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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/09/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2451 del 2024, e vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 CP_1
, Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7
,
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, , ,
[...] Controparte_11 CP_12 [...]
, Controparte_13 CP_14 CP_15
, , ,
[...] CP_16 CP_17 CP_18
, ,
[...] Controparte_19 Controparte_20
,
[...] CP_21 CP_22 [...]
, , CP_23 Controparte_24 CP_25
, , ,
[...] Controparte_26 Parte_9 [...]
, Pt_10 Parte_11 Parte_12
, , ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15
, ,
[...] Parte_16 Parte_17
, , , Parte_18 Parte_19 Parte_20
, , , Parte_21 Parte_22 Parte_23 rappresentato e difeso dall'Avv. DI VERDE LINO ANTONINO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_27
, in persona dell'Assessore pro tempore;
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_28
1 entrambi rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA DELLO STATO
DI PALERMO;
-resistente -
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso del 30.7.24 le parti ricorrente adivano il Tribunale di Agrigento esponendo di essere stati assunti dalla Regione Siciliana con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'art. 31 della L.R. 37/1985, con decorrenza dal
1° giugno 1989 per i funzionari e dal 1° luglio 1989 per i dirigenti, avente scadenza al 31 dicembre 1990, e successivamente assegnati presso gli uffici del Genio Civile di Agrigento. In seguito, in forza dell'art. 3 della L.R. 11/1990, i suddetti contratti venivano convertiti a tempo indeterminato mediante decreti assessoriali distinti per ingegneri, architetti e geometri, e le prestazioni lavorative si protraevano senza soluzione di continuità. Deducevano che con l'art. 58 della L.R. 25/1993, la Regione Siciliana disponeva la stabilizzazione del rapporto di lavoro, inquadrando i ricorrenti nel ruolo speciale transitorio di cui all'art. 2 della L.R. 53/1985, giusta ulteriori decreti assessoriali emessi per le diverse qualifiche professionali. Il servizio prestato nella fase cosiddetta di pre–ruolo veniva riconosciuto e ricongiunto ai soli fini della quiescenza, senza alcun onere a carico dei dipendenti, mentre l'Amministrazione negava il diritto alla ricongiunzione gratuita ai fini dell'indennità di buonuscita.
Riferivano che già con istanze presentate nel 1992 e nel 1993, nonché con successivi atti di parte sindacale del gennaio 2018 e con ulteriore istanza del 13 ottobre 2023, avevano ribadito la propria richiesta di computare i periodi di pre– ruolo ai fini della buonuscita, a titolo gratuito e senza oneri. Chiedevano quindi di “1) Affermare il diritto dei ricorrenti ad avere riconosciuto
e computato- il servizio svolto di “pre - ruolo” (coperto da contribuzione dall'1 giugno /1° luglio 1989 al 31 dicembre 1990 e già valutato e computato ai fini di trattamento di pensione) “ - ai fini della determinazione del “quantum” complessivo della buonuscita/tfr come dipendente della Regione Siciliana. 2) Per effetto di cui al punto sopra, dichiarare che i ricorrenti hanno diritto al computo gratuito o riliquidazione di tutte le spettanze dovute, ad integrazione della quota di buonuscita qualora già percepita in corso di causa, il tutto gravato da interessi legali maturati/maturandi e commisurati al valore del credito aggiornato e rivalutato sulla base degli indici ISTAT”.
Si costituivano le parti resistenti eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato, nonché la prescrizione quinquennale ex art. 2948 comma 1 n. 5 dei diritti vantati dai ricorrenti in CP_22 quiescenza dal 16/10/2018, in quiescenza dal 23/10/2018, Parte_8
2 in quiescenza dal 1/1/2019, in Controparte_25 Parte_21 quiescenza dal 1/1/2018 e nel merito contestavano le Parte_18 avverse pretese, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva deciso all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 16.9.25.
Motivi della decisione
In primo luogo, l'eccezione di difetto di legittimazione è infondata.
Infatti, i ricorrenti chiedono l'accertamento del proprio diritto al computo del servizio pre-ruolo ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e tale ricongiunzione, riguardando il calcolo dell'anzianità di servizio effettivo, è di competenza dell'Amministrazione e non del che invece “provvede CP_28 alla gestione amministrativa e contabile, alla liquidazione e all'erogazione dell'indennità di buonuscita o TFR del personale della Regione Siciliana” (art. 4 co. 1 lett. c d.P.Reg. 14/2009).
Parimenti infondata è anche l'eccezione di prescrizione.
Va messo in luce che i ricorrenti non hanno avanzato alcuna domanda per ottenere la corresponsione dell'indennità di fine servizio relativamente al periodo svolto pre ruolo, ma hanno chiesto il riconoscimento del diritto ad aver computato nella determinazione dell'indennità di buonuscita spettante all'atto della cessazione del rapporto di lavoro l'anzianità maturata durante il servizio prestato prima dell'inquadramento in ruolo senza alcun onere economico.
Non si tratta quindi di accertare se il diritto si debba considerare o meno irrimediabilmente prescritto, ma di stabilire se il periodo di servizio svolto in forza del rapporto a tempo determinato possa o meno essere considerato utile ai fini della corresponsione dell'indennità di buonuscita.
Nel merito, il ricorso non merita accoglimento.
Occorre premettere che i precedenti arresti della Corte Territoriale richiamati dalle parti nei rispettivi atti vanno letti ed integrati (come già affermato con sentenza n.779/2021 e con le successive sentenze n.288/2024, n.217/2024, n.383/2024 e n.251/2025 della C.d.A. Palermo, che qui si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) alla luce delle condivisibili considerazioni esposte dalla Suprema Corte, in fattispecie analoga a quella qui in esame, con la sentenza n.9956/2018.
Oggetto del contendere è il periodo di lavoro fuori ruolo e a tempo determinato svolto per un biennio alla fine degli anni '80 dagli odierni ricorrenti presso gli
Uffici del Genio Civile della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 31 della L.R.
n.37/1985; la questione controversa è se tale periodo debba essere riconosciuto senza alcun onere economico ovvero se lo stesso sia assoggettato a riscatto con onere a carico dei dipendenti interessati.
3 A tal proposito si osserva che dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, i ricorrenti, in forza dell'art.58 della L.R. n.25/1993, sono stati inquadrati nel Ruolo Speciale Transitorio di cui alla L.R. n.53/85 che, all'art. 5, comma 7, prevede: "ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio effettivo,
l'anzianità posseduta nella qualifica o carriera presso l'ente di provenienza è valutata per intero, anche se relativa a servizi non di ruolo".
L'art. 9, comma 1, della medesima Legge Regionale stabilisce poi che "salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali, l'Amministrazione regionale corrisponde al personale, inquadrato ai sensi della presente legge, il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per i dipendenti dell'
Amministrazione regionale dalla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni", che include, per quanto qui di interesse, la
"liquidazione di una indennità di buonuscita ai dipendenti che lasciano il servizio"
(art. 7, n. 5 Legge Regione Sicilia n. 2/1962 cit.). Ora, non v'è dubbio che, alla luce del chiaro disposto dell'art. 5 comma 7 della citata L. R. n. 53/1985, debba ammettersi l'integrale riconoscimento, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio effettivo, anche del servizio prestato presso l'ente di provenienza ed anche se relativo a servizi non di ruolo;
ma a tale equiparazione come “servizio effettivo” non corrisponde necessariamente la sua idoneità a far maturare il correlato trattamento di buonuscita.
Sul punto, va, infatti, condiviso quanto in proposito affermato dalla Suprema
Corte, secondo la quale tale ricongiunzione soggiace alla possibilità di recupero della contribuzione versata a fini di previdenza (art. 9 Legge n.53/1985 cit., che all'incipit precisa "salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali"); regola, questa, coerente con i principi di legge statale cui la legislazione regionale (in parte qua sorretta da un regime di competenza concorrente: v. art. 17 lettera f dello Statuto Regione Sicilia) è tenuta ad uniformarsi e che sono espressi dalla previsione secondo cui "la valutazione di servizi senza il pagamento del contributo previdenziale non è ammessa se non per disposizione di legge": art. 19 d.p.r. 1032/1973, testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, che regola appunto anche la buonuscita.
Tale norma è espressione di un principio generale secondo cui i servizi prestati, anche fuori ruolo, possono essere valutati per la buonuscita solo se sia previsto il correlato versamento contributivo, che può essere diretto (in occasione della maturazione della retribuzione, con provvista eventualmente da trasferire alle gestioni che subentrino nel tempo a quella originaria per l'erogazione del beneficio) oppure per effetto di riscatto oneroso, salvo il caso in cui il
4 riconoscimento senza oneri sia previsto espressamente da una specifica norma di legge.
Ora, tale specifica norma di legge non può ravvisarsi nella citata legge regionale n. 53/1985; infatti, l'art. 9, pur riconoscendo al personale inquadrato nei ruoli regionali ex L. n. 53/1985 il medesimo trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per i dipendenti dell'Amministrazione regionale, fa comunque “Salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali” dagli enti o dalle gestioni presso cui tali contributi siano stati versati. Né conduce a diversa conclusione la previsione dell'art. 6, comma 4, della Legge Regione siciliana n.11/1963, secondo cui l'indennità di buonuscita si calcola in proporzione a "quanti sono gli anni di servizio effettivo" (che come detto sono anche quelli pregressi rispetto all'entrata in ruolo); essa infatti non esclude che il beneficio dipenda dall'esistenza di copertura contributiva, proprio perché la medesima norma precisa che debba trattarsi appunto di servizio "considerato utile a tale effetto dalle norme in vigore": del resto anche l'art. 15 del d.p.r. 1032/1973 prevede il riscatto per i
"periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo", a riprova del fatto che una cosa è l'effettività del servizio, rilevante ai fini del potenziale computo, ed altra cosa è la necessità della sua copertura contributiva per la relativa concreta considerazione a fini previdenziali.
Rileva, invece, al contrario il chiaro disposto dell'art. 21 Legge Regione Sicilia n.
11/1988, applicabile anche ai rapporti in questione (già instaurati prima dell'entrata in vigore della L. n. 25/1993), a mente del quale “i servizi prestati presso l'amministrazione regionale anteriormente alla data di decorrenza della collocazione in ruolo sono valutati ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza senza alcun onere per l'interessato, ove le relative retribuzioni siano state regolarmente assoggettate ai contributi di quiescenza e di previdenza.”
Sicchè, per come affermato dalla Suprema Corte in caso analogo, deve concludersi che “il servizio pre-ruolo prestato dai lavoratori assunti …. e infine transitato nei ruoli della Regione Sicilia ai sensi dell'art. 5, comma 7, della Legge Regione
Sicilia n. 53/1985 può essere computato, ai fini del riconoscimento dell'indennità di buonuscita. Tuttavia la ricongiunzione, per avvenire senza oneri di riscatto a carico del dipendente, richiede che il regime previdenziale da applicare presso
l'originaria amministrazione prevedesse il versamento di contribuzione finalizzata alla successiva erogazione dell'indennità di buonuscita stessa. Assumendo poi rilevanza non il fatto storico che quella contribuzione sia stata in concreto realmente versata, ma quello in ordine alla sussistenza di obblighi in tal senso, che non abbiano già determinato prestazioni di fine rapporto per il lavoro svolto presso l'ente di provenienza e che legittimino come tali la Regione Sicilia ai recuperi previsti dall'art. 9 Legge Regione Sicilia n. 53/1985.” (Cass. n. 9956/2018 cit.)
5 Nel caso di specie i ricorrenti sostengono che i servizi dei quali hanno chiesto il riconoscimento ai fini della buonuscita fossero soggetti a contribuzione a tali fini e ritengono che tale prova emerga dai (numericamente scarni, riferibili a solo alcuni dei ricorrenti e parzialmente illegibili, v. doc. allegati al ricorso) cedolini paga dell'epoca in cui era contenuta una trattenuta variabile tra l'8,40 e l'8,54% destinata alle ritenute previdenziali e assistenziali, trattenuta superiore al contributo di quiescenza del 5,30%.
Trattasi di prospettazione che non può essere accolta (per come già affermato dalla
Corte d'Appello di Palermo, in caso del tutto identico, con la sentenza n.383/2024, non che con la recentissima sentenza n. 793/2025, le cui motivazioni di seguito si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.)
Va, anzitutto, osservato che l'art. 2 dei contratti a tempo determinato prevedeva che “Gli emolumenti sono assoggettati alle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla vigente normativa. Al termine del contratto la Regione Siciliana corrisponderà l'indennità di fine rapporto secondo le norme in vigore”
(cfr. doc. prodotti nei fascicoli di parte).
È, dunque, evidente che per espressa previsione negoziale il rapporto in questione non era soggetto a trattenute ai fini della buonuscita essendo stata, al contrario, stabilita la corresponsione del trattamento/indennità di fine rapporto che, come è noto, è una retribuzione differita i cui accantonamenti non sono a carico del lavoratore.
In altri termini, il contratto sottoscritto tra le parti non prevedeva già ab origine
(per come affermato dalla Cassazione sopra citata) alcun “versamento di contribuzione finalizzata alla successiva erogazione dell'indennità di buonuscita stessa”.
Quanto dianzi esposto, già di per sé dirimente ai fini della decisione, risulta dimostrato dai documenti prodotti dall' , ossia: CP_27
- la nota prot. N.6607 del 9.9.2004 con la quale il Dirigente del Dipartimento
Regionale del Personale dei Servizi Generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale ha affermato che per il “personale ex Genio Civile” assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 31 della L.R. n.37/85 “gli emolumenti venivano assoggettati alle sole ritenute di quiescenza con il relativo versamento all' Con la trasformazione del contratto a tempo CP_29 indeterminato, decorrenza 1 gennaio 1991, tali soggetti sono stati amministrati direttamente dagli Uffici del personale presso cui prestavano servizio. Gli emolumenti erogati sono stati assoggettati alle ritenute di quiescenza e previdenza con versamento in conto Entrata nel Bilancio R.S… ” ;
- la nota prot. 2005/117221 del 2.11.2005 con la quale il Dirigente del
Dipartimento Regionale del Personale – Servizio Gestione Giuridica ed
6 Economica del Personale Regionale in Quiescenza ha fatto presente che il servizio a tempo determinato è stato “assicurato ai fini previdenziali all' e CP_29 quell' gestisce solo posizioni ai fini di quiescenza. Tale prescrizione CP_30 peraltro era contenuta nell'art. Due del contratto di lavoro sottoscritto …”.;
- la nota del 10.9.1998 con la quale il Dirigente Coordinatore dell'Ufficio Genio Civile di Palermo ha attestato che “dal 01/07/1989 al 31.12.1990 per contributi prev. ed assistenziali sono state trattenute le aliquote del 7.29%, del 0,90% per contr. Malattia e 0,35% per Gescal. I sopracitati versamenti sono stati effettuati tramite mod dm10/m presso l sede di Palermo. Dal 01/01/1991 le ritenute CP_29 del personale legge 11/90 sono state per contr. prev. ed assistenziali del 8,15% di cui 5,30% per tesoro, il 2% per opera previdenziale, lo 0,50% per E.C. e lo 0,35% per Gescal. I Sopracitati versamenti sono stati effettuati in conto Entrata Regione
Siciliana sui Capitoli di spese previsti all'uopo”.
Dalla piana lettura dei documenti citati, quindi, appare provato in questa sede
(diversamente da quanto sembra risultare dal precedente di questa Corte, sent.
n.850/2023, invocato dai ricorrenti) che la trattenuta ai fini della buonuscita
(secondo la previsione di cui all'art. 9 della L.R. n.73/1979 invocata dagli appellati) venne fatta “in conto Entrata Regione Siciliana” (secondo la ripartizione del 5,30%, del 2% e dello 0,50%), soltanto a far data dall'1.1.1991 (ossia dal momento del transito nei ruoli regionali). Dall'1.7.1989 al 31.12.1990, invece veniva mensilmente operata la trattenuta dell'8,54% (ovvero dell'8.40 in alcuni cedolini versati) destinata all' CP_29 avente ad oggetto (come descritto nella nota 10.9.1998 sopra citata) “contributi prev. ed assistenziali” con “aliquote del 7.29%, del 0,90% per contr. Malattia e 0,35% per Gescal”
Talchè, non è dato comprendersi sulla scorta di quali concreti elementi possa giungersi alla conclusione che la trattenuta imputata nella stessa busta paga versata in atti a titolo di contributi ” fosse comprensiva della quota destinata alla CP_29 buonuscita.
Tanto più ove si consideri, da un lato, che destinatario del versamento era l' CP_29
e non la Regione Siciliana, dall'altro, che il contratto a termine a suo tempo sottoscritto tra le parti prevedeva espressamente la corresponsione dell'indennità/trattamento di fine rapporto ossia (per come dedotto dall'Amministrazione) di una retribuzione “differita, che, dunque, è a carico unicamente del datore di lavoro, tenuto all'accantonamento della quota periodicamente maturata” il cui regime di operatività non aveva (e non ha) nulla a che vedere con quello afferente la buonuscita il cui costo è coperto da oneri contributivi ripartiti sia sul datore di lavoro che sul lavoratore.
In termini conclusivi, escluso che i contratti a termine stipulati prevedessero un versamento di contribuzione finalizzata alla successiva erogazione dell'indennità
7 di buonuscita (essendo stata, al contrario, prevista la liquidazione del TFR) e in mancanza di prova - che era onere degli appellati fornire – dell'effettivo versamento di contribuzione utile ai fini della buonuscita in costanza di rapporto pre-ruolo a tempo determinato ex art. 31 L.R. n.37/85 le domande spiegate nel ricorso introduttivo devono essere integralmente rigettate.
Le spese di lite, alla luce dei diversi orientamenti giurisprudenziali di merito formatisi sulla questione, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso;
spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Agrigento, 18/09/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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