 settembre 2019, rese dal C.G.A. della Regione Siciliana, in € 496.800,00, giusta determinazione n. 11 del 10 febbraio 2020, con la quale è stata applicata la percentuale del 20% ai fini del calcolo del risarcimento patrimoniale relativamente alle particelle ricadenti nella zona destinata ad edilizia sovvenzionata.
2. Avverso la suddetta stima hanno proposto opposizione ai sensi dell'art. 54 T.U. espropriazioni e art. 29 D.Lgs. n. 150 del 2011, , , Parte_1 Parte_2
e , contestando sotto vari profili la stima del valore venale dei Parte_5 Parte_4 beni, posta a base della determinazione amministrativa surrichiamata e chiedendo la determinazione giudiziale dell'indennizzo dovuto a norma del citato art. 42 bis cit. e la condanna del convenuto al pagamento del relativo importo, oltre l'indennità per il CP_1
danno non patrimoniale e a quella di occupazione.
3. Ritualmente instauratosi il contradittorio, con memoria reiettiva depositata il 12 settembre
2016 si è costituito il , concludendo come in epigrafe. Controparte_1
4.Con ordinanza del 17 novembre 2016, questa Corte ha disposto consulenza tecnica, affidata prima all'Ing. e, successivamente, con ordinanza del 3 novembre 2021, Persona_1
all'ing. e, quindi, all'udienza del 15 gennaio 2025, trattata nelle forme Controparte_2 cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha posto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Nel merito, l'opposizione è fondata nei limiti e per le motivazioni che seguono.
Questa Corte condivide, infatti, le valutazioni, logicamente coerenti e razionali, svolte nella prima nella relazione del 24 aprile 2022 e quindi in quella del 26 dicembre 2024, dal C.T.U.
Ing , il quale ha puntualmente risposto ai quesiti di cui all'ordinanza del 3 novembre CP_2
2021.
6. Ha innanzi tutto rilevato il CTU che l'importo ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, stimato dall'ente civico in € 496.800,00, doveva ritenersi errato quanto meno perché non era stata conteggiata la particella n. 2861 per 9 mq, né quella n. 2266 ed era stata omessa la valutazione dell'indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima ex art 50 DPR n. 327/2001.
7. Tanto premesso, il Consulente ha rilevato che le aree di proprietà dei ricorrenti, censite al foglio di mappa e alle particelle in parola, utilizzate per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, dovevano quantificarsi in 3.618 mq, mentre quelle occupate da servizi e verde pubblico in 7.087 mq e quelle rimaste in proprietà dei ricorrenti medesimi in 1.458 mq.
8. In merito alla disciplina urbanistica alla quale le suddette proprietà erano assoggettate, il
CTU ha evidenziato che al momento della intervenuta acquisizione sanante disposta con ordinanza dirigenziale n. 175/2016, era vigente il Piano regolatore generale (PRG) approvato con D.P.R.S. n. 536/2006 - peraltro vigente alla data del febbraio 2022 – i cui vincoli preordinati all'esproprio erano decaduti l'8 febbraio 2012.
9. Sulla scorta degli elaborati grafici allegati al PRG e del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Dirigente dell'UTC prot. 23 del 12 aprile 2016, il Consulente ha classificato le particelle in base alla loro appartenenza alle diverse zone di PRG.
10.La proprietà dei ricorrenti è stata quindi così classificata: 110 mq in zona B1; 208 mq in zona BR;
1.941 mq in zona BERP;
1512 mq in zona IC;
2.237 mq in zona V1; 640 mq in zona P;
327 mq in zona F2; 3730 mq in zona VIARIA, per complessivi 10.705 mq.
A tali superfici si sommano 1.458 mq non oggetto di espropriazione, ricadenti rispettivamente per 85 mq in BERP, per 631 mq in S1, per 665 mq in F2 E per 77 mq in viaria.
11. Successivamente il Consulente ha stimato l'indice di edificabilità dei singoli lotti in zona
B, tenendo conto sia della loro qualificazione urbanistica che della loro estensione:
5 -lotto di terreno ricadente in zona B1, 110 mq: Ie 9,0 mc/mq (art. 18 norme tecniche di attuazione del PRG);
- lotto di terreno ricadente in zona BR, 208 mq: Ie 3,0 mc/mq (art. 19 NTA);
- lotto di terreno ricadente in zona BERP, 1.941 mq: Ie 5,0 mc/mq (art. 18 NTA).
12. Il Consulente ha quindi individuato il valore venale delle suddette aree dopo aver effettuato una ricerca sul web e consultato diverse agenzie immobiliari che operano nel
Comune di Palmo di , ed essere così riuscito a ricavare un campione di offerte di CP_1 vendita sufficientemente rappresentativo del mercato immobiliare di terreni edificabili nell'abitato del comune.
Dalla suddetta ricerca, effettuata su un corposo numero di offerte di vendita, circa 19, è emerso un valore unitario di € 157,80 per mq e a € 30,40 per mc.
Ancora il Consulente ha valutato che tutte le offerte pubblicate indicavano il prezzo richiesto come “trattabile”; che le stesse avevano ad oggetto singoli lotti edificabili, per i quali sarebbe stato necessario uno specifico piano di lottizzazione;
che l'andamento storico dei valori di compravendita nel comune di mostrava valori sovrapponibili sia nel Controparte_1
2020 (data della rilevazione) che nel 2016, cosicché i valori unitari individuati potevano ritenersi congruenti rispetto a quelli praticati alla data dell'acquisizione sanante.
13. Il Consulente ha quindi stimato i seguenti valori di mercato:
-lotto di terreno ricadente in zona B1: valore unitario € 273,30 (110 mq, Ie 9,0 mc/mq, € 30,40 per mc); valore complessivo € 30.066,76;
- lotto di terreno ricadente in zona BR: valore unitario € 91,10 (208 mq, Ie 3,0 mc/mq, € 30,40 per mc); valore complessivo € 18.951,17;
- lotto di terreno ricadente in zona BERP: valore unitario € 151,90 (1.941 mq: Ie 5,0 mc/mq,
€ 30,40 per mc); valore complessivo € 294.745,38.
14. Riguardo le zone S, il Consulente ha distinto:
- la sottozona “attrezzature IC – strutture di interesse comune”, destinata a realizzazione di edifici religiosi, assistenziali, sociosanitari per la cultura e il tempo libero, la pubblica amministrazione e il commercio al dettaglio, alla quale era stata assegnato un indice di edificazione pari a 2,5 mc/mq con limite di rapporto di copertura del 50% (valore unitario per mc € 30,4). Alle particelle ricadenti nella predetta sottozona, estese per complessivi 1.512 mq
(part. 2853, mq 776 e part. 2929, mq 736), il CTU ha assegnato un valore di € 114.800,36;
6 - la sottozona “attrezzature S1 – asili nido”, alla quale era stato assegnato un Ie pari a 3,5 mc/mq. Riguardo le particelle ricadenti nella predetta sottozona, estese per complessivi 631 mq (part. 2866, mq 561 e part. 2886, mq 70), il CTU non ha riconosciuto alcun risarcimento in quanto, ha ritenuto, le stesse non erano entrate a far parte dell'acquisizione sanante di cui alla ord. n. 175/2016, né erano risultate inutilizzabili - i.e. relitte - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33, c. 1, DPR 327/2001 atteso che non erano state neppure frazionate e costituivano fin dall'inizio l'unica porzione dell'originario fondo ricadente nella zona di piano S1. Non solo, l'avvenuto esproprio della restante porzione di fondo non aveva comportato modifiche dei loro confini tali da renderle intercluse.
15. Riguardo le zone destinate ad “attrezzature V1 – verde pubblico”, il consulente ha innanzi tutto stimato l'estensione delle particelle ricadenti in tale sottozona in complessivi 2.237 mq, divisi in due appezzamenti (part. 2851 per 80 mq;
part. 2853 per 1.680 mq;
part. 2859 per 115 mq;
part. 2861 per 199 mq e part. 2865 per 163 mq).
Rilevato che in tale sottozona non è possibile alcuna edificazione, il Consulente ha stimato il valore venale dell'area considerando l'uso intermedio, tra l'agricolo e l'edificabile. Più in particolare, il consulente ha ipotizzato lo sfruttamento delle aree per l'installazione di un chiosco bar e di una giostra per bambini. Tenuto conto del costo dell'investimento iniziare, dei potenziali ricavi, delle spese correnti, delle tasse e di un ritorno dell'investimento in 10 anni, il Consulente ha stimato i due appezzamenti di terreno rispettivamente in € 22.618,10 e
€ 13.915,76.
16. Riguardo le zone destinate ad “attrezzature P – Parcheggio”, il consulente ha innanzi tutto rilevato che tra le aree espropriate, quella che ricadeva in tale zona era una porzione della particella n. 2851, estesa per 640 mq. Tenuto conto del fatto che una eventuale attività di gestione di un parcheggio a pagamento sarebbe stata senz'altro in perdita (dalle foto satellitari, infatti, il parcheggio benché rimasto pubblico e gratuito, appariva quasi sempre vuoto), il CTU ha applicato un valore intermedio tra l'agricolo e l'edificabile e assegnato al fondo il valore unitario di € 11.40, pari a complessivi € 7.296,00, importo già riconosciuto dall'ente civico.
17. Riguardo le zone destinate a “attrezzature e servizi di interesse generale, art. 42 NTA”, il
Consulente ha innanzi tutto individuato le particelle ricadenti nella sottozona “F2 parchi urbani”, ossia la part. 2859, per 117 mq e la part. 2861 per 210 mq.
7 Rilevato che il vincolo apposto dal PRG, che aveva appunto destinato l'area a parco urbano escludendo qualsiasi attività privata all'intero, doveva ritenersi espropriativo e non già meramente conformativo, il Consulente ha qualificato l'area come “zona bianca” e applicato l'art. 9, c. 1 lett. b), D.P.R. n. 380/2001, t.u. edilizia. Tenuto conto della ridotta estensione dell'area e dei ristretti vincoli di edificabilità (0,03 mc/mq con il limite di copertura pari a
1/10 dell'area di proprietà), il consulente ha ipotizzato uno sfruttamento mediante cessione di cubatura e assegnato al terreno valore unitario di € 11,40, importo questo già riconosciuto dall'ente civico.
18. Quanto alla particella n. 2858 (pari a 383 mq) e 2881 (nei limiti di 282 mq), non entrate a far parte della acquisizione sanante, il CTU ha riconosciuto un indennizzo ex art. 33 T.U. espropriazioni pari a € 2.910,80 per la particella 2858 (oggetto di frazionamento), importo calcolato in ragione del valore unitario di € 11,40, abbattuto a 1/3 essendo la porzione rimasta interclusa.
19. Quanto alla particella n. 2881, il consulente ha distinto lo spezzone posto al di sopra di via delle Alpi (mq 282) ricadente in zona F2 e sostanzialmente non interessato dalla acquisizione sanante per cui è causa (spezzone per il quale quindi il CTU non ha riconosciuto alcun indennizzo) e lo spezzone posto al di sotto della via delle Alpi, in parte ricadente in zona BERP (85 mq) e in parte ricadente in zona viabilità (77 mq). Per tali appezzamenti, il consulente ha riconosciuto un indennizzo ex art. 33 pari rispettivamente a € 8.604,97 (151,90
€/mq x (1-0,33) x 85 mq) e ad € 585,20 (€ 11,40 x (1 -0,33) x77 mq).
20. Infine, l'ultima porzione di fondo espropriato, pari a 3,730 mq, riguarda l'area di sedime della viabilità pubblica. Considerata la natura meramente conformativa del vincolo impresso dal PRG e l'impossibilità di qualsiasi uso intermedio, il CTU ha utilizzato il valore unitario di € 11,40 e calcolato il valore del fondo in € 42.522,00.
Nella tabella 18, p. 22 dell'allegato n. 2 alla relazione del 26 dicembre 2024, della relazione, il Consulente ha stimato l'indennità di esproprio in complessivi € 575.612,41.
*
21. In una delle molteplici ipotesi di stima sviluppate, il Consulente, del tutto condivisibilmente, ha tenuto conto dei vincoli conformativi adottati con il Piano Regolatore
Generale approvato con D.P.R.S. n. 536/2006, strumento urbanistico vigente al momento della adozione della ordinanza ex art. 42 bis D.P.R. cit.
8 Il comma 1 dell'art. 42 bis cit. stabilisce infatti che “valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene”. Il successivo comma 3 precisa, poi, che “salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo
è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma”. Non vi è dubbio quindi che, ai fini dell'indennizzo in parola, il valore venale del bene oggetto del provvedimento di acquisizione sanante debba essere determinato con riferimento alla data di adozione del provvedimento acquisitivo, volto a ripristinare, ma solo con effetto ex nunc, la legalità amministrativa violata (ex multis Cass.,
Sez. 1, n. 8163 del 26/03/2024; cfr. altresì Corte costituzionale n. 71/2015; escluso in ogni caso il valore dell'opera pubblica che sullo stesso bene sia stata, anche solo parzialmente, realizzata dalla P.A., Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9871 del 13/04/2023; Cass., Sez. 1, n. 15822 del 06/06/2024).
Non può quindi attribuirsi all'area oggetto del provvedimento acquisitivo un indice di fabbricabilità diverso da quello corrispondente all'attuale destinazione urbanistica della stessa. Il valore attuale del bene, in altre parole, deve essere individuato applicando l'indice di fabbricabilità reale e, ai sensi del disposto dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001, è quello del bene al momento dell'acquisizione.
La destinazione urbanistica di un bene ne connota, infatti, le caratteristiche giuridiche, in particolare di edificabilità, sicché l'attribuzione di caratteristiche diverse da quelle attuali al momento dell'acquisizione significa non attribuire il valore reale al bene acquisito.
Correttamente, quindi, il CTU ha tratto l'indice di edificabilità dalle disposizioni del PRG approvato con D.P.R.S. n. 536/2006 - e relative norme di attuazione, artt. 18 e ss. - e, quindi,
9 attraverso il metodo comparativo, effettuata una ricerca di mercato, ha individuato il valore unitario dei terreni oggetto di espropriazione, valorizzando in particolare il valore a mc/mq nei terreni edificabili.
Del tutto inconducente si appalesano quindi le osservazioni critiche alla CTU formulate dall'ente civico, nella parte in cui richiamano le disposizioni di cui alla Legge urbanistica n-
1150/1942 e i relativi obblighi in capo al privato nelle lottizzazioni convenzionate, ipotesi che non viene invero in rilievo nel caso di specie.
*
22. Correttamente il CTU ha valorizzato anche le aree espropriate ai ricorrenti per la viabilità
(3.730,00 mq), ritenendo - del tutto condivisibilmente - che non fosse utilmente invocabile il
Piano di Lottizzazione prot. n. 211 del 19 agosto 1964, mai approvato dall'ente civico ai sensi dell'art. 28 L. n. 1150/1942, né comunque seguito da un atto traslativo o ablativo. In ogni caso, l'atto in parola, come correttamente evidenziato dai ricorrenti, è stato prodotto tardivamente dall'ente civico, che lo ha trasmesso per la prima volta il 21 marzo 2017, nel corso delle operazioni peritali, e non è quindi ammissibile nel presente giudizio.
In merito alla quantificazione del valore delle predette aree, i ricorrenti hanno eccepito che erroneamente il CTU le avesse ritenute non edificabili, mentre il loro valore avrebbe dovuto essere rapportato al valore delle aree limitrofe.
Giova allora ricordare che l'indicazione di opere di viabilità nel piano regolatore generale comporta, in via ordinaria, un vincolo di inedificabilità delle parti di territorio interessate, che non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, salvo ipotesi eccezionali di destinazione assimilabile all'indicazione delle reti stradali all'interno ed a servizio delle singole zone, per vero neppure adombrate nel caso di specie dalle parti (ex multis Cass. civ., Sez. I, Sentenza,
12/05/2017, n. 11913) e che, come già sostanzialmente anticipato, un'area può essere ritenuta edificabile soltanto quando - e per il solo fatto che - come tale essa risulti classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici, sicché le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui lo strumento urbanistico, vigente all'epoca con riferimento alla quale deve compiersi la ricognizione, abbia destinato la zona, con vincolo conformativo, ad un utilizzo meramente pubblicistico, come verde pubblico attrezzato, attrezzature pubbliche o, come appunto nel caso di specie, viabilità (Cass. Civ., Sez. I,
Ordinanza, 06/09/2024, n. 23961: “l'edificabilità legale può essere affermata solo se la
10 predetta destinazione è limitata e funzionale all'interno di una zona urbanistica omogenea espressamente classificata come edificabile, a nulla rilevando, in tal caso, vincoli e prescrizioni che vengono ad incidere, nell'ambito di tale zona, su beni determinati, sui quali si localizza la realizzazione dell'opera pubblica”).
*
23. Nella suddetta complessiva indennità di esproprio, il Consulente ha compreso anche indennizzo ex art. 33 T.U. Espropriazioni, quantificato in € 12.100,97.
I ricorrenti hanno eccepito che i frazionamenti erano stati disposti unilateralmente dal
(più in particolare le partt. n. 2858 e n. 2866 derivavano dal frazionamento della part. CP_1
2848; mentre le part. n. 2881 e n. 2886 dal frazionamento dalla part. 2849, frazionamenti tutti disposti con provvedimento prot. 2007/314382 del 3 agosto 2007) e che le particelle così ottenute “sia per la consistenza sia per la localizzazione, possono considerarsi come superfici relittuali” (così anche p. 47 relazione , 18 giugno 2018) e che il loro valore Per_1 dovesse essere stimato nella differenza tra il valore venale (coincidente con quella che sarebbe stata l'indennità di espropriazione) e il valore attuale, pari a quello agricolo.
E tuttavia, come puntualmente osservato dal Consulente e rimasto incontestato in atti, le particelle part. 2866, mq 561 e part. 2886, mq 70, ricadenti nella sottozona “attrezzature S1 – asili nido”, non sono entrate a far parte dell'acquisizione sanante di cui alla ord. n. 175/2016, né possono considerarsi inutilizzabili - i.e. relitte - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33, c.
1, DPR 327/2001 atteso che l'avvenuto esproprio della restante porzione di fondo non ha comportato modifiche dei loro confini. Analoghe osservazioni possono essere svolte riguardo lo spezzone posto al di sopra di via delle Alpi (mq 282) della particella n. 2881, ricadente in zona F2, sostanzialmente non interessato dalla acquisizione sanante per cui è causa.
Riguardo invece le particelle n. 2858 (pari a 383 mq) e n. 2881 (nei limiti di 282 mq), nonché lo spezzone della particella n. 2881 posto al di sotto della via delle Alpi -in parte ricadente in zona BERP (85 mq) e in parte ricadente in zona viabilità (77 mq) - il CTU ha riconosciuto un indennizzo ex art. 33 T.U. cit., che deve ritenersi senz'altro congruo perché calcolato in ragione del valore unitario di € 11,40, opportunamente abbattuto per un terzo al fine di tener conto del fatto che i lotti sono comunque rimasti nella titolarità dei ricorrenti.
11 Del resto, come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità, l' istituto dell'espropriazione parziale ricorre quando la vicenda espropriativa investe parte di un bene appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da una destinazione economica unitaria e, inoltre, implica per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante un indennizzo calcolato unicamente con riferimento alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa: l'indennizzo, in tal caso, presuppone
l'accertamento che la parte residua del fondo sia collegata con quella espropriata da un vincolo tale da conferire all'intero immobile un'unità economica e funzionale, suscettibile di restare oggettivamente pregiudicata dal distacco di una sua parte (Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 06/12/2024, n. 31365).
Orbene, nel caso di specie, a fronte degli specifici rilievi svolti dal CTU in merito alla sorte di ogni singola particella, nulla hanno dimostrato (né, per vero, specificamente alleato) i ricorrenti in merito al predetto oggettivo pregiudizio discendente dal distacco di una parte del terreno, distacco peraltro avvenuto con un frazionamento, prot. 2007/314382 del 3 agosto
2007, del quale non risulta i ricorrenti si siano mai doluti.
***
24. L'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è stato conseguentemente quantificato dal consulente in € 239.838,50, importo quantificato in ragione del 20% del valore venale delle particelle utilizzate per finalità di edilizia residenziale e del 10% del valore venale delle particelle utilizzate per altre finalità.
Per l'occupazione legittima ex art. 50 D.P.R. cit., tenuto conto dell'immissione in possesso del 9 settembre 1999 (80 mq) e del 25 ottobre 2001 (restante parte), il consulente ha calcolato l'importo di € 87.896,28, mentre per il periodo di occupazione sine titulo ha stimato l'importo di € 273.619,75.
25. L'indennità complessivamente dovuta ai ricorrenti ai sensi dell'art. 42 bis T.U. Esp. Deve quindi essere quantificata in € 1.176.966,94.
26. Di tale importo peraltro non può essere qui disposto il pagamento, ma (trattandosi di indennizzo non concordato) solo il deposito presso la , nei Controparte_3
limiti peraltro della differenza rispetto a quanto già depositato, pari, per come pacifico, a complessivi € 496.800,00 (€ 207.484,10, giusta Ordinanza U.T.C. n. 136/2006, depositata
12 presso la Cassa DD.PP.; € 277.904,50, giusta Determina U.T.C. n. 175 del 18/04/2016; €
11.411,40, giusta Determina U.T.C. n. 28 del 27/07/2020).
27.Le spese processuali dei ricorrenti, tenuto conto dell'esito del giudizio, vanno poste a carico dell'ente civico soccombente, a carico della quale restano definitivamente anche quelle di consulenza tecnica, già liquidate con separati provvedimenti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, nel contradditorio delle parti, determina l'indennità dovuta dal ai ricorrenti Controparte_1
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 comproprietari, per l'acquisizione del fondo distinto in catasto al foglio n. 10, part. 2286,
2287, 2288, 2262, 2263, 2265, 2261, 2275, 2276, 2499, 2264, 2457, e 2474, disposta ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001, con determinazione n. 175 del 18 aprile 2016, in complessivi € 1.176.966,94; dispone che il depositi presso la Controparte_1 [...]
la differenza tra la predetta somma e l'importo di € 496.800,00, già Controparte_3
depositato; condanna il a rifondere le spese del presente Controparte_1
giudizio, che liquida in complessivi € 17.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore dei comproprietari;
pone definitivamente a carico del le spese di Controparte_1 consulenza tecnica già liquidate con separati provvedimenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
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